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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5830 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 03/12/2025
TRIBUNALE di CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Giudice, Elena Anna Codecasa;
letti gli atti del ricorso iscritto al n. 5311/2025 R.G.
PROPOSTO DA
, C.F. , rapp. e difeso dall'avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Luca, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies cpc
Parte ricorrente ha impugnato il Decreto del 12.05.2025 con cui il Giudice del
Tribunale monocratico di Catania, Prima Sez. Penale, liquidava all'Avv.
[...]
, quale difensore di fiducia di GI IN, ammesso al Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato, “la somma complessiva di € 800,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovuti”, attività resa nel procedimento penale, N.
2502/2025 RGNR.
Parte ricorrente ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove il
Giudice ha specificato nella motivazione “…letta l'istanza, depositata in data
11.4.2025 con la quale l'avvocato difensore di fiducia Parte_1
di IN EP, nato a [...] il [...], ha chiesto la liquidazione dell'onorario relativo all'attività prestata in favore del predetto, ammesso al patrocinio a spese dello Stato il 28.3.2025, come da relativo decreto allegato all'istanza, con istanza di ammissione del 5.3.2025;
ritenuto che
gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata, di talché non possono essere liquidate le attività svolte dal difensore prima dell'indicata, data;
ritenuto che
l'attività professionale svolta dal suddetto avvocato in sede dibattimentale debba essere liquidata in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e dal D.M.
147/2022 ed al protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato del 13.06.2023, tenuto conto delle sole fasi effettivamente svolte (ossia soltanto quelle di studio e decisoria) dopo la presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, secondo il valore previsto dalla tabella n. 3 del predetto Protocollo (applicazione pena ex art. 444 e ss.
c.p.); ritenuto che nulla possa essere liquidato per l'attività svolta nel corso delle indagini preliminari in quanto concernete un momento processuale in cui non era stata ancora presentata istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
ritenuto, pertanto, che al suddetto avvocato debba essere liquidata la somma di € 800,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti”.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto di riconoscersi la violazione del Protocollo
1825/2023 (Protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché dei difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili e per la loro gestione informatica) adottato dal Tribunale di Catania a partire dal 1 Luglio 2023, in quanto non è stata riconosciuta l'attività difensiva svolta per la fase delle indagini preliminari, a causa dell'erronea interpretazione dell'art. 109 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
Pertanto, ha chiesto parte ricorrente di modificarsi il decreto di liquidazione in considerazione della suddetta violazione.
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non doversi Controparte_1
costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non è stata svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente precisava come in atti.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 12.05.2025 ed il ricorso è stato depositato in data 15.05.2025.
Nel merito l'impugnazione è fondata e va accolta nei termini di cui di seguito.
L'articolo 109 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) stabilisce la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Gli effetti iniziano a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, dalla sua ricezione da parte dell'ufficio del magistrato, o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato riserva di presentare l'istanza e la presenta entro i venti giorni successivi.
Il ricorrente ha documentato con il verbale di udienza del 28.02.2025 che il proprio assistito, IN GI, aveva ivi formulato espressa “riserva di istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato”.
Il ricorrente aveva poi correttamente provveduto a presentare la predetta istanza di ammissione al gratuito patrocinio in data 05.03.2025 (come da documentazione allegata al presente ricorso), quindi entro il termine di venti giorni prescritto dalla legge).
Pertanto, è errata la liquidazione effettuata dal Tribunale monocratico di Catania, Prima
Sez. Penale, poiché è certamente da considerare, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, come primo atto “in cui interviene il difensore se l'interessato riserva di presentare l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato” la dichiarazione resa dall'imputato nel verbale del 28.02.2025, udienza di convalida dell'arresto in fragranza.
Quando l'interessato dichiara di voler presentare l'istanza, ma questa non viene immediatamente presentata, gli effetti retroagiscono al primo atto in cui interviene il difensore, a condizione che l'istanza sia depositata entro i successivi venti giorni.
L'Avv. ha correttamente depositato istanza di ammissione nei termini di legge Pt_1
(dopo 6 giorni, ben entro il termine prescrizionale dei venti giorni).
Va, di conseguenza, riconosciuta al ricorrente l'attività svolta nella fase delle indagini preliminari.
Si osserva che il Prot.n.1825/231 del 13.06.23, adottato d'Intesa dal Tribunale di
Catania e dal COA locale, prevede che il predetto articolo debba essere interpretato
(secondo le sentenze della Corte di Cassazione) nel senso che i valori tariffari medi fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto delle tariffe minime e che nella liquidazione delle singole fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto dall'art.12 del DM 55/2014, si debbono applicare i valori minimi, medi o intermedi sulla base della complessità del procedimento o del numero delle udienze.
L'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
Si tiene, altresì, conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Conformemente alla domanda, gli onorari vanno liquidati secondo il Prot.n.1825/231 del 13.06.23, adottato d'Intesa dal Tribunale di Catania e dal COA locale, anche per la fase delle indagini preliminari in € 740,00, già ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nel minimo tariffario per le fasi di studio, introduttiva e trattazione secondo i valori minimi (valore della domanda euro 740,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5311/2025 R.G., così statuisce:
- accoglie il ricorso e in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv. Salvatore Fabio Gangi la somma complessiva di € 1.540,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, e ne pone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese del Controparte_1
presente procedimento, che si liquidano in € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali I.V.A. e C.P.A., oltre € 125,00 per esborsi.
