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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/12/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3840/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI Parte_1 C.F._1 AC ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO Controparte_1 C.F._2 SO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO Controparte_2 C.F._3 SO CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
1. – Sull'incidenza dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 21.11.2024
Ai fini del presente giudizio assume carattere dirimente l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, pronunciata in data 21.11.2024 e notificata alle parti l'11.12.2024, con la quale è stato integralmente accolto il reclamo proposto dalla sig.ra avverso l'ordinanza Pt_1 cautelare del Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Sommariva, del 08.10.2024, che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione.
Il provvedimento del collegio conferma integralmente la tesi difensiva prospettata nell'ambito dell'opposizione, ritenendo – con argomentazione chiara e giuridicamente ineccepibile – che il difensore che aveva sottoscritto il verbale di mediazione, in assenza della propria assistita, non fosse munito di valida delega alla partecipazione al procedimento, con conseguente nullità del verbale stesso.
pagina 1 di 3 2. – Sulla non configurabilità del ne bis in idem
Non può essere condivisa la tesi della difesa di controparte secondo cui il presente giudizio (NRG
3840/2024) integrerebbe una duplicazione del procedimento pendente avanti il Tribunale di Modena
(NRG 2680/2024), determinando una situazione di ne bis in idem.
I due giudizi hanno infatti oggetto e finalità differenti:
– il procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Modena mira ad ottenere la declaratoria di nullità del verbale di mediazione indebitamente sottoscritto dal legale;
– il presente procedimento concerne invece l'opposizione all'esecuzione e la sospensione dell'azione esecutiva intrapresa dai sigg. e sulla base del presunto titolo esecutivo Controparte_1 Controparte_3 derivante da quel verbale.
La diversità di petitum e causa petendi esclude in radice la configurabilità del ne bis in idem.
3. – Sulla necessità dell'instaurazione del presente giudizio
Alla luce della richiamata ordinanza del collegio, occorre valutare se la parte attrice fosse o meno tenuta a instaurare il presente giudizio.
Dagli accertamenti effettuati dalla cancelleria, cui questo giudice ha potuto accedere con l'ausilio del personale amministrativo, risulta che:
– la busta telematica contenente l'atto introduttivo è stata depositata il 06.12.2024;
– il procedimento è stato iscritto a ruolo il 09.12.2024;
– è stato assegnato allo scrivente giudice il 10.12.2024.
Al momento dell'iscrizione a ruolo, la parte attrice non conosceva né avrebbe potuto conoscere l'esito del reclamo, che è stato notificato solo in data 11.12.2024, ossia il giorno successivo all'assegnazione del fascicolo al giudice.
In tale contesto, deve ritenersi che la sig.ra fosse effettivamente costretta, sul piano Parte_1 processuale, ad attivare il presente giudizio al fine di tutelarsi rispetto all'esecuzione in corso, non potendo fare affidamento su un esito ancora incerto del procedimento di reclamo.
4. – Sull'evoluzione del processo e sulla decisione in ordine alle spese
Nel prosieguo del giudizio le parti si erano inizialmente dichiarate disponibili a definire consensualmente la vertenza, tanto che all'udienza del 05.06.2025 avevano congiuntamente richiesto un rinvio in pendenza di trattative. Tali trattative non hanno tuttavia condotto alla composizione bonaria del conflitto, rendendo necessario emettere sentenza, sostanzialmente limitata alla regolamentazione delle spese processuali.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3840/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. prende atto dell'intervenuto accoglimento, da parte del Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza collegiale del 21.11.2024, del reclamo proposto dalla sig.ra avverso l'ordinanza del Giudice Pt_1 dell'Esecuzione del 08.10.2024;
2. dichiara conseguentemente venuto meno l'interesse alla decisione nel merito dell'opposizione all'esecuzione, stante l'accertata nullità del verbale di mediazione posto a fondamento dell'azione esecutiva;
3. dichiara l'estinzione del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;
4. condanna i sigg. e in solido tra loro al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Controparte_3 in favore di parte attrice, che liquida in € 3500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
5. dispone la restituzione alla parte attrice delle somme eventualmente versate in corso di procedura a titolo di contributo unificato, ove spettante secondo normativa.
Così deciso in Reggio Emilia il 01.12.2025
Il Giudice
dott. Maria Pia Sacco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3840/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI Parte_1 C.F._1 AC ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO Controparte_1 C.F._2 SO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTALDO Controparte_2 C.F._3 SO CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
1. – Sull'incidenza dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 21.11.2024
Ai fini del presente giudizio assume carattere dirimente l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, pronunciata in data 21.11.2024 e notificata alle parti l'11.12.2024, con la quale è stato integralmente accolto il reclamo proposto dalla sig.ra avverso l'ordinanza Pt_1 cautelare del Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Sommariva, del 08.10.2024, che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione.
Il provvedimento del collegio conferma integralmente la tesi difensiva prospettata nell'ambito dell'opposizione, ritenendo – con argomentazione chiara e giuridicamente ineccepibile – che il difensore che aveva sottoscritto il verbale di mediazione, in assenza della propria assistita, non fosse munito di valida delega alla partecipazione al procedimento, con conseguente nullità del verbale stesso.
pagina 1 di 3 2. – Sulla non configurabilità del ne bis in idem
Non può essere condivisa la tesi della difesa di controparte secondo cui il presente giudizio (NRG
3840/2024) integrerebbe una duplicazione del procedimento pendente avanti il Tribunale di Modena
(NRG 2680/2024), determinando una situazione di ne bis in idem.
I due giudizi hanno infatti oggetto e finalità differenti:
– il procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Modena mira ad ottenere la declaratoria di nullità del verbale di mediazione indebitamente sottoscritto dal legale;
– il presente procedimento concerne invece l'opposizione all'esecuzione e la sospensione dell'azione esecutiva intrapresa dai sigg. e sulla base del presunto titolo esecutivo Controparte_1 Controparte_3 derivante da quel verbale.
La diversità di petitum e causa petendi esclude in radice la configurabilità del ne bis in idem.
3. – Sulla necessità dell'instaurazione del presente giudizio
Alla luce della richiamata ordinanza del collegio, occorre valutare se la parte attrice fosse o meno tenuta a instaurare il presente giudizio.
Dagli accertamenti effettuati dalla cancelleria, cui questo giudice ha potuto accedere con l'ausilio del personale amministrativo, risulta che:
– la busta telematica contenente l'atto introduttivo è stata depositata il 06.12.2024;
– il procedimento è stato iscritto a ruolo il 09.12.2024;
– è stato assegnato allo scrivente giudice il 10.12.2024.
Al momento dell'iscrizione a ruolo, la parte attrice non conosceva né avrebbe potuto conoscere l'esito del reclamo, che è stato notificato solo in data 11.12.2024, ossia il giorno successivo all'assegnazione del fascicolo al giudice.
In tale contesto, deve ritenersi che la sig.ra fosse effettivamente costretta, sul piano Parte_1 processuale, ad attivare il presente giudizio al fine di tutelarsi rispetto all'esecuzione in corso, non potendo fare affidamento su un esito ancora incerto del procedimento di reclamo.
4. – Sull'evoluzione del processo e sulla decisione in ordine alle spese
Nel prosieguo del giudizio le parti si erano inizialmente dichiarate disponibili a definire consensualmente la vertenza, tanto che all'udienza del 05.06.2025 avevano congiuntamente richiesto un rinvio in pendenza di trattative. Tali trattative non hanno tuttavia condotto alla composizione bonaria del conflitto, rendendo necessario emettere sentenza, sostanzialmente limitata alla regolamentazione delle spese processuali.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3840/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. prende atto dell'intervenuto accoglimento, da parte del Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza collegiale del 21.11.2024, del reclamo proposto dalla sig.ra avverso l'ordinanza del Giudice Pt_1 dell'Esecuzione del 08.10.2024;
2. dichiara conseguentemente venuto meno l'interesse alla decisione nel merito dell'opposizione all'esecuzione, stante l'accertata nullità del verbale di mediazione posto a fondamento dell'azione esecutiva;
3. dichiara l'estinzione del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;
4. condanna i sigg. e in solido tra loro al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Controparte_3 in favore di parte attrice, che liquida in € 3500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
5. dispone la restituzione alla parte attrice delle somme eventualmente versate in corso di procedura a titolo di contributo unificato, ove spettante secondo normativa.
Così deciso in Reggio Emilia il 01.12.2025
Il Giudice
dott. Maria Pia Sacco
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