TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8934 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 2 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di NZ, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del
03.12.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 14840 / 2024. R.G. promossa da:
rapp.to/a e difeso/a dall' avv. LEPERINO Parte_1 C.F._1
FO e LEPERINO TO Indirizzo Telematico ed elett.te dom.to/a come in atti
Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. DE NICOLA NNMARIA e Controparte_1
NI NN ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :retribuzione
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 , il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato dipendente fino al 31.07.2020 della , già con profilo Controparte_2 CP_2 di Infermiere Professionale in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, deduceva che: - il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, in virtù della legge della Regione
Campania n. 10 del 28.4.1978, con effetto dal 1° agosto 1978 presso l'allora con CP_3 profilo di infermiere non in ruolo;
- in data 12.06.1985 veniva immesso in ruolo nelle piante Parte organiche dell'allora successivamente fino alla messa in Controparte_1 quiescenza del 31.07.2020 - in virtù dell'art. 2 della stessa legge la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Napoli;
- poiché detta convenzione non era stata mai siglata la
Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle UUSSLL;
- queste ultime, al fine di consentire che il personale continuasse ad operare presso i policlinici, ne sostenevano i relativi oneri economici;
- a seguito della soppressione delle UUSSLL era transitato alle dipendenze della anche in questo CP_2 caso senza interruzione del rapporto di lavoro fermo restando le modalità di utilizzo delle prestazioni lavorative da parte dei Policlinici universitari poi divenuti Aziende Ospedaliere
Universitarie.
Tutto quanto premesso, deduceva di aver percepito, al momento del collocamento in quiescenza, l'Indennità di Fine Servizio calcolata senza tenere conto del periodo lavorativo compreso dal 01.08.1978 al 30.6.1985.
In ragione di ciò, adiva il giudice del lavoro al fine di sentir condannare, in via principale,
l' a corrispondere la quota di TFS risultante dalla differenza tra quanto già corrisposto e CP_4 quanto spettante per il maggiore periodo lavorativo dedotto (dal 01.08.1978 al 31.07.2020); in via subordinata, l' al pagamento, a titolo risarcitorio, della suddetta quota Controparte_2 di TFS, oltre accessori da quantificare in altra sede, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' quale successore ex lege dell' che, rappresentando CP_4 CP_5
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, ne chiedeva il rigetto. In particolare deduceva che l'assunzione era avvenuta ai sensi della legge 152/1968 e che nel periodo in contestazione il ricorrente non era inquadrato nel personale di ruolo essendo stato dipendente della Regione Campania che se ne era assunto il relativo onere finanziario. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del credito azionato.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente eccepiva il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva. Nel merito, argomentava sotto vari profili l'infondatezza della domanda, richiamando la normativa di riferimento. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito del deposito delle note dopo la trattazione disposta in sostituzione dell' udienza del 03.12.2025 la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo.
Osserva il giudicante come la questione sottesa alla decisione del presente giudizio sia stata già affrontata e decisa da numerosi giudici di questa sezione lavoro del Tribunale adito ed altresì dal sottoscritto, ed ai medesimi principi già espressi ancora ci si riporta e qui di seguito si ribadiscono.
Rileva innanzitutto il giudicante come non sia in contestazione la legittimazione passiva dell' (nella qualità di successore ex lege dell' a determinare la misura ed a CP_4 CP_5 corrispondere la prestazione rivendicata in via principale (TFS). Cont Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell' , atteso che il soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l'ente previdenziale.
Tanto premesso, ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza (o meno) di un diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 01.08.1978 al 30.06.1985, che l' ha ritenuto di escludere in quanto afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo”, CP_6 per il quale non sussiste alcuna iscrizione all' (ente cui versare, nel periodo di cui è CP_7 causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione).
Come osservato nei precedenti citati, le determinazioni che hanno indotto l' Controparte_8
a liquidare il TFS sulla base del servizio reso dal 01.07.1985 non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale “non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” né la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso. Nel caso in esame, è incontroverso che il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il Policlinico di alle dipendenze della CP_1
Regione Campania, prima, e della poi, per l'intero periodo di cui è causa. CP_2
Tale circostanza è confermata dal riconoscimento - da parte degli Enti resistenti - della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 30.06.1985 (id est dal
01.08.1978) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alla busta paga redatta dalla (in atti), che dall'incontroverso inserimento degli CP_2 anni di cui è causa nella determinazione del trattamento pensionistico.
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità di quanto ritenuto dall' in CP_4 ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al 01.07.1985, essendo al contrario emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
Irrilevante, ai fini del decidere, è la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all' non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, CP_7 siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C. Cost., 24.7.1986 n. 208;
26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Infine, osserva il giudicante come la possibilità di un computo del servizio pre-ruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista anche dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui
è causa.
La Suprema Corte (v. ord.n. 14626 del 24-5-2024) ha, poi, di recente, espressamente statuito sulla medesima questione, affermando che “In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R.
n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero”.
La domanda deve, quindi, essere accolta, con condanna dell' al pagamento delle CP_4 conseguenti differenze economiche, da quantificarsi in separata sede. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
Spese compensate nei confronti di 1. CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del GOT dr.ssa Adele
Di NZ definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dal 01.08.1978 al 30.06.1985 e condanna l' CP_4 al pagamento delle conseguenti differenze economiche, da quantificare in uno agli accessori di legge in separata sede;
CP_ b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 1700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido;
Cont c) compensa le spese di lite nei confronti della CP_2
Napoli addì 03.12.2025
Il Giudice designato
Dr.ssa Adele Di NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 2 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di NZ, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del
03.12.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 14840 / 2024. R.G. promossa da:
rapp.to/a e difeso/a dall' avv. LEPERINO Parte_1 C.F._1
FO e LEPERINO TO Indirizzo Telematico ed elett.te dom.to/a come in atti
Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. DE NICOLA NNMARIA e Controparte_1
NI NN ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :retribuzione
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 , il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato dipendente fino al 31.07.2020 della , già con profilo Controparte_2 CP_2 di Infermiere Professionale in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, deduceva che: - il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, in virtù della legge della Regione
Campania n. 10 del 28.4.1978, con effetto dal 1° agosto 1978 presso l'allora con CP_3 profilo di infermiere non in ruolo;
- in data 12.06.1985 veniva immesso in ruolo nelle piante Parte organiche dell'allora successivamente fino alla messa in Controparte_1 quiescenza del 31.07.2020 - in virtù dell'art. 2 della stessa legge la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Napoli;
- poiché detta convenzione non era stata mai siglata la
Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle UUSSLL;
- queste ultime, al fine di consentire che il personale continuasse ad operare presso i policlinici, ne sostenevano i relativi oneri economici;
- a seguito della soppressione delle UUSSLL era transitato alle dipendenze della anche in questo CP_2 caso senza interruzione del rapporto di lavoro fermo restando le modalità di utilizzo delle prestazioni lavorative da parte dei Policlinici universitari poi divenuti Aziende Ospedaliere
Universitarie.
Tutto quanto premesso, deduceva di aver percepito, al momento del collocamento in quiescenza, l'Indennità di Fine Servizio calcolata senza tenere conto del periodo lavorativo compreso dal 01.08.1978 al 30.6.1985.
In ragione di ciò, adiva il giudice del lavoro al fine di sentir condannare, in via principale,
l' a corrispondere la quota di TFS risultante dalla differenza tra quanto già corrisposto e CP_4 quanto spettante per il maggiore periodo lavorativo dedotto (dal 01.08.1978 al 31.07.2020); in via subordinata, l' al pagamento, a titolo risarcitorio, della suddetta quota Controparte_2 di TFS, oltre accessori da quantificare in altra sede, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' quale successore ex lege dell' che, rappresentando CP_4 CP_5
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, ne chiedeva il rigetto. In particolare deduceva che l'assunzione era avvenuta ai sensi della legge 152/1968 e che nel periodo in contestazione il ricorrente non era inquadrato nel personale di ruolo essendo stato dipendente della Regione Campania che se ne era assunto il relativo onere finanziario. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del credito azionato.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente eccepiva il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva. Nel merito, argomentava sotto vari profili l'infondatezza della domanda, richiamando la normativa di riferimento. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito del deposito delle note dopo la trattazione disposta in sostituzione dell' udienza del 03.12.2025 la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo.
Osserva il giudicante come la questione sottesa alla decisione del presente giudizio sia stata già affrontata e decisa da numerosi giudici di questa sezione lavoro del Tribunale adito ed altresì dal sottoscritto, ed ai medesimi principi già espressi ancora ci si riporta e qui di seguito si ribadiscono.
Rileva innanzitutto il giudicante come non sia in contestazione la legittimazione passiva dell' (nella qualità di successore ex lege dell' a determinare la misura ed a CP_4 CP_5 corrispondere la prestazione rivendicata in via principale (TFS). Cont Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell' , atteso che il soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l'ente previdenziale.
Tanto premesso, ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza (o meno) di un diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 01.08.1978 al 30.06.1985, che l' ha ritenuto di escludere in quanto afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo”, CP_6 per il quale non sussiste alcuna iscrizione all' (ente cui versare, nel periodo di cui è CP_7 causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione).
Come osservato nei precedenti citati, le determinazioni che hanno indotto l' Controparte_8
a liquidare il TFS sulla base del servizio reso dal 01.07.1985 non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale “non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” né la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso. Nel caso in esame, è incontroverso che il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il Policlinico di alle dipendenze della CP_1
Regione Campania, prima, e della poi, per l'intero periodo di cui è causa. CP_2
Tale circostanza è confermata dal riconoscimento - da parte degli Enti resistenti - della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 30.06.1985 (id est dal
01.08.1978) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alla busta paga redatta dalla (in atti), che dall'incontroverso inserimento degli CP_2 anni di cui è causa nella determinazione del trattamento pensionistico.
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità di quanto ritenuto dall' in CP_4 ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al 01.07.1985, essendo al contrario emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
Irrilevante, ai fini del decidere, è la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all' non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, CP_7 siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C. Cost., 24.7.1986 n. 208;
26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Infine, osserva il giudicante come la possibilità di un computo del servizio pre-ruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista anche dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui
è causa.
La Suprema Corte (v. ord.n. 14626 del 24-5-2024) ha, poi, di recente, espressamente statuito sulla medesima questione, affermando che “In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R.
n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero”.
La domanda deve, quindi, essere accolta, con condanna dell' al pagamento delle CP_4 conseguenti differenze economiche, da quantificarsi in separata sede. CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
Spese compensate nei confronti di 1. CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del GOT dr.ssa Adele
Di NZ definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dal 01.08.1978 al 30.06.1985 e condanna l' CP_4 al pagamento delle conseguenti differenze economiche, da quantificare in uno agli accessori di legge in separata sede;
CP_ b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 1700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido;
Cont c) compensa le spese di lite nei confronti della CP_2
Napoli addì 03.12.2025
Il Giudice designato
Dr.ssa Adele Di NZ