Ordinanza collegiale 28 giugno 2021
Sentenza 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/11/2021, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01337/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01126/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2020, proposto da
SS UR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Triolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Belluno via I. Caffi, n. 52;
contro
Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Difesa, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non costituitisi in giudizio;
nei confronti
DO TT, EM RI, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, 31 ottobre 2016, n. 81279, pubblicato in data 7 novembre 2016 sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124 del 2015 e del D.lgs. n. 177 del 2016 di riorganizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, ha destinato il ricorrente all’Arma dei Carabinieri;
- del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, 31 ottobre 2016 n. 81273, pubblicato in data 7 novembre 2016 sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124 del 2015 e del D.lgs. n. 177 del 2016 di riorganizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, non ha destinato il ricorrente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- nonché di ogni altro provvedimento o atto connesso, presupposto o consequenziale ai predetti decreti, allo stato non conosciuti o non conoscibili, ivi compresa la nota 27 settembre 2016 n. 230/RIS del Capo del Corpo Forestale,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di essere stato una Agente del Corpo Forestale dello Stato facente parte del personale aero-navigante con funzioni antincendio e che a seguito della soppressione del Corpo disposto con l’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed il successivo D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante norme in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, è stato assegnato all’Arma dei Carabinieri.
Il ricorso inizialmente è stato proposto avanti al T.A.R. Lazio, Roma, il quale con ordinanza collegiale della Sez. II ter, 6 ottobre 2020, n. 10103, ha declinato la competenza territoriale in favore di questo Tribunale presso il quale la causa è stata ritualmente riassunta.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna i decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato 31 ottobre 2016, n. 81279 e n. 81273, nella parte in cui lo hanno rispettivamente destinato all’Arma dei Carabinieri, ed escluso dall’assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Con il primo motivo il ricorrente deduce che negli ultimi cinque anni antecedenti alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato, come risulta dallo stato matricolare, ha svolto in modo prevalente l’attività di spegnimento incendi e che pertanto avrebbe dovuto essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in applicazione l’art. 12, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 177 del 2016.
Il ricorrente sul punto evidenzia che il menzionato art. 12 ha demandato al Capo del Corpo Forestale dello Stato il compito di individuare, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, a quale Amministrazione assegnare ciascuna unità di personale in base a tre diversi criteri.
L’art. 12, comma 2, lett. a), n. 2, con un primo criterio ha previsto che fossero prioritariamente interessate le unità di personale che al momento dell’entrata in vigore del decreto erano assegnate allo svolgimento di specifiche funzioni nelle attività dei centri operativi antincendio boschivo (COAB), o dei nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS), o delle linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1 ovvero nel centro operativo aereo unificato (COAU).
L’art. 12, comma 2, lett. b), n. 2, con un secondo criterio ha previsto che dovesse tenersi conto “ dell'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, della minore età anagrafica ”.
L’art. 12, comma 2, lett. c), con un terzo e residuale criterio, ha previsto che, qualora in base ai criteri sopra specificati le unità assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, si debba altresì tener conto “ fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni ”.
Il ricorrente evidenzia che l’Amministrazione con il decreto impugnato ha assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco solo 129 unità di personale sulla base dei sopra citati criteri, rispetto alle 142 unità relative alle qualifiche degli agenti e degli assistenti (di interesse per il ricorrente), previste dalla tabella A allegata al predetto decreto legislativo, lasciando vacanti 13 posti.
Tali posti sono stati lasciati vacanti con la motivazione che, rispetto alla platea degli interessati, non è stato possibile individuare alcuna unità in base al secondo e terzo criterio, concernenti il possesso della specializzazione DOS e l’attività svolta in modo prevalente nell’ultimo quinquennio, in quanto nessun addetto rispondeva alle caratteristiche richieste.
Il ricorrente, deducendo di possedere le caratteristiche richieste dal terzo criterio di cui all’art. 12, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 177 del 2016, in via principale lamenta l’illegittimità del provvedimento che non lo ha individuato come idoneo a ricoprire una delle 13 posizioni rimaste vacanti.
Nel ricorso è proposto un secondo motivo in via subordinata.
Il ricorrente sostiene che la tabella A allegata al D.lgs. n. 177 del 2016, nel limitare a sole 96 le unità, delle 196 presenti nel Corpo Forestale dello Stato, del personale aero-navigante da trasferire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è incostituzionale per contrasto con gli articoli 2, 3 e 76 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza e per eccesso di delega, in quanto è stato violato il criterio direttivo sancito dall’art. 8, comma 1, della legge delega n. 124 del 2015, in base al quale nelle assegnazioni avrebbero dovuto essere fatte salve “ le competenze del medesimo Corpo Forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con (…) la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale ”.
