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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5707 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 20801/2022 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 iciliat rdino Zenale n. 19, Milano, presso il difensore ATTRICE Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 ara S amente domiciliata in Via E. Visconti Venosta n. 7, Milano, presso i difensori CONVENUTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI Per l'attrice:
“Voglia l'On. Tribunale di Milano rigettate le difese avversarie,
- Nel merito, accertare e riconoscere la fondatezza delle pretese avanzate da parte dell'attrice e, conseguentemente, condannare il Parte_1 ndaco p.t., al risarcimento del danno Controparte_1 per un importo pari a euro 65.918,77 o nella maggiore o minore somma che dovesse essere riconosciuta accertata e/o di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e di mora come per legge dal dovuto e fino al soddisfo, anche ai sensi del D. lgs. 231/2002, oltre alla rivalutazione monetaria;
somme che, in considerazione della risoluzione del contratto, ove ritenuto pertinente, da intendersi qui avanzate in termini di responsabilità contrattuale o anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2056 c.c.
1 - Ancora nel merito, accertata e riconosciuta la fondatezza delle pretese avanzate da parte dell'attrice in considerazione delle Parte_1 dichiarazioni del sul mancato incasso della polizza fideiussoria escussa, CP_1 dichiarare che il nvenuto non ha diritto ad escutere la polizza fideiussoria CP_1
n. VH024126/DE resa dalla Compagnia di Assicurazione VHV Allgemeine Versicherung AG e, qualora, medio tempore, abbia in esecuzione all'escussione richiesta ricevuto l'incasso dell'equivalente garantito, condannare il
[...]
in persona del Sindaco p.t. a risarcire le somme Controparte_1
l'attrice avrà pagato al garante o che comunque dovrà pagare allo stesso garante;
- In via istruttoria, si insiste nelle richieste già avanzate con le memorie istruttorie e con le note scritte del 15 febbraio 2024.”
Per il convenuto:
“Nel merito In via principale
- accertare e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande formulate da
[...] per tutte le motivazioni dedotte in fatto e in Parte_1
'effetto,
- rigettare le domande formulate da Parte_1
In via riconvenzionale Nel merito In via principale
- accertare e dichiarare l'inadempimento di Parte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
08/06/2021 stipulato inter partes e comunque la responsabilità di
[...]
per la condotta tenuta in costanza del rapporto negoziale e Parte_1
a risoluzione, e comunque la fondatezza delle pretese avanzate dal convenuto nei confronti dell'attrice per le ragioni dedotte nei propri CP_1 scritti difensivi fetto,
- condannare in persona del legale Parte_1 rappresentant della Controparte_1 somma pari ad Euro 186.650,53, IVA inclusa, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interesse legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c., previa eventuale compensazione con le somme eventuale riconosciute come dovute dal Controparte_1 in favore di Parte_1
In via istruttoria Si oppone all'ammissione delle istanze testimoniali di controparte e si chiede il rigetto delle richieste di rinnovazione della CTU, di integrazione della stessa o di richiamo a chiarimenti del CTU formulate da Parte_1
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali anche relativi alla fase di ATP e all'esperimento della CTU”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ad esito del procedimento ex art. 696 c.p.c. dallo Parte_1
e ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il con cui, in qualità di aggiudicataria della Controparte_1 gara aper 2021 ha stipulato il contratto di appalto pubblico, rep. 4610, per i lavori di manutenzione straordinaria delle torri faro dello Stadio Parco Mattei in Via Caviaga 4, a fronte del prezzo di € Controparte_1
151.813,27 + IVA. Ha allegato che: il cantiere è stato consegnato il 17.6.21, con termine di fine lavori a 90 gg (16.9.21); in data 6.9.21 il ha approvato la cd perizia di variante CP_1 pretendendo che i lavori si concl omunque il 16.9.21 e senza ulteriori costi;
