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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1112/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
SS SI, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1112 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
P. IVA: , con sede legale in Ripalimosani (CB), Parte_1 P.IVA_1
via Unità d'Italia n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, , elettivamente Parte_2 domiciliata in Campobasso, via XXIV Maggio n. 104, presso lo studio dell'avv. Ilenia D'Alessio, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Bruno
Corsi;
(parte attrice) nei confronti di:
C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulienti Controparte_1 P.IVA_2
n. 3 – “Tower A”, in persona del legale rappresentante pro tempore;
(parte convenuta, contumace)
Oggetto: rettifica del saldo di conto corrente e restituzione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società – premesso di essere stata Parte_1
titolare del conto corrente ordinario n. 10981 divenuto conto corrente n. 2717717, acceso presso la Controparte_1
e chiuso in data 06/09/2009 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la CP_1 stessa, chiedendo al Tribunale la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali
[...] illegittimamente applicate dalla banca convenuta nel rapporto di conto corrente in questione (e, in particolare, delle clausole che prevedono: la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la commissione di massimo scoperto;
le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali;
le valute;
la clausola cd. uso piazza), con conseguente condanna dell'istituto di credito, odierno convenuto, al rimborso, in favore della società correntista, della somma di € 13.744,31, richiesta a titolo di interessi anatocistici e di spese accessorie illegittimamente percepiti e trattenuti, da parte della banca convenuta stessa, per il periodo dal 31/12/1996 al 06/03/2009, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c. dalla messa in mora sino al saldo.
Dichiarata la contumacia della banca convenuta, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalla sola parte costituita, nonché consulenza tecnica contabile e, fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del 18 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sull'assolvimento dell'onere della prova da parte della società attrice.
Preliminarmente, è opportuno premettere, quanto all'assolvimento dell'onere della prova da parte della società, odierna attrice – la quale agisce, in questa sede, ai sensi dell'art. 2033 c.c. –, che, come chiarito dalla Suprema corte, laddove (come nel caso di specie) sia il cliente ad agire nei confronti della banca per ottenere la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente, sullo stesso grava l'onere di produzione degli estratti conto integrali (analitici e scalari), ciò in quanto “è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo” (così: Cass. civ. n.
3310/2024).
Tale assunto, del resto, trova fondamento nella circostanza per cui “l'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può senza dubbio offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali, ma se tali movimentazioni sono ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”(così: Cass. civ. n. 6983/2024).
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice risulta aver prodotto gli estratti conto capitali e scalari relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa, con ciò assolvendo l'onere probatorio su di sé gravante e consentendo la ricostruzione del rapporto di conto corrente da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio.
Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Ebbene, ciò premesso in via generale, sia osserva – entrando nel merito della domanda attorea – che la società attrice ha lamentato, in primo luogo, l'illegittima capitalizzazione di interessi passivi con periodicità trimestrale.
Va osservato, al riguardo, che, quanto al periodo antecedente alla delibera CICR del 09/02/2000, è da ritenersi del tutto pacifica l'illegittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, stante la mancanza di un uso normativo contrario, che pure legittimerebbe tale pratica ai sensi dell'art. 1283
c.c. (così: Cass. civ. n. 2374/1999).
Quanto, invece, al periodo successivo alla delibera CICR, l'anatocismo risulta, com'è noto, consentito, benché alle condizioni indicate dall'art. 2 della medesima delibera e, precisamente:
- approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche;
- previsione, all'interno delle clausole anatocistiche, della medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi a debito e a credito e del tasso di interesse applicato.
Ebbene, nel caso di specie, la C.T.U. espletata nel presente giudizio ha accertato, pur in assenza della documentazione contrattuale, ma basandosi sull'esame degli estratti conto forniti dalla società attrice, che il rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato acceso in epoca sicuramente anteriore al
30/06/2000 (in particolare: in data 31/12/1996).
Pertanto, del tutto correttamente, il C.T.U., nel ricalcolare il saldo, ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ricalcolando gli interessi attivi e passivi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dall'inizio del rapporto (31/12/1996) sino alla data della sua estinzione (31/03/2009).
