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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 7041/2020 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO Parte_1
PAOLA ANTONIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
BRUNETTI GIOVANNI come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati, ex art. 127 ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/11/2020, , premesso di Parte_1
aver contratto in data 21/12/2005 matrimonio in Martina Franca con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 [...]
e , rispettivamente il Parte_2 Controparte_2
28/12/2006 e il 07/05/2009 e che in data 11/04/2018 era stata pronunciata la loro separazione giudiziale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre che fossero confermati i provvedimenti della separazione, in punto di affidamento, collocamento, definizione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario e mantenimento dei minori, con rideterminazione nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi, poste a proprio carico.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio;
contestava tuttavia la richiesta di conferma dei provvedimenti della separazione in punto di mantenimento, chiedendo la rideterminazione dell'importo dovuto da a titolo di mantenimento della prole in € 800,00 per ciascun Parte_1
figlio, oltre alla contribuzione alle spese ordinarie e scolastiche, mediche e ludiche nella misura dei 2/3.
Adottati in data 23/04/2021 i provvedimenti presidenziali (di conferma dei provvedimenti della separazione), con sentenza non definitiva n. 1173/2022 il
Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Martina Franca in data 21/12/2005 da e Parte_1 [...]
disponendo con separata ordinanza per la ulteriore Controparte_1
prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 17/06/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, il collegio prende atto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio
, sulla cui condizione di non autosufficienza sul piano economico Parte_2
non vi è contestazione.
Quanto alla figlia minore ritiene questo collegio che vadano CP_2
confermati l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, la sua collocazione presso il domicilio materno e la regolamentazione di fatto concordata tra le parti, e sulla quale non vi è contestazione, dei tempi di permanenza della minore con il padre, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria fatti o circostanze che giustifichino il discostamento dalle decisioni assunte in sede di separazione e dalle concordi richieste sul punto formulate nel presente giudizio dalle parti.
Riguardo al mantenimento della prole, il Collegio ritiene ragionevolmente di dover presumere la sussistenza di una sicura incidenza del decorso del tempo dalla data della separazione (2018), sulla valutazione attuale delle accresciute esigenze dei figli, tenuto conto del raggiungimento della maggiore età da parte di e dell'ingresso di nella fase adolescenziale, con Parte_2 CP_2
conseguente incremento, oltre che dei bisogni alimentari ed abitativi, anche delle accresciute esigenze personali, di relazione e sociali.
Va altresì considerata a tali fini la differente capacità reddituale esistente tra le parti.
Privo di riscontro probatorio è rimasto l'assunto di parte resistente in ordine ad un peggioramento della propria condizione economica e reddituale, posto che, al contrario, alla luce della documentazione prodotta dalla parte stessa, risulta che a fronte di un reddito imponibile da lavoro dipendente pari ad € 23.200,00 circa (v.
Modello 730 2019 – redditi 2018) percepito all'epoca della separazione, la stessa risulta aver percepito un reddito imponibile da lavoro dipendente pari ad €
25.000,00 circa nel corso del periodo d'imposta 2021 (v. modello 730 2022 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. di parte resistente); né appare idoneo a giustificare una modifica in peius delle condizioni economico- reddituali di parte resistente il dedotto esborso mensile di € 750,00 al fine di adempiere alle obbligazioni contratte con i propri familiari per garantire alla prole il mantenimento dell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in quanto lo stesso risultava gravare già sulla resistente al momento della separazione, essendo i rispettivi relativi contratti di mutuo stati stipulati in data antecedente. Di contro, ai redditi da lavoro suddetti, occorre sommare quelli derivati alla resistente da locazioni brevi di immobili, dichiarati per l'anno di imposta 2021 nella complessiva somma di € 5.000,00 circa.
È possibile, pertanto, concludere che la condizione economica della genitrice collocataria, lungi dall'aver subito un decremento, sia rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della separazione, al netto degli accresciuti oneri sulla stessa ricadenti per il mantenimento della prole.
Con riferimento alla capacità reddituale di parte ricorrente , Parte_1
emerge un significativo miglioramento rispetto all'epoca della separazione, allorquando lo stesso era percettore di un reddito imponibile pari ad € 65.200,00 circa (v. Modello PF 2019 – redditi 2018); infatti, all'epoca dell'avvio del presente giudizio ha visto lievitare il reddito imponibile da lavoro sino ad €
81.600,00 circa (v. Modello PF 2022 – redditi 2021). Siffatto miglioramento della sua condizione reddituale e lavorativa appare idonea a controbilanciare gli accresciuti oneri derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare, nel rispetto comunque della accresciute esigenze della prole nata dal matrimonio con mentre del tutto ininfluente si palesano gli oneri Controparte_1
sopravvenuti derivanti dalla stipula di un contratto di mutuo in data 31/10/2022 per l'acquisto e la ristrutturazione della villetta sita in Martina Franca alla
Contrada Giuliani snc (v. contratto allegato alla memoria ex art. 183, Vi comma,
n. 2 c.p.c.), ove si consideri la prevedibilità degli oneri abitativi sulla parte ricorrente ricadenti in virtù della assegnazione a della Controparte_1
casa coniugale all'epoca della separazione, peraltro da bilanciare con il notevole risparmio di spesa derivato al ricorrente dal non contestato omesso versamento pro quota del mutuo cointestato che la resistente, di contro, ha provveduto ad estinguere da sola (indebitandosi nei termini innanzi esposti).
