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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10199/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA RI ER RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6528 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6528 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21560/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl ha proposto il ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2020/2021 emesso dal concessionario SO.GE.R.T. SPA
La società ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato essendo stato notificato per email ordinaria e l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per la presenza di rifiuti speciali per attività industriale.
Si è costituita in giudizio la SO.GE.R.T. S.p.A. eccependo che la società contribuente aveva già impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/2659 in relazione a TARI 2019 con ricorso iscritto al n. R.G. 17635/2024 concluso con sentenza n. 18217/27/2024 che ha rigettato il ricorso. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e la riunione con il ricorso avverso altro avviso di accertamento.
La società ricorrente ha depositato perizia tecnica e presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso parzialmente fondato.
La Cassazione, con la sentenza n. 15345/2023, ha stabilito che la notifica di un atto processuale da PEC
a email ordinaria è nulla (non inesistente), ma è sanabile se il destinatario ne acquisisce ugualmente conoscenza effettiva, raggiungendo lo scopo. Nel caso in esame la ricorrente ha proposto il ricorso ed ha quindi sanato la notifica effettuata su email ordinaria.
Nel merito come noto, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perché ivi si producono rifiuti speciali, è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.
La ricorrente ha dimostrato di aver provveduto a smaltire tramite ditte appositamente incaricate i rifiuti speciali prodotti. Inoltre con la perizia e la planimetria ha individuato le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende l'esenzione della tassazione in quanto aree funzionalmente collegate alle zone produttive esentate.
Nel caso di specie, atteso che la ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di denuncia, ma ha depositato in atti la prova di avere affidato, negli anni oggetto dell'accertamento, i rifiuti speciali a ditte specializzate per il relativo ritiro e smaltimento, nonchè la planimetria dell'immobile con l'esatta indicazione delle zone interessate all'esenzione, il Collegio osserva che la Sogert dovrà rideterminare le superfici a cui legittimamente assoggettare alla TARI in quanto astrattamente produttrici di rifiuti assimilabili ai domestici e non altrimenti smaltiti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli Sez.9 accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10199/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA RI ER RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6528 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6528 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21560/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl ha proposto il ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2020/2021 emesso dal concessionario SO.GE.R.T. SPA
La società ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato essendo stato notificato per email ordinaria e l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per la presenza di rifiuti speciali per attività industriale.
Si è costituita in giudizio la SO.GE.R.T. S.p.A. eccependo che la società contribuente aveva già impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/2659 in relazione a TARI 2019 con ricorso iscritto al n. R.G. 17635/2024 concluso con sentenza n. 18217/27/2024 che ha rigettato il ricorso. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e la riunione con il ricorso avverso altro avviso di accertamento.
La società ricorrente ha depositato perizia tecnica e presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso parzialmente fondato.
La Cassazione, con la sentenza n. 15345/2023, ha stabilito che la notifica di un atto processuale da PEC
a email ordinaria è nulla (non inesistente), ma è sanabile se il destinatario ne acquisisce ugualmente conoscenza effettiva, raggiungendo lo scopo. Nel caso in esame la ricorrente ha proposto il ricorso ed ha quindi sanato la notifica effettuata su email ordinaria.
Nel merito come noto, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perché ivi si producono rifiuti speciali, è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.
La ricorrente ha dimostrato di aver provveduto a smaltire tramite ditte appositamente incaricate i rifiuti speciali prodotti. Inoltre con la perizia e la planimetria ha individuato le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende l'esenzione della tassazione in quanto aree funzionalmente collegate alle zone produttive esentate.
Nel caso di specie, atteso che la ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di denuncia, ma ha depositato in atti la prova di avere affidato, negli anni oggetto dell'accertamento, i rifiuti speciali a ditte specializzate per il relativo ritiro e smaltimento, nonchè la planimetria dell'immobile con l'esatta indicazione delle zone interessate all'esenzione, il Collegio osserva che la Sogert dovrà rideterminare le superfici a cui legittimamente assoggettare alla TARI in quanto astrattamente produttrici di rifiuti assimilabili ai domestici e non altrimenti smaltiti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli Sez.9 accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.