Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 622/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Elisabetta Squeri;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 5.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 13.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui e hanno adito questo Tribunale Parte_1 Parte_2
chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi indicate;
1
Per_
“a) i figli minori, e , restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_2
collocazione degli stessi presso la madre;
la casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che Pt_1
ivi vivrà con i figli minori;
b) il diritto di frequentazione dei figli da parte del Sig. viene regolato come segue: il Pt_2
martedì e il venerdì il padre terrà con sé entrambi i figli dall'uscita da scuola sino all'orario di ingresso del mattino successivo o, in periodo non scolastico, sino alle ore 09.30; il padre inoltre terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì sera dall'uscita da scuola al lunedì mattina sino all'orario di ingresso a scuola o, in periodo non scolastico, sino alle ore 09.30;
Per_ la permanenza di e con l'uno o l'altro dei genitori nei periodi delle festività Per_2
religiose, civili e i compleanni verrà regolata secondo il criterio dell'alternanza; durante il periodo di vacanze estive i genitori avranno facoltà, qualora i propri impegni lavorativi glielo consentissero, di trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con i figli dandone congruo preavviso (almeno due settimane) all'altro; restando comunque consentita la possibilità di concordare eventuali modifiche ad orari ed alternanze di giorni in base a specifiche esigenze personali, o eventuali motivi di salute, anche nel caso di ricorrenze religiose e civili, ciò tramite invio di comunicazione scritta a mezzo email o messaggio sull'utenza telefonica.
Il tutto salvo migliore accordo dei genitori.
c) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra n via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente avente il seguente codice IBAN
[...] intestato a i seguenti importi: Parte_1
Per_
- € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di;
- € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , Per_2
con la previsione, per entrambi gli assegni, di adeguamento annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
l'assegno unico per i due figli potrà essere percepito da ciascuno dei genitori nella misura del
50%;
2 d) le spese straordinarie (non ricomprese nell'assegno di mantenimento) da sostenersi nell'interesse dei figli sono individuate sulla base della ripartizione di cui al Verbale riunione
15.09.2016 ex art. 47 quater O.G del Tribunale di Genova, prevedendo che le stesse debbano essere documentate ai fini del rimborso.
Precisando che per le spese per le quali, secondo il sopraindicato verbale, sia richiesto il preventivo accordo i genitori si regolino nel modo seguente: la spesa si intenderà concordata quando il genitore cui sarà comunicata per iscritto (mediante invio di messaggio sull'utenza telefonica ovvero di email) la richiesta del consenso non si sarà opposto entro 5 giorni dalla comunicazione stessa. In caso di mancata risposta la spesa, quindi, si intenderà autorizzata.
Le spese straordinarie saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50 % ciascuno.
e) le detrazioni per i figli a carico rimangano al 50% in capo a ciascuno dei genitori;
Parte_3
f) l'immobile adibito a casa coniugale sito a Chiavari (GE), Via San Francesco, civ. 29 int. 5, distinto a quel Catasto Fabbricati nel foglio 14 particella 407 sub 5, cat. A/3, cl. 5, r.c. 1.053,57, confinante da tre lati con muri perimetrali e dal quarto lato con vano scala ed appartamento interno 6 (sei), di proprietà dei coniugi in ragione della metà ciascuno (acquistato dai medesimi in forza di atto del 24.9.2019 a firma del notaio dott.ssa registrato Persona_3
all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova il 3.10.2019 n. 10079, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio Ufficio di Chiavari il 3.10.2019, reg. part. 7089-7090, reg. gen. 8835-8836), a sistemazione dei rapporti familiari viene come di seguito trasferito:
- il Sig. , nato a [...], il [...] C.F. , cede alla Parte_2 C.F._2
Sig.ra nata a [...], il [...], C.F. , che Parte_1 C.F._1
acquista, la quota di 1/2 in piena proprietà dell'immobile sopra descritto;
a fronte di tale trasferimento il Sig. e la Sig.ra onvengono la corresponsione della somma di € Pt_2 Pt_1
42.000,00 (quarantaduemila/00) che verrà versata dalla Sig.ra al Sig. Parte_1 Pt_2
mediante assegno circolare n. 7300349434-01, tratto su Banca Intesa San Paolo, al
[...]
momento della sottoscrizione del presente verbale;
- tanto dichiarano il Sig. e la Sig.ra in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi Pt_2 Pt_1
del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione
3 mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati.
- Nel trasferimento de quo si rinuncia espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale.
- La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
- La parte acquirente, per quanto a sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
- Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche e integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
- Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel
D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
- Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt.
1754 s.s. c.c.
- La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico Geom. , qui allegata (doc. 5). Per_4
- Il sig. , ai sensi del d.p.r. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti dalle Pt_2
dichiarazioni false o mendaci, dichiara che la costruzione dell'immobile oggetto del presente atto di trasferimento, è iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.
4 - Il trasferimento come qui effettuato è esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n. 80/E
Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
- Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione, e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Le parti si obbligano a tenere indenni ed esonerare il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico, economico e fiscale o comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici.
CLAUSOLA ACCOLLO DEL DEBITO
g) La Sig.ra il Sig. , in data 24.09.2019, ebbero a stipulare con Intesa SanPaolo Pt_1 Pt_2
S.p.A. contratto di mutuo a rogito notaio Dott. di repertorio numero Persona_3
100807/8359, registrato a Chiavari il 03.10.2019, Reg. part. 1054, Reg. Gen. n. 8837 per l'importo di € 70.000,00, alla data della presente scrittura ridotto per ammortamento ad Euro
53.383,99.
La Sig.ra i accolla la quota del debito di € 53.383,99 che il Sig. ha nei confronti Pt_1 Pt_2
di Intesa SanPaolo S.p.A. derivante dal sopracitato contratto di mutuo, e garantito con ipoteca di primo grado sul seguente bene immobile sito in Chiavari (GE), Via San Francesco, civ. 29 int.
5, distinto a quel Catasto Fabbricati nel foglio 14 particella 407 sub 5, cat. A/3, cl. 5, r.c.
1.053,57, ed afferente agli immobili oggetto del presente atto, in base alla rateizzazione e secondo le modalità, oneri e condizioni e nei termini di cui al contratto di mutuo medesimo, obbligandosi a manlevare il Sig. per l'eventualità che questi abbia a subire l'esecuzione Pt_2
del creditore.
5 Il Sig. prende atto che egli rimarrà obbligato in solido con la Sig.ra finché il Pt_2 Pt_1
creditore non dichiari espressamente di liberarlo.
Eventuali spese e imposte, relative al trasferimento di proprietà e all'accollo del debito, rimarranno a carico della parte cessionaria Signora Parte_1
6. Spese del procedimento
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
visto il verbale di udienza del 5.11.2024;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Chiavari (GE) il 20.9.2009, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 15.3.2021, omologata da questo Tribunale il 9.4.2021;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, quali sopra trascritte, possano venire Per_ recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e
(nati dall'unione coniugale rispettivamente il 2.4.2012 e il 25.10.2016), e non Per_2
ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
6 , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Chiavari (GE) il 20.9.2009;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate, nei termini sopra riportati.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 41, parte II, serie A, anno 2009) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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