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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 10368/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Stiaffini del Foro di Livorno e Parte_1
Gladys Castellano del Foro di Bergamo
ATTORE OPPONENTE contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Mazzi del Foro di Torino
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni contraria eccezione respinta e vista la spiegata eccezione riconvenzionale di nullità parziale delle garanzie nelle loro clausole n.1 II e III co e n. 5 ultimo comma, e comunque quantomeno di nullità della clausola di deroga ex art.1957
c.c. con conseguente intervenuta decadenza delle garanzie stesse,
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 8 1) ACCERTARE e DICHIARARE nullo, invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto REVOCARLO in ogni sua parte, e
2) ACCERTARE e DICHIARARE che parte opposta non è creditrice nei confronti dell'opponente dell'importo di euro 598.744,00 portato dal decreto ingiuntivo, oltre compensi professionali, interessi, oneri, spese di procedura e successive occorrende per la causali esposte in atto di citazione e conseguentemente, dichiarare non dovute dall'opponente le somme così come richieste nel decreto ingiuntivo.
IN VIA SUBORDINATA
3) ACCERTARE e DICHIARARE che l'opponente non deve corrispondere alla controparte l'importo oggetto di garanzia prestata all'opposta dal Fondo Statale ex L. 662/96 e per l'effetto
4) RIDURRE l'importo preteso da controparte escludendo la somma garantita all'opposta dal
Fondo pubblico ex L. 662/96.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte convenuta
“Voglia il Tribunale, nel merito: respingere l'opposizione avversaria e, comunque, tutte le domande avversarie in quanto infondate e non provate per i motivi meglio indicati negli atti di causa;
confermare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1611/2022 e, preso atto dell'intervenuto pagamento parziale della somma di €.352.000,00 del 28.11.2023 da parte di e della conseguente riduzione del credito portato contratto di mutuo n. Parte_2
009/005/004018 alla minore somma di €.105.178,31, dichiarare tenuto e condannare, in ogni caso, il sig. (C.F.: ) al pagamento a favore della Parte_1 C.F._1
in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, dell'importo in sorte capitale di €.263.922,31 ( = €.105.178,31 +
€.158.744,00), oltre agli interessi (i) al tasso del 5,2% (= 2,2% + 3% tasso di mora) su
€.440.000,00 dal 12.11.2021 al 28.11.2023, (ii) al tasso del 5,2% (= 2,2% + 3% tasso di mora) su €.105.178,31 dal 29.11.2023 al saldo, (iii) al tasso del 5,5% (= 2,5% + 3% tasso di mora) su €.47.623,20 dal 12.11.2021 (data di ricezione della diffida) al saldo, (iv) al tasso legale su €.111.120,80 dal 12.11.2021 (data di ricezione della diffida) al saldo, o alla diversa somma accertanda in corso di causa.
In ogni caso: col favore di compensi e spese del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% ex DM 55/2014 e, nel denegato caso di revoca del decreto pagina 2 di 8 ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1611/2022, con il favore anche delle spese e dei compensi della fase monitoria oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% ex DM
55/2014”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1611/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 2.3.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
598.744,00, oltre interessi moratori e spese del giudizio, esponendo: che in data 05.04.2019 aveva sottoscritto una fideiussione, sino al limite di € 440.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Astar S.r.l. relative al mutuo chirografario n. 005/004018/41 dell'importo di € 440.000,00 concesso dall'opposta alla debitrice principale in data
05.04.2019; che la stessa operazione finanziaria era altresì assistita dalla garanzia del Fondo
Pubblico ex L. 662/1996; che in data 21.8.2019 il sig. aveva sottoscritto una seconda Pt_1 fideiussione sino al limite di € 158.744,00, sempre a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Astar S.r.l., relative ad un secondo mutuo chirografario dell'importo di € 158.744,00 concesso in pari data dall'opposta; che tale mutuo era garantito anche dalla finanziaria regionale “Finpiemonte Spa”; che con sentenza dell'11.11.2021 la Astar S.r.l. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Torino;
che la aveva dunque richiesto ed ottenuto nei CP_1
confronti del sig. (e di altro fideiussore obbligato in solido) il decreto ingiuntivo per il Pt_1 pagamento della somma di € 598.744,00 in forza delle garanzie.
Evidenziava l'opponente come le fideiussioni prestate riproducessero le clausole contenute negli articoli 2,6 ed 8 dello schema ABI del 2003, censurato dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005, con conseguente nullità parziale delle fideiussioni e liberazione del sig. per essere le garanzie divenute inefficaci a causa del mancato esperimento di Pt_1 un'azione giudiziale da parte della nei confronti di Astar S.r.l. nel termine di sei mesi CP_1
decorrenti dalla scadenza delle obbligazioni principali;
rilevava, inoltre, come in relazione al finanziamento di € 440.000,00 controparte avesse ottenuto sia la garanzia pubblica, nella misura dell'80% rispetto alla quota garantita, sia la garanzia fideiussoria, nella misura del
100%, con conseguente violazione del divieto di doppia garanzia, previsto dall'art.
4.4. all.1 del Regolamento Ministeriale 23.09.2005 in presenza della garanzia MCC ex Legge
662/1996.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 8 1.2. In data 24.10.2022 si costituiva in giudizio la contestando le argomentazioni CP_1
avversarie e chiedendo la conferma del decreto, rappresentando altresì come in data
23.12.2021 avesse presentato istanza di insinuazione al passivo del Controparte_2
Con ordinanza del 04.07.2022 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
esperito senza esito il procedimento di mediazione ed in assenza di attività istruttoria, la causa è stata infine trattenuta a decisione.
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2.1. I motivi di opposizione formulati dal sig. ono infondati. Pt_1
Occorre preliminarmente rilevare come parte attrice, pur sostenendo la nullità delle fideiussioni per l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra banche, non abbia svolto domanda principale di nullità, limitandosi a formulare un'eccezione riconvenzionale finalizzata alla revoca del decreto ingiuntivo.
Come affermato dalla Suprema Corte, “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del
1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. Ord. n. 3248/2023; Cass.
Ord. n. 33014/2023).
Ciò chiarito, l'attore opponente ha in primo luogo eccepito la nullità delle clausole di cui agli artt. 1, II e III comma, e 5, u.c., delle fideiussioni, in quanto riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo con il provvedimento n. 55/2005 emesso dalla
Banca d'Italia; poiché l'accoglimento della domanda di nullità delle suddette clausole, e in special modo di quella di cui all'art. 5, u.c., di deroga all'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., avrebbe comportato il ripristino del regime normativo previsto dallo stesso art. 1957 c.c., l'opponente ha sostenuto l'avvenuta decadenza dalla garanzia per tardività dell'azione giudiziale promossa dalla Banca nei confronti della Astar S.r.l.
Le argomentazioni attoree sono infondate.
Non è condivisibile, difatti, l'interpretazione fornita dal sig. secondo cui Pt_1
“l'inadempimento della società principale risale, infatti, alla prima rata non pagata del 5 luglio
2021 (…), da considerarsi dunque come data di scadenza dell'obbligazione principale” (cfr. anche pag. 15 comparsa conclusionale), considerando così la ripartizione del debito gravante pagina 4 di 8 sul mutuatario in scadenze periodiche ciascuna delle quali idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 1957 c.c.
Tale ricostruzione contrasta con quanto statuito, ancora di recente, dalla Suprema Corte, che ha ribadito che “il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione” (cfr. Cass. n. 4232/2023); è poi consolidato il principio secondo cui “nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse" (cfr. ex multis Cass. n. 2301/2004; Trib. Torino n. 871/2021).
Ciò chiarito, nella fattispecie in esame le obbligazioni principali contratte da Astar S.r.l. risultano essere scadute con il fallimento della società, dichiarato con la sentenza del
Tribunale di Torino emessa in data 11.11.2021; il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. ha dunque iniziato a decorrere dalla data di deposito della pronuncia stessa (19.12.2021, doc.
10 fascicolo monitorio).
Dal momento che la domanda giudiziale di insinuazione al passivo è stata formulata da parte della in data 23.12.2021 (doc. 4 opposta), il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. CP_1
risulta essere stato rispettato dalla parte opposta.
Le doglianze dell'attrice, secondo cui il doc.4 di parte convenuta non sarebbe sufficiente a comprovare la tempestiva insinuazione al passivo, oltre ad apparire del tutto pretestuose, sono in ogni caso tardive, poiché sollevate per la prima volta solo con la comparsa conclusionale, pur a fronte dell'avvenuto deposito del documento già con la comparsa di costituzione e nonostante la rilevanza di tale documento venisse ribadita anche con l'ordinanza emessa in data 4.7.2022, con la quale il giudice, pur sospendendo, per altre ragioni, il decreto ingiuntivo, evidenziava come “anche a voler ritenere parzialmente nulle le fideiussioni di cui è causa, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
(…), l'attuale parte convenuta opposta ha tempestivamente coltivate le istanze verso la debitrice principale, attraverso il deposito dell'istanza di insinuazione al passivo al fallimento
Astar Srl in data 23.12.2021”.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in applicazione del principio della ragione più liquida appare dunque superfluo esaminare i motivi di nullità delle fideiussioni sollevati dall'attore,
pagina 5 di 8 avendo in ogni caso la convenuta rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia.
2.2. In secondo luogo, parte opponente ha contestato la violazione del divieto di “doppia garanzia” di cui al D.M. 23.09.2005 relativo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con Legge n. 662/1996.
Nello specifico, il sig. ha sottolineato come il mutuo chirografario di € 440.000,00 Pt_1
concesso a favore di Astar S.r.l. fosse garantito non solo dalla fideiussione personale ma, nella misura dell'80%, anche dal Fondo di garanzia di cui alla Legge n. 662/1996; tale circostanza avrebbe integrato una violazione dell'art. 4 comma 4 all. 1 del Decreto
Ministeriale citato, in forza del quale “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquistata alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto
4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
A sostegno della propria domanda, parte opponente ha offerto un'interpretazione della disciplina richiamata, condivisa dal dott. Di Capua nell'ordinanza del 04.07.2022, sottolineando come “lo scopo del Fondo è di agevolare l'impresa, non di far acquisire alle banche una doppia garanzia (quella statale e quella del privato) quale è invece quella oggetto di giudizio” (pag. 18 atto di citazione).
Ritiene questo giudice che le argomentazioni attoree non siano convincenti.
Come affermato più volte dalla giurisprudenza di merito, che questo giudice ritiene preferibile, la disposizione di cui all'art. 4 comma 4 D.M, 23.09.2005 deve essere oggetto di una diretta e immediata interpretazione letterale, con l'effetto di escludere l'operatività del divieto della
“doppia garanzia” alle fideiussioni, trattandosi queste di garanzie personali. Difatti, non è possibile procedere, come operato dall'attore (cfr. memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., pag. 2) ad una mera assimilazione tra la categoria delle “garanzie bancarie” e le garanzie personali (fideiussioni) rilasciate, come nel caso di specie, ad una banca, sebbene “per un debito bancario e su modello predisposto da una banca su modello dell'associazione bancaria italiana” (nello stesso senso cfr., ex multis, Trib. Mantova n. 296/2024; Trib. Pavia n.
1124/2024; Trib. Milano n. 9789/2024; Trib. Firenze n. 3792/2024; Corte d'App. Milano n.
1946/2020).
A ciò si aggiunga che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative e bancarie sulla parte di finanziamento garantita da “serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e Parte_2
pagina 6 di 8 costi alle imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi” (Trib.
Padova n. 401/2023; Trib. Perugia n. 1337/2021).
In conclusione, poiché la fideiussione prestata dal sig. a favore della convenuta è una Pt_1 garanzia personale e, come tale, non rientra nel divieto di cui all'art. 4 comma 4 all.1 D.M.
23.09.2005, anche sul punto l'opposizione proposta dall'attore deve essere respinta.
2.3. Nonostante l'infondatezza dell'opposizione deve comunque procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo, dal momento che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'istituto bancario ha dato atto di aver ricevuto in data 28.11.2023 da parte di , Parte_4 gestore del Fondo pubblico, il pagamento di € 352.000,00; per tali ragioni la convenuta, in relazione alla prima garanzia del 05.04.2019, ha ridotto la propria pretesa creditoria ad €
105.178,31.
Non essendo state sollevate dall'attore contestazioni relative al calcolo degli interessi, ne deriva che, in accoglimento delle domande di parte convenuta, il sig. deve essere Pt_1
condannato al pagamento dei seguenti importi:
€ 263.922,31 per capitale (€ 105.178,31 + €.158.744,00), oltre agli interessi così determinati:
- al tasso del 5,2% (2,2% + 3% tasso di mora) su € 440.000,00 dal 15.11.2021 (data di ricezione delle diffide prodotte sub docc. 5 e 6 fasc. monitorio) al 28.11.2023;
- al tasso del 5,2% (2,2% + 3% tasso di mora) su € 105.178,31 dal 29.11.2023 al saldo;
- al tasso del 5,5% (2,5% + 3% tasso di mora) su € 47.623,20 dal 15.11.2021 al saldo;
- al tasso legale su €.111.120,80 dal 15.11.2021 al saldo.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente;
esse, ridotta la nota spese prodotta, si liquidano in € 22.426,00 per l'attività svolta nel giudizio di opposizione, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00 (e ridotta la fase istruttoria), dal momento che la revoca del decreto ingiuntivo non deriva da un accoglimento parziale dei motivi di opposizione, ma da un pagamento intervenuto in coro di causa ad opera del;
occorre infine riconoscere alla convenuta opposta il compenso (€ Parte_4
5.440,50) e le spese (€ 870,00) sostenute nella fase monitoria, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria,
pagina 7 di 8 occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (cfr. Cass. n. 24482/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 1611/2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 2.3.2022; condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1 Controparte_1 Pt_4 Controparte_1
p.a., la complessiva somma di € 263.922,31, oltre agli interessi così determinati: CP_1 al tasso del 5,2% su € 440.000,00 dal 15.11.2021 al 28.11.2023; al tasso del 5,2% su € 105.178,31 dal 29.11.2023 al saldo;
al tasso del 5,5% su € 47.623,20 dal 15.11.2021 al saldo;
al tasso legale su € 111.120,80 dal 15.11.2021 al saldo;
condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida Parte_1 complessivamente in € 27.866,50 per compenso ed € 870,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 18.2.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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