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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10802 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66839 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 24.3.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Rondinelli, Serafino Di Loreto e Valerio
Astuni, per procura conferita a margine dell'atto di citazione;
( ), in persona del Curatore, contumace;
Parte_2 P.IVA_1
attori
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio CARBONETTI, per procura generale alle liti in atti;
convenuta
Oggetto: Contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.3.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati chiedendo:
1 per l'attore “
1. Accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale dei Parte_1
contratti di c/c e collegate di credito per i motivi indicati nei precedenti scritti difensivi;
2. pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
3. verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa e/o per indeterminatezza;
4. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni economiche come indicato nell'atto introduttivo.
In relazione al contratto di mutuo
5. accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di condizioni economiche non dovute.
IN OGNI CASO:
6. dichiarare la compensazione fra i saldi ricalcolati del c/c e del mutuo;
7. col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso a parte attrice delle spese di mediazione, ctu e ctp.” In via istruttoria chiedeva disporsi integrazione alla CTU. Contro per la convenuta il difensore si riportava alle conclusioni rassegnate con nota depositata in data 14.5.2019:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
-In via istruttoria, rimettere la causa sul ruolo ed ordinare una integrazione della
CTU chiedendo al perito di espungere dal saldo del c/c gli effetti della
2 apitalizzazione trimestrale solo per il periodo compreso tra il 14 settembre 1998 e il
1° luglio 2000.
- In via incidentale, emettere un'ordinanza di condanna di pagamento ex art. 186 ter
c.p.c., provvisoriamente esecutiva, in favore della Controparte_1
ed a carico del sig. della somma di Euro 111.483,97 a titolo di Parte_1
esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento n. 2312, oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti dal 30 settembre 2013 sino alla data del soddisfo, e della somma di Euro 105.929,78 a titolo di esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 16306, oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti dal 31 marzo
2014 sino alla data del soddisfo.
-Nel merito, in via principale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig.
e respingere le domande avanzate da Parte Attrice in quanto Parte_1
prescritte, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate.
-In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici in punto di anatocismo trimestrale, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale o annuale.
-In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. è tenuto al Parte_1
pagamento in favore della della somma di Euro Controparte_1
111.483,97, o della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, a titolo di esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento n. 2312, oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti dal 30 settembre 2013 sino alla data del soddisfo, e della somma di Euro 105.929,78, o della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, a titolo di esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 16306, oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti dal 31 marzo 2014 sino alla data del soddisfo e, per l'effetto, emettere le più opportune statuizioni di condanna.
In ogni caso, con condanna di parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite.”
FATTO E DIRITTO
3 Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_2 Parte_1
premettendo di essere rispettivamente parte contraente la prima, garante il secondo del contratto di conto corrente n. 16306 e del contratto di mutuo chirografario n. Contro CI/2312 stipulati con deduceva:
- con riguardo al rapporto di conto corrente: 1) la nullità della prevista capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2) la previsione di interessi usurari;
3) la nullità della prevista commissione di massimo scoperto;
4) la mancata pattuizione in merito ai giorni di valuta con conseguente necessità di rideterminazione degli stessi;
- con riguardo al mutuo chirografario: 1) il versamento di somme non dovute in ragione del previsto ammortamento alla francese;
2) l'applicazione di interessi usurari per parte delle rate.
Chiedeva quindi di dichiarare le nullità suindicate, rideterminare il dare e l'avere rispetto al rapporto di conto corrente;
condannare la banca a restituire le somme indebitamente versate previa compensazione con quanto eventualmente dovuto con riguardo ad entrambi i contratti.
