Art. 5. Rinunciabilita' dell'amnistia 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
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15 dicembre 1986
15 dicembre 1986