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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 844/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Dott. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via S. Caterina D'Alessandria N. 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana - Via Della Fortezza N. 8 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 464/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 4 e pubblicata il 18/05/2018
Atti impositivi:
- SILENZIORIFIUTO REC.CREDITO.IMP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.p.A. aveva presentato nel 2007 un'istanza di rimborso relativamente alla tassazione ricevuta sui dividendi percepiti da società residenti in altri paesi facenti parte dell'Unione Europea per il periodo d'imposta 2002 anche a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea n. C-292/04 domandando il rimborso di Euro 3.834.246,08 e cioè il 56,25 per cento dell'ammontare dei dividendi provenienti dai paesi facenti parte dell'Unione Europea.
In seguito la società incorporante di Società_1, Ricorrente_1 S.p.A. aveva impugnato il silenzio diniego dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che l'art. 14 TUIR dovesse trovare applicazione anche per gli utili percepiti da società residenti all'estero in ossequio all'art. 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Nel corso del giudizio ha chiesto che per il rimborso dovesse riguardare la somma di Euro 208.666,62, mentre per il dividendo denominato Nom1 doveva essere pronunciata sentenza di cessata materia del contendere.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con la sentenza n. 464/4/2018, oltre a dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, aveva accolto il ricorso rilevando la sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
L'Agenzia delle Entrate aveva appellato la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana aveva accolto il gravame ritenendo che la Corte di giustizia nel tempo ha più volte riconosciuto la sussistenza di legittime cause oggettive capaci di giustificare la non applicazione di alcune delle libertà comunitarie;
il meccanismo compensativo introdotto con il sistema del credito di imposta consentiva di eliminare almeno parzialmente il fenomeno della doppia imposizione ed infatti gli articoli 96 e 96 bis del tuir, vigenti razione temporis, prevedendo un regime di esenzione dei dividendi per il 95% per il 60% a seconda della natura della partecipazione nella società distributrice, attenuavano decisamente la possibile doppia imposizione economica generando un sistema non perfettamente coincidente tra le due fattispecie ma perfettamente coerente e compatibile con i principi.
La società ricorreva in Cassazione che accoglieva il primo motivo di ricorso affermando il seguente principio di diritto: “con riguardo alla versione ratione temporis applicabile agli anni di imposta 2002 e 2003, ove l'applicazione del trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società italiane previsto dall'art. 14 t.u.i.r., conduca ad un risultato fiscalmente più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'applicazione dell'art. 15 t.u.i.r. per la tassazione dei dividendi percepiti da società stabilite all'estero, il diverso migliore trattamento garantito dall'art. 14, si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali come emergenti dagli artt. 18, 63 e 64 TFUE (già articoli 12, 56 e 58 TCE)".
Il giudizio veniva riassunto da Ricorrente_1 S.p.A. in qualità di incorporante di Ricorrente_1 S.p.A. chiedendo che alla luce del principio espresso dalla Suprema corte fosse respinto l'originario appello dell'Agenzia delle Entrate riconoscendo in via definitiva il diritto al rimborso al 56,25% dei proventi percepiti da società estere.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio sostenendo che alla luce del principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione è l'art. 14 TUIR ad essere in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali e quindi deve essere disapplicata con la conseguenza che non spetterebbe alla società di assicurazioni alcun rimborso. Inoltre l'istanza di rimborso non evidenziavano per quale motivo non avessero trovato applicazione le specifiche norme di legge, anche di natura convenzionale, previste dall'ordinamento italiano per evitare i fenomeni di doppia imposizione, sia giuridica che economica.
La sentenza di primo grado non hanno valutato che la ricorrente, oltre a non descrivere compiutamente la fattispecie in punto di diritto, non aveva fornito prove idonee circa la fondatezza della propria pretesa.
Inoltre i dati inseriti nel prospetto che illustra le singole somme da rimborsare per ogni singolo dividendo percepito, non trovano riscontro nei documenti a suo tempo allegati. In assenza di certificazioni provenienti dagli Stati esteri ovvero di compiute certificazioni provenienti dal sostituto d'imposta, nonché del bilancio e dei prospetti di raccordo tra bilancio e dichiarazione non vi è neppure modo di controllare che la ricorrente avesse già usufruito di meccanismi volti ad escludere o attenuare la doppia imposizione economica. Inoltre sussiste il divieto di cumulo dei due benefici ex art. 14 e 15 del Tuir.