il 27.10.21, ad esito del procedimento di cui all'art 108.3 d.lgs 50/16 il convenuto ha risolto il contratto. Ha lamentato violazione degli artt. 60 e 69 del capitolato speciale d'appalto, e in subordine degli artt. 6,8,10 DM 49/18 e 106,107 d.lgs 50/16 e, allegando l'illegittimità della risoluzione del contratto perché il ritardo lamentato dal era CP_1 conseguenza dell'errata procedura di variante imposta dalla stessa P.A. - utto non ha consentito di aggiornare la tempistica di fine lavori e non ha riconosciuto alcuna remunerazione aggiuntiva per la “perizia di variante” -, ha concluso per la condanna del al pagamento di € 78.281,00 in linea capitale, di cui € 11.448,13 CP_1
(accertati in P) quale saldo prezzo delle opere eseguite ed € 66.402,88 a titolo di risarcimento del danno emergente e lucro cessante, oltre interessi ex d.lgs 231/02 e rivalutazione monetaria. Il si è costituito e ha allegato che: il progetto Controparte_1 es evedeva l'utilizzo di determinate tipologie di materiali con indicazione di marca e modello dei proiettori e delle torri faro;
quando l'appaltatore ne ha proposto la modifica, il ha precisato che si sarebbe CP_1 trattato di variante da approvarsi;
durante l'iter di approvazione ha sospeso Pt_1 anche lavori non correlati alla variante;
l'appaltatore ha disatteso l' di servizio con cui le veniva ordinato di ripristinare la funzionalità delle torri esistenti, di consegnare il cronoprogramma dei lavori, di trasmettere la dichiarazione di conformità; il convenuto ha pertanto avviato il procedimento ex art. 108 d.lgs 50/16 ad esito del quale ha comminato la risoluzione del contratto. Ha escluso di essere incorso nella violazione degli artt. 60 e 69 del capitolato speciale d'appalto (trattandosi di modifica di forme dimensioni e pesi di torri alte 26 metri che sovrastano un impianto sportivo densamente frequentato e che pertanto necessitavano non di una mera “accettazione dei materiali” ma di una verifica strutturale e illuminotecnica nelle forme della perizia di variante) e degli artt. 6,8,10 DM 49/18 e 106,107 d.lgs 50/16 (poiché il termine finale delle opere doveva restare inalterato e perché il ritardo è imputabile all'appaltatore). Ha concluso per il rigetto della domanda – che ha contestato anche nel quantum - e in via riconvenzionale perchè l'attrice fosse condannata al risarcimento dei danni, previa eventuale compensazione. 3 In sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., ha rideterminato in € 65.918,77 Pt_1
l'importo rivendicato nei confronti del e ha chiesto di dichiarare che il CP_1 convenuto non ha diritto ad escutere la polizza fideiussoria n. VH024126/DE CP_1
Compagnia di Assicurazione VHV Allgemeine Versicherung AG e, ove avesse già incassato la relativa somma, fosse condannato a risarcire le somme che, in regresso, l'attrice avrà pagato o dovrà pagare al garante in regresso. All'esito dell'udienza fissata per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 183.7 c.p.c. è stata disposta, a mente dell'art 698 c.p.c., l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva n. R.G. 43882/2021– Tribunale di Milano Sezione Settima Civile;
quindi, con ordinanza in data 21.6.2022, è stata disposta CTU, dando all'ausiliario nominato l'incarico di: 1) dire, con riferimento ai temi di indagine, alla luce dell'attuale compendio probatorio in atti e delle reciproche prospettazioni delle parti, se ritenga di confermare in tutto o in parte, o di modificare e in che termini, le risposte date ai quesiti posti nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva;
2) analizzare le voci di danno illustrate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi di questa causa e, quanto all'attrice, precisate nella memoria ex art 183.6 n 1 c.p.c. e dire se, e in che misura, sussistano, tenendo conto delle reciproche prospettazioni svolte in questa causa dall'attrice e dal convenuto;
3) ricostruire all'esito i rapporti di dare avere tra le parti. Con ordinanza resa il 26.2.2024, qui richiamata e ribadita, vista la reiterazione delle istanze in sede di precisazione delle conclusioni, ritenuto che, alla luce dell'accertamento peritale e del compendio probatorio in atti, fosse superfluo l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, è stata rigettata la richiesta di rinnovazione e integrazione della CTU e di richiamo del CTU a chiarimenti, non è stata ammessa la prova testimoniale indicata dall'attrice nella memoria ex art. 183.6 n 2 c.p.c. e la causa è entrata nella fase decisionale. Va premesso che deve essere dichiarata inammissibile, perché nuova, la domanda, formulata da in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 Parte_1