Si costituiva deducendo: la nullità della citazione ex art. 164 4° comma CP_3
c.p.c.; l'inadempimento degli attori ad entrambi i contratti con revoca dei fidi e del finanziamento a seguito della quale la società attrice riconosceva il proprio debito;
nonché, con riguardo al contratto di conto corrente: l'intervenuta prescrizione decennale della domanda di restituzione per il periodo antecedente i 10 anni dalla domanda;
la valida previsione della capitalizzazione trimestrale dall'1.7.2000 in base all'art. 25 del d.lgs 342/1999 e la delibera CICR 9.2.2000; l'infondatezza della dedotta applicazione di interessi in misura superiore ai tassi soglia e delle contestazioni in merito alla commissione di massimo scoperto e ai giorni di valuta;
- con riguardo al contratto di mutuo, la previsione di un ammortamento con metodo
“italiano” e non alla francese e l'infondatezza della dedotta usurarietà degli interessi.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto delle domande svolte e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento in proprio favore di €
111.483,97 per l'esposizione debitoria maturata con riguardo al contratto di
4 finanziamento oltre interessi ai tassi convenzionali dal 30.9.2013 al saldo ed €
105.929,78 quale esposizione debitoria maturata con riguardo al contratto di conto corrente oltre interessi convenzionali dal 31.3.2014 al soddisfo.
Respinta la richiesta della convenuta di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; disposta ed espletata CTU contabile;
depositata, da parte dell'attore istanza di prosecuzione del giudizio interrotto a seguito Parte_1
dell'intervenuto fallimento della notificata al fallimento che non si Parte_2
costituiva; disposto rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, cui seguivano plurimi rinvii di udienza per sostituzione del giudice titolare, da ultimo la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni dinanzi a questo giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 24.3.2025 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data
12.6.2025.
<<<<< >>>>>
Preliminarmente, deve darsi atto che la convenuta non ha riproposto nelle proprie conclusioni la domanda di pagamento nei confronti della società, divenuta improcedibile in questa sede a seguito dell'intervenuto fallimento.
Parte attrice, a sua volta, con la comparsa conclusionale ha dichiarato di rinunciare Part alla contestazione relativa alla difforme indicazione dell' e alla genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, alla luce della pronuncia a sezioni unite n. 15895/2019.
Tanto premesso, va sin da ora chiarito come l'attore quale garante, neanche Parte_1
ha allegato di aver versato somme il luogo del debitore in relazione ai contratti per cui è causa.
Pertanto, ferma la possibilità del fideiussore di sollevare verso il creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore, deve escludersi la fondatezza dell'azione di restituzione di eventuali somme pagate dal debitore in eccedenza, in ragione delle nullità dedotte, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che consenta al di agire Parte_1
in surroga al debitore ai sensi degli artt. 1201 e s.s. e 1949 c.c. Deve altresì escludersi
5 la possibilità di compensare eventuali crediti del debitore per somme pagate in eccedenza con quelle che risulteranno eventualmente dovute quale fideiussore, ex art. 1247 c.c., tenuto conto che il debitore è fallito e che quindi, eventuali somme a questi dovute, non possono essere sottratte alla par conditio creditorum, laddove il regime speciale previsto per il fallimento prevale rispetto alla disciplina generale.
Tanto premesso, occorre esaminare separatamente le questioni sollevate con riguardo a ciascun contratto.
Contratto di conto corrente.
Nullità commissione massimo scopero per indeterminatezza e erronea applicazione
Il contratto di conto corrente risale al 1998 ed in esso risulta specificamente indicata la misura dei tassi di interesse debitori e creditori e della commissione di massimo scoperto.
Non emerge quindi alcuna indeterminatezza delle condizioni che possa giustificare la rideterminazione dei tassi ex art. 117 TUB né l'eliminazione degli interessi.
Con specifico riguardo alla commissione di massimo scoperto, parte attrice, pur riconoscendone la validità in ragione della diversa natura rispetto agli interessi, ne assume la nullità per la modalità di calcolo, in quanto “calcolata sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni”; negli scritti difensivi successivi, ne deduce inoltre la nullità per indeterminatezza e mancanza di causa.
