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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/10/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IC AR Presidente dott.ssa EL LO Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2576/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 14/12/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. ELEONORA SPOLTI RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ENRICO REGAZZONI e dall'Avv. MARCO BRESCIANI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica della regolamentazione dei rapporti inerenti a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 2/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/05/2025, il ricorrente, ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni assunte all'esito del giudizio RG n. 1014/2017 di cui al provvedimento n. 1944/2017 del 28.04.2017, inerenti alla responsabilità genitoriale e alle statuizioni economiche relative al figlio minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio ormai cessata con la convenuta. Per_1
pagina 1 di 5 La resistente, costituitasi in giudizio, aderiva solo in parte alle domande del ricorrente, contestando invece le richieste di carattere economico.
All'esito dell'udienza ex art. 472bis.21 c.p.c. tenutasi in data 2/10/2025 le parti, anche su invito del
Giudice relatore d., giungevano ad un accordo chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione alle condizioni così pattuite.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede a modifica delle condizioni di cui al provvedimento n. 1944/2017 del 28.04.2017:
1) CONFERMA l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_2 disponendone la collocazione e residenza anagrafica presso il padre in Presezzo, Via Parte_1
ON NZ n. 11;
2) DISPONE che la madre potrà tenere con sé il figlio minore nei tempi e secondo le modalità in vigore e quini nei fine settimana, e dal giorno di sabato, ad orari variabili- a seconda dei turni di lavoro della signora che sono modificabili appunto nel giorno di sabato – alternativamente o dalle ore 14,00 CP_1 del sabato dopo l'uscita da scuola, o dopo le ore 20,00 del detto giorno, in orario da concordare tra i genitori, e sino al giorno di domenica sera, ad ore 20,30 circa;
durante il periodo estivo di pausa del calendario scolastico trascorrerà in vacanza con il padre Per_1 una settimana circa in località turistica di mare e due settimane anche non consecutive con la madre, mentre nel restante periodo estivo lo stesso verrà accudito dal padre, o dai nonni paterni, ferma l'alternanza del fine settimana che lo stesso trascorre presso la madre secondo le modalità sopra precisate;
nelle vacanze natalizie e nelle vacanze pasquali permarrà presso la madre nei giorni in cui la Per_1 stessa non esercita attività lavorativa, nelle modalità e secondo gli accordi assunti via via dai genitori stessi;
in ogni caso, ciascuno dei due genitori comunicherà anticipatamente all'altro i luoghi in cui il figlio pernotterà in occasione di gite e viaggi se diversi dalla residenza abituale del padre e della madre e pagina 2 di 5 comunicherà anticipatamente all'altro i luoghi in cui il figlio di recherà in caso di gite o viaggi in luoghi diversi dalla regione di attuale residenza del minore.
Il tutto fermo restando che i genitori potranno, in qualsiasi momento, concordare diverse e più ampie modalità di visita, rispetto a quelle sopra precisate, compatibilmente con gli obblighi scolastici del minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
3) REVOCA l'obbligo di versare il mantenimento alla ricorrente da parte del sig. in quanto Pt_1 collocatario del minore;
4) PONE A CARICO di l'obbligo di versare a a titolo di concorso al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario indiretto del figlio minore la somma di importo € 250,00 Persona_2 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat di riferimento e da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza da ottobre 2025;
5) PONE A CARICO di ciascun genitore, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, le spese straordinarie secondo lo schema di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio pagina 3 di 5 differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. pagina 4 di 5 Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5) PRENDE ATTO dell'accordo per cui la resistente riconosce come dovuta la somma quantificata in €
2400 quale quota di sua spettanza delle spese straordinarie pregresse e si impegna a versare mensilmente entro il 20 di ogni mese, unitamente al suddetto contributo, la somma di € 100 per mesi 24
a decorrere da ottobre 2025;
6) PRENDE ATTO dell'accordo per cui la resistente dichiara altresì di prestare sin d'ora adesione al preventivo delle spese odontoiatriche del trattamento già in corso a favore di di cui al doc. 13 Per_1 di parte ricorrente, contribuendo in misura del 30% sulla spesa ancora da affrontare;
7) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025
Il Presidente
IC AR
Il Giudice relatore estensore
EL LO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IC AR Presidente dott.ssa EL LO Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2576/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 14/12/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. ELEONORA SPOLTI RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ENRICO REGAZZONI e dall'Avv. MARCO BRESCIANI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica della regolamentazione dei rapporti inerenti a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 2/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/05/2025, il ricorrente, ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni assunte all'esito del giudizio RG n. 1014/2017 di cui al provvedimento n. 1944/2017 del 28.04.2017, inerenti alla responsabilità genitoriale e alle statuizioni economiche relative al figlio minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio ormai cessata con la convenuta. Per_1
pagina 1 di 5 La resistente, costituitasi in giudizio, aderiva solo in parte alle domande del ricorrente, contestando invece le richieste di carattere economico.