Infine, anche a voler accogliere la tesi di controparte, il quantum dovrebbe essere rideterminato tenendo conto dell'aumento della base imponibile ex art. 14, comma 4 Tuir, pari al preteso credito di imposta o comunque tenendo conto del limite massimo suindicato, consistente nell'imposta pagata da Società_1 sui dividendi in contestazione, che in via ipotetica potrebbe essere il 36%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per affrontare le questioni che le parti hanno proposto con il ricorso in riassunzione e le controdeduzioni è preliminare accertare quale sia il perimetro delle valutazioni che la sentenza di legittimità affida al giudice del rinvio.
La sentenza 500/2025 ha indicato il principio di diritto riportato in precedenza in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di giustizia 7 settembre 2004, C-319/02, Manninen, punto
49; Corte di giustizia 16 luglio 1998, C-264/96, lei, punto 28; Corte di giustizia 3 ottobre 2002, causa C-136/00,
Danner, punto 56) poiché non è conforme al diritto comunitario che il residente in Italia che percepisce gli utili da una società residente in un altro Stato membro non possa fruire del credito d'imposta semplicemente perché gli utili della società non sono stati assoggettati ad imposizione in Italia.
Inoltre ha fatto presente che l'oggetto del giudizio è diverso da quello che si potrebbe porre dovendo esaminate le convenzioni finalizzate ad eliminazione la doppia imposizione anche perché l'eventuale convenzione da applicare potrebbe lasciare integra la disparità di trattamento.
In virtù del passaggio motivazionale di cui al punto 2.8 dei motivi della decisione il Collegio non deve prendere in esame le argomentazioni che l'Agenzia ha presentato per giustificare il mancato diritto al rimborso quanto meno nella misura richiesta facendo riferimento alla mancata prova di non aver fruito della normativa relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni. La prima sottolineatura dell'Agenzia per giustificare l'inesistenza del diritto al rimborso nonostante la sentenza della Corte di Cassazione offre un'interpretazione che il Collegio non esita a definire paradossale. Dal momento che rispetto alla regolamentazione del diritto al rimborso sui dividendi percepiti, l'art. 14 TUIR applicabile ai dividendi conseguiti da società che operano in Italia sarebbe discriminatorio rispetto alla disciplina sui dividendi provenienti da società estere, la conseguenza sarebbe la disapplicazione dell'art. 14 con impossibilità di utilizzare la regola in esso contenuta per disporre il rimborso.
La Corte non ha affermato che l'art. 14 va disapplicato ma che, essendo contraria al diritto europeo come interpretato dalle sentenze della Corte di Giustizia richiamate in precedenza la differente tassazione sui dividendi esteri rispetto a quelli nazionali, non vi può essere differenza tra le due discipline.
Per concludere la valutazione del perimentro delle valutazioni affidate a questo giudice non si può non riportare la massima della sentenza richiamata dalla memoria della società del 16 ottobre 2025: "nel giudizio di rinvio, il quale, come già detto, è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità" (Cass., 10 agosto 2023, n. 24357 e 27 luglio 2025, n. 21561).
Restano da affrontare i motivi illustrati dall'Agenzia delle Entrate circa la mancanza di una prova certa dell'entità del rimborso.
Agli atti del giudizio di riassunzione risultano richiamati tre documenti già prodotti in primo grado: la ricevuta di presentazione della dichiarazione integrativa Modello Unico SC 2003, periodo d'imposta 2002, il prospetto aggiornato recante lo sviluppo dei calcoli, per determinare la somma richiesta a rimborso dettagliato per ogni singolo dividendo percepito e recante altresì l'indicazione del paese di fonte del dividendo, del cambio valuta, laddove applicabile, e dell'aliquota estera applicata al reddito delle società ivi residenti, le certificazioni rilasciate dalle banche eroganti.
Le certificazioni delle banche non riguardano proprio tutti i soggetti che hanno corrisposto dividendi ma a questo proposito va detto che in sede amministrativa, laddove la richiesta di rimborso fosse stata ritenuta lacunosa sul piano documentale, poteva essere oggetto di una richiesta di integrazione in un'ottica di collaborazione ai sensi degli artt. 6 e 6 bis L. 212/2000.
Lo stesso può dirsi per quei documenti ritenuti necessari per essere certi che la società non avesse già usufruito di meccanismi volti ad escludere o attenuare la doppia imposizione economica ovvero di tassazioni agevolate sui redditi di capitale percepiti.
Peraltro avendo indicato gli importi lordi attribuiti dalle singole società partecipate e l'aliquota fiscale esistente nei singoli paesi (tutte inferiori a quella esistente in Italia), se vi fosse stata una forma di agevolazione dovuta all'applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione, l'importo netto accreditato sarebbe stato superiore a quello calcolato con la mera depurazione della tassazione prevista.