La deduzione risulta infondata alla luce della pacifica determinazione della misura in contratto e della altrettanto riconosciuta funzione autonoma rispetto agli interessi, laddove la c.m.s. rappresenta la remunerazione per l'impegno della banca a tenere una determinata somma a disposizione del correntista a prescindere dall'effettivo utilizzo ed in detta funzione si concreta la causa.
Risulta inoltre generica la contestazione relativa al criterio di calcolo, anche in questo caso non accompagnata da alcuna specificazione in merito alle eventuali previsioni contrattuali o normative violate, mentre neanche vengono individuati i singoli addebiti eventualmente errati, limitandosi l'attore ad indicare come non dovuto l'intero importo versato a tale titolo.
6 Da ultimo va evidenziato come la Cassazione abbia ripetutamente affermato la legittimità della CSM alla luce dell'intervento legislativo del 2009, chiarendo altresì in che termini rilevi ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia (Cass. S.U.
16303/2018; n. 1464/2019; n. 1373/2024; n. 12965/2016; n. 22270/2016).
La domanda risulta quindi infondata e da dover essere respinta
Dedotta applicazione di interessi usurari.
L'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia è esclusa dalla stessa perizia di parte. Va inoltre ribadito come la Cassazione a sezioni unite con la pronuncia n. 19597/20, abbia rimarcato un preciso onere di allegazione della parte che deduca l'usurarietà degli interessi, affermando che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
In questo caso, l'onere di specifica allegazione dei tassi soglia previsti e dei periodi in cui il tasso di interesse applicato abbia eventualmente superato il tasso soglia ed in quale misura, è rimasto del tutto inadempiuto da parte dell'attore, così da risultare infondata ogni doglianza.
Contestazione giorni di valuta
La contestazione risulta manifestamente generica laddove non viene in alcun modo specificato l'oggetto della contestazione, né in cosa si sarebbe tradotta, in concreto, la condotta della banca, in difetto, altresì, di qualsivoglia indicazione circa le norme asseritamente violate.
Capitalizzazione degli interessi.
Dall'esame del contratto emerge come in esso sia prevista una diversa periodicità tra interessi debitori e creditori.
7 Detta clausola introduce una forma di anatocismo, da ritenersi nullo alla luce della ormai nota e consolidata giurisprudenza affermatasi in merito e delle modifiche normative intervenute.
Parte convenuta, pur non contestando l'illegittimità della clausola per come pattuita, ritiene che il ricalcolo vada fatto solo dal 1998 al 2000, in quanto per il periodo successivo le condizioni contrattuali sarebbero state adeguate in base alla delibera
CICR. Parte convenuta non ha tuttavia provato la specifica pattuizione di dette nuove condizioni bensì la sola pubblicazione, né che l'applicazione delle nuove condizioni non sia peggiorativa (secondo la previsione di cui all'art. 7), considerando come la previsione precedente fosse del tutto nulla e che, quindi, la capitalizzazione è stata introdotta per la prima volta proprio con la presunta nuova pattuizione. Deve quindi ritenersi difettare una valida pattuizione della detta capitalizzazione anche per il periodo successivo al 2000 e per tutta la durata del contratto.
Con la consulenza disposta in corso di causa si è quindi proceduto al ricalcolo dell'intero rapporto di conto corrente, escludendo del tutto la capitalizzazione.
All'esito il consulente ha rilevato come le somme versate a titolo di capitalizzazione da restituire siano superiori al debito maturato, con un credito dello stesso correntista pari ad € 20.935,72.
Tenuto tuttavia conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, è stato disposto il ricalcolo tenendo conto delle rimesse solutorie effettuate a rientro di eventuale scoperto, in base a quanto affermato dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 24418/2010 in tema di prescrizione (secondo cui per le rimesse solutorie la prescrizione decorre dalla data di effettuazione del singolo versamento) ed è stato quantificato l'importo prescritto in € 2.679,38.