c.p.c., con cui l convenuto non ha diritto CP_1 ad escutere la polizza fideiussoria n. VH024126/DE resa dalla Compagnia di Assicurazione VHV Allgemeine Versicherung AG e, ove avesse già incassato la relativa somma, fosse condannato a risarcire le somme che, in regresso, l'attrice avrà pagato o dovrà pagare al garante in regresso. Ad esito della causa deve darsi conto dei risultati cui è pervenuta la motivata consulenza tecnica d'ufficio espletata sia nell'ambito dell'ATP che in questa sede, con relazione definitiva depositata il 19.1.2024. Il CTU con approfondita indagine, ad esito dei sopralluoghi eseguiti e di interlocuzioni con i CTP, ha accertato quanto segue. Relativamente allo stato del cantiere sito in Via Caviago 4 Controparte_1
(stadio Parco Mattei), premesso che il cantiere è stato modificato dopo il sopralluogo eseguito nell'ambito del procedimento ex art 696 c.p.c., il CTU ha richiamato gli esiti di quel giudizio e dunque la descrizione, anche a mezzo rilievi fotografici, di cui alle pagg da 1 a 19 della relazione definitiva, sulla scorta della quale aveva concluso che le opere realizzate da , e per le quali aveva diritto al pagamento del prezzo, Pt_1
4 ammontavano a € 11.448,13 + IVA;
detto importo, alla luce delle rielaborazioni effettuate dai CTP nell'ambito della causa di merito sulla scorta dell'attuale compendio probatorio in atti, è stato riquantificato in € 4.360,10 + IVA, come da tabulato “B” incorporato nella relazione definitiva, di cui € € 2.580,10 per opere edili e € 1780,00 per oneri di sicurezza;
si aggiungono € 800,00 + IVA per il certificato di smaltimento dei materiali rimossi e la certificazione relativa al quadro elettrico modificato ed € 500 per costi di progettazione richiesti dal Comune per un totale dovuto a di € Pt_1
6.905,32 iva inclusa. Ne consegue che il convenuto deve pagare in favore di Parte_1
€ 6.905,32 IVA inclusa, oltre interessi ex art 128
[...] esclusa la rivalutazione monetaria in assenza di allegazione e prova del maggior danno. Quanto alla necessità della variante approvata, il CTU, motivatamente e condivisibilmente conclude, come già nell' ATP, che detta variante non sarebbe stata necessaria se i lavori fossero stati eseguiti da come appaltati, ossia con i medesimi Pt_1 componenti e materiali. In altri termini: la variante si e' resa necessaria a seguito della proposta di modifica avanzata da al invero, alla luce delle previsioni del Pt_1 CP_1 capitolato speciale d'appalto (doc 1 attrice), trattandosi di modifica di forme dimensioni e pesi di torri alte 26 metri (doc 65 convenuto) che sovrastano un impianto sportivo destinato a svariati utenti (tra cui anche associazioni sportive- docc 1-3 convenuto), non era sufficiente una mera “accettazione dei materiali” ma occorreva una verifica strutturale e illuminotecnica nelle forme della perizia di variante;
la possibilità da parte di di proporre modifiche non avrebbe dovuto incidere Pt_1 negativamente sulla organizzazione (tempi e costi) dei lavori;
a seguito dell'approvazione della variante, non risultano, quindi, giustificati, in base alle previsioni degli artt. 6,8,10 DM 49/18, ne' un ulteriore corrispettivo per ne' un Pt_1 diverso cronoprogramma dei lavori – al di là di un breve lasso di tempo per l'iter burocratico e l'ordine dei nuovi materiali. In ordine alla riconvenzionale risarcitoria del convenuto, il CTU ha quantificato in € 178.466,77 IVA inclusa, le spese sostenute dal Comune dopo la risoluzione del contratto con (voci da A a D pag 17 della relazione definitiva) e quelle da Pt_1 sostenere per dicazione della nuova gara di appalto (voce F pag 17 della relazione definitiva); si tratta precisamente di € 2.745 per la sistemazione del manto erboso del campo alternativo, € 34.892 per il noleggio di 4 torri provvisorie, € 1585 per la relativa alimentazione, € 29.244,77 per il ripristino della funzionalità provvisoria dell'impianto di illuminazione delle torri esistenti, €11.000,00 iva inclusa a titolo di costi aggiuntivi per il nuovo appalto. Ne consegue che la risoluzione del contratto comminata dal in ragione del CP_1 ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera è legittima (al 1.10.21 erano state realizzate opere edili del valore di € 2.580,00+ IVA;
cfr doc 19 attrice e conclusioni CTU), per cui non soltanto non ha diritto ad alcun risarcimento del danno ma è Pt_1 anzi l'attrice stessa che de are al a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, € 178.466,77 IVA inclusa;
si aggiungono la rivalutazione monetaria dal gennaio 2024 alla sentenza e gli interessi ex art 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo, con esclusione degli interessi compensativi, non avendo parte convenuta
5 allegato di aver subito, per il mancato tempestivo risarcimento del danno, un ulteriore pregiudizio (lucro cessante) che potrebbe giustificarne il riconoscimento. Le spese processuali del procedimento ex art 696 c.p.c. (docc. 62,63 convenuto) e di questa causa, regolate ex art 91 c.p.c., vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/2022; nulla per le spese di assistenza al RUP nella fase antecedente al giudizio (doc 61 convenuto). Visto l'esito della causa, il costo delle CTU, liquidato con decreti del 10.5.2022 e 26.1.2024, è definitivamente posto a carico di parte attrice. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione respinta, dichiara inammissibile la domanda nuova formulata da Parte_1 in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c.;
[...] dichiara che il è tenuto a pagare, in favore di Controparte_1 [...] teressi ex d.lgs 231/02 dalla d Parte_1 al saldo;
dichiara che è tenuta a pagare al Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, € 178.466,77, oltre rivalutazione Controparte_1 naio 2024 alla sentenza e interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
previa compensazione parziale, condanna pagare Parte_1 al la differenza tra € 178.466,77, oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria dal gennaio 2024 alla sentenza e interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo, ed € 6.905,32, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla domanda al saldo;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali riferite al procedimento di istruzione preventiva e a questa causa, liquidate, rispettivamente, in
€ 3.806,40 e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario, CPA e IVA.; pone il costo delle CTU definitivamente a carico dell'attrice. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 9.7.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
6
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 20801/2022 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 iciliat rdino Zenale n. 19, Milano, presso il difensore ATTRICE Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 ara S amente domiciliata in Via E. Visconti Venosta n. 7, Milano, presso i difensori CONVENUTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI Per l'attrice:
“Voglia l'On. Tribunale di Milano rigettate le difese avversarie,
- Nel merito, accertare e riconoscere la fondatezza delle pretese avanzate da parte dell'attrice e, conseguentemente, condannare il Parte_1 ndaco p.t., al risarcimento del danno Controparte_1 per un importo pari a euro 65.918,77 o nella maggiore o minore somma che dovesse essere riconosciuta accertata e/o di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e di mora come per legge dal dovuto e fino al soddisfo, anche ai sensi del D. lgs. 231/2002, oltre alla rivalutazione monetaria;
somme che, in considerazione della risoluzione del contratto, ove ritenuto pertinente, da intendersi qui avanzate in termini di responsabilità contrattuale o anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2056 c.c.
1 - Ancora nel merito, accertata e riconosciuta la fondatezza delle pretese avanzate da parte dell'attrice in considerazione delle Parte_1 dichiarazioni del sul mancato incasso della polizza fideiussoria escussa, CP_1 dichiarare che il nvenuto non ha diritto ad escutere la polizza fideiussoria CP_1
n. VH024126/DE resa dalla Compagnia di Assicurazione VHV Allgemeine Versicherung AG e, qualora, medio tempore, abbia in esecuzione all'escussione richiesta ricevuto l'incasso dell'equivalente garantito, condannare il
[...]
in persona del Sindaco p.t. a risarcire le somme Controparte_1
l'attrice avrà pagato al garante o che comunque dovrà pagare allo stesso garante;
- In via istruttoria, si insiste nelle richieste già avanzate con le memorie istruttorie e con le note scritte del 15 febbraio 2024.”
Per il convenuto:
“Nel merito In via principale
- accertare e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande formulate da
[...] per tutte le motivazioni dedotte in fatto e in Parte_1
'effetto,
- rigettare le domande formulate da Parte_1
In via riconvenzionale Nel merito In via principale
- accertare e dichiarare l'inadempimento di Parte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
08/06/2021 stipulato inter partes e comunque la responsabilità di
[...]
per la condotta tenuta in costanza del rapporto negoziale e Parte_1
a risoluzione, e comunque la fondatezza delle pretese avanzate dal convenuto nei confronti dell'attrice per le ragioni dedotte nei propri CP_1 scritti difensivi fetto,
- condannare in persona del legale Parte_1 rappresentant della Controparte_1 somma pari ad Euro 186.650,53, IVA inclusa, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interesse legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c., previa eventuale compensazione con le somme eventuale riconosciute come dovute dal Controparte_1 in favore di Parte_1
In via istruttoria Si oppone all'ammissione delle istanze testimoniali di controparte e si chiede il rigetto delle richieste di rinnovazione della CTU, di integrazione della stessa o di richiamo a chiarimenti del CTU formulate da Parte_1
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali anche relativi alla fase di ATP e all'esperimento della CTU”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ad esito del procedimento ex art. 696 c.p.c. dallo Parte_1
e ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il con cui, in qualità di aggiudicataria della Controparte_1 gara aper 2021 ha stipulato il contratto di appalto pubblico, rep. 4610, per i lavori di manutenzione straordinaria delle torri faro dello Stadio Parco Mattei in Via Caviaga 4, a fronte del prezzo di € Controparte_1
151.813,27 + IVA. Ha allegato che: il cantiere è stato consegnato il 17.6.21, con termine di fine lavori a 90 gg (16.9.21); in data 6.9.21 il ha approvato la cd perizia di variante CP_1 pretendendo che i lavori si concl omunque il 16.9.21 e senza ulteriori costi;
il 27.10.21, ad esito del procedimento di cui all'art 108.3 d.lgs 50/16 il convenuto ha risolto il contratto. Ha lamentato violazione degli artt. 60 e 69 del capitolato speciale d'appalto, e in subordine degli artt. 6,8,10 DM 49/18 e 106,107 d.lgs 50/16 e, allegando l'illegittimità della risoluzione del contratto perché il ritardo lamentato dal era CP_1 conseguenza dell'errata procedura di variante imposta dalla stessa P.A. - utto non ha consentito di aggiornare la tempistica di fine lavori e non ha riconosciuto alcuna remunerazione aggiuntiva per la “perizia di variante” -, ha concluso per la condanna del al pagamento di € 78.281,00 in linea capitale, di cui € 11.448,13 CP_1
(accertati in P) quale saldo prezzo delle opere eseguite ed € 66.402,88 a titolo di risarcimento del danno emergente e lucro cessante, oltre interessi ex d.lgs 231/02 e rivalutazione monetaria. Il si è costituito e ha allegato che: il progetto Controparte_1 es evedeva l'utilizzo di determinate tipologie di materiali con indicazione di marca e modello dei proiettori e delle torri faro;
quando l'appaltatore ne ha proposto la modifica, il ha precisato che si sarebbe CP_1 trattato di variante da approvarsi;
durante l'iter di approvazione ha sospeso Pt_1 anche lavori non correlati alla variante;
l'appaltatore ha disatteso l' di servizio con cui le veniva ordinato di ripristinare la funzionalità delle torri esistenti, di consegnare il cronoprogramma dei lavori, di trasmettere la dichiarazione di conformità; il convenuto ha pertanto avviato il procedimento ex art. 108 d.lgs 50/16 ad esito del quale ha comminato la risoluzione del contratto. Ha escluso di essere incorso nella violazione degli artt. 60 e 69 del capitolato speciale d'appalto (trattandosi di modifica di forme dimensioni e pesi di torri alte 26 metri che sovrastano un impianto sportivo densamente frequentato e che pertanto necessitavano non di una mera “accettazione dei materiali” ma di una verifica strutturale e illuminotecnica nelle forme della perizia di variante) e degli artt. 6,8,10 DM 49/18 e 106,107 d.lgs 50/16 (poiché il termine finale delle opere doveva restare inalterato e perché il ritardo è imputabile all'appaltatore). Ha concluso per il rigetto della domanda – che ha contestato anche nel quantum - e in via riconvenzionale perchè l'attrice fosse condannata al risarcimento dei danni, previa eventuale compensazione. 3 In sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., ha rideterminato in € 65.918,77 Pt_1
l'importo rivendicato nei confronti del e ha chiesto di dichiarare che il CP_1 convenuto non ha diritto ad escutere la polizza fideiussoria n. VH024126/DE CP_1
Compagnia di Assicurazione VHV Allgemeine Versicherung AG e, ove avesse già incassato la relativa somma, fosse condannato a risarcire le somme che, in regresso, l'attrice avrà pagato o dovrà pagare al garante in regresso. All'esito dell'udienza fissata per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 183.7 c.p.c. è stata disposta, a mente dell'art 698 c.p.c., l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva n. R.G. 43882/2021– Tribunale di Milano Sezione Settima Civile;
quindi, con ordinanza in data 21.6.2022, è stata disposta CTU, dando all'ausiliario nominato l'incarico di: 1) dire, con riferimento ai temi di indagine, alla luce dell'attuale compendio probatorio in atti e delle reciproche prospettazioni delle parti, se ritenga di confermare in tutto o in parte, o di modificare e in che termini, le risposte date ai quesiti posti nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva;
2) analizzare le voci di danno illustrate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi di questa causa e, quanto all'attrice, precisate nella memoria ex art 183.6 n 1 c.p.c. e dire se, e in che misura, sussistano, tenendo conto delle reciproche prospettazioni svolte in questa causa dall'attrice e dal convenuto;
3) ricostruire all'esito i rapporti di dare avere tra le parti. Con ordinanza resa il 26.2.2024, qui richiamata e ribadita, vista la reiterazione delle istanze in sede di precisazione delle conclusioni, ritenuto che, alla luce dell'accertamento peritale e del compendio probatorio in atti, fosse superfluo l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, è stata rigettata la richiesta di rinnovazione e integrazione della CTU e di richiamo del CTU a chiarimenti, non è stata ammessa la prova testimoniale indicata dall'attrice nella memoria ex art. 183.6 n 2 c.p.c. e la causa è entrata nella fase decisionale. Va premesso che deve essere dichiarata inammissibile, perché nuova, la domanda, formulata da in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 Parte_1
c.p.c., con cui l convenuto non ha diritto CP_1 ad escutere la polizza fideiussoria n. VH024126/DE resa dalla Compagnia di Assicurazione VHV Allgemeine Versicherung AG e, ove avesse già incassato la relativa somma, fosse condannato a risarcire le somme che, in regresso, l'attrice avrà pagato o dovrà pagare al garante in regresso. Ad esito della causa deve darsi conto dei risultati cui è pervenuta la motivata consulenza tecnica d'ufficio espletata sia nell'ambito dell'ATP che in questa sede, con relazione definitiva depositata il 19.1.2024. Il CTU con approfondita indagine, ad esito dei sopralluoghi eseguiti e di interlocuzioni con i CTP, ha accertato quanto segue. Relativamente allo stato del cantiere sito in Via Caviago 4 Controparte_1
(stadio Parco Mattei), premesso che il cantiere è stato modificato dopo il sopralluogo eseguito nell'ambito del procedimento ex art 696 c.p.c., il CTU ha richiamato gli esiti di quel giudizio e dunque la descrizione, anche a mezzo rilievi fotografici, di cui alle pagg da 1 a 19 della relazione definitiva, sulla scorta della quale aveva concluso che le opere realizzate da , e per le quali aveva diritto al pagamento del prezzo, Pt_1
4 ammontavano a € 11.448,13 + IVA;
detto importo, alla luce delle rielaborazioni effettuate dai CTP nell'ambito della causa di merito sulla scorta dell'attuale compendio probatorio in atti, è stato riquantificato in € 4.360,10 + IVA, come da tabulato “B” incorporato nella relazione definitiva, di cui € € 2.580,10 per opere edili e € 1780,00 per oneri di sicurezza;
si aggiungono € 800,00 + IVA per il certificato di smaltimento dei materiali rimossi e la certificazione relativa al quadro elettrico modificato ed € 500 per costi di progettazione richiesti dal Comune per un totale dovuto a di € Pt_1
6.905,32 iva inclusa. Ne consegue che il convenuto deve pagare in favore di Parte_1
€ 6.905,32 IVA inclusa, oltre interessi ex art 128
[...] esclusa la rivalutazione monetaria in assenza di allegazione e prova del maggior danno. Quanto alla necessità della variante approvata, il CTU, motivatamente e condivisibilmente conclude, come già nell' ATP, che detta variante non sarebbe stata necessaria se i lavori fossero stati eseguiti da come appaltati, ossia con i medesimi Pt_1 componenti e materiali. In altri termini: la variante si e' resa necessaria a seguito della proposta di modifica avanzata da al invero, alla luce delle previsioni del Pt_1 CP_1 capitolato speciale d'appalto (doc 1 attrice), trattandosi di modifica di forme dimensioni e pesi di torri alte 26 metri (doc 65 convenuto) che sovrastano un impianto sportivo destinato a svariati utenti (tra cui anche associazioni sportive- docc 1-3 convenuto), non era sufficiente una mera “accettazione dei materiali” ma occorreva una verifica strutturale e illuminotecnica nelle forme della perizia di variante;
la possibilità da parte di di proporre modifiche non avrebbe dovuto incidere Pt_1 negativamente sulla organizzazione (tempi e costi) dei lavori;
a seguito dell'approvazione della variante, non risultano, quindi, giustificati, in base alle previsioni degli artt. 6,8,10 DM 49/18, ne' un ulteriore corrispettivo per ne' un Pt_1 diverso cronoprogramma dei lavori – al di là di un breve lasso di tempo per l'iter burocratico e l'ordine dei nuovi materiali. In ordine alla riconvenzionale risarcitoria del convenuto, il CTU ha quantificato in € 178.466,77 IVA inclusa, le spese sostenute dal Comune dopo la risoluzione del contratto con (voci da A a D pag 17 della relazione definitiva) e quelle da Pt_1 sostenere per dicazione della nuova gara di appalto (voce F pag 17 della relazione definitiva); si tratta precisamente di € 2.745 per la sistemazione del manto erboso del campo alternativo, € 34.892 per il noleggio di 4 torri provvisorie, € 1585 per la relativa alimentazione, € 29.244,77 per il ripristino della funzionalità provvisoria dell'impianto di illuminazione delle torri esistenti, €11.000,00 iva inclusa a titolo di costi aggiuntivi per il nuovo appalto. Ne consegue che la risoluzione del contratto comminata dal in ragione del CP_1 ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera è legittima (al 1.10.21 erano state realizzate opere edili del valore di € 2.580,00+ IVA;
cfr doc 19 attrice e conclusioni CTU), per cui non soltanto non ha diritto ad alcun risarcimento del danno ma è Pt_1 anzi l'attrice stessa che de are al a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, € 178.466,77 IVA inclusa;
si aggiungono la rivalutazione monetaria dal gennaio 2024 alla sentenza e gli interessi ex art 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo, con esclusione degli interessi compensativi, non avendo parte convenuta
5 allegato di aver subito, per il mancato tempestivo risarcimento del danno, un ulteriore pregiudizio (lucro cessante) che potrebbe giustificarne il riconoscimento. Le spese processuali del procedimento ex art 696 c.p.c. (docc. 62,63 convenuto) e di questa causa, regolate ex art 91 c.p.c., vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/2022; nulla per le spese di assistenza al RUP nella fase antecedente al giudizio (doc 61 convenuto). Visto l'esito della causa, il costo delle CTU, liquidato con decreti del 10.5.2022 e 26.1.2024, è definitivamente posto a carico di parte attrice. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione respinta, dichiara inammissibile la domanda nuova formulata da Parte_1 in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c.;
[...] dichiara che il è tenuto a pagare, in favore di Controparte_1 [...] teressi ex d.lgs 231/02 dalla d Parte_1 al saldo;
dichiara che è tenuta a pagare al Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, € 178.466,77, oltre rivalutazione Controparte_1 naio 2024 alla sentenza e interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
previa compensazione parziale, condanna pagare Parte_1 al la differenza tra € 178.466,77, oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria dal gennaio 2024 alla sentenza e interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo, ed € 6.905,32, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla domanda al saldo;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali riferite al procedimento di istruzione preventiva e a questa causa, liquidate, rispettivamente, in
€ 3.806,40 e in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario, CPA e IVA.; pone il costo delle CTU definitivamente a carico dell'attrice. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 9.7.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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