Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2025, proposto da -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento del silenzio – inadempimento della Prefettura - Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno, sulla richiesta di convocazione per primo ingresso e rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi degli artt. 22-24 d.lgs. 286/1998, e Circolare Min. Interno n. 3836/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. IO Di ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti hanno chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di convocazione per primo ingresso e rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi degli artt. 22-24 d.lgs. 286/1998, e Circolare Min. Interno n. 3836/2007.
A fondamento di tali domande il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione sull’istanza citata per la convocazione per primo ingresso e rilascio del permesso per attesa occupazione.
Con memoria depositata in data -OMISSIS-l’amministrazione ha dedotto i sopravvenuti provvedimenti di revoca relativi alle istanze di Nulla Osta al lavoro presentate dai ricorrenti.
Con memoria depositata in data -OMISSIS-i ricorrenti hanno affermato che i citati provvedimenti di revoca sono sopravvenuti rispetto alla proposizione del giudizio, e hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
2. Tanto premesso, il ricorso proposto va dichiarato improcedibile. Sul punto si richiama la seguente giurisprudenza:
“ Rileva in tal senso la considerazione che il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione sull'istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere.
Pertanto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo stesso Consiglio di Stato, la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento.
Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione.
Conseguentemente, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato od in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire od improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (od il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016 n. 1502, V, 1 ottobre 2015, n. 4605, 22 gennaio 2015, n. 273, 1 luglio 2014, n. 3293; VI, 30 marzo 2015, n. 1648, 31 luglio 2014, n. 4058).
Tale esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine e statuizione circa l'intervenuta integrale soddisfazione della domanda proposta per effetto delle dette sopravvenienze, posto che nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla normativa processuale che consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione (o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario – ex art. 117 comma 5 c.p.a.) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 4 maggio 2018, n. 2660).
Nel caso di specie l’avvenuta emanazione dei Provvedimenti di revoca relativi all’ istanza di Nulla Osta al lavoro subordinato ha fatto venir meno il silenzio dell’amministrazione e determinato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Tali provvedimenti non sono stati impugnati nel presente giudizio con motivi aggiunti e, del resto, quanto alla questione del rilascio del permesso per attesa occupazione non si può mancare di rilevare che la giurisprudenza amministrativa ormai consolidatasi sul punto ha evidenziato quanto segue:
“ Nel merito l’appello dell’Amministrazione è fondato in quanto le conclusioni del primo giudice, secondo cui lo SUI, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (e indipendentemente dalle ragioni della stessa), avrebbe dovuto rilasciare all’odierno appellato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non sono in linea con la più recente giurisprudenza di questa Sezione, la quale, anche in tema di applicazione dell’articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è nel senso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403). (…)
Pertanto, dal momento che fin dal giorno dopo il rilascio del nulla osta sarebbe stato già possibile avviare il rapporto di lavoro (e, in tale ipotesi, pacificamente in caso di successiva interruzione dello stesso si sarebbe potuto, o dovuto, far luogo a rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione), finisce per essere del tutto irrilevante la questione – su cui pure insiste l’odierna appellante – del carattere giustificato o meno dei tempi impiegati dall’Amministrazione per concludere il procedimento” (Consiglio di Stato, III Sez., 3 settembre 2025, n. 7186).
Da quanto precede deriva che nella presente vicenda l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente era legata alla sopravvenuta interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato. Tuttavia, nel caso di specie è pacifico che nessun rapporto di lavoro sia stato instaurato tra il ricorrente ed il datore di lavoro richiedente il rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs. 286/1998 ” (v. la sentenza n. 2087/2025 di questa Sezione ed i precedenti ivi citati).
Anche nel caso di specie è pacifico che nessun rapporto di lavoro sia stato instaurato tra i ricorrenti ed il datore di lavoro che avrebbe richiesto il rilascio del nulla osta suddetto.
In conclusione, il ricorso proposto va dichiarato improcedibile.
3. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di -Salerno - (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del soggetto che avrebbe richiesto il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, nonché degli altri dati idonei ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SS, Presidente
IO Di ZO, Primo Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di ZO | ER SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.