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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 3/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 336/2025 vertente
TRA
Parte_1
[...]
(avv.to Grasso)
PARTI APPELLANTI
E
Controparte_1
(avv.ti Sgroi e Morelli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12344 del 3/12/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione proposta dalla Parte_2
- d'ora in poi, breviter, solo “ o “ ” - e da in
[...] Parte_1 Pt_2 Parte_1 proprio, avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023008872/DDL, notificato in data CP_ 12/3/2024, con cui l aveva contestato alcune evasioni contributive poste in essere nel periodo 1/2/2020-
30/11/2023.
La Società ed il OR interponevano gravame, cui resisteva l . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in quattro motivi di gravame.
Con il primo, gli appellanti denunciano la violazione del principio della “ragionevole durata” dell'accertamento ispettivo, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa, evidenziando che il primo CP_ accesso ispettivo era avvenuto il 20/3/2023 mentre l' aveva notificato il verbale di accertamento soltanto il 12/3/2024.
La censura si rivela in parte inammissibile e in parte infondata.
Da un lato, si osserva, quanto ai vizi formali e procedurali, che il verbale di accertamento ispettivo non ha alcuna efficacia esecutiva, costituendo solo il primo atto di una fattispecie (complessa) destinata a concludersi successivamente - con l'emissione, a seconda del tipo di violazione, di un avviso di addebito, di una cartella o di un'ordinanza ingiunzione ex legge n. 689/1981 - sicchè alcuna lesione del diritto di difesa si
è verificata a danno degli originari opponenti, i quali avevano deciso di anticipare i tempi, proponendo un'azione di accertamento negativo, prima della notifica degli atti esecutivi di cui sopra.
In ogni caso, con il giudizio di opposizione a verbale ispettivo, si instaura - non un giudizio di impugnazione avverso atto amministrativo emesso per eventuali vizi di legittimità del medesimo, bensì - un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza nel merito della pretesa dell'Ente; il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (o in sede di opposizione all'avviso di addebito/cartella esattoriale) - va verificata in sede giudiziaria.
Pertanto, anche l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali e/o procedurali non conduce automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo esserne accertata la fondatezza nel merito.
Dall'altro lato, a seguito del primo accesso, risulta che gli ispettori hanno acquisito copiosa documentazione ed hanno raccolto alcune dichiarazioni, per cui la notificazione del verbale conclusivo degli accertamenti, avvenuta in data 13/3/2024, deve ritenersi “ragionevolmente” tempestiva.
D'altronde, un eventuale termine di decadenza - ma non certo quello di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, inapplicabile al caso di specie - va correlato, comunque, alla conclusione degli accertamenti, nel cui computo a nulla rileva il momento del primo accesso ispettivo, dovendo, piuttosto, aversi riguardo al momento dell'acquisizione della documentazione e della ricezione delle dichiarazioni dei soggetti informati, atteso che gli ispettori devono avere a disposizione un “congruo margine di tempo” per poterli compiutamente esaminare, al fine di valutare l'opportunità di svolgere ulteriori accertamenti e acquisire piena conoscenza dei fatti. Con il terzo motivo di gravame - che, per la sua natura assorbente, va esaminato in via prioritaria - gli appellanti rimproverano al Tribunale capitolino di aver avallato l'operato degli ispettori, ritenendo applicabile un CCNL diverso da quello applicato dalla Società al fine dell'operatività del c.d. minimo contributivo.
La doglianza si rivela fondata.
Al riguardo, il primo giudice ha affermato, apoditticamente, che “le conclusioni, cui sono giunti gli ispettori, sono del tutto legittime, visto che il CCNL CNAI, sottoscritto dalla CISAL e, quindi, non dall'organizzazione sindacale 'comparativamente più rappresentativa', non è applicabile per i minimi retributivi e contributivi, come confermato da Cass. n. 13840/2023, per la quale il trattamento retributivo da porre a base del minimale contributivo deve essere quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative”; “che e UIL siano organizzazioni più CP_2 rappresentative della CISAL - aggiunge lo stesso giudice - costituisce fatto notorio che non richiede alcuna ulteriore dimostrazione”, concludendo che la censura degli opponenti “è destituita di fondamento, atteso che la maggiore rappresentatività di queste ultime è desumibile da plurime fonti attestanti la sussistenza di tale requisito”.
In disparte che, nel settore delle cooperative, la CISAL ha acquisito nel tempo una crescente rappresentatività a livello nazionale - in particolare, per il quinquennio 2017-2022, ha il suo rappresentante tra i membri del CNEL, ha firmato gli accordi sulla rappresentanza con Confindustria nel 2014, è firmataria o aderente a CCNL siglati anche dalle OOSS richiamate dai verbalizzanti (v., ad esempio, il CCNL Commercio
CP_ Aziende distribuzione e servizi) - resta il fatto che era onere dell dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali, provando altresì l'esistenza del contratto collettivo in base al quale ha calcolato il minimale retributivo.
Tuttavia, tali oneri non sono stati assolti dall , che si è costituito in giudizio senza Controparte_3 allegare il suddetto detto CCNL e senza provare che era quello sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.
Come evidenziato dai giudici di legittimità, i contratti collettivi di diritto comune non sono fonti di diritto,
che devono essere conosciute e applicate dal giudice, ma atti di autonomia privata, sulla cui natura giuridica non incide il rinvio ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989 - come interpretato autenticamente in forza dell'art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995 - per la determinazione del c.d. minimale contributivo.
Ne consegue che il giudice non può ricercare ed applicare il contratto collettivo di riferimento del CP_ minimale contributivo preteso dall' , ove lo stesso Istituto non indichi in alcun modo il contratto collettivo di settore al fine di parametrare il suddetto minimale (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 9/10/2018, n. 24863;
Cass., sez. lav., 11/3/2010, n. 5872).
Sul punto, si è chiarito che, in relazione al disposto di cui citato - a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
CP_ nazionale (c.d. minimale contributivo) - è onere dell' dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi. Tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente - come puntualizzato da Cass., sez. lav., 17/7/2009, n. 16764 - il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva, segnatamente a fronte delle contestazioni ex adverso formulate; sul punto, alla memoria difensiva del primo grado di giudizio, risultano unicamente allegati i seguenti documenti
(alcuni inconferenti ai fini del decidere): 1) il verbale di primo accesso del 24/2/2023 nei confronti di
Tradingfoods Srl, 2) la dichiarazione resa dal legale rappresentante di quest'ultima Società del 7/3/2023, 3) il verbale ispettivo n. 2023001247/DDL del 13/2/2024 nei confronti di Tradingfoods Srl, 4) il ricorso in opposizione ad avviso di addebito proposto da tale Società, e 5) il verbale assemblea soci “ Parte_1
dell'8/3/2022.
[...] CP_ Spettava, dunque, all dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali, atteso che si rivela “inammissibile l'individuazione aprioristica delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, non potendo essa prescindere da una valutazione ragionevole, effettuata di volta in volta e tesa a verificare il grado di effettività della capacità del sindacato di rappresentare e uniformare il comportamento dei propri iscritti”, effettività che è, per definizione, mutevole e suscettibile di cambiamenti nel tempo, tanto che deve essere oggetto di precisa prova (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 13/1/2012, n. 400; Cass., sez. lav. 11/3/2010, n. 5872; Cass., sez. lav., 17/7/2009, n. 16764; Cass., sez. lav., 10/5/2000, n. 6024; Cass., sez. lav., 23/04/1999, n. 4074).
Del resto, anche i giudici della Consulta hanno affermato che il meccanismo di selezione delle associazioni legittimate, imperniato sul concetto di maggiore rappresentatività del sindacato, deve operare in modo tale da assicurare ad ogni associazione di categoria la possibilità di essere comparata con le altre, senza cristallizzare una valutazione che deve rimanere fluida, atteso che la rappresentatività è, per sua natura, soggetta a variazioni, sia in aumento che in diminuzione, per cui non pare consentito perpetuare una situazione che deve, invece, essere contingente (v. Corte Cost. 4/12/1995, n. 492). CP_ Pertanto, deve escludersi la fondatezza della pretesa contributiva dell , richiesta nel verbale di accertamento impugnato in questa sede e vantata sulla base di un minimale retributivo non provato (come, peraltro, deciso da questo Collegio, con sentenza in pari data, estensore lo scrivente, in un'analoga fattispecie che registrava, come opponente, la anch'essa consorziata Controparte_4 del , cui adde App. Roma n. 4491 del 5/2/2025, con riferimento ad un'altra Parte_3 consorziata, ossia la Cooperativa San Giorgio).
In quest'ottica, a nulla rileva che la Società abbia, poi, applicato lo stesso CCNL Logistica, Trasporto
Merci e Spedizioni utilizzato dagli ispettori, in quanto ciò non è avvenuto spontaneamente, ma soltanto a seguito della sollecitazione dell'organo ministeriale di vigilanza.
Quanto sopra fa perdere di rilevo decisorio al secondo motivo di gravame, incentrato a contestare il rilevato difetto di “interesse ad agire” in capo agli originari ricorrenti, nonché al quarto motivo, che viene spiegato “solo per mera completezza espositiva”.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, il verbale opposto va annullato (rendendo ultronea l'ammissione della prova orale invocata dall'appellante).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023008872/DDL; CP_ b - condanna l' alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, nella misura determinata dal Tribunale e, quanto al presente grado, in € 9.990,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 3/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER EL)