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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16123 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa ON OS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58887 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa (a spese dello Stato) dall'Avv. Franca Filesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vasanello (VT), Piazza della Repubblica,
n. 53, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Via Lucio Papiro n. 83, presso e nello studio dell'Avv. Paolo
Giannoccari, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla
1 memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 29.5.25.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.09.22, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 2.08.1981 contraeva con Pt_1 CP_1
matrimonio concordatario in Soriano nel Cimino (VT); che dall'unione erano nate le figlie (15.5.1986) e (28.12.1990), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni; che con decreto in data 9.06.2011 il Tribunale di Viterbo
omologava la separazione personale dei coniugi le cui condizioni prevedevano,
tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne ma Per_2
economicamente non autonoma e con lui residente, congruo e proporzionale al reddito dallo stesso percepito, mentre la madre avrebbe corrisposto direttamente alla figlia il denaro occorrente a seconda delle proprie possibilità,
e reciproca autonomia economica dei coniugi;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con modifica delle condizioni di separazione consensuale;
in specie, chiedeva darsi atto della raggiunta autosufficienza economica di entrambe le figlie, la secondogenita non più convivente presso il padre, e disponendosi un contributo a carico del marito in suo favore di euro 600,00 mensili, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche, stante i sopraggiunti problemi di salute, con sottoposizione ad interventi chirurgici, ed impossibilità
a reperire alcun tipo di impiego, anche in mancanza di qualsivoglia qualifica;
instava, inoltre, per la dell'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio il resistente, che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi alla ricostruzione svolta dal ricorrente ed alle avverse richieste, in specie all'assegnazione alla stessa della casa coniugale ed alla previsione di assegno divorzile in suo favore, deducendo il miglioramento della situazione economico-patrimoniale della moglie e lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa.
All'udienza presidenziale del 21.3.2023, sentite le parti personalmente e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 25.10.23, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., e parte ricorrente per la sentenza parziale sullo status, senza rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., il G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20+20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 5.1.2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4, comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche, previa concessione dei termini istruttori.
Successivamente, non ammesse le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.5.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa era riservata al Collegio per la decisione sulle conclusioni scritte delle parti, con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente la decisione verte sulle sole questioni accessorie essendo intervenuta sentenza parziale sullo status in data 5.1.24.
Sempre in via preliminare e relativamente alle istanze istruttorie non ammesse,
il Collegio condivide, per le motivazioni ivi esposte, l'ordinanza del G.I. del
18.4.24 essendo inammissibili le prove orali articolate dalla ricorrente, in quanto negativamente dedotte e da provarsi a mezzo documenti.
Nel merito, deve darsi atto dell'avvenuta rinuncia della ricorrente all'assegnazione della ex casa coniugale (domanda, peraltro inammissibile per difetto dei presupposti di legge), precisando la medesima l'avvenuta vendita dell'immobile con introito da parte sua dell'importo di euro 90000.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile formulata da Parte_1
cui si è opposto , occorre premettere che non rileva, in questa CP_1
sede, la mancata previsione in sede separativa di contributo di mantenimento,
dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali,
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr.
Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta
non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla
definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere
probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo
spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ciò premesso, la capacità economico-patrimoniale delle parti all'esito del giudizio è stata ricostruita nei termini di seguito esposti. , in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato un reddito Parte_1
mensile netto di euro 600,00 da canone di locazione, invero inferiore a quanto risultante dai modelli fiscali depositati con un reddito complessivo per l'anno
2021 di euro 10249 e così al netto dell'imposizione fiscale, per 12 mensilità,
per euro 742 mensili e redditi analoghi negli anni precedenti (cfr. PF 2019-
2020-2021 in atti); di essere proprietaria, al 50% con il marito, della ex casa familiare e di due locali commerciali, da cui detrae i succitati introiti;
di essere titolare di c/c con irrisorie giacenze da cui si evince, per l'anno 2021, la percezione dell'indennità di disoccupazione.
Successivamente ha dichiarato per l'anno 2022 (cfr. PF 2023 per il 2022) un reddito annuo di euro 12578,00 e così al netto dell'imposizione fiscale, per 12
mensilità, per euro 927 mensili e per l'anno 2023 (cfr. PF 2024 per 2023) un reddito complessivo di 7557,00 e così al netto dell'imposizione fiscale, per 12
mensilità, per euro 493,00 mensili, inferiore a quanto percepito a titolo locativo come risultante dalla documentazione bancaria, così come dai movimenti bancari si evincono ancora nell'anno 2023 periodici versamenti in contanti e così da poter presumere disponibilità superiori al dichiarato (cfr.
documentazione bancaria in atti).