Inoltre secondo quanto affermato dalla sentenza 30 giugno 2011, causa C-262/09 della Corte di Giustizia la valutazione della spettanza del credito fiscale “non deve essere operata in modo troppo formalistico cosicché la presentazione - da parte di un azionista che abbia percepito dividendi da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro - di documenti probatori privi del grado di precisione e che non si presentino nella forma dell'attestato relativo all'imposta sulle società come prescritto dalla normativa dello Stato membro d'imposizione, ma che malgrado ciò siano tali da consentire all'amministrazione finanziaria dello Stato membro d'imposizione di verificare, in modo chiaro e preciso, se le condizioni per la concessione di un beneficio fiscale siano soddisfatte, deve essere considerata da tali autorità equivalente alla presentazione dell'attestato medesimo". L'ultimo ostacolo alla concessione del rimborso secondo l'Agenzia sarebbe costituito dall'impossibilità di applicare il comma 4 dell'art. 14 TUIR che prevede che "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo".
Essendo decaduta l'Amministrazione dal poter rettificare la dichiarazione presnetata nel 2003 per l'anno di imposta 2002, non vi sarebbe la possibilità di applicare il comma 4.
Ma siamo di fronte ad una conseguenza ulteriore che esula dal perimetro di questo giudizio. La necessità di ricalcolare il reddito imponibile per effetto del riconoscimento del credito tributario è questione che può porsi solo dopo che il rimborso è stato concesso in via amministrativa o, come in questo caso, a seguito di contenzioso giurisdizionale.
Se a rimborso avvenuto si constata che l'Ufficio è decaduto dalla possibilità di rideterminare il reddito per il
2002 la circostanza non può incidere sulla spettanza del rimborso.
Peraltro se l'Agenzia delle Entrate avesse concesso il rimborso nel 2007, magari a seguito, di un'integrazione istruttoria, sarebbe stata nei termini per rettificare la dichiarazione.
L'appello va in conclusione respinto confermando il diritto della società assicuratrice a percepire il rimborso nella misura richiesta oltre agli interessi legalidalla data della richiesta al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo-
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, respinge l'appello. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla società le spese dell'intero giudizio nella misura di € 10.000 oltre agli accessori di legge. Firenze 28 ottobre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 844/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Dott. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via S. Caterina D'Alessandria N. 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Toscana - Via Della Fortezza N. 8 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 464/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 4 e pubblicata il 18/05/2018
Atti impositivi:
- SILENZIORIFIUTO REC.CREDITO.IMP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 S.p.A. aveva presentato nel 2007 un'istanza di rimborso relativamente alla tassazione ricevuta sui dividendi percepiti da società residenti in altri paesi facenti parte dell'Unione Europea per il periodo d'imposta 2002 anche a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea n. C-292/04 domandando il rimborso di Euro 3.834.246,08 e cioè il 56,25 per cento dell'ammontare dei dividendi provenienti dai paesi facenti parte dell'Unione Europea.
In seguito la società incorporante di Società_1, Ricorrente_1 S.p.A. aveva impugnato il silenzio diniego dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che l'art. 14 TUIR dovesse trovare applicazione anche per gli utili percepiti da società residenti all'estero in ossequio all'art. 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Nel corso del giudizio ha chiesto che per il rimborso dovesse riguardare la somma di Euro 208.666,62, mentre per il dividendo denominato Nom1 doveva essere pronunciata sentenza di cessata materia del contendere.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con la sentenza n. 464/4/2018, oltre a dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, aveva accolto il ricorso rilevando la sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
L'Agenzia delle Entrate aveva appellato la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana aveva accolto il gravame ritenendo che la Corte di giustizia nel tempo ha più volte riconosciuto la sussistenza di legittime cause oggettive capaci di giustificare la non applicazione di alcune delle libertà comunitarie;
il meccanismo compensativo introdotto con il sistema del credito di imposta consentiva di eliminare almeno parzialmente il fenomeno della doppia imposizione ed infatti gli articoli 96 e 96 bis del tuir, vigenti razione temporis, prevedendo un regime di esenzione dei dividendi per il 95% per il 60% a seconda della natura della partecipazione nella società distributrice, attenuavano decisamente la possibile doppia imposizione economica generando un sistema non perfettamente coincidente tra le due fattispecie ma perfettamente coerente e compatibile con i principi.