All'esito dell'udienza ex art. 472bis.21 c.p.c. tenutasi in data 2/10/2025 le parti, anche su invito del
Giudice relatore d., giungevano ad un accordo chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione alle condizioni così pattuite.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede a modifica delle condizioni di cui al provvedimento n. 1944/2017 del 28.04.2017:
1) CONFERMA l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_2 disponendone la collocazione e residenza anagrafica presso il padre in Presezzo, Via Parte_1
ON NZ n. 11;
2) DISPONE che la madre potrà tenere con sé il figlio minore nei tempi e secondo le modalità in vigore e quini nei fine settimana, e dal giorno di sabato, ad orari variabili- a seconda dei turni di lavoro della signora che sono modificabili appunto nel giorno di sabato – alternativamente o dalle ore 14,00 CP_1 del sabato dopo l'uscita da scuola, o dopo le ore 20,00 del detto giorno, in orario da concordare tra i genitori, e sino al giorno di domenica sera, ad ore 20,30 circa;
durante il periodo estivo di pausa del calendario scolastico trascorrerà in vacanza con il padre Per_1 una settimana circa in località turistica di mare e due settimane anche non consecutive con la madre, mentre nel restante periodo estivo lo stesso verrà accudito dal padre, o dai nonni paterni, ferma l'alternanza del fine settimana che lo stesso trascorre presso la madre secondo le modalità sopra precisate;
nelle vacanze natalizie e nelle vacanze pasquali permarrà presso la madre nei giorni in cui la Per_1 stessa non esercita attività lavorativa, nelle modalità e secondo gli accordi assunti via via dai genitori stessi;
in ogni caso, ciascuno dei due genitori comunicherà anticipatamente all'altro i luoghi in cui il figlio pernotterà in occasione di gite e viaggi se diversi dalla residenza abituale del padre e della madre e pagina 2 di 5 comunicherà anticipatamente all'altro i luoghi in cui il figlio di recherà in caso di gite o viaggi in luoghi diversi dalla regione di attuale residenza del minore.
Il tutto fermo restando che i genitori potranno, in qualsiasi momento, concordare diverse e più ampie modalità di visita, rispetto a quelle sopra precisate, compatibilmente con gli obblighi scolastici del minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
3) REVOCA l'obbligo di versare il mantenimento alla ricorrente da parte del sig. in quanto Pt_1 collocatario del minore;
4) PONE A CARICO di l'obbligo di versare a a titolo di concorso al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario indiretto del figlio minore la somma di importo € 250,00 Persona_2 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat di riferimento e da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza da ottobre 2025;
5) PONE A CARICO di ciascun genitore, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, le spese straordinarie secondo lo schema di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio pagina 3 di 5 differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. pagina 4 di 5 Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5) PRENDE ATTO dell'accordo per cui la resistente riconosce come dovuta la somma quantificata in €
2400 quale quota di sua spettanza delle spese straordinarie pregresse e si impegna a versare mensilmente entro il 20 di ogni mese, unitamente al suddetto contributo, la somma di € 100 per mesi 24
a decorrere da ottobre 2025;
6) PRENDE ATTO dell'accordo per cui la resistente dichiara altresì di prestare sin d'ora adesione al preventivo delle spese odontoiatriche del trattamento già in corso a favore di di cui al doc. 13 Per_1 di parte ricorrente, contribuendo in misura del 30% sulla spesa ancora da affrontare;
7) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 02/10/2025
Il Presidente
IC AR
Il Giudice relatore estensore
EL LO
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