Tale conclusione – ossia l'esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi relativamente all'intera durata del rapporto di conto corrente – è del tutto condivisibile, in ragione del fatto che il contratto di conto corrente è antecedente al 30/06/2000 e che, anche successivamente a tale data, non risulta pattuita in forma scritta alcuna clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
È evidente, infatti, che, in mancanza di un'espressa pattuizione per iscritto, non possono ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dalla delibera CICR, con conseguente nullità della relativa clausola.
Sulla commissione di massimo scoperto e sulle spese di tenuta conto.
Parta attrice ha, inoltre, eccepito l'illegittimità dell'applicazione, da parte della banca, odierna convenuta, della cd. commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto, sostenendo, a tal proposito, che gli addebiti riconducibili a tali voci non sarebbero stati pattuiti, lamentando, altresì, anche la mancata pattuizione dell'applicazione delle valute.
Anche tali doglianze colgono nel segno, trattandosi di voci non dovute in quanto – alla luce della documentazione in atti – non risultano supportate da alcuna specifica pattuizione in forma scritta.
Correttamente, dunque, il C.T.U. ha provveduto al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa escludendo non solo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma anche le spese, le C.M.S. non pattuite e le valute (cfr. l'elaborato peritale, in atti, e il successivo elaborato peritale integrativo).
Conteggio finale.
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'elaborato peritale in atti, ha provveduto, dunque, ad effettuare il ricalcolo del rapporto oggetto di causa secondo i parametri di cui sopra, ossia:
- escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per tutta la durata del rapporto;
- ricalcolando il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, contabilizzando gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c.;
- eliminando, del pari, competenze, spese, commissioni, oneri, C.S.M. e valute non pattuiti.
Sulla base dei conteggi eseguiti sulla base della metodologica di seguito riportata – da condividersi – il C.T.U. è, quindi, giunto alla conclusione per cui, con riferimento al rapporto di conto corrente oggetto di causa, alla data di estinzione del rapporto stesso (ossia al 06/03/2009), sussisteva un credito, a favore della società correntista, pari ad € 5.827,29 (cfr., in particolare, le tabelle di cui a pagg. da 5 a 8 dell'elaborato peritale integrativo, in atti), di cui:
- € 4.831,91, calcolati a seguito di ricalcolo del rapporto con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi percepiti dalla banca;
- € 995,38, calcolati a seguito di ricalcolo del rapporto con esclusione delle spese e commissioni addebitate dalla banca.
Deve, quindi, essere accolta la domanda di parte attrice, con conseguente condanna di CP_1 al pagamento, in favore della società attrice, della somma pari ad € 5.827,29, oltre interessi
[...] legali decorrenti dal giorno della domanda sino al saldo.
Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi agisce in ripetizione ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede.
Nel caso di specie, non sussistendo prova della mala fede della la decorrenza degli interessi CP_2 va fissata dalla data della domanda, e non dalla data, antecedente, del pagamento, né da quella della messa in mora, atteso che, se, da un lato, è vero che, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione “dal giorno della domanda” contenuta nell'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., dall'altro lato è, però, altresì vero che la lettera del 10/12/2017 non può ritenersi tale, in mancanza della richiesta di pagamento di una somma (benché generica) di denaro, atteso che, con la lettera in questione, la società correntista si limitava a chiedere “il ricalcolo”.
Gli interessi legali così riconosciuti (dal giorno della domanda giudiziale sino al saldo effettivo) decorrono, poi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. (così: Cass. civ. n. 61/2023).
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della banca contumace, odierna convenuta.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché del fatto che trattasi di contenzioso per lo più seriale) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato avuto riguardo al decisum), con riconoscimento di tutte le fasi.