La società ricorreva in Cassazione che accoglieva il primo motivo di ricorso affermando il seguente principio di diritto: “con riguardo alla versione ratione temporis applicabile agli anni di imposta 2002 e 2003, ove l'applicazione del trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società italiane previsto dall'art. 14 t.u.i.r., conduca ad un risultato fiscalmente più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'applicazione dell'art. 15 t.u.i.r. per la tassazione dei dividendi percepiti da società stabilite all'estero, il diverso migliore trattamento garantito dall'art. 14, si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali come emergenti dagli artt. 18, 63 e 64 TFUE (già articoli 12, 56 e 58 TCE)".
Il giudizio veniva riassunto da Ricorrente_1 S.p.A. in qualità di incorporante di Ricorrente_1 S.p.A. chiedendo che alla luce del principio espresso dalla Suprema corte fosse respinto l'originario appello dell'Agenzia delle Entrate riconoscendo in via definitiva il diritto al rimborso al 56,25% dei proventi percepiti da società estere.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio sostenendo che alla luce del principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione è l'art. 14 TUIR ad essere in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali e quindi deve essere disapplicata con la conseguenza che non spetterebbe alla società di assicurazioni alcun rimborso. Inoltre l'istanza di rimborso non evidenziavano per quale motivo non avessero trovato applicazione le specifiche norme di legge, anche di natura convenzionale, previste dall'ordinamento italiano per evitare i fenomeni di doppia imposizione, sia giuridica che economica.
La sentenza di primo grado non hanno valutato che la ricorrente, oltre a non descrivere compiutamente la fattispecie in punto di diritto, non aveva fornito prove idonee circa la fondatezza della propria pretesa.
Inoltre i dati inseriti nel prospetto che illustra le singole somme da rimborsare per ogni singolo dividendo percepito, non trovano riscontro nei documenti a suo tempo allegati. In assenza di certificazioni provenienti dagli Stati esteri ovvero di compiute certificazioni provenienti dal sostituto d'imposta, nonché del bilancio e dei prospetti di raccordo tra bilancio e dichiarazione non vi è neppure modo di controllare che la ricorrente avesse già usufruito di meccanismi volti ad escludere o attenuare la doppia imposizione economica. Inoltre sussiste il divieto di cumulo dei due benefici ex art. 14 e 15 del Tuir.
Infine, anche a voler accogliere la tesi di controparte, il quantum dovrebbe essere rideterminato tenendo conto dell'aumento della base imponibile ex art. 14, comma 4 Tuir, pari al preteso credito di imposta o comunque tenendo conto del limite massimo suindicato, consistente nell'imposta pagata da Società_1 sui dividendi in contestazione, che in via ipotetica potrebbe essere il 36%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per affrontare le questioni che le parti hanno proposto con il ricorso in riassunzione e le controdeduzioni è preliminare accertare quale sia il perimetro delle valutazioni che la sentenza di legittimità affida al giudice del rinvio.
La sentenza 500/2025 ha indicato il principio di diritto riportato in precedenza in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di giustizia 7 settembre 2004, C-319/02, Manninen, punto
49; Corte di giustizia 16 luglio 1998, C-264/96, lei, punto 28; Corte di giustizia 3 ottobre 2002, causa C-136/00,
Danner, punto 56) poiché non è conforme al diritto comunitario che il residente in Italia che percepisce gli utili da una società residente in un altro Stato membro non possa fruire del credito d'imposta semplicemente perché gli utili della società non sono stati assoggettati ad imposizione in Italia.
Inoltre ha fatto presente che l'oggetto del giudizio è diverso da quello che si potrebbe porre dovendo esaminate le convenzioni finalizzate ad eliminazione la doppia imposizione anche perché l'eventuale convenzione da applicare potrebbe lasciare integra la disparità di trattamento.
In virtù del passaggio motivazionale di cui al punto 2.8 dei motivi della decisione il Collegio non deve prendere in esame le argomentazioni che l'Agenzia ha presentato per giustificare il mancato diritto al rimborso quanto meno nella misura richiesta facendo riferimento alla mancata prova di non aver fruito della normativa relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni. La prima sottolineatura dell'Agenzia per giustificare l'inesistenza del diritto al rimborso nonostante la sentenza della Corte di Cassazione offre un'interpretazione che il Collegio non esita a definire paradossale. Dal momento che rispetto alla regolamentazione del diritto al rimborso sui dividendi percepiti, l'art. 14 TUIR applicabile ai dividendi conseguiti da società che operano in Italia sarebbe discriminatorio rispetto alla disciplina sui dividendi provenienti da società estere, la conseguenza sarebbe la disapplicazione dell'art. 14 con impossibilità di utilizzare la regola in esso contenuta per disporre il rimborso.
La Corte non ha affermato che l'art. 14 va disapplicato ma che, essendo contraria al diritto europeo come interpretato dalle sentenze della Corte di Giustizia richiamate in precedenza la differente tassazione sui dividendi esteri rispetto a quelli nazionali, non vi può essere differenza tra le due discipline.
Per concludere la valutazione del perimentro delle valutazioni affidate a questo giudice non si può non riportare la massima della sentenza richiamata dalla memoria della società del 16 ottobre 2025: "nel giudizio di rinvio, il quale, come già detto, è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità" (Cass., 10 agosto 2023, n. 24357 e 27 luglio 2025, n. 21561).
Restano da affrontare i motivi illustrati dall'Agenzia delle Entrate circa la mancanza di una prova certa dell'entità del rimborso.
Agli atti del giudizio di riassunzione risultano richiamati tre documenti già prodotti in primo grado: la ricevuta di presentazione della dichiarazione integrativa Modello Unico SC 2003, periodo d'imposta 2002, il prospetto aggiornato recante lo sviluppo dei calcoli, per determinare la somma richiesta a rimborso dettagliato per ogni singolo dividendo percepito e recante altresì l'indicazione del paese di fonte del dividendo, del cambio valuta, laddove applicabile, e dell'aliquota estera applicata al reddito delle società ivi residenti, le certificazioni rilasciate dalle banche eroganti.
Le certificazioni delle banche non riguardano proprio tutti i soggetti che hanno corrisposto dividendi ma a questo proposito va detto che in sede amministrativa, laddove la richiesta di rimborso fosse stata ritenuta lacunosa sul piano documentale, poteva essere oggetto di una richiesta di integrazione in un'ottica di collaborazione ai sensi degli artt. 6 e 6 bis L. 212/2000.
Lo stesso può dirsi per quei documenti ritenuti necessari per essere certi che la società non avesse già usufruito di meccanismi volti ad escludere o attenuare la doppia imposizione economica ovvero di tassazioni agevolate sui redditi di capitale percepiti.
Peraltro avendo indicato gli importi lordi attribuiti dalle singole società partecipate e l'aliquota fiscale esistente nei singoli paesi (tutte inferiori a quella esistente in Italia), se vi fosse stata una forma di agevolazione dovuta all'applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione, l'importo netto accreditato sarebbe stato superiore a quello calcolato con la mera depurazione della tassazione prevista.
Inoltre secondo quanto affermato dalla sentenza 30 giugno 2011, causa C-262/09 della Corte di Giustizia la valutazione della spettanza del credito fiscale “non deve essere operata in modo troppo formalistico cosicché la presentazione - da parte di un azionista che abbia percepito dividendi da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro - di documenti probatori privi del grado di precisione e che non si presentino nella forma dell'attestato relativo all'imposta sulle società come prescritto dalla normativa dello Stato membro d'imposizione, ma che malgrado ciò siano tali da consentire all'amministrazione finanziaria dello Stato membro d'imposizione di verificare, in modo chiaro e preciso, se le condizioni per la concessione di un beneficio fiscale siano soddisfatte, deve essere considerata da tali autorità equivalente alla presentazione dell'attestato medesimo". L'ultimo ostacolo alla concessione del rimborso secondo l'Agenzia sarebbe costituito dall'impossibilità di applicare il comma 4 dell'art. 14 TUIR che prevede che "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo".
Essendo decaduta l'Amministrazione dal poter rettificare la dichiarazione presnetata nel 2003 per l'anno di imposta 2002, non vi sarebbe la possibilità di applicare il comma 4.
Ma siamo di fronte ad una conseguenza ulteriore che esula dal perimetro di questo giudizio. La necessità di ricalcolare il reddito imponibile per effetto del riconoscimento del credito tributario è questione che può porsi solo dopo che il rimborso è stato concesso in via amministrativa o, come in questo caso, a seguito di contenzioso giurisdizionale.
Se a rimborso avvenuto si constata che l'Ufficio è decaduto dalla possibilità di rideterminare il reddito per il
2002 la circostanza non può incidere sulla spettanza del rimborso.
Peraltro se l'Agenzia delle Entrate avesse concesso il rimborso nel 2007, magari a seguito, di un'integrazione istruttoria, sarebbe stata nei termini per rettificare la dichiarazione.
L'appello va in conclusione respinto confermando il diritto della società assicuratrice a percepire il rimborso nella misura richiesta oltre agli interessi legalidalla data della richiesta al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo-
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, respinge l'appello. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla società le spese dell'intero giudizio nella misura di € 10.000 oltre agli accessori di legge. Firenze 28 ottobre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -