CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 854/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240047724042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. n. 298 2024 0047724042, notificata l'11.02.2025, contestata nella parte in cui, dando seguito al ruolo presupposto n. 2024/003748, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione
- AdER gli ha chiesto il pagamento di € 247,63, a titolo di tassa auto del 2022, relativa all'autoveicolo targato
Targa_1
Si sono costituite l'AdER e la Regione Sicilia.
Il 05.02.2026 il ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente contesta la cartella per “mancanza del presupposto impositivo”, in relazione alla “perdita di possesso in epoca anteriore all'annualità pretesa”.
A tal fine, produce un contratto di vendita dell'auto interessata dalla tassa del 2002.
Questo Giudice ritiene ugualmente il ricorso infondato, non essendovi motivo per discostarsi dall'orientamento secondo cui “nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 10/04/2018 n. 8737).
In considerazione dell'avvenuta vendita dell'auto, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 854/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240047724042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. n. 298 2024 0047724042, notificata l'11.02.2025, contestata nella parte in cui, dando seguito al ruolo presupposto n. 2024/003748, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione
- AdER gli ha chiesto il pagamento di € 247,63, a titolo di tassa auto del 2022, relativa all'autoveicolo targato
Targa_1
Si sono costituite l'AdER e la Regione Sicilia.
Il 05.02.2026 il ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente contesta la cartella per “mancanza del presupposto impositivo”, in relazione alla “perdita di possesso in epoca anteriore all'annualità pretesa”.
A tal fine, produce un contratto di vendita dell'auto interessata dalla tassa del 2002.
Questo Giudice ritiene ugualmente il ricorso infondato, non essendovi motivo per discostarsi dall'orientamento secondo cui “nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 10/04/2018 n. 8737).
In considerazione dell'avvenuta vendita dell'auto, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni