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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 6/11/2025
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 580/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio degli Avv.ti SONIA FRANZESE e Parte_1
AE TO
ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
CP_
1. Con ricorso depositato il 7.2.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi alla pensione ex art. 12 L. n. 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.7.2021, oltre interessi legali e rivalutazione, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g.n. 3902/2021 emesso il 18.7.2022 dal Tribunale di Tivoli.
2. L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
3. Con note autorizzate depositate per l'udienza dell'11.6.2025, la ricorrente ha rappresentato e documentato che l'Ente resistente, con provvedimento successivo alla data di deposito del ricorso, ha provveduto al parziale pagamento di quanto ad ella spettante, ritenendo tuttavia che non siano state correttamente calcolate le somme dovute a titolo di “incremento al milione” di cui all'art. 38
l. 448/01 come modificato dall'art. 15 del D.l. 14 agosto 2020 n. 104. Ha quindi chiesto la condanna CP_ dell' al pagamento della somma pari ad euro 9.037,79 a titolo di incremento al milione sulla pensione di inabilità e la condanna di controparte alle spese di lite, precisando anche ai fini delle spese che comunque la parziale liquidazione della prestazione è stata successiva alla data di notifica del ricorso.
4. Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta all'esito del procedimento per Atp in data 18.7.2022, che ha trasmesso la dichiarazione AP 70 in data 1.8.2022 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa il 21.9.2022, correttamente alla sede provinciale.
5. È emerso inoltre che l'ente resistente con provvedimento successivo al deposito del ricorso ha provveduto alla liquidazione della prestazione con TE08 del 24/10/2023.
6. La ricorrente sostiene che detto pagamento sia solo parziale non avendo l'ente calcolato correttamente le somme spettanti a titolo di incremento al milione.
7. L'incremento delle pensioni e dei trattamenti assistenziali disciplinato dall'art. 38 l.
448/2001 consente alle fasce più bisognose dei percettori, individuate dalla legge, di ottenere un aumento del proprio trattamento economico fino a raggiungere la soglia annua indicata dalla legge. La maggiorazione consiste nell'integrare il trattamento già percepito di una somma che permetta di raggiungere la soglia annua anzidetta, suddivisa in 13 rate mensili.
8. Costituivano presupposto per la rideterminazione della pensione vantata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 38 l. 448/01, commi 1 e 5 in combinato disposto con l'art. 5 c. 5 d.l. 81/2007 e s.m.i., due requisiti concorrenti: l'età, non inferiore ai 60 anni, e la diponibilità di un reddito inferiore alla soglia legale (diversa per i soggetti coniugati e non coniugati). Sull'art. 38, co. 4, della l. 448/2001 è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti sono concessi “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” anziché “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”, in considerazione dell'inadeguatezza della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 38 Cost., estendendo il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi ai ciechi civili, gli invalidi civili totali, i sordomuti ed i titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) a partire dai 18 anni di età. La Corte ha infatti ritenuto che il requisito anagrafico a 60 anni determinasse una irragionevole discriminazione ai danni dei soggetti totalmente invalidi che non abbiano ancora raggiunto tale soglia di età. Tale giurisprudenza è stata recepita dal legislatore con D.L. 104/2020. che all'art. 15 dispone che “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n.448,
e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti “età superiore a diciotto anni”.
9. Quanto poi al requisito reddituale l'art. 38 co.5 subordina il riconoscimento della maggiorazione in questione alle seguenti condizioni: “a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.”
10. Quanto al requisito reddituale deve preliminarmente rilevarsi che laddove, come nel caso di specie, parte ricorrente sostenga di non superare il limite reddituale normativamente previsto residuerà sullo stesso l'onere di fornirne compiuta prova, in quanto elemento costitutivo della pretesa
(Cass. S.U. 5167/03).
11. Dalle allegazioni di parte ricorrente e dagli atti depositati in giudizio, si evince che la stessa è titolare di pensione di invalidità ex art. 12 L. e che è coniugata. La stessa ricorrente P.IVA_1 ha allegato di percepire il reddito di cittadinanza, senza documentare gli importi ed il periodo di percezione, ed ha prodotto, in allegato al ricorso, dichiarazioni sostitutive proprie e del coniuge da cui risulta l'assenza di redditi ulteriori rispetto all'assegno.
12. A fronte dell'insufficienza probatoria di tale documentazione, è stata disposta ex art. 421, co. 2, c.p.c., integrazione probatoria volta ad acquisire documentazione fiscale, nonché documentazione probatoria relativa al beneficio del reddito di cittadinanza percepito.
13. Con note di udienza depositate per l'udienza odierna, la ricorrente non ha provveduto al deposito della documentazione richiesta, insistendo esclusivamente per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese, in riferimento al TE08 del 24.10.2023 ed alla domanda originaria di pagamento ratei, rinunciando così implicitamente alla domanda volta all'accertamento del diritto alla maggiorazione, rinuncia che non richiede accettazione a fronte della contumacia di controparte.
14. Deve quindi procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della statuizione sulle spese di lite.
15. La spettanza della pretesa è stata riconosciuta dallo stesso ente resistente con l'avvenuta liquidazione, sebbene limitatamente agli importi ivi indicati.
16. In base a quanto accertato al precedente punto 4, risulta che la liquidazione è successiva la termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c.
17. La domanda, al momento della sua proposizione, era quindi virtualmente fondata nel merito.
18. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M 147/2022, valori minimi per tutte le fasi in ragione del carattere seriale della controversia, esclusione della fase istruttoria non avendo la parte svolto attività difensiva in tale fase, e riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto a fronte dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 580/2023 r.g.: dichiara la cessazione della materia del contendere, CP_ condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Tivoli, 6 novembre 2025
Il Giudice
BI ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 6/11/2025
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 580/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio degli Avv.ti SONIA FRANZESE e Parte_1
AE TO
ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
CP_
1. Con ricorso depositato il 7.2.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi alla pensione ex art. 12 L. n. 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.7.2021, oltre interessi legali e rivalutazione, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g.n. 3902/2021 emesso il 18.7.2022 dal Tribunale di Tivoli.
