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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/10/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo ha pronunciato ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 4533/2023 avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie
TRA
quale titolare dell'omonima ditta, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Marianna Delvecchio, presso il cui studio in Barletta, alla via Potenza n. 25, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- già Controparte_1
in persona Controparte_2 del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 6, comma 9.
d.lgs. n. 150/2011, dal direttore dott. e dal Controparte_3 funzionario delegato avv. Antonio Romanelli e domiciliato come da memoria difensiva
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., nel termine di 30 giorni dall'udienza del 15.10.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che l'unica parte costituita ha prestato acquiescenza alla trattazione scritta e ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 14.06.2023, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 17155/E del
17.04.2023, notificata il 16.05.2023, emessa dall'
[...] ora Controparte_2 Controparte_1
con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 2.580,00,
[...] per non aver trasmesso regolare denuncia dell'infortunio occorso al lavoratore il 27.10.2020 durante il turno di lavoro. Parte_2
A sostegno del ricorso, ha dedotto: la nullità dell'ordinanza ingiunzione per contraddittorietà assoluta e insanabile perché sanziona un comportamento che in realtà la stessa ordinanza indica come diverso da quello sanzionato;
la nullità per difetto di motivazione anche perché non sono allegati gli atti richiamati;
la non riconducibilità della condotta posta in essere, invio di comunicazione di infortunio in luogo di denuncia di infortunio, alla fattispecie di cui all'art. 53 d.P.R.
1124/65; la sproporzionalità della sanzione applicata.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione o in subordine la riduzione della sanzione con vittoria di spese
Costituitasi in giudizio, l' a Controparte_1 eccepito l'infondatezza della opposizione, evidenziando la legittimità e correttezza dell'ordinanza ingiunzione anche alla luce del richiamo all'avviso di accertamento sottostante.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l'opposizione è tempestiva:
l'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 16.05.2023 ed il ricorso in opposizione depositato il 14.06.2019, quindi nel rispetto del termine di
2 decadenza di trenta giorni previsto per le impugnazioni.
2. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
L'art. 53 del d.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) prevede che “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all' assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti CP_4 prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata”.
La disposizione citata prevede quindi l'obbligo del datore di lavoro di trasmettere regolare denuncia di infortunio del lavoro occorso al proprio dipendente, qualora sia prognosticato come non guaribile entro tre giorni, da effettuare entro due giorni dal momento in cui il datore di lavoro ha notizia dell'infortunio.
Applicando tale norma al caso di specie, deve osservarsi quanto segue:
- l'ordinanza ingiunzione impugnata si riferisce in maniera specifica alla condotta che avrebbe realizzato il ricorrente in data 29.10.2020
(“per aver denunciato all'INAIL in data 29/10/2020 l'infortunio (con prognosi superiore a tre giorni) occorso in data 27/10/2020 al lavoratore
nato a [...] il [...] oltre i termini Parte_2 previsti (due giorni da quando ne ha avuto notizia mediante ricezione richiesta di denuncia d'infortunio corredata da copia del primo certificato medico di infortunio sul lavoro)” (cfr. ordinanza ingiunzione impugnata); essa, quindi, in maniera evidente sanziona non un'omissione, ma un'azione (la denuncia);
- che è documentalmente provato che parte ricorrente ha provveduto all'invio della comunicazione all'infortunio dell'INAIL il 29.10.2020 (cfr. comunicazione di infortunio sub all. 3 della produzione di parte ricorrente).
Dall'esame del contenuto dell'ordinanza emerge, quindi, una contraddittorietà intrinseca della stessa, nella parte in cui si sanziona
3 il ricorrente per non aver denunciato tempestivamente l'infortunio nei due giorni dalla denuncia, laddove in base a quanto si legge nel provvedimento stesso il termine di due giorni risulta rispettato (notizia dell'infortunio del 27/10 e comunicazione all'INAIL il 29/10). Pt_3
Cont Sul punto, deve osservarsi che l' nella memoria difensiva ha ricostruito in termini diversi la vicenda, evidenziando che la contestazione scaturisce dal fatto che la comunicazione di infortunio inviata il 29.10 non corrisponde alla denuncia di infortunio richiesta ex lege, tant'è che quest'ultima doveva considerarsi tamquam non esset e con pec del 19.11.2020 si chiedeva al ricorrente di sanare la situazione, evidenziando che di ciò era ben consapevole il ricorrente, a nulla potendo rilevare “alcuni errori di battitura” contenuti nell'ordinanza ingiunzione.
La prospettazione dell' non è condivisibile: la condotta CP_1 contestata al ricorrente non può che essere quella descritta nell'ordinanza ingiunzione impugnata che fa riferimento specifico alla intervenuta denuncia dell'infortunio nei due giorni dal 27.10.
Né vi è alcun riferimento, nell'ordinanza ingiunzione impugnata, alla successiva pec di novembre 2021 con cui si evidenziava che la comunicazione del 29.10 era da considerarsi nulla.
Né può condividersi il riferimento fatto dall' alla possibilità CP_1 di motivazione per relationem, perché nel verbale di accertamento richiamato dall'ordinanza ingiunzione si fa riferimento alla vicenda sottostante, e in particolare alla successiva comunicazione del
19.11.2020. Nel caso di specie, infatti, il problema è rappresentato dal fatto che vi è una forte contraddittorietà evidente tra la contestazione contenuta nell'ordinanza ingiunzione, che fa riferimento esclusivamente alla denuncia inviata il 27.10 al 29.10 senza menzionare in alcun modo quanto avvenuto successivamente e quanto invece risulta dal verbale di accertamento, in cui si riferisce la condotta contestata proprio a quanto accaduto successivamente.
Ciò comporta che la motivazione del provvedimento impugnato, anche mettendola in correlazione con il contenuto del verbale di
4 accertamento, risulta contraddittoria perché, come correttamente messo in evidenza dalla difesa del ricorrente, presenta una palese illogicità nel sanzionare una condotta che per come è descritta risulta legittima.
Né può ritenersi idonei a integrare la condotta descritta dal citato art. 53 d.P.R. n. 1124/65, il fatto che il ricorrente abbia inviato non già la
“denuncia” di infortunio ma la “comunicazione” di infortunio, perché, in primo luogo, ciò non è esplicitato nell'ordinanza impugnata.
Inoltre, si tratterebbe di una condotta diversa da quella sanzionata dalla fattispecie normativa, attenendo, di fatto, al mancato rispetto della tipologia di adempimento da compiere, il che determinerebbe una violazione del principio di tassatività delle sanzioni amministrative.
In ogni caso, sul piano soggettivo, l'aver inviato la comunicazione e non la denuncia implica comunque una volontà di dare attuazione all'obbligo di legge, con esclusione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa richiesto ai fini della sussistenza dell'illecito amministrativo contestato. Non si tratterebbe, infatti, di un errore sulla portata della norma, la cui rilevanza deve escludersi, ma di un errore sul fatto, cioè sul comportamento materiale tenuto, tale da escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Alla luce di ciò, il ricorso va accolto e, conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione prot. n. 17155/E del 17.04.2023, emessa dall'
[...]
e notificata il 16.05.2023 va annullata. Controparte_2
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00) tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Marianna Delvecchio che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 4533/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione prot. n. 17155/E del 17.04.2023, emessa dall'
[...]
e notificata il 16.05.2023; Controparte_2
2. condanna l' al Controparte_6 pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.312,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Marianna Delvecchio.
Trani, 24.10.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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