Dalla cessione della ex casa coniugale ha ricavato un introito di euro 94000,00
come pure dichiarato (con contestuale rinuncia al patrocinio a spese dello
Stato).
, impiegato, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito di CP_1
euro 2480,00 per 13 mensilità, in linea con i modelli fiscali allora in atti;
di essere proprietario, unitamente alla moglie della ex casa coniugale (poi ceduta);
di non avere oneri locatizi, vivendo con la figlia minore in immobile in comodato;
di essere gravato di mutuo mensile per euro 300,00; di essere titolare di c/c con saldo di euro 1600,00, da cui si evincono, anche nell'anno 2025
bonifici in entrata periodici di euro 2200,00 privi di causale, così da poter ritenere disponibilità superiori al dichiarato.
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'8.3.24), ha allegato di essere stato licenziato e di essere in attesa del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, poi percepita nella misura di euro 1100,00
mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva del 14.5.25), così come ha documentato la percezione di un incentivo all'esodo per euro 107000,00, asseritamente oggetto di donazione alle figlie, così come alle figlie avrebbe donato il provento della vendita della casa coniugale.
Ciò premesso, pur se permane tra le parti lo squilibrio economico esistente in sede separativa, con una superiore capacità per il marito, ritiene il Tribunale
che sotto il profilo assistenziale non sussistono e comunque non sono stati adeguatamente comprovati dalla ricorrente su cui verteva il relativo onere, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, apparendo, viceversa la medesima in grado con i propri introiti mensili derivanti dai canoni di locazione, unitamente ai proventi di non scarso momento derivanti dalla cessione della casa familiare e, a breve (ha 66 anni) dai presumibili proventi pensionistici, di provvedere alle proprie basilari esigenze di vita, come,
peraltro, fatto successivamente alla separazione e sino all'anno 2023 ed anche dopo le problematiche di salute che lavavano riguardata negli anni 2019-2020.
Al riguardo, osserva il Collegio come l'onere della prova in merito alle disponibilità reddituali e patrimoniali grava sulla parte richiedente l'assegno divorzile che è tenuta a dimostrare l'entità dei propri redditi e patrimoni al fine di consentire all'organo giudicante la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda (cfr., tra le altre, sent. n.
11504/2017).
Nella fattispecie in esame la ricorrente, a fronte della disponibilità, quale unico reddito, della somma percepita come canone di locazione non ha fornito indicazioni su come abbia potuto provvedere alle esigenze per il proprio mantenimento e per la manutenzione e i costi ordinari (tassazione, utenze,
condominio etc.) degli immobili di cui è proprietaria e, fino alla cessione, della ex casa familiare.
Relativamente al profilo perequativo-compensativo, del pari l'assegno non è
riconoscibile in difetto di allegazione e prova in ordine al sacrificio delle sue prospettive professionali tale da incidere sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale con uno spostamento patrimoniale in favore del marito, né a tal fine potevano rivestire utilità le prove orali non ammesse, tutte relative alle condizioni, all'attualità, delle parti, in disparte la considerazione del valore economico della ex casa familiare dalla resistente fruita, con oneri a carico del marito.
La mancata dimostrazione da parte della resistente, su cui ricadeva il relativo onere, della rinuncia ad aspettative di carriera ovvero di accrescimento professionale per dedicarsi alla famiglia, viceversa essendo incontestato lo svolgimento di attività lavorativa conforme agli studi effettuati, disponendo,
inoltre, di cespiti propri produttivi di reddito, determina il rigetto della domanda.
Il rigetto della domanda divorzile determina il rigetto della domanda ex art.12,
L.D. di riconoscimento della quota parte del trattamento di fine rapporto del coniuge, essendo, come è noto, la titolarità dell'assegno divorzile condizione presupponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza per la metà, con distrazione al procuratore antistatario, mentre la natura necessaria della statuizione sullo status consente la compensazione per il residuo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58887/22 R.G.A.C., così provvede:
A) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
B) rigetta la domanda di riconoscimento del trattamento di fine rapporto;
C) condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
di lite per la metà, con distrazione al procuratore antistatario,
così liquidandole in euro 2750,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Roma il 28.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON OS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa ON OS Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58887 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa (a spese dello Stato) dall'Avv. Franca Filesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vasanello (VT), Piazza della Repubblica,
n. 53, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Via Lucio Papiro n. 83, presso e nello studio dell'Avv. Paolo
Giannoccari, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla
1 memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 29.5.25.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.09.22, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 2.08.1981 contraeva con Pt_1 CP_1
matrimonio concordatario in Soriano nel Cimino (VT); che dall'unione erano nate le figlie (15.5.1986) e (28.12.1990), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni; che con decreto in data 9.06.2011 il Tribunale di Viterbo
omologava la separazione personale dei coniugi le cui condizioni prevedevano,
tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne ma Per_2
economicamente non autonoma e con lui residente, congruo e proporzionale al reddito dallo stesso percepito, mentre la madre avrebbe corrisposto direttamente alla figlia il denaro occorrente a seconda delle proprie possibilità,
e reciproca autonomia economica dei coniugi;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con modifica delle condizioni di separazione consensuale;
in specie, chiedeva darsi atto della raggiunta autosufficienza economica di entrambe le figlie, la secondogenita non più convivente presso il padre, e disponendosi un contributo a carico del marito in suo favore di euro 600,00 mensili, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche, stante i sopraggiunti problemi di salute, con sottoposizione ad interventi chirurgici, ed impossibilità
a reperire alcun tipo di impiego, anche in mancanza di qualsivoglia qualifica;
instava, inoltre, per la dell'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio il resistente, che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi alla ricostruzione svolta dal ricorrente ed alle avverse richieste, in specie all'assegnazione alla stessa della casa coniugale ed alla previsione di assegno divorzile in suo favore, deducendo il miglioramento della situazione economico-patrimoniale della moglie e lo svolgimento da parte della stessa di attività lavorativa.
All'udienza presidenziale del 21.3.2023, sentite le parti personalmente e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 25.10.23, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., e parte ricorrente per la sentenza parziale sullo status, senza rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., il G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20+20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 5.1.2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4, comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche, previa concessione dei termini istruttori.
Successivamente, non ammesse le prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.5.25.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa era riservata al Collegio per la decisione sulle conclusioni scritte delle parti, con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente la decisione verte sulle sole questioni accessorie essendo intervenuta sentenza parziale sullo status in data 5.1.24.
Sempre in via preliminare e relativamente alle istanze istruttorie non ammesse,
il Collegio condivide, per le motivazioni ivi esposte, l'ordinanza del G.I. del
18.4.24 essendo inammissibili le prove orali articolate dalla ricorrente, in quanto negativamente dedotte e da provarsi a mezzo documenti.
Nel merito, deve darsi atto dell'avvenuta rinuncia della ricorrente all'assegnazione della ex casa coniugale (domanda, peraltro inammissibile per difetto dei presupposti di legge), precisando la medesima l'avvenuta vendita dell'immobile con introito da parte sua dell'importo di euro 90000.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile formulata da Parte_1
cui si è opposto , occorre premettere che non rileva, in questa CP_1
sede, la mancata previsione in sede separativa di contributo di mantenimento,
dal momento che la spettanza dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali,
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr.
Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che
conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da
garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della
vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un
accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori
sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione
equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta
non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere
valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù
del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che
informano i modelli relazionali familiari.…. Ove tale disparità sia accertata, è
necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o
prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla
definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (Cass. Ord.
21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo
muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il
contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente
diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento
dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto
contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente
sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n.
1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare
se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in
funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver
rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato
uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori
proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per
dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere
probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione
del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo
spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio,
causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021).
Ciò premesso, la capacità economico-patrimoniale delle parti all'esito del giudizio è stata ricostruita nei termini di seguito esposti. , in sede di udienza presidenziale aveva dichiarato un reddito Parte_1
mensile netto di euro 600,00 da canone di locazione, invero inferiore a quanto risultante dai modelli fiscali depositati con un reddito complessivo per l'anno
2021 di euro 10249 e così al netto dell'imposizione fiscale, per 12 mensilità,
per euro 742 mensili e redditi analoghi negli anni precedenti (cfr. PF 2019-
2020-2021 in atti); di essere proprietaria, al 50% con il marito, della ex casa familiare e di due locali commerciali, da cui detrae i succitati introiti;
di essere titolare di c/c con irrisorie giacenze da cui si evince, per l'anno 2021, la percezione dell'indennità di disoccupazione.
Successivamente ha dichiarato per l'anno 2022 (cfr. PF 2023 per il 2022) un reddito annuo di euro 12578,00 e così al netto dell'imposizione fiscale, per 12
mensilità, per euro 927 mensili e per l'anno 2023 (cfr. PF 2024 per 2023) un reddito complessivo di 7557,00 e così al netto dell'imposizione fiscale, per 12
mensilità, per euro 493,00 mensili, inferiore a quanto percepito a titolo locativo come risultante dalla documentazione bancaria, così come dai movimenti bancari si evincono ancora nell'anno 2023 periodici versamenti in contanti e così da poter presumere disponibilità superiori al dichiarato (cfr.
documentazione bancaria in atti).