Tenuto conto, alla luce delle su esposte considerazioni, della sicura capacità in capo a di fare fronte agli accresciuti oneri derivanti dal Parte_1
mantenimento della prole, il Collegio, comparata la condizione economica delle parti e i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, reputa congruo disporre porre a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della prole mediante il versamento in favore della parte convenuta della somma mensile di € 1.350,00 (in ragione di € 675,00 per ciascun figlio) oltre alla contribuzione in ragione dei due terzi al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli e , in conformità al protocollo Parte_2 CP_2
vigente presso questo Tribunale.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni
[...] Controparte_1
altra domanda, così provvede:
1) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 , a far data dalla emissione del presente Controparte_1
provvedimento, la somma mensile di € 1.350,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , in ragione di € 675,00 Parte_2 CP_2
per ciascun avente diritto, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat ed al pagamento dei due terzi delle spese straordinarie sostenute in favore della prole, coma da protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto;
2) Conferma, in favore della figlia (nata il [...]), le CP_2
statuizioni in punto di affidamento e collocamento stabilite in sede di separazione giudiziale e contenute nella sentenza n. 999/2018 dell'11.04.2018;
3) Dispone che potrà vedere ed intrattenere con Parte_1
sé la figlia , salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle CP_2
esigenze della minore, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto weekend del mese dalle ore
10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica. Inoltre, la minore trascorrerà con il genitore non affidatario i seguenti periodi: dal 23 dicembre ore 9:00 al
30 dicembre successivo ore 20:00 negli anni pari, dal 30 dicembre ore 9:00 al
6 gennaio ore 20:00 negli anni dispari;
dalle ore 9:00 del giovedì santo alle ore 20:00 del martedì successivo negli anni dispari;
venti giorni consecutivi durante il periodo estivo. Parimenti la madre potrà trattenere con sé interamente la figlia almeno 10 gg consecutivi nel periodo estivo;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 7041/2020 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO Parte_1
PAOLA ANTONIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
BRUNETTI GIOVANNI come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati, ex art. 127 ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/11/2020, , premesso di Parte_1
aver contratto in data 21/12/2005 matrimonio in Martina Franca con
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 [...]
e , rispettivamente il Parte_2 Controparte_2
28/12/2006 e il 07/05/2009 e che in data 11/04/2018 era stata pronunciata la loro separazione giudiziale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre che fossero confermati i provvedimenti della separazione, in punto di affidamento, collocamento, definizione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario e mantenimento dei minori, con rideterminazione nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi, poste a proprio carico.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio;
contestava tuttavia la richiesta di conferma dei provvedimenti della separazione in punto di mantenimento, chiedendo la rideterminazione dell'importo dovuto da a titolo di mantenimento della prole in € 800,00 per ciascun Parte_1
figlio, oltre alla contribuzione alle spese ordinarie e scolastiche, mediche e ludiche nella misura dei 2/3.
Adottati in data 23/04/2021 i provvedimenti presidenziali (di conferma dei provvedimenti della separazione), con sentenza non definitiva n. 1173/2022 il
Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Martina Franca in data 21/12/2005 da e Parte_1 [...]
disponendo con separata ordinanza per la ulteriore Controparte_1
prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del 17/06/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, il collegio prende atto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio
, sulla cui condizione di non autosufficienza sul piano economico Parte_2
non vi è contestazione.
Quanto alla figlia minore ritiene questo collegio che vadano CP_2
confermati l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, la sua collocazione presso il domicilio materno e la regolamentazione di fatto concordata tra le parti, e sulla quale non vi è contestazione, dei tempi di permanenza della minore con il padre, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria fatti o circostanze che giustifichino il discostamento dalle decisioni assunte in sede di separazione e dalle concordi richieste sul punto formulate nel presente giudizio dalle parti.
Riguardo al mantenimento della prole, il Collegio ritiene ragionevolmente di dover presumere la sussistenza di una sicura incidenza del decorso del tempo dalla data della separazione (2018), sulla valutazione attuale delle accresciute esigenze dei figli, tenuto conto del raggiungimento della maggiore età da parte di e dell'ingresso di nella fase adolescenziale, con Parte_2 CP_2
conseguente incremento, oltre che dei bisogni alimentari ed abitativi, anche delle accresciute esigenze personali, di relazione e sociali.
Va altresì considerata a tali fini la differente capacità reddituale esistente tra le parti.
Privo di riscontro probatorio è rimasto l'assunto di parte resistente in ordine ad un peggioramento della propria condizione economica e reddituale, posto che, al contrario, alla luce della documentazione prodotta dalla parte stessa, risulta che a fronte di un reddito imponibile da lavoro dipendente pari ad € 23.200,00 circa (v.
Modello 730 2019 – redditi 2018) percepito all'epoca della separazione, la stessa risulta aver percepito un reddito imponibile da lavoro dipendente pari ad €
25.000,00 circa nel corso del periodo d'imposta 2021 (v. modello 730 2022 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. di parte resistente); né appare idoneo a giustificare una modifica in peius delle condizioni economico- reddituali di parte resistente il dedotto esborso mensile di € 750,00 al fine di adempiere alle obbligazioni contratte con i propri familiari per garantire alla prole il mantenimento dell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in quanto lo stesso risultava gravare già sulla resistente al momento della separazione, essendo i rispettivi relativi contratti di mutuo stati stipulati in data antecedente. Di contro, ai redditi da lavoro suddetti, occorre sommare quelli derivati alla resistente da locazioni brevi di immobili, dichiarati per l'anno di imposta 2021 nella complessiva somma di € 5.000,00 circa.
È possibile, pertanto, concludere che la condizione economica della genitrice collocataria, lungi dall'aver subito un decremento, sia rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della separazione, al netto degli accresciuti oneri sulla stessa ricadenti per il mantenimento della prole.
Con riferimento alla capacità reddituale di parte ricorrente , Parte_1
emerge un significativo miglioramento rispetto all'epoca della separazione, allorquando lo stesso era percettore di un reddito imponibile pari ad € 65.200,00 circa (v. Modello PF 2019 – redditi 2018); infatti, all'epoca dell'avvio del presente giudizio ha visto lievitare il reddito imponibile da lavoro sino ad €
81.600,00 circa (v. Modello PF 2022 – redditi 2021). Siffatto miglioramento della sua condizione reddituale e lavorativa appare idonea a controbilanciare gli accresciuti oneri derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare, nel rispetto comunque della accresciute esigenze della prole nata dal matrimonio con mentre del tutto ininfluente si palesano gli oneri Controparte_1
sopravvenuti derivanti dalla stipula di un contratto di mutuo in data 31/10/2022 per l'acquisto e la ristrutturazione della villetta sita in Martina Franca alla
Contrada Giuliani snc (v. contratto allegato alla memoria ex art. 183, Vi comma,
n. 2 c.p.c.), ove si consideri la prevedibilità degli oneri abitativi sulla parte ricorrente ricadenti in virtù della assegnazione a della Controparte_1
casa coniugale all'epoca della separazione, peraltro da bilanciare con il notevole risparmio di spesa derivato al ricorrente dal non contestato omesso versamento pro quota del mutuo cointestato che la resistente, di contro, ha provveduto ad estinguere da sola (indebitandosi nei termini innanzi esposti).
Tenuto conto, alla luce delle su esposte considerazioni, della sicura capacità in capo a di fare fronte agli accresciuti oneri derivanti dal Parte_1
mantenimento della prole, il Collegio, comparata la condizione economica delle parti e i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, reputa congruo disporre porre a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della prole mediante il versamento in favore della parte convenuta della somma mensile di € 1.350,00 (in ragione di € 675,00 per ciascun figlio) oltre alla contribuzione in ragione dei due terzi al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli e , in conformità al protocollo Parte_2 CP_2
vigente presso questo Tribunale.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni
[...] Controparte_1
altra domanda, così provvede:
1) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 , a far data dalla emissione del presente Controparte_1
provvedimento, la somma mensile di € 1.350,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , in ragione di € 675,00 Parte_2 CP_2
per ciascun avente diritto, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat ed al pagamento dei due terzi delle spese straordinarie sostenute in favore della prole, coma da protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto;
2) Conferma, in favore della figlia (nata il [...]), le CP_2
statuizioni in punto di affidamento e collocamento stabilite in sede di separazione giudiziale e contenute nella sentenza n. 999/2018 dell'11.04.2018;
3) Dispone che potrà vedere ed intrattenere con Parte_1
sé la figlia , salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto delle CP_2
esigenze della minore, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nonché il primo, il terzo e l'eventuale quinto weekend del mese dalle ore
10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica. Inoltre, la minore trascorrerà con il genitore non affidatario i seguenti periodi: dal 23 dicembre ore 9:00 al
30 dicembre successivo ore 20:00 negli anni pari, dal 30 dicembre ore 9:00 al
6 gennaio ore 20:00 negli anni dispari;
dalle ore 9:00 del giovedì santo alle ore 20:00 del martedì successivo negli anni dispari;
venti giorni consecutivi durante il periodo estivo. Parimenti la madre potrà trattenere con sé interamente la figlia almeno 10 gg consecutivi nel periodo estivo;
4) compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara