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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 297 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10/01/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TERRA ANTONELLA la quale chiede che la causa sia trattenuta in decisione riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso nonché esiti della CTU con condanna alle spese di lite oltre al contributo unificato e per l'avv. DI CP_2
STEFANO in sostituzione dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE la quale impugna e contesta la CTU chiedendo il rigetto del ricorso
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 297 2024 promossa da:
( , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TERRA ANTONELLA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL 67100 L'AQUILA con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.3.2024 assumendo di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di aggravamento delle malattie professionali consistenti in: 1) CP_1
spondilodiscoartrosi; 2) ipoacusia da rumore;
3) silicosi polmonare;
4) Ernia discale in
L4-L5 e protusione discale L2-L3 ed L3 -L4 ; 5) angioneurosi bilaterale alle mani e 6)
- 2 - tendinopatia sovraspinati bilateralmente e lamentando che l' riconosceva la CP_3
lesione dell'integrità psico-fisica complessiva prima nella misura del 44% e successivamente in sede di revisione in quella del 49% – adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente nella misura uguale o superiore al grado di menomazione fisica pari al 60% o comunque superiore al 49%. Si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato Acquisita una
CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha affermato che “è possibile Persona_1
rilevare rispetto al precedente riconoscimento una stenosi del canale vertebrale associata ad una sofferenza radicolare L4 -L5 bilaterale cronica di grado elevato meritevole di una più ampia valutazione in ambito di invalidità permanente (da 11% a
12%). Inoltre appare nettamente peggiorata la ipoacusia da rumore che – in linea con
l'esame audiometrico in atti – va attualmente valutata nella misura del 23%
(precedente valutazione 11%). In conclusione, per quanto riguarda la valutazione di tale danno biologico, unitamente alle note preesistenze lavorative, esso può essere attualmente stimato nella misura complessiva del 54% (cinquantaquattro per cento) ex D. Lgs 38/2000 con decorrenza da marzo 2023 (data dell'esame audiometrico e della EMG)”.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla data dal mese di marzo 2023 oltre agli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- 3 - così dispone:
- dichiara che è affetto da “spondilodiscoartrosi; ipoacusia da Parte_1
rumore; silicosi polmonare;
Ernia discale in L4-L5 e protusione discale L2-L3 ed L3 -
L4 ; angioneurosi bilaterale alle mani e 6) tendinopatia sovraspinati bilateralmente” di origine professionale, con conseguente riduzione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura complessiva del 54% a decorrere dal mese di marzo 2023;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale di inabilità oltre interessi legali, con decorrenza dal mese di marzo 2023;
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario ( Studio Legale Terra STA) delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali ed oltre rimboros contributo unificato per €. 45,50.
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 10 gennaio 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
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