Del pari e per le stesse ragioni, devono, infine, essere poste a carico della banca, odierna convenuta stessa, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1112 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, così provvede:
• Dichiara la nullità della clausola del contratto di apertura di credito di conto corrente ordinario n. 10981, divenuto conto corrente n. 2717717 e chiuso in data 06/03/2009, che prevede la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
• Dichiara che non sono dovute le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta conto non pattuite e che la valuta va applicata dalla data in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità del denaro;
• Condanna al pagamento, in favore della società attrice, della somma Controparte_1 pari ad € 5.827,29, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. decorrenti dal giorno della domanda sino al saldo;
• Condanna la banca convenuta a rifondere, in favore della società attrice, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), oltre contributo unificato, da distrarsi in favore degli avv.ti Ilenia D'Alessio e Bruno Corsi, antistatari;
• Pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Campobasso, 7 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa SS SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
SS SI, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1112 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
P. IVA: , con sede legale in Ripalimosani (CB), Parte_1 P.IVA_1
via Unità d'Italia n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, , elettivamente Parte_2 domiciliata in Campobasso, via XXIV Maggio n. 104, presso lo studio dell'avv. Ilenia D'Alessio, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Bruno
Corsi;
(parte attrice) nei confronti di:
C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulienti Controparte_1 P.IVA_2
n. 3 – “Tower A”, in persona del legale rappresentante pro tempore;
(parte convenuta, contumace)
Oggetto: rettifica del saldo di conto corrente e restituzione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società – premesso di essere stata Parte_1
titolare del conto corrente ordinario n. 10981 divenuto conto corrente n. 2717717, acceso presso la Controparte_1
e chiuso in data 06/09/2009 – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la CP_1 stessa, chiedendo al Tribunale la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali
[...] illegittimamente applicate dalla banca convenuta nel rapporto di conto corrente in questione (e, in particolare, delle clausole che prevedono: la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la commissione di massimo scoperto;
le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali;
le valute;
la clausola cd. uso piazza), con conseguente condanna dell'istituto di credito, odierno convenuto, al rimborso, in favore della società correntista, della somma di € 13.744,31, richiesta a titolo di interessi anatocistici e di spese accessorie illegittimamente percepiti e trattenuti, da parte della banca convenuta stessa, per il periodo dal 31/12/1996 al 06/03/2009, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c. dalla messa in mora sino al saldo.
Dichiarata la contumacia della banca convenuta, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalla sola parte costituita, nonché consulenza tecnica contabile e, fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza del 18 marzo 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sull'assolvimento dell'onere della prova da parte della società attrice.
Preliminarmente, è opportuno premettere, quanto all'assolvimento dell'onere della prova da parte della società, odierna attrice – la quale agisce, in questa sede, ai sensi dell'art. 2033 c.c. –, che, come chiarito dalla Suprema corte, laddove (come nel caso di specie) sia il cliente ad agire nei confronti della banca per ottenere la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente, sullo stesso grava l'onere di produzione degli estratti conto integrali (analitici e scalari), ciò in quanto “è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo” (così: Cass. civ. n.
3310/2024).
Tale assunto, del resto, trova fondamento nella circostanza per cui “l'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può senza dubbio offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali, ma se tali movimentazioni sono ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”(così: Cass. civ. n. 6983/2024).
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice risulta aver prodotto gli estratti conto capitali e scalari relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa, con ciò assolvendo l'onere probatorio su di sé gravante e consentendo la ricostruzione del rapporto di conto corrente da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio.
Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Ebbene, ciò premesso in via generale, sia osserva – entrando nel merito della domanda attorea – che la società attrice ha lamentato, in primo luogo, l'illegittima capitalizzazione di interessi passivi con periodicità trimestrale.
Va osservato, al riguardo, che, quanto al periodo antecedente alla delibera CICR del 09/02/2000, è da ritenersi del tutto pacifica l'illegittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, stante la mancanza di un uso normativo contrario, che pure legittimerebbe tale pratica ai sensi dell'art. 1283
c.c. (così: Cass. civ. n. 2374/1999).
Quanto, invece, al periodo successivo alla delibera CICR, l'anatocismo risulta, com'è noto, consentito, benché alle condizioni indicate dall'art. 2 della medesima delibera e, precisamente:
- approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche;
- previsione, all'interno delle clausole anatocistiche, della medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi a debito e a credito e del tasso di interesse applicato.
Ebbene, nel caso di specie, la C.T.U. espletata nel presente giudizio ha accertato, pur in assenza della documentazione contrattuale, ma basandosi sull'esame degli estratti conto forniti dalla società attrice, che il rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato acceso in epoca sicuramente anteriore al
30/06/2000 (in particolare: in data 31/12/1996).
Pertanto, del tutto correttamente, il C.T.U., nel ricalcolare il saldo, ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ricalcolando gli interessi attivi e passivi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dall'inizio del rapporto (31/12/1996) sino alla data della sua estinzione (31/03/2009).
Tale conclusione – ossia l'esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi relativamente all'intera durata del rapporto di conto corrente – è del tutto condivisibile, in ragione del fatto che il contratto di conto corrente è antecedente al 30/06/2000 e che, anche successivamente a tale data, non risulta pattuita in forma scritta alcuna clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
È evidente, infatti, che, in mancanza di un'espressa pattuizione per iscritto, non possono ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dalla delibera CICR, con conseguente nullità della relativa clausola.
Sulla commissione di massimo scoperto e sulle spese di tenuta conto.
Parta attrice ha, inoltre, eccepito l'illegittimità dell'applicazione, da parte della banca, odierna convenuta, della cd. commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto, sostenendo, a tal proposito, che gli addebiti riconducibili a tali voci non sarebbero stati pattuiti, lamentando, altresì, anche la mancata pattuizione dell'applicazione delle valute.
Anche tali doglianze colgono nel segno, trattandosi di voci non dovute in quanto – alla luce della documentazione in atti – non risultano supportate da alcuna specifica pattuizione in forma scritta.
Correttamente, dunque, il C.T.U. ha provveduto al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa escludendo non solo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma anche le spese, le C.M.S. non pattuite e le valute (cfr. l'elaborato peritale, in atti, e il successivo elaborato peritale integrativo).
Conteggio finale.
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'elaborato peritale in atti, ha provveduto, dunque, ad effettuare il ricalcolo del rapporto oggetto di causa secondo i parametri di cui sopra, ossia:
- escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per tutta la durata del rapporto;
- ricalcolando il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, contabilizzando gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c.;
- eliminando, del pari, competenze, spese, commissioni, oneri, C.S.M. e valute non pattuiti.
Sulla base dei conteggi eseguiti sulla base della metodologica di seguito riportata – da condividersi – il C.T.U. è, quindi, giunto alla conclusione per cui, con riferimento al rapporto di conto corrente oggetto di causa, alla data di estinzione del rapporto stesso (ossia al 06/03/2009), sussisteva un credito, a favore della società correntista, pari ad € 5.827,29 (cfr., in particolare, le tabelle di cui a pagg. da 5 a 8 dell'elaborato peritale integrativo, in atti), di cui:
- € 4.831,91, calcolati a seguito di ricalcolo del rapporto con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi percepiti dalla banca;
- € 995,38, calcolati a seguito di ricalcolo del rapporto con esclusione delle spese e commissioni addebitate dalla banca.
Deve, quindi, essere accolta la domanda di parte attrice, con conseguente condanna di CP_1 al pagamento, in favore della società attrice, della somma pari ad € 5.827,29, oltre interessi
[...] legali decorrenti dal giorno della domanda sino al saldo.
Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi agisce in ripetizione ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede.
Nel caso di specie, non sussistendo prova della mala fede della la decorrenza degli interessi CP_2 va fissata dalla data della domanda, e non dalla data, antecedente, del pagamento, né da quella della messa in mora, atteso che, se, da un lato, è vero che, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione “dal giorno della domanda” contenuta nell'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., dall'altro lato è, però, altresì vero che la lettera del 10/12/2017 non può ritenersi tale, in mancanza della richiesta di pagamento di una somma (benché generica) di denaro, atteso che, con la lettera in questione, la società correntista si limitava a chiedere “il ricalcolo”.
Gli interessi legali così riconosciuti (dal giorno della domanda giudiziale sino al saldo effettivo) decorrono, poi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. (così: Cass. civ. n. 61/2023).
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della banca contumace, odierna convenuta.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché del fatto che trattasi di contenzioso per lo più seriale) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato avuto riguardo al decisum), con riconoscimento di tutte le fasi.
Del pari e per le stesse ragioni, devono, infine, essere poste a carico della banca, odierna convenuta stessa, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1112 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, così provvede:
• Dichiara la nullità della clausola del contratto di apertura di credito di conto corrente ordinario n. 10981, divenuto conto corrente n. 2717717 e chiuso in data 06/03/2009, che prevede la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
• Dichiara che non sono dovute le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta conto non pattuite e che la valuta va applicata dalla data in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità del denaro;
• Condanna al pagamento, in favore della società attrice, della somma Controparte_1 pari ad € 5.827,29, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. decorrenti dal giorno della domanda sino al saldo;
• Condanna la banca convenuta a rifondere, in favore della società attrice, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), oltre contributo unificato, da distrarsi in favore degli avv.ti Ilenia D'Alessio e Bruno Corsi, antistatari;
• Pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Campobasso, 7 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa SS SI