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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2147/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata l'[...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in S. Agata Militello (ME), via Campidoglio, angolo
Via Asmara n. 12/a, presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 05.07.2023 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto all'indennità
d'accompagnamento, nonché per aver riconosciuto il requisito della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992; che visitata in data 18.10.2023 era stata ritenuta invalida nella misura del 100%, nonché persona con condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992 e che pertanto aveva depositato in data 11.12.2023 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 3763/2023 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva riconosciuto un'invalidità nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, nonché la condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 07.01.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU.
In data odierna la causa viene decisa.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
2 La domanda ha, inoltre, ad oggetto il riconoscimento della condizione di disabilità, che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, spetta
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente Parte_1 nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di persona con un grado di invalidità utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, nonché persona con condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dal mese di agosto 2024 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure e ribadite anche nel rispondere in maniera puntuale e convincente alle osservazioni formulate da parte ricorrente, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona con un Parte_1 grado di invalidità utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, nonché persona con condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dal mese di agosto 2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, CP_2
attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso
3 al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP
e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso ed al parziale accoglimento delle domande, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui
“In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 17938/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati,
CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 10.07.2024 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida in misura pari al Parte_1
100%, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Dichiara che la ricorrente è persona con un grado di invalidità utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di agosto 2024;
4 - Dichiara, altresì, che parte ricorrente è persona con condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dal mese di agosto 2024;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 23 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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