Tenendo tuttavia conto che il fallimento non si è costituito omettendo quindi di riproporre ed insistere nelle domanda di pagamento svolta dalla parte originaria da intendersi rinunciata e che il fideiussore neanche ha allegato di aver versato le somme di cui chiede la restituzione, in questa sede deve solo respingersi la domanda riconvenzionale svolta dalla banca di pagamento di somme con riguardo al conto
8 corrente, non emergendo da ricalcolo alcun credito in suo favore, senza nulla disporsi quanto alla eventuale restituzione.
Contratto di mutuo
Le eccezioni sollevate dalla parte attrice con riguardo al detto contratto risultano infondate e da respingere.
Ammortamento alla francese.
In merito appare sufficiente da un lato evidenziare come l'ammortamento previsto in detto contratto non sia quello propriamente definito “alla francese”, essendo incontestato che nel caso di specie la quota capitale è costante nel tempo e pagata in via posticipata, mentre con l'ammortamento “alla francese” è previsto il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi
(calcolata sul capitale residuo); dall'altro come la giurisprudenza abbia ormai escluso alcuna forma di invalidità dell'ammortamento alla francese riconoscendo come non comporti alcuna capitalizzazione degli interessi.
Da ultimo la Cassazione, con sentenza n. 7382/25, in linea con la precedente pronuncia a sezioni unite n. 15130/2024, ha affermato: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a
9 tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
La deduzione è dunque infondata e da respingere.
Dedotta applicazione di interessi usurari.
Anche in questo caso, la deduzione è rimasta priva di alcuna specificazione, laddove si lamenta l'applicazione di interessi usurari per alcune rate, senza altra specificazione necessaria alla luce del principio espresso dalla Cassazione a sezioni unite n. 19597/2020, sopra richiamata.
Con riguardo al detto contratto, va quindi accolta la domanda di pagamento svolta dalla convenuta in via riconvenzionale verso il garante, non risultando neanche allegata l'eventuale avvenuta estinzione parziale o totale del debito residuo pari ad €
111.483,97.
Conclusioni e spese
In conclusione, le domande svolte da parte attrice risultano parzialmente fondate con riguardo alla dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori previsti in contratto.
In ragione del ricalcolo operato con decurtazione delle somme versate in base alla richiamata clausola nulla, deve respingersi la domanda riconvenzionale di pagamento svolta dalla convenuta con riguardo al contratto di conto corrente, mentre deve accogliersi la domanda di pagamento svolta con riguardo al contratto di mutuo e condannarsi il fideiussore al pagamento di € 111.483,97 oltre Parte_1
interessi al tasso convenzionale dal 30.9.2013 al saldo.
La parziale fondatezza delle domande svolte dall'attrice che hanno determinato l'azzeramento dell'esposizione debitoria verso la banca con riguardo al contratto di conto corrente e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale da un lato;
l'infondatezza invece delle eccezioni sollevate con riguardo al contratto di mutuo, con conseguente fondatezza della domanda di pagamento dall'altro, giustificano una parziale compensazione delle spese nella misura del 50%, con condanna di Parte_1
, comunque soccombente rispetto ad una delle due domande riconvenzionali,
[...]
10 al pagamento del restante 50% delle spese come liquidato in dispositivo in base al
DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del
2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività espletate.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, pur sempre in ragione della fondatezza parziale delle reciproche domande.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto di conto corrente n. 16306 stipulato tra e Parte_2
Contro
con fideiussione di;
Parte_4
• Respinge la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento svolta da Contro verso il fideiussore con riguardo al suindicato contratto di conto Parte_1
corrente n. 16306;
• In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da con riguardo al contratto di finanziamento n. 2312, condanna , quale Parte_5
fideiussore, al pagamento di € 111.483,97 oltre interessi convenzionali dal
30.9.2013 al saldo
• compensa nella misura del 50% le spese processuali;
• condanna al pagamento del restante 50% delle spese Parte_5
Contro processuali in favore di liquidato in € 9.000,00 per compensi oltre al
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 17/07/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66839 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 24.3.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Rondinelli, Serafino Di Loreto e Valerio
Astuni, per procura conferita a margine dell'atto di citazione;
( ), in persona del Curatore, contumace;
Parte_2 P.IVA_1
attori
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio CARBONETTI, per procura generale alle liti in atti;
convenuta
Oggetto: Contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.3.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati chiedendo:
1 per l'attore “
1. Accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale dei Parte_1
contratti di c/c e collegate di credito per i motivi indicati nei precedenti scritti difensivi;
2. pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
3. verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa e/o per indeterminatezza;
4. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni economiche come indicato nell'atto introduttivo.
In relazione al contratto di mutuo
5. accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di condizioni economiche non dovute.
IN OGNI CASO:
6. dichiarare la compensazione fra i saldi ricalcolati del c/c e del mutuo;
7. col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso a parte attrice delle spese di mediazione, ctu e ctp.” In via istruttoria chiedeva disporsi integrazione alla CTU. Contro per la convenuta il difensore si riportava alle conclusioni rassegnate con nota depositata in data 14.5.2019:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
-In via istruttoria, rimettere la causa sul ruolo ed ordinare una integrazione della
CTU chiedendo al perito di espungere dal saldo del c/c gli effetti della
2 apitalizzazione trimestrale solo per il periodo compreso tra il 14 settembre 1998 e il
1° luglio 2000.
- In via incidentale, emettere un'ordinanza di condanna di pagamento ex art. 186 ter
c.p.c., provvisoriamente esecutiva, in favore della Controparte_1
ed a carico del sig. della somma di Euro 111.483,97 a titolo di Parte_1
esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento n. 2312, oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti dal 30 settembre 2013 sino alla data del soddisfo, e della somma di Euro 105.929,78 a titolo di esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 16306, oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti dal 31 marzo
2014 sino alla data del soddisfo.
-Nel merito, in via principale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig.
e respingere le domande avanzate da Parte Attrice in quanto Parte_1
prescritte, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate.
-In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici in punto di anatocismo trimestrale, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale o annuale.
-In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. è tenuto al Parte_1
pagamento in favore della della somma di Euro Controparte_1
111.483,97, o della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, a titolo di esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento n. 2312, oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti dal 30 settembre 2013 sino alla data del soddisfo, e della somma di Euro 105.929,78, o della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, a titolo di esposizione debitoria relativa al conto corrente n. 16306, oltre interessi ai tassi convenzionalmente pattuiti dal 31 marzo 2014 sino alla data del soddisfo e, per l'effetto, emettere le più opportune statuizioni di condanna.
In ogni caso, con condanna di parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite.”
FATTO E DIRITTO
3 Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_2 Parte_1
premettendo di essere rispettivamente parte contraente la prima, garante il secondo del contratto di conto corrente n. 16306 e del contratto di mutuo chirografario n. Contro CI/2312 stipulati con deduceva:
- con riguardo al rapporto di conto corrente: 1) la nullità della prevista capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2) la previsione di interessi usurari;
3) la nullità della prevista commissione di massimo scoperto;
4) la mancata pattuizione in merito ai giorni di valuta con conseguente necessità di rideterminazione degli stessi;
- con riguardo al mutuo chirografario: 1) il versamento di somme non dovute in ragione del previsto ammortamento alla francese;
2) l'applicazione di interessi usurari per parte delle rate.
Chiedeva quindi di dichiarare le nullità suindicate, rideterminare il dare e l'avere rispetto al rapporto di conto corrente;
condannare la banca a restituire le somme indebitamente versate previa compensazione con quanto eventualmente dovuto con riguardo ad entrambi i contratti.
Si costituiva deducendo: la nullità della citazione ex art. 164 4° comma CP_3
c.p.c.; l'inadempimento degli attori ad entrambi i contratti con revoca dei fidi e del finanziamento a seguito della quale la società attrice riconosceva il proprio debito;
nonché, con riguardo al contratto di conto corrente: l'intervenuta prescrizione decennale della domanda di restituzione per il periodo antecedente i 10 anni dalla domanda;
la valida previsione della capitalizzazione trimestrale dall'1.7.2000 in base all'art. 25 del d.lgs 342/1999 e la delibera CICR 9.2.2000; l'infondatezza della dedotta applicazione di interessi in misura superiore ai tassi soglia e delle contestazioni in merito alla commissione di massimo scoperto e ai giorni di valuta;
- con riguardo al contratto di mutuo, la previsione di un ammortamento con metodo
“italiano” e non alla francese e l'infondatezza della dedotta usurarietà degli interessi.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto delle domande svolte e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento in proprio favore di €
111.483,97 per l'esposizione debitoria maturata con riguardo al contratto di
4 finanziamento oltre interessi ai tassi convenzionali dal 30.9.2013 al saldo ed €
105.929,78 quale esposizione debitoria maturata con riguardo al contratto di conto corrente oltre interessi convenzionali dal 31.3.2014 al soddisfo.
Respinta la richiesta della convenuta di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.; assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; disposta ed espletata CTU contabile;
depositata, da parte dell'attore istanza di prosecuzione del giudizio interrotto a seguito Parte_1
dell'intervenuto fallimento della notificata al fallimento che non si Parte_2
costituiva; disposto rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, cui seguivano plurimi rinvii di udienza per sostituzione del giudice titolare, da ultimo la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni dinanzi a questo giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 24.3.2025 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data
12.6.2025.
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Preliminarmente, deve darsi atto che la convenuta non ha riproposto nelle proprie conclusioni la domanda di pagamento nei confronti della società, divenuta improcedibile in questa sede a seguito dell'intervenuto fallimento.
Parte attrice, a sua volta, con la comparsa conclusionale ha dichiarato di rinunciare Part alla contestazione relativa alla difforme indicazione dell' e alla genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, alla luce della pronuncia a sezioni unite n. 15895/2019.
Tanto premesso, va sin da ora chiarito come l'attore quale garante, neanche Parte_1
ha allegato di aver versato somme il luogo del debitore in relazione ai contratti per cui è causa.
Pertanto, ferma la possibilità del fideiussore di sollevare verso il creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore, deve escludersi la fondatezza dell'azione di restituzione di eventuali somme pagate dal debitore in eccedenza, in ragione delle nullità dedotte, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che consenta al di agire Parte_1
in surroga al debitore ai sensi degli artt. 1201 e s.s. e 1949 c.c. Deve altresì escludersi
5 la possibilità di compensare eventuali crediti del debitore per somme pagate in eccedenza con quelle che risulteranno eventualmente dovute quale fideiussore, ex art. 1247 c.c., tenuto conto che il debitore è fallito e che quindi, eventuali somme a questi dovute, non possono essere sottratte alla par conditio creditorum, laddove il regime speciale previsto per il fallimento prevale rispetto alla disciplina generale.
Tanto premesso, occorre esaminare separatamente le questioni sollevate con riguardo a ciascun contratto.
Contratto di conto corrente.
Nullità commissione massimo scopero per indeterminatezza e erronea applicazione
Il contratto di conto corrente risale al 1998 ed in esso risulta specificamente indicata la misura dei tassi di interesse debitori e creditori e della commissione di massimo scoperto.
Non emerge quindi alcuna indeterminatezza delle condizioni che possa giustificare la rideterminazione dei tassi ex art. 117 TUB né l'eliminazione degli interessi.
Con specifico riguardo alla commissione di massimo scoperto, parte attrice, pur riconoscendone la validità in ragione della diversa natura rispetto agli interessi, ne assume la nullità per la modalità di calcolo, in quanto “calcolata sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni”; negli scritti difensivi successivi, ne deduce inoltre la nullità per indeterminatezza e mancanza di causa.
La deduzione risulta infondata alla luce della pacifica determinazione della misura in contratto e della altrettanto riconosciuta funzione autonoma rispetto agli interessi, laddove la c.m.s. rappresenta la remunerazione per l'impegno della banca a tenere una determinata somma a disposizione del correntista a prescindere dall'effettivo utilizzo ed in detta funzione si concreta la causa.
Risulta inoltre generica la contestazione relativa al criterio di calcolo, anche in questo caso non accompagnata da alcuna specificazione in merito alle eventuali previsioni contrattuali o normative violate, mentre neanche vengono individuati i singoli addebiti eventualmente errati, limitandosi l'attore ad indicare come non dovuto l'intero importo versato a tale titolo.
6 Da ultimo va evidenziato come la Cassazione abbia ripetutamente affermato la legittimità della CSM alla luce dell'intervento legislativo del 2009, chiarendo altresì in che termini rilevi ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia (Cass. S.U.
16303/2018; n. 1464/2019; n. 1373/2024; n. 12965/2016; n. 22270/2016).
La domanda risulta quindi infondata e da dover essere respinta
Dedotta applicazione di interessi usurari.
L'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia è esclusa dalla stessa perizia di parte. Va inoltre ribadito come la Cassazione a sezioni unite con la pronuncia n. 19597/20, abbia rimarcato un preciso onere di allegazione della parte che deduca l'usurarietà degli interessi, affermando che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
In questo caso, l'onere di specifica allegazione dei tassi soglia previsti e dei periodi in cui il tasso di interesse applicato abbia eventualmente superato il tasso soglia ed in quale misura, è rimasto del tutto inadempiuto da parte dell'attore, così da risultare infondata ogni doglianza.
Contestazione giorni di valuta
La contestazione risulta manifestamente generica laddove non viene in alcun modo specificato l'oggetto della contestazione, né in cosa si sarebbe tradotta, in concreto, la condotta della banca, in difetto, altresì, di qualsivoglia indicazione circa le norme asseritamente violate.
Capitalizzazione degli interessi.
Dall'esame del contratto emerge come in esso sia prevista una diversa periodicità tra interessi debitori e creditori.
7 Detta clausola introduce una forma di anatocismo, da ritenersi nullo alla luce della ormai nota e consolidata giurisprudenza affermatasi in merito e delle modifiche normative intervenute.
Parte convenuta, pur non contestando l'illegittimità della clausola per come pattuita, ritiene che il ricalcolo vada fatto solo dal 1998 al 2000, in quanto per il periodo successivo le condizioni contrattuali sarebbero state adeguate in base alla delibera
CICR. Parte convenuta non ha tuttavia provato la specifica pattuizione di dette nuove condizioni bensì la sola pubblicazione, né che l'applicazione delle nuove condizioni non sia peggiorativa (secondo la previsione di cui all'art. 7), considerando come la previsione precedente fosse del tutto nulla e che, quindi, la capitalizzazione è stata introdotta per la prima volta proprio con la presunta nuova pattuizione. Deve quindi ritenersi difettare una valida pattuizione della detta capitalizzazione anche per il periodo successivo al 2000 e per tutta la durata del contratto.
Con la consulenza disposta in corso di causa si è quindi proceduto al ricalcolo dell'intero rapporto di conto corrente, escludendo del tutto la capitalizzazione.
All'esito il consulente ha rilevato come le somme versate a titolo di capitalizzazione da restituire siano superiori al debito maturato, con un credito dello stesso correntista pari ad € 20.935,72.
Tenuto tuttavia conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, è stato disposto il ricalcolo tenendo conto delle rimesse solutorie effettuate a rientro di eventuale scoperto, in base a quanto affermato dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 24418/2010 in tema di prescrizione (secondo cui per le rimesse solutorie la prescrizione decorre dalla data di effettuazione del singolo versamento) ed è stato quantificato l'importo prescritto in € 2.679,38.
Tenendo tuttavia conto che il fallimento non si è costituito omettendo quindi di riproporre ed insistere nelle domanda di pagamento svolta dalla parte originaria da intendersi rinunciata e che il fideiussore neanche ha allegato di aver versato le somme di cui chiede la restituzione, in questa sede deve solo respingersi la domanda riconvenzionale svolta dalla banca di pagamento di somme con riguardo al conto
8 corrente, non emergendo da ricalcolo alcun credito in suo favore, senza nulla disporsi quanto alla eventuale restituzione.
Contratto di mutuo
Le eccezioni sollevate dalla parte attrice con riguardo al detto contratto risultano infondate e da respingere.
Ammortamento alla francese.
In merito appare sufficiente da un lato evidenziare come l'ammortamento previsto in detto contratto non sia quello propriamente definito “alla francese”, essendo incontestato che nel caso di specie la quota capitale è costante nel tempo e pagata in via posticipata, mentre con l'ammortamento “alla francese” è previsto il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi
(calcolata sul capitale residuo); dall'altro come la giurisprudenza abbia ormai escluso alcuna forma di invalidità dell'ammortamento alla francese riconoscendo come non comporti alcuna capitalizzazione degli interessi.
Da ultimo la Cassazione, con sentenza n. 7382/25, in linea con la precedente pronuncia a sezioni unite n. 15130/2024, ha affermato: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a
9 tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
La deduzione è dunque infondata e da respingere.
Dedotta applicazione di interessi usurari.
Anche in questo caso, la deduzione è rimasta priva di alcuna specificazione, laddove si lamenta l'applicazione di interessi usurari per alcune rate, senza altra specificazione necessaria alla luce del principio espresso dalla Cassazione a sezioni unite n. 19597/2020, sopra richiamata.
Con riguardo al detto contratto, va quindi accolta la domanda di pagamento svolta dalla convenuta in via riconvenzionale verso il garante, non risultando neanche allegata l'eventuale avvenuta estinzione parziale o totale del debito residuo pari ad €
111.483,97.
Conclusioni e spese
In conclusione, le domande svolte da parte attrice risultano parzialmente fondate con riguardo alla dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori previsti in contratto.
In ragione del ricalcolo operato con decurtazione delle somme versate in base alla richiamata clausola nulla, deve respingersi la domanda riconvenzionale di pagamento svolta dalla convenuta con riguardo al contratto di conto corrente, mentre deve accogliersi la domanda di pagamento svolta con riguardo al contratto di mutuo e condannarsi il fideiussore al pagamento di € 111.483,97 oltre Parte_1
interessi al tasso convenzionale dal 30.9.2013 al saldo.
La parziale fondatezza delle domande svolte dall'attrice che hanno determinato l'azzeramento dell'esposizione debitoria verso la banca con riguardo al contratto di conto corrente e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale da un lato;
l'infondatezza invece delle eccezioni sollevate con riguardo al contratto di mutuo, con conseguente fondatezza della domanda di pagamento dall'altro, giustificano una parziale compensazione delle spese nella misura del 50%, con condanna di Parte_1
, comunque soccombente rispetto ad una delle due domande riconvenzionali,
[...]
10 al pagamento del restante 50% delle spese come liquidato in dispositivo in base al
DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del
2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività espletate.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, pur sempre in ragione della fondatezza parziale delle reciproche domande.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto di conto corrente n. 16306 stipulato tra e Parte_2
Contro
con fideiussione di;
Parte_4
• Respinge la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento svolta da Contro verso il fideiussore con riguardo al suindicato contratto di conto Parte_1
corrente n. 16306;
• In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da con riguardo al contratto di finanziamento n. 2312, condanna , quale Parte_5
fideiussore, al pagamento di € 111.483,97 oltre interessi convenzionali dal
30.9.2013 al saldo
• compensa nella misura del 50% le spese processuali;
• condanna al pagamento del restante 50% delle spese Parte_5
Contro processuali in favore di liquidato in € 9.000,00 per compensi oltre al
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 17/07/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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