Letto all'udienza del 03/12/2025
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott. Enrico
Gurrieri. IL GIUDICE
DOTT.SSA LE AN CODECASA
TRIBUNALE di CATANIA
Quinta Sezione Civile
Il Giudice, Elena Anna Codecasa;
letti gli atti del ricorso iscritto al n. 5311/2025 R.G.
PROPOSTO DA
, C.F. , rapp. e difeso dall'avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Luca, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies cpc
Parte ricorrente ha impugnato il Decreto del 12.05.2025 con cui il Giudice del
Tribunale monocratico di Catania, Prima Sez. Penale, liquidava all'Avv.
[...]
, quale difensore di fiducia di GI IN, ammesso al Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato, “la somma complessiva di € 800,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovuti”, attività resa nel procedimento penale, N.
2502/2025 RGNR.
Parte ricorrente ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove il
Giudice ha specificato nella motivazione “…letta l'istanza, depositata in data
11.4.2025 con la quale l'avvocato difensore di fiducia Parte_1
di IN EP, nato a [...] il [...], ha chiesto la liquidazione dell'onorario relativo all'attività prestata in favore del predetto, ammesso al patrocinio a spese dello Stato il 28.3.2025, come da relativo decreto allegato all'istanza, con istanza di ammissione del 5.3.2025;
ritenuto che
gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata, di talché non possono essere liquidate le attività svolte dal difensore prima dell'indicata, data;
ritenuto che
l'attività professionale svolta dal suddetto avvocato in sede dibattimentale debba essere liquidata in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e dal D.M.
147/2022 ed al protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato del 13.06.2023, tenuto conto delle sole fasi effettivamente svolte (ossia soltanto quelle di studio e decisoria) dopo la presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, secondo il valore previsto dalla tabella n. 3 del predetto Protocollo (applicazione pena ex art. 444 e ss.
c.p.); ritenuto che nulla possa essere liquidato per l'attività svolta nel corso delle indagini preliminari in quanto concernete un momento processuale in cui non era stata ancora presentata istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
ritenuto, pertanto, che al suddetto avvocato debba essere liquidata la somma di € 800,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti”.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto di riconoscersi la violazione del Protocollo
1825/2023 (Protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché dei difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili e per la loro gestione informatica) adottato dal Tribunale di Catania a partire dal 1 Luglio 2023, in quanto non è stata riconosciuta l'attività difensiva svolta per la fase delle indagini preliminari, a causa dell'erronea interpretazione dell'art. 109 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
Pertanto, ha chiesto parte ricorrente di modificarsi il decreto di liquidazione in considerazione della suddetta violazione.
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non doversi Controparte_1
costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non è stata svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente precisava come in atti.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 12.05.2025 ed il ricorso è stato depositato in data 15.05.2025.
Nel merito l'impugnazione è fondata e va accolta nei termini di cui di seguito.
L'articolo 109 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) stabilisce la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Gli effetti iniziano a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, dalla sua ricezione da parte dell'ufficio del magistrato, o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato riserva di presentare l'istanza e la presenta entro i venti giorni successivi.
Il ricorrente ha documentato con il verbale di udienza del 28.02.2025 che il proprio assistito, IN GI, aveva ivi formulato espressa “riserva di istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato”.
Il ricorrente aveva poi correttamente provveduto a presentare la predetta istanza di ammissione al gratuito patrocinio in data 05.03.2025 (come da documentazione allegata al presente ricorso), quindi entro il termine di venti giorni prescritto dalla legge).
Pertanto, è errata la liquidazione effettuata dal Tribunale monocratico di Catania, Prima
Sez. Penale, poiché è certamente da considerare, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, come primo atto “in cui interviene il difensore se l'interessato riserva di presentare l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato” la dichiarazione resa dall'imputato nel verbale del 28.02.2025, udienza di convalida dell'arresto in fragranza.
Quando l'interessato dichiara di voler presentare l'istanza, ma questa non viene immediatamente presentata, gli effetti retroagiscono al primo atto in cui interviene il difensore, a condizione che l'istanza sia depositata entro i successivi venti giorni.
L'Avv. ha correttamente depositato istanza di ammissione nei termini di legge Pt_1
(dopo 6 giorni, ben entro il termine prescrizionale dei venti giorni).
Va, di conseguenza, riconosciuta al ricorrente l'attività svolta nella fase delle indagini preliminari.
Si osserva che il Prot.n.1825/231 del 13.06.23, adottato d'Intesa dal Tribunale di
Catania e dal COA locale, prevede che il predetto articolo debba essere interpretato
(secondo le sentenze della Corte di Cassazione) nel senso che i valori tariffari medi fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto delle tariffe minime e che nella liquidazione delle singole fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto dall'art.12 del DM 55/2014, si debbono applicare i valori minimi, medi o intermedi sulla base della complessità del procedimento o del numero delle udienze.
L'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
Si tiene, altresì, conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Conformemente alla domanda, gli onorari vanno liquidati secondo il Prot.n.1825/231 del 13.06.23, adottato d'Intesa dal Tribunale di Catania e dal COA locale, anche per la fase delle indagini preliminari in € 740,00, già ridotti nella misura di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nel minimo tariffario per le fasi di studio, introduttiva e trattazione secondo i valori minimi (valore della domanda euro 740,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5311/2025 R.G., così statuisce:
- accoglie il ricorso e in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv. Salvatore Fabio Gangi la somma complessiva di € 1.540,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, e ne pone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese del Controparte_1
presente procedimento, che si liquidano in € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali I.V.A. e C.P.A., oltre € 125,00 per esborsi.
Letto all'udienza del 03/12/2025
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott. Enrico
Gurrieri. IL GIUDICE
DOTT.SSA LE AN CODECASA