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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/12/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
LO NI Genise, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2501 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter, u.c., c.p.c. in data 18.12.2025, e promossa da:
(c.f. ), in proprio e nella qualità di presidente Parte_1 C.F._1
del rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bruno, in Controparte_1
virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
- ricorrente -
contro n persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata come per legge dal Funzionario delegato;
- resistente -
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione;
conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, , anche in qualità di presidente del Parte_1
sito in Corigliano-Rossano, via Papa Giovanni n. 1, Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione e confisca prot. n. 21096 del 02/07/2024
emessa da e notificata in data 12.07.2024 a mezzo Controparte_2
raccomandata a/r, con cui gli veniva comminata la sanzione di € 20.000,00, in relazione alla violazione dell'art. 110 comma 7, lettera a) del TULPS e dell'art. 38 della L. 388/2000, giusta verbale di contestazione di violazioni amministrative e sequestro, elevato dalla Guardia di Finanza
Compagnia di Rossano in data 19.09.2019, con conseguente contestazione della violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater TULPS.
A sostegno dell'opposizione eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del procedimento di ingiunzione in assenza di negoziazione assistita nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale
Ordinario di Cosenza in favore del Tribunale Ordinario di Castrovillari.
Nel merito deduceva: 1) l'inadeguatezza della documentazione sottesa all'ordinanza-ingiunzione opposta nonché di quella relativa alla ritenuta elusione dell'obbligo di pagamento della tassa sull'intrattenimento per l'annualità 2019; 2) la sproporzione della sanzione irrogata, peraltro ingiustificata alla stregua della mancanza di ratio a fondamento della stessa, nonché l'impossibilità
di comprendere se la stessa fosse stata comminata per l'esposizione di un macchinario da intrattenimento o per l'esposizione di un dispositivo non in regola;
3) l'insussistenza dei presupposti di responsabilità dell'ingiunto stante l'assenza di obblighi informativi circa la qualità e la liceità
dell'apparecchio in capo al ricorrente, anche in relazione alla sua mera qualità di presidente del circolo ricreativo, il quale peraltro aveva agito in assoluta buona fede;
4) il difetto di prova in ordine all'effettivo utilizzo dell'apparecchio da parte degli avventori nonché del guadagno illecito,
trattandosi peraltro di un dispositivo con attribuzione di premi costituiti da oggettistica e non da denaro;
5) la violazione del diritto di difesa in virtù della genericità dell'ordinanza ingiunzione e della contraddittorietà dei motivi dedotti.
Concludeva, dunque, per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, previa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva in giudizio Controparte_2
depositando la documentazione relativa agli accertamenti posti a
[...] sostegno del provvedimento opposto e contestando la fondatezza degli argomenti difensivi svolti dall'opponente.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione.
A scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 14.11.2024, delibata negativamente la cautela sospensiva richiesta, il Giudicante ammetteva la prova per testi articolata dal ricorrente, alla quale lo stesso rinunciava all'udienza del 12.03.2025.
La causa, dunque, istruita in via documentale, viene decisa con il presente provvedimento.
*****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente,
atteso che i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, non sono soggetti a negoziazione assistita in virtù dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
Analogamente deve essere disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, peraltro proposta dalla medesima parte ricorrente che ha adito questo Tribunale, essendo l'opposizione correttamente proposta dinanzi al Tribunale di Cosenza.
Infatti secondo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione “La previsione del R.D. n. 773 del 18
giugno 1931, art. 110, comma 9, seconda parte , a tenor della quale per le cause di Parte_2
opposizione all'ordinanza - ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede ufficio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione(quale inserita dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,
comma 544, a decorrere dall'1.1.2006 e, successivamente, come sopra modificata dalla L. 13
dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 74, a decorrere dall' 1.1.2011 e dal D.Lgs. 6 luglio 2011, n.
98, art. 24, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), è
indiscutibilmente disposizione speciale rispetto alla previsione del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150,
art. 6, comma 2, a tenore della quale l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è
stata commessa la violazione. Conseguentemente l'antinomia tra le surriferite previsioni normative non può che essere risolta a favore della disposizione speciale alla stregua dei criteri per cui lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat legi priori speciali” (Cass. 8836/2017 in motivazione).
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito spiegate.
L'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del TULPS punisce “chiunque, sul territorio nazionale,
produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7[…]”.
Ai sensi dell'art. 110, comma 7, lett. a) del TULPS, “si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
”.
Orbene dalle emergenze in atti, nella parte motiva dell'ordinanza opposta, che richiama il verbale di operazioni compiute nel contraddittorio con il ricorrente in data 19.09.2019, risulta che gli accertatori, nei locali del hanno rinvenuto “nr. 01 (uno) Controparte_1
apparecchio da intrattenimento, della tipologia di cui all'art. 110, comma 7 Parte_3
lett. a), del TULPS acceso e funzionante, provvisto di dispositivo a led ottici rotanti, privo di codice identificativo, di titoli autorizzatori e non conforme alle caratteristiche degli apparecchi di intrattenimento di cui al predetto comma 7, in quanto totalmente ad alea programmata con percentuali di vincita predefinite, a prescindere dall'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore che quindi risultava nulla, essendo l'esito di ogni partita predeterminato a priori dal software di programmazione della stessa macchina;
in particolare, i predetti verbalizzanti, da una prova di gioco effettuata alla presenza del predetto esercente, hanno accertato che, dopo l'inserimento di una moneta da € 0,50, nell'apposita gettoniera, l'apparecchio permetteva in modo aleatorio di accumulare crediti (in corrispondenza ai led luminosi della ruota), senza erogare,
direttamente ed a conclusione della partita, alcun piccolo oggetto né alcun ticket”.
Su tali basi, richiamate le disposizioni dell'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.
l'Amministrazione procedente ha ritenuto la non conformità dell'apparecchio evidenziando, in particolare, che l'esito finale del gioco è predeterminato a priori dal software di programmazione della stessa macchina e, quindi, indipendente dall'abilità del giocatore.
La contestazione dell'illecito, dunque, trova supporto nel verbale di accertamento in atti, coperto di fede privilegiata, dal quale emerge che l'apparecchio sequestrato, funzionante e assoggettato a prova di gioco (con moneta da € 0.50), fosse dotato di led luminosi rotanti ad alea programmata e sprovvisto di titoli autorizzativi e presentasse una modalità di funzionamento esclusivamente elettronica, in quanto il gioco, nel suo svolgimento, non prevedeva il ricorso a elementi meccanici con la conseguenza che il giocatore non era posto in grado di influenzare con la propria abilità
fisica, mentale o strategica, l'esito della partita, per come richiesto dall'art. 110, comma 7, lett. a).
D'altra parte, il ricorrente non ha fornito alcuna diversa prospettazione circa la riconducibilità del dispositivo alla categoria degli apparecchi ticket redemption ovvero “apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita” di cui alla lettera c bis) dell'art. 110 comma 7.
Irrilevante è poi la circostanza che l'apparecchio non distribuisse vincite in denaro, atteso che “In
tema di sanzioni amministrative, configurano l'ipotesi del gioco d'azzardo e dell'alea, concretando il divieto di cui al comma 7 bis dell'art. 110 del r. n.773 del 1931 (T.U.L.P.S.), le macchine da gioco che consentano la selezione dell'opzione poker room" e distribuiscano premi, ancorché sotto forma di punti spendibili on line, atteso che costituisce vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto, mentre il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente tradursi in una somma di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile” (Cass. 101/2016).
Quanto all'elemento soggettivo della fattispecie contravvenzionale, il ricorrente ne ha contestato la sussistenza sulla scorta della sua buona fede nonché della sua qualità di mero presidente del circolo ricreativo e, come tale, non soggetto a obblighi informativi circa la liceità dei dispositivi de quibus.
L'assunto non può essere condiviso, non ricorrendo nella fattispecie in esame l'esimente della buona fede ex art. 3, comma 2, della Legge 689/1981, a mente del quale “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è
determinato da sua colpa”.
In tema di sanzioni amministrative, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, è
sufficiente la semplice colpa;
di contro l'errore sulla liceità della relativa condotta ex art. 3 legge 689 del 1981, correntemente indicato come “buona fede” comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, ossia non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. 720/2018).
Inoltre, “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (da ultimo, Cass. n. 11568/2025; conf. Cass. n. 11777/2020).
La buona fede, dunque, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.
In altri termini, incombe sul titolare dell'esercizio l'obbligo di vigilanza ovverossia di verificare che gli apparecchi messi a disposