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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 840/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio,
promossa congiuntamente da
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luisa TROVATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
e da nata ad [...] l'[...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Agatha Maurizia BELFIORE, presso C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, apponendo il suo visto e nulla opponendo.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025, con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 20/02/2025, i coniugi e Parte_1
esponendo che in data 19/06/2021 il Tribunale di Catania aveva omologato Parte_2
le condizioni della separazione consensuale dei coniugi e che da allora non si erano riconciliati,
hanno chiesto concordemente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/06/2005, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati, a Catania, i figli (il 06/02/2006) e (15/03/2011). Per_1 Per_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 2964/2021, emesso in data 11/19.06.2021 nel procedimento di separazione consensuale recante n. 11290/2020 R.G., e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
2 Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che in conseguenza del divorzio i loro rapporti personali ed economici e nei confronti della prole siano regolati come segue:
“1) Il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale verrà, conseguentemente, assegnata la casa coniugale sita in Acireale (CT)
Via Terracina n.
6. I predetti si impegnano a collaborare nel rapporto educativo dei figli,
garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'istruzione, attività extrascolastiche, ludiche etc., le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
2) L'immobile sito in Santa Venerina (CT) Via Delle Rose, n. 7 resterà nell'esclusiva disponibilità del Signor senza alcuna pretesa da parte della Sig.ra mentre Parte_1 Parte_2
l'immobile sito in Acireale (CT) in Via Terracina, n. 6 resterà nella esclusiva disponibilità della
Sig.ra anche dopo la maggiore età di , senza alcuna pretesa da parte del Sig. Parte_2 Per_2
fatte salve diverse e concordi decisioni future. Entrambi i coniugi provvederanno a Parte_1
pagare, in parti uguali, i ratei dei mutui gravanti sui due immobili acquistati dagli stessi in costanza di matrimonio sino alla loro estinzione.
3) I ricorrenti saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno,
obbligandosi reciprocamente a comunicarsi eventuali mutamenti di residenza fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, compreso , maggiorenne ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente;
essi potranno recarsi anche all'estero, sia per lavoro che per diporto, dandosi, sin d'ora, reciproca autorizzazione all'espatrio, ritenendo necessaria la specifica approvazione dell'altro coniuge per il figlio minore;
4) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla signora Per_2
3 entro giorno 5 di ogni mese, l'importo di €300,00 mensili (trecento/00 euro) Parte_2
con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. , provvederà, altresì, a corrispondere in favore del figlio Parte_1
maggiorenne €300,00 mensili (trecento/00 euro) con rivalutazione annuale secondo gli Per_1
indici ISTAT;
tuttavia, tenuto conto che da pochi giorni è risultato vincitore di concorso Per_1
presso l'Esercito Italiano, non appena quest'ultimo verrà formalmente assunto, verrà meno l'obbligo di contribuzione da parte del padre, senza necessità di richiedere alcuna modifica delle presenti condizioni di divorzio.
5) Le parti precisano che l'Assegno Unico in favore di entrambi i figli, verrà percepito integralmente dal Sig. sino alla predetta formale assunzione di Mattia, a seguito della Parte_1
quale la Sig.ra presenterà richiesta per percepire il 50% del suddetto assegno senza Parte_2
che sia necessario alcun ulteriore consenso da parte del Sig. Parte_1
6) I coniugi si obbligano a contribuire al 50% delle spese sanitarie necessarie per i figli non coperte dal SSN, ed oltre al 50% di ogni spesa straordinaria eventualmente necessaria,
previamente concordata, come prescritto dalla legge e tenuto conto delle linee guida sul mantenimento dei figli predisposte dal foro di Catania nel 2018 (Doc. 6);
7) Il padre terrà con sé dalla sera del mercoledì alle 20.30 sino alla sera Per_2
dell'indomani; inoltre il figlio minore resterà col padre il pomeriggio del sabato dalle ore 19.00
sino alle ore 19.00 della domenica successiva a settimane alternate;
quanto alle festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà giorni tre consecutivi col padre da concordare di volta in volta con la madre ed in modo alterno, e specificatamente nel periodo natalizio dal 23 al 26 dicembre,
o dal 30 dicembre al 01 gennaio, mentre per le festività pasquali dal venerdì Santo sino alla
Domenica di Pasqua ovvero dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo;
nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi, in un periodo compreso
4 tra giugno e settembre, in occasioni da concordare di volta in volta con la madre.
I genitori fanno salva, comunque ed inoltre, la possibilità di modificare consensualmente, i previsti periodi in ragione degli impegni professionali di ciascuno e, comunque, delle opportunità
che si manifestassero più favorevoli per il loro figlio, nonché in considerazione del volere dello stesso attesa la sua età.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, ad ogni assegno di mantenimento per essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
”.
Rilevato che l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire l'accesso a una effettiva bigenitorialità al figlio minorenne e, dal punto di vista economico, condizioni idonee allo sviluppo e alla crescita della prole, e fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi teso a regolare i loro reciproci rapporti rimane sottratto al vaglio del Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT)
in data 02/06/2005 tra , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata ad [...] l'[...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale al n. 81, parte 2, serie A, anno 2005,
alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione
5 della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13.06.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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