L’Amministrazione, alla quale l’atto di riassunzione è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 12 maggio 2021, con ordinanza collegiale n. 856 del 28 giugno 2021, è stata disposta in via istruttoria l’acquisizione di una relazione di chiarimenti da parte dell’Amministrazione la quale ha depositato in giudizio quanto richiesto in data 14 luglio 2021.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2021, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato una memoria ed ulteriore documentazione attestante i servizi nei quali è stato impiegato nei cinque anni precedenti alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
L’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio ripercorre l’ iter procedimentale che ha condotto all’individuazione delle unità da trasferire evidenziando che il personale del Corpo Forestale dello Stato è stato pressoché interamente assegnato all’Arma dei Carabinieri (più del 90% del totale), trasferendolo solo in via di eccezione e con esplicito riferimento ad alcune limitate e specifiche funzioni già svolte, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di Finanza, nonché al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono state destinate complessivamente 390 unità, comprensive del personale aeronavigante nella consistenza di 96 unità, necessarie per lo svolgimento della funzione trasferita di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei.
A fronte del riscontro di alcune difficoltà nella concreta applicazione dei criteri previsti dall’art. 12 del D.lgs. n. 177 del 2016, per individuare dal complesso del personale le unità da trasferire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Amministrazione ha consultato il Consiglio di Stato il quale con parere della Commissione speciale del 14 ottobre 2016, ha chiarito che i criteri enucleati dal predetto art. 12 sono in un rapporto di gradualità, e che a fronte della difficoltà ad individuare 13 unità tra gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, piuttosto che aumentare di pari numero le unità del ruolo superiore, risulta preferibile lasciare i posti vacanti.
Il parere è stato reso sul presupposto, affermato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella formulazione del quesito, che non è possibile applicare il criterio di cui alla lett. b), n. 2, in quanto gli appartenenti al predetto ruolo non sono in possesso della specializzazione di Direttore delle operazioni di spegnimento, e non è possibile applicare neppure il criterio di cui alla lett. c), in quanto “nessuno degli appartenenti al predetto ruolo, nell’ultimo quinquennio, ha svolto in via prevalente attività di lotto attiva agli incendi boschivi ”. In continuità con tali premesse, il decreto impugnato che ha disposto il trasferimento del personale del soppresso Corpo Forestale dello Stato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco afferma che non è stato possibile applicare l’ulteriore criterio di cui all’art. 12, comma 2, lett. c) in quanto “ la molteplicità dei compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato impedisce, per le unità non già individuate in base ai criteri precedenti, di determinare la prevalenza dell’attività connessa alla funzione trasferita rispetto alle altre espletate ”.
Tali premesse enunciate dall’Amministrazione in via generale circa l’impossibilità di individuare il personale che abbia svolto prevalentemente l’attività di lotta agli incendi boschivi, risultano prive di puntuali riscontri rispetto alla specifica posizione del ricorrente il quale documenta di aver svolto con continuità l’attività di lotta attiva agli incendi.
Dallo stato matricolare risulta che è stato impiegato dall’aprile 2001 al 30 settembre 2010 presso il Centro Operativo A.I.B (Antiincendio Boschivo) di Padova e dal 1° ottobre 2010 fino al 2016 compreso, presso la sede staccata di Belluno C.O.A. (Centro Operativo Aeromobile). Risulta inoltre che è stato impiegato nello spegnimento incendi su elicottero nei cinque anni precedenti alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato, e in particolare per quanto riguarda l’antincendio boschivo.
Nel 2016 è stato assegnato all’attività di spegnimento con elicottero AB 412: nel mese di febbraio in Sicilia a Comiso; ad ottobre ancora in Sicilia a Randazzo; a luglio e ad agosto a Rimini. Nel 2015 è stato impiegato, sempre con elicottero AB 412, a Rimini. Nel 2014 è stato impiegato con elicottero Erickson S46F a Pontecagnano e ad agosto a Pisticci. Ancora a Pisticci nel 2013 ed anche nel 2012 insieme all’ulteriore dislocazione di Rimini con AIB 412.
Pertanto il ricorso deve essere accolto in ragione della fondatezza delle censure di difetto di istruttoria esposte con il primo motivo, proposto in via principale, e conseguentemente i provvedimenti impugnati devono essere annullati nella parte in cui hanno disposto l’assegnazione del ricorrente all’Arma dei Carabinieri anziché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dato che sono rimasti vacanti 13 posti nella qualifica degli agenti, di appartenenza del ricorrente, e lo stesso ha allegato di aver svolto prevalentemente l’attività di spegnimento incendi, ha depositato in giudizio della documentazione per comprovare tale circostanza, e l’Amministrazione sul punto nulla ha replicato o eccepito neppure nella relazione depositata in giudizio a seguito dell’ordinanza istruttoria. Il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, deve ritenersi assorbito.
A seguito della sentenza l’Amministrazione provvederà a rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto di quanto emerso in giudizio circa l’attività dallo stesso eseguita nel quinquennio antecedente la soppressione del Corpo Forestale dello Stato, per verificare se il medesimo, ai fini del criterio di cui all’art. 12, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 177 del 2016, abbia o meno svolto l’attività di spegnimento incendi in modo prevalente. Restano pertanto salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Nonostante l’esito del giudizio la peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di interesse del ricorrente e nel senso precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO