Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mezzojuso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Marolda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del Responsabile del IV Settore del Comune di Mezzojuso n. -OMISSIS- del 9/10/2021, di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere edilizie realizzate in C/da -OMISSIS-, in catasto al Fg. -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-, nonché di acquisizione dei beni, dell'area di sedime e pertinenziale al patrimonio comunale- irrogazione sanzione amministrativa;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mezzojuso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa TA EL UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 dicembre 2021 i ricorrenti hanno impugnato la determinazione del Responsabile del IV Settore del Comune di Mezzojuso n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2021, di “accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione delle opere edilizie realizzate all’interno dello stabilimento per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi sito in Mezzojuso (PA) in C.da -OMISSIS-, identificato al N.C.E.U. del Comune di Mezzojuso dal foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS- subalterno -OMISSIS- (già subalterno -OMISSIS-. Derivata dalla particella -OMISSIS-) adottata ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. con Determinazione del Responsabile del III settore n. -OMISSIS- del 20.05.2020. Acquisizione dei beni, dell’area di sedime e pertinenziale al patrimonio comunale- Irrogazione sanzione amministrativa”.
Parte ricorrente espone in punto di fatto quanto segue:
- in data 21 dicembre 1985, la società -OMISSIS- s.n.c. presentava, ai sensi della legge 47/85 e della L.R. 37/85, due domande di concessione edilizia in sanatoria riguardanti un complesso industriale della superficie complessiva di mq 627,57;
- con atto di compravendita del 17 novembre 1993 venivano trasferiti ai ricorrenti gli immobili censiti al N.C.E.U.;
- con ordinanza n. -OMISSIS- del 10 marzo 2003 il Comune ordinava la demolizione di alcuni manufatti di modesta entità;
- nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1985 (data di presentazione delle domande di concessione edilizia in sanatoria) e il 1° marzo 2017 (data del rilascio del richiesto permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-), la pratica oggetto di diniego veniva più volte esaminata e valutata da più tecnici che si erano susseguiti a capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mezzojuso. Venivano più volte richieste integrazioni nonché il pagamento di un conguaglio per oblazione, oneri e tasse per la trascrizione della concessione edilizia. Nel 1998 veniva rilasciata l’agibilità provvisoria dell’impianto ritenuta la compatibilità della destinazione d’uso dell’immobile (impianto di conglomerato cementizio e bituminoso) con la destinazione a verde agricolo dell’area;
- tuttavia, con successivo provvedimento n. -OMISSIS- del 20 maggio 2020 il Comune annullava in autotutela il permesso di costruire ordinando la demolizione dell’intero stabilimento;
- il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR che, con sentenza n. 2228 del 16 luglio 2021, rigettava il ricorso.
Con il provvedimento impugnato in questa sede, l’Amministrazione, accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio, ha acquisito al patrimonio del Comune i beni, irrogando la sanzione amministrativa nella misura massima di euro 20.000,00.
Parte ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 1 l.r. n. 16/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. N. 241/90, dell’art. 3 l.r. n. 10/91 e dell’art. 97 cost. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Abnormità .
Il provvedimento impugnato, nel disporre l’acquisizione di tutta l’area di sedime e pertinenziale, per la superficie complessiva di 6.366 mq., corrispondente all’estensione dell’intero lotto di proprietà dei ricorrenti, costituirebbe un illegittimo provvedimento di espropriazione, del tutto sproporzionato ed immotivato.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 31 del D.P.R. 380/2001 e degli artt. 4, 6 e 7 l. n. 47/85. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.
Assumono i ricorrenti di non essere responsabili degli abusi realizzati dai loro danti causa.