2. L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
3. Con note autorizzate depositate per l'udienza dell'11.6.2025, la ricorrente ha rappresentato e documentato che l'Ente resistente, con provvedimento successivo alla data di deposito del ricorso, ha provveduto al parziale pagamento di quanto ad ella spettante, ritenendo tuttavia che non siano state correttamente calcolate le somme dovute a titolo di “incremento al milione” di cui all'art. 38
l. 448/01 come modificato dall'art. 15 del D.l. 14 agosto 2020 n. 104. Ha quindi chiesto la condanna CP_ dell' al pagamento della somma pari ad euro 9.037,79 a titolo di incremento al milione sulla pensione di inabilità e la condanna di controparte alle spese di lite, precisando anche ai fini delle spese che comunque la parziale liquidazione della prestazione è stata successiva alla data di notifica del ricorso.
4. Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta all'esito del procedimento per Atp in data 18.7.2022, che ha trasmesso la dichiarazione AP 70 in data 1.8.2022 alla sede zonale ed ha notificato il decreto di omologa il 21.9.2022, correttamente alla sede provinciale.
5. È emerso inoltre che l'ente resistente con provvedimento successivo al deposito del ricorso ha provveduto alla liquidazione della prestazione con TE08 del 24/10/2023.
6. La ricorrente sostiene che detto pagamento sia solo parziale non avendo l'ente calcolato correttamente le somme spettanti a titolo di incremento al milione.
7. L'incremento delle pensioni e dei trattamenti assistenziali disciplinato dall'art. 38 l.
448/2001 consente alle fasce più bisognose dei percettori, individuate dalla legge, di ottenere un aumento del proprio trattamento economico fino a raggiungere la soglia annua indicata dalla legge. La maggiorazione consiste nell'integrare il trattamento già percepito di una somma che permetta di raggiungere la soglia annua anzidetta, suddivisa in 13 rate mensili.
8. Costituivano presupposto per la rideterminazione della pensione vantata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 38 l. 448/01, commi 1 e 5 in combinato disposto con l'art. 5 c. 5 d.l. 81/2007 e s.m.i., due requisiti concorrenti: l'età, non inferiore ai 60 anni, e la diponibilità di un reddito inferiore alla soglia legale (diversa per i soggetti coniugati e non coniugati). Sull'art. 38, co. 4, della l. 448/2001 è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti sono concessi “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” anziché “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”, in considerazione dell'inadeguatezza della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 38 Cost., estendendo il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi ai ciechi civili, gli invalidi civili totali, i sordomuti ed i titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) a partire dai 18 anni di età. La Corte ha infatti ritenuto che il requisito anagrafico a 60 anni determinasse una irragionevole discriminazione ai danni dei soggetti totalmente invalidi che non abbiano ancora raggiunto tale soglia di età. Tale giurisprudenza è stata recepita dal legislatore con D.L. 104/2020. che all'art. 15 dispone che “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n.448,
e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti “età superiore a diciotto anni”.
9. Quanto poi al requisito reddituale l'art. 38 co.5 subordina il riconoscimento della maggiorazione in questione alle seguenti condizioni: “a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.”
10. Quanto al requisito reddituale deve preliminarmente rilevarsi che laddove, come nel caso di specie, parte ricorrente sostenga di non superare il limite reddituale normativamente previsto residuerà sullo stesso l'onere di fornirne compiuta prova, in quanto elemento costitutivo della pretesa
(Cass. S.U. 5167/03).
11. Dalle allegazioni di parte ricorrente e dagli atti depositati in giudizio, si evince che la stessa è titolare di pensione di invalidità ex art. 12 L. e che è coniugata. La stessa ricorrente P.IVA_1 ha allegato di percepire il reddito di cittadinanza, senza documentare gli importi ed il periodo di percezione, ed ha prodotto, in allegato al ricorso, dichiarazioni sostitutive proprie e del coniuge da cui risulta l'assenza di redditi ulteriori rispetto all'assegno.
12. A fronte dell'insufficienza probatoria di tale documentazione, è stata disposta ex art. 421, co. 2, c.p.c., integrazione probatoria volta ad acquisire documentazione fiscale, nonché documentazione probatoria relativa al beneficio del reddito di cittadinanza percepito.
13. Con note di udienza depositate per l'udienza odierna, la ricorrente non ha provveduto al deposito della documentazione richiesta, insistendo esclusivamente per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese, in riferimento al TE08 del 24.10.2023 ed alla domanda originaria di pagamento ratei, rinunciando così implicitamente alla domanda volta all'accertamento del diritto alla maggiorazione, rinuncia che non richiede accettazione a fronte della contumacia di controparte.
14. Deve quindi procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della statuizione sulle spese di lite.
15. La spettanza della pretesa è stata riconosciuta dallo stesso ente resistente con l'avvenuta liquidazione, sebbene limitatamente agli importi ivi indicati.
16. In base a quanto accertato al precedente punto 4, risulta che la liquidazione è successiva la termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c.
17. La domanda, al momento della sua proposizione, era quindi virtualmente fondata nel merito.
18. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M 147/2022, valori minimi per tutte le fasi in ragione del carattere seriale della controversia, esclusione della fase istruttoria non avendo la parte svolto attività difensiva in tale fase, e riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto a fronte dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 580/2023 r.g.: dichiara la cessazione della materia del contendere, CP_ condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Tivoli, 6 novembre 2025
Il Giudice
BI ON