Improcedibile
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00438/2026REG.PROV.COLL.
N. 10056/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10056 del 2023, proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Boccia Neri in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
contro
la RG Airlines S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Nelli, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2582/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della RG Airlines S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. OB SO e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera n. 40 del 28 febbraio 2023 il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ha rigettato la domanda presentata dalla RG Airlines S.p.a. – società che svolge attività di trasporto aereo di merci - di accesso alla prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 95269/2016, con la seguente motivazione: la domanda di prestazione integrativa della misura del trattamento di CIGS è stata inviata (il 25.1.2023) oltre il termine di decadenza, stabilito dal decreto interministeriale n. 95269/2016, di 60 giorni dalla data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 221819 (il 25.11.2022) che ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per un numero massimo di 12 lavoratori dal 27.10.2022 al 26.10.2023.
2. La società ha impugnato la citata delibera n. 73/2023 presso il TAR Lombardia, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e, specificamente, per erronea applicazione dell’art. 7, comma 8 del decreto ministeriale n. 95269/2016 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009.
Il motivo di ricorso verteva sull’interpretazione del dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale. La società sosteneva che l’interpretazione seguita dall’INPS, che faceva decorrere il termine dalla semplice adozione del decreto di concessione della CIGS, fosse illegittima.
L’INPS, per analogia con l’impugnazione degli atti amministrativi, avrebbe dovuto fare riferimento alla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del decreto da parte della ricorrente. La società evidenziava, infatti, che nessuna norma attribuiva valore di pubblicità legale alla semplice pubblicazione del decreto sul sito del Ministero del lavoro, motivo per cui il termine di decadenza avrebbe potuto decorrere solo dalla notifica. Ad ogni modo, anche volendo considerare valida la pubblicazione telematica, la ricorrente argomentava che la data di conoscenza non poteva essere anteriore al 30 novembre 2022, data in cui il decreto era stato pubblicato sul sito, e di conseguenza il termine di decadenza sarebbe scaduto il 29 gennaio 2023, non il 24 gennaio 2023, come sostenuto dall’INPS.
3. Il TAR, con sentenza n. 2582/2023, ha ritenuto il ricorso fondato.
Il Collegio ha riconosciuto che, sebbene l’art. 7, comma 8 del decreto ministeriale n. 95269/2016 subordini l’accesso alle prestazioni integrative all’adozione del decreto e stabilisca un termine di decadenza di 60 giorni da tale adozione, il presupposto essenziale affinché tale termine possa iniziare a decorrere è, quantomeno, la conoscibilità da parte dell’istante dell’avvenuta adozione del decreto stesso.
Il TAR ha chiarito che una conseguenza sfavorevole, come la decadenza, non può derivare dal mancato rispetto di un termine laddove la parte interessata non abbia potuto disporre dell’intero lasso temporale assegnatole per presentare la domanda, pena l’irragionevolezza della previsione normativa. Del resto, l’Amministrazione resistente non aveva contestato l’affermazione della ricorrente circa la pubblicazione del decreto non prima del 30 novembre 2022 e, pertanto, il TAR ha accolto il ricorso, assorbendo l’ulteriore censura dedotta.
4. Avverso la suddetta sentenza l’INPS ha proposto appello.
Secondo l’appellante, l’art. 7, comma 8, del decreto interministeriale n. 95269/2016 (istitutivo del Fondo di solidarietà) prescrive che le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale. Nel caso di specie, il decreto ministeriale di concessione della CIGS (D.M. n. 221819) è stato emanato il 25 novembre 2022, ma la società ha presentato la domanda integrativa solo il 25 gennaio 2023, quindi oltre i 60 giorni previsti.
La parte appellante evidenzia che l’istanza di concessione della CIGS è completamente informatizzata tramite il portale “CIGS ONLINE”. La società RG Airlines, dopo essersi identificata e abilitata, aveva l’onere di verificare lo sviluppo della pratica e visionare l’emanazione dei decreti direttamente attraverso l’area riservata del portale.
L’INPS deduce che la pubblicazione telematica dell’elenco dei decreti sul sito del Ministero del Lavoro non ha alcuna funzione di pubblicità legale, ma solo di pubblicità notizia. Poiché tale indice non reca una data di pubblicazione precisa e la sua funzione è solo informativa, ammettere che la decorrenza del termine dipenda da essa “ comporta il venir meno della certezza legale connesso al termine di decadenza ”. L’appellante conclude, quindi, che l’RG Airlines, avendo atteso la pubblicazione dell’indice dei decreti (che svolge solo pubblicità-notizia), nonostante avesse la possibilità di monitorare l’andamento della domanda tramite l’area riservata online, ha determinato il verificarsi della decadenza prevista dalla normativa.
5. Si è costituita l’RG Airlines, chiedendo il rigetto dell’appello.
La società evidenzia, tra l’altro, come l’INPS abbia introdotto in appello argomenti e documenti nuovi, riguardanti il funzionamento del portale “CIGS ONLINE”, che sarebbero inammissibili. L’INPS afferma che RG avesse l’onere di monitorare autonomamente il portale del Ministero per verificare lo stato della domanda e l’emanazione del decreto. Tuttavia, la stessa documentazione prodotta dall’INPS (il manuale utente) dimostrerebbe che l’Amministrazione era tenuta ad avvisare l’azienda tramite l’indirizzo e-mail fornito (preferibilmente PEC) della presenza di decreti nel sistema, smentendo l’asserito dovere di vigilanza attiva da parte dell’impresa.
6. Il 4 dicembre 2025, l’INPS ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in appello, chiedendo che lo stesso fosse dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite. A tale richiesta ha aderito anche la parte appellata.
7. All’udienza dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio prende atto della volontà delle parti e, pertanto, dichiara l’appello improcedibile, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MI RA, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
OB SO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB SO | MI RA |
IL SEGRETARIO