Dalla cessione della ex casa coniugale ha ricavato un introito di euro 94000,00
come pure dichiarato (con contestuale rinuncia al patrocinio a spese dello
Stato).
, impiegato, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito di CP_1
euro 2480,00 per 13 mensilità, in linea con i modelli fiscali allora in atti;
di essere proprietario, unitamente alla moglie della ex casa coniugale (poi ceduta);
di non avere oneri locatizi, vivendo con la figlia minore in immobile in comodato;
di essere gravato di mutuo mensile per euro 300,00; di essere titolare di c/c con saldo di euro 1600,00, da cui si evincono, anche nell'anno 2025
bonifici in entrata periodici di euro 2200,00 privi di causale, così da poter ritenere disponibilità superiori al dichiarato.
Successivamente (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'8.3.24), ha allegato di essere stato licenziato e di essere in attesa del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, poi percepita nella misura di euro 1100,00
mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva del 14.5.25), così come ha documentato la percezione di un incentivo all'esodo per euro 107000,00, asseritamente oggetto di donazione alle figlie, così come alle figlie avrebbe donato il provento della vendita della casa coniugale.
Ciò premesso, pur se permane tra le parti lo squilibrio economico esistente in sede separativa, con una superiore capacità per il marito, ritiene il Tribunale
che sotto il profilo assistenziale non sussistono e comunque non sono stati adeguatamente comprovati dalla ricorrente su cui verteva il relativo onere, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, apparendo, viceversa la medesima in grado con i propri introiti mensili derivanti dai canoni di locazione, unitamente ai proventi di non scarso momento derivanti dalla cessione della casa familiare e, a breve (ha 66 anni) dai presumibili proventi pensionistici, di provvedere alle proprie basilari esigenze di vita, come,
peraltro, fatto successivamente alla separazione e sino all'anno 2023 ed anche dopo le problematiche di salute che lavavano riguardata negli anni 2019-2020.
Al riguardo, osserva il Collegio come l'onere della prova in merito alle disponibilità reddituali e patrimoniali grava sulla parte richiedente l'assegno divorzile che è tenuta a dimostrare l'entità dei propri redditi e patrimoni al fine di consentire all'organo giudicante la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda (cfr., tra le altre, sent. n.
11504/2017).
Nella fattispecie in esame la ricorrente, a fronte della disponibilità, quale unico reddito, della somma percepita come canone di locazione non ha fornito indicazioni su come abbia potuto provvedere alle esigenze per il proprio mantenimento e per la manutenzione e i costi ordinari (tassazione, utenze,
condominio etc.) degli immobili di cui è proprietaria e, fino alla cessione, della ex casa familiare.
Relativamente al profilo perequativo-compensativo, del pari l'assegno non è
riconoscibile in difetto di allegazione e prova in ordine al sacrificio delle sue prospettive professionali tale da incidere sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale con uno spostamento patrimoniale in favore del marito, né a tal fine potevano rivestire utilità le prove orali non ammesse, tutte relative alle condizioni, all'attualità, delle parti, in disparte la considerazione del valore economico della ex casa familiare dalla resistente fruita, con oneri a carico del marito.
La mancata dimostrazione da parte della resistente, su cui ricadeva il relativo onere, della rinuncia ad aspettative di carriera ovvero di accrescimento professionale per dedicarsi alla famiglia, viceversa essendo incontestato lo svolgimento di attività lavorativa conforme agli studi effettuati, disponendo,
inoltre, di cespiti propri produttivi di reddito, determina il rigetto della domanda.
Il rigetto della domanda divorzile determina il rigetto della domanda ex art.12,
L.D. di riconoscimento della quota parte del trattamento di fine rapporto del coniuge, essendo, come è noto, la titolarità dell'assegno divorzile condizione presupponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza per la metà, con distrazione al procuratore antistatario, mentre la natura necessaria della statuizione sullo status consente la compensazione per il residuo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58887/22 R.G.A.C., così provvede:
A) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
B) rigetta la domanda di riconoscimento del trattamento di fine rapporto;
C) condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
di lite per la metà, con distrazione al procuratore antistatario,
così liquidandole in euro 2750,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, compensandole per il residuo.
Così deciso in Roma il 28.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON OS