CASS
Sentenza 5 aprile 2022
Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2022, n. 12811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12811 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI ANCONA Nel procedimento a carico di BE AR nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 29/01/2020 del TRIBUNALE di ANCONA udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato Stefano LENZI, difensore dell'imputato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - Penale Sent. Sez. 5 Num. 12811 Anno 2022 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 06/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha assolto LO NA dal reato di furto aggravato ( art. 624 - 625 n. 2 cod. pen.) per essersi impossessato, con violenza sulle cose, di energia elettrica erogata dall'Enel, del valore complessivo di euro 493,47, ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona che svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dal momento che la pena detentiva massima prevista, ratione temporis, per il furto contestato è di sei anni di reclusione, con conseguente superamento del limite edittale di cui all'art. 131 bis. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, è fondato e deve essere accolto. Il giudice non poteva far luogo all'applicazione dell'istituto della esclusione della punibilità, previsto dall'art. 131-bis, cod. pen., per mancanza dei presupposti di legge. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. 2. Come premesso, il ricorrente è accusato di essersi impossessato di energia elettrica erogata da ENEL s.p.a. sottraendola mediante la abusiva manomissione del contatore. La fattispecie del furto aggravato da una sola delle circostanze elencate nell'art. 625 cod. pen., ( nel caso di specie quella rubricata al n. 2 ), allora ( al tempo del fatto), come ora, è sanzionato con la reclusione fino a sei anni. 3.
Considerato che
il Giudice di merito ha ravvisato la circostanza aggravante contestata, in ragione della riscontrata manomissione del contatore, erroneamente ha ritenuto sussistente il presupposto sanzionatorio necessario per la riconducibilità del fatto nello schema dell'art. 131 bis cod. pen., affermando che il reato fosse punito con pena non superiore ai cinque anni, facendo improprio riferimento ai parametri di calcolo dettati dal comma quarto dell'art. 131 bis cod. pen.. 3.1. Infatti, il predetto comma quarto, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, prevede, in forma di eccezione rispetto al precetto generale di non valutazione delle circostanze, che, ai fini della determinazione della pena, deve farsi riferimento alle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e a quelle a effetto speciale, di cui preclude anche il bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. In tale ultima categoria rientrano certamente le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., che sono pacificamente da qualificarsi come aggravanti ad effetto speciale, comportando esse un aumento della pena in misura superiore ad un terzo ed essendo la loro determinazione autonoma rispetto alla ipotesi criminosa tipica (Sez. 2, n. 755 del 15/02/1985 Rv. 168341). 4. Conseguentemente, il reato così come contestato e ritenuto, è punito con la reclusione a pena superiore al limite edittale individuato dall'art. 131 bis cod. pen.. 9 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE La sentenza impugnata deve essere, quindi, impugnata, rinvio alla Corte di appello di Ancona ( ex art. 569 u.c. cod. proc.pen. ), per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 Il Consigliere estensore AR ER EL Il Presidente LA NA
Considerato che
il Giudice di merito ha ravvisato la circostanza aggravante contestata, in ragione della riscontrata manomissione del contatore, erroneamente ha ritenuto sussistente il presupposto sanzionatorio necessario per la riconducibilità del fatto nello schema dell'art. 131 bis cod. pen., affermando che il reato fosse punito con pena non superiore ai cinque anni, facendo improprio riferimento ai parametri di calcolo dettati dal comma quarto dell'art. 131 bis cod. pen.. 3.1. Infatti, il predetto comma quarto, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, prevede, in forma di eccezione rispetto al precetto generale di non valutazione delle circostanze, che, ai fini della determinazione della pena, deve farsi riferimento alle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e a quelle a effetto speciale, di cui preclude anche il bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. In tale ultima categoria rientrano certamente le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., che sono pacificamente da qualificarsi come aggravanti ad effetto speciale, comportando esse un aumento della pena in misura superiore ad un terzo ed essendo la loro determinazione autonoma rispetto alla ipotesi criminosa tipica (Sez. 2, n. 755 del 15/02/1985 Rv. 168341). 4. Conseguentemente, il reato così come contestato e ritenuto, è punito con la reclusione a pena superiore al limite edittale individuato dall'art. 131 bis cod. pen.. 9 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE La sentenza impugnata deve essere, quindi, impugnata, rinvio alla Corte di appello di Ancona ( ex art. 569 u.c. cod. proc.pen. ), per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 Il Consigliere estensore AR ER EL Il Presidente LA NA