Nei loro confronti, pertanto, non avrebbe potuto essere irrogata la sanzione pecuniaria né disposta l’acquisizione al patrimonio comunale dell’intero compendio immobiliare.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 l.r. n. 71/1978, nonché degli artt. 29 e 31 del D.P.R 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 lett. a) della l.r. 12 giugno 1976 n. 78, dell’art. 2 comma 3 l.r. n. 15/91 e dell’art. 23 l.r. n. 37/85, dell’art. 40 l. 47/85, come modificato dall’art. 17 l.r. 26/86, dell’art. 32 l. N. 1150/1942, come modificato dalla legge 765/67. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria .
Ha errato l’Amministrazione comunale ad ordinare la acquisizione al patrimonio comunale, applicando contestualmente anche la sanzione pecuniaria pari al massimo previsto dal comma 4 bis dell’art. 31 TUE, dovendo applicarsi le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate.
E ciò, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, ultimo comma, della L.R. n. 37 del 1985 secondo cui “ per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate ”.
Quanto alla sanzione pecuniaria:
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 35 D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. E dell’art. 1 della l.r. 10-8-2016 14 n. 16. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l.n. 241/90 e 2 l.r. n. 10/1991. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 17 e 18 l. 2-2-1974 n. 64. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 11, 25, 27, 41, 42, 43, 97, 117, primo comma, della costituzione.
Il comma 4 bis prevede che la “sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima” pari ad euro 20.000. Nel caso che ci occupa, la misura massima non è giustificata né tantomeno può essere applicata in forza di tale automatismo, atteso che i vincoli esistenti sul terreno sono frutto di provvedimenti successivi alla edificazione.
V. Violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 4 del protocollo n. 7 allegato alla convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e degli artt. 649 c.p.p. e 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Violazione del principio del contrarius actus. Contraddittorietà con precedenti provvedimenti della stessa amministrazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 35 D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e dell’art. 1 della l.r. 10-8-2016 n. 16. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l.n. 241/90 e 8 l.r. n. 10/1991. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 17 e 18 l. 2-2-1974 n. 64. Violazione e falsa applicazione degli 15 artt. 2, 3, 11, 25, 27, 41, 42, 43, 97, 117, primo comma, della Costituzione
L’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001 si pone in contrasto con i principi costituzionali dell’ordinamento e con il principio del ne bis in idem , sancito anche all’art. 4, Prot. n. 7 CEDU e all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea - Trattato di Nizza.
L’ordinanza impugnata, invero, rappresenta una ulteriore sanzione che viola i suddetti precetti costituzionali e comunitari, con la conseguenza che si impone comunque l’annullamento della sanzione irrogata anche previa disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria.
Invalidità derivata
Tutti i vizi dedotti nei confronti del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria e nei confronti del successivo provvedimento di demolizione si riverberano sul connesso e consequenziale provvedimento oggi impugnato, invalidandolo. A tal fine, parte ricorrente rileva che avverso la sentenza con cui è stato rigettato il ricorso contro il suddetto provvedimento di annullamento in autotutela è in corso di proposizione apposito gravame innanzi al C.G.A.
2. Si è costituito il Comune di Mezzojuso, che con memoria depositata il 6 novembre 2025 ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. Con memoria di replica depositata il 18 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente argomentando le censure dedotte con il ricorso introduttivo.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Occorre preliminarmente dare atto che, come evidenziato dall’amministrazione resistente, con sentenza 585 del 23 luglio 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato la sentenza n. 2228 del 16 luglio 2021 con cui questo Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto dai ricorrenti contro la determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, di annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- del 2021.
È conseguentemente infondata la censura di illegittimità derivata del provvedimento qui impugnato, fatta valere con l’ultimo motivo del ricorso.
7. Sono, altresì, infondate le censure con cui vengono dedotti vizi propri del provvedimento oggetto del presente gravame.
7.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia l’arbitrarietà e l’illogicità della disposta acquisizione dell’intera particella sulla quale insistono le opere abusive.
La censura è infondata avendo il Comune fatto corretta applicazione della norma (art. 31, co. 3, D.P.R. n. 380/01) ai sensi della quale “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”.
Secondo la corrente interpretazione della giurisprudenza, invero, l’acquisizione dell’ulteriore area entro i limiti del decuplo – espressione dell'esercizio di un potere tecnico-discrezionale attribuito dal legislatore all'amministrazione per le finalità indicate nel medesimo art. 31 comma 3 del d.P.R. 380/2001 (T.A.R. Napoli, sez. II, 19/04/2022, n.2684) – ne postula una previa individuazione che, a differenza dell'area di sedime, per la quale l’automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione e specificazione sul punto, “ va, volta per volta, motivata con l'esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto ed i criteri di determinazione di detta area” (T.A.R. Napoli, sez. II, 07/12/2022, n.7622; Cons. Stato, Sez. II, 31/8/2020, n. 5308);
L'individuazione dell'ulteriore area, in altri termini, va motivata, volta per volta, con l'esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l'ulteriore area acquisibile, ma ha indicato un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso. Viene, dunque, delineato un procedimento di determinazione della c.d. pertinenza urbanistica da condurre di volta in volta sulla base di criteri di individuazione che tengano conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5.7.2021, n. 4616).
Nel caso di specie nel provvedimento impugnato, sul punto, si legge che “- l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ed ancora insistenti sulla particella -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche (Z.T.O. “E1” avente densità territoriale 0,03 mc/mq) è pari a: 3.595 mc/0,03 mc = 119.808 mq, quindi di gran lunga superiore alla superficie del lotto nel quale le opere abusive sono state costruite; - quindi, in conformità alle prescrizioni dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016, l’area da acquisire al patrimonio comunale (area di sedime delle opere edilizie unitamente alla superficie pertinenziale) corrisponde all’intero lotto identificato dal foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, essendo l’area di tale particella (6.366 mq) non superiore a dieci volte (6.751,6 mq) la superficie utile abusivamente costruita (675,16 mq) ed inoltre nettamente inferiore a quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe (119.808 mq)”.
Appare dunque evidente dalla semplice lettura dell’atto, in applicazione dei suesposti principi, l’insussistenza della dedotta illegittimità del provvedimento impugnato atteso che l’amministrazione comunale ha fornito indicazione del criterio applicato per la determinazione dell’ulteriore area da acquisire, puntualmente quantificandone l’estensione e, infine, motivandone l’acquisizione in conformità a quanto previsto dal cit. art. 31, co.3, T.U. Edilizia.
Il provvedimento contiene, infatti, l’esplicitazione delle ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto ed i criteri di determinazione di detta area. L’onere motivazionale risulta dunque adeguatamente assolto dalla P.A. e la misura dell’area ulteriore oggetto di acquisizione risulta ben inferiore alla misura massima prevista dalla legge. (Tar Palermo, sez. II, sentenza n. 2452 del 24 luglio 2023).
7.2. Destituito di fondamento è, altresì, il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti contestano di non essere gli autori dell’abuso e di non potere essere, pertanto, destinatari dei provvedimenti sanzionatori che ne conseguono.
Trattandosi, invero, di sanzioni correlate alla inottemperanza all’ordine di demolizione (ritualmente notificata ai ricorrenti, già proprietari del compendio immobiliare), non è rilevante che i ricorrenti non siano i responsabili degli abusi, avendo essi la disponibilità materiale e giuridica delle opere al momento della notifica dell’ordine demolitorio che, dunque, avrebbero potuto e dovuto eseguire per evitare di incorrere nelle sanzioni ammnistrative previste dall’art. 31 per l’ipotesi di inottemperanza.
7.3. Non convince nemmeno la tesi secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 comma 4 bis non sarebbe applicabile al caso di specie in considerazione di quanto previsto dall’art. 23 ultimo comma della l.r. n. 37/1985 ai sensi del quale “ per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate ”.
Sotto un primo profilo, invero, non può non rilevarsi, così come puntualizzato dal CGARS con la richiamata sentenza n. 585/2024, quanto segue: “ Nel caso di specie, per quanto già esposto e per quanto rilevato dal T.ar. nella sentenza impugnata, gli odierni appellanti, nel corso della lunga istruttoria, hanno modificato e integrato l’oggetto dell’istanza di sanatoria estendendola a opere non incluse nell’originaria istanza e nemmeno esistenti alla scadenza del termine di legge del 1 ottobre 1983, nonostante abbiano dichiarato che tali opere fossero incluse nella domanda (che comprendeva soltanto due fabbricati) e fossero state realizzate prima del 1981, producendo, nel corso degli anni, relazioni tecniche nelle quali, come detto, il numero e la tipologia dei fabbricati inclusi nella domanda di condono aumentava o diminuiva, passando dagli originari due manufatti, a sette, poi a tredici e quindi ancora a sette, così come mutava, di relazione in relazione, la volumetria indicata e la superficie complessiva dei manufatti.
L’amministrazione, a distanza di molti anni dalla presentazione dell’istanza, ha rilasciato il provvedimento di sanatoria identificando i beni oggetto di sanatoria fidandosi degli elenchi di fabbricati contenuti nelle relazioni integrative, depositate a distanza di decenni dalla presentazione della domanda di condono del 1985, alla quale erano allegati soltanto due moduli, di cui uno relativo a un immobile a due elevazioni f.t., esteso mq. 340,65 e l’altro, realizzato su suolo pubblico, a una sola elevazione e di superficie pari a mq. 268,95.
Gli appellanti ritengono che la superficie complessiva delle opere indicate nei due modelli allegati all’istanza di condono corrisponda alla somma delle superfici successivamente indicate nei documenti integrativi, tale assunto, come ritenuto correttamente in sentenza, non è condivisibile dal momento che non è pensabile che le opere descritte nei moduli allegati all’istanza con l’indicazione del numero di piani, della superficie e della natura pubblica o privata del suolo su cui sorgono, nel tempo si siano trasformate e si siano frazionate fino a divenire sette corpi di fabbrica con numerose opere accessorie”.
Deve dunque escludersi l’applicabilità del richiamato art. 23 ultimo comma trattandosi di opere, almeno in parte, documentalmente realizzate in data successiva alla presentazione (nel 1985) delle prime domande di condono.
Deve, inoltre, precisarsi che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 16/2023, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 comma 4 bis non è correlata alla realizzazione dell’abuso mirando, invece, a sanzionare l’inottemperanza all’ordine demolitorio.
Né appare condivisibile l’assunto (di cui al quinto motivo di ricorso) secondo cui il cumulo tra sanzione acquisitiva e sanzione pecuniaria comporti la violazione dei principi costituzionali e del principio del ne bis in idem , stante le diverse nature e funzioni delle due sanzioni, rispondendo la seconda all’esigenza di mantenere indenne l’Amministrazione comunale dalle spese di ripristino provenienti da ordinanze di demolizione disattese (in tal senso depone il vincolo di destinazione previsto al comma 4 ter del medesimo articolo).
7.4. Con il quarto motivo di ricorso viene contestata l’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura massima. Assume al riguardo parte ricorrente che l’area sulla quale insistono i manufatti abusivi non era gravata da vincoli nel momento in cui tali manufatti furono realizzati.
Tale assunto è rimasto del tutto indimostrato, anche in ragione di quanto evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 585/2024 in ordine all’epoca di realizzazione degli abusi (v. precedente § 7.3.)
In ogni caso la sanzione, come chiarito, è correlata alla inottemperanza all’ordine demolitorio e, dunque, è a quel momento che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza dei relativi presupposti.
Essendo la sussistenza del vincolo idrogeologico uno dei motivi per cui l’amministrazione ha, prima, annullato il permesso di costruire in sanatoria e, poi, ordinato la demolizione delle opere, l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima costituiva atto vincolato.
8. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.
Sussistono nondimeno i presupposti, tenuto conto della peculiarità delle questioni sottese, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone, fisiche e giuridiche, richiamate in motivazione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TA EL UL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA EL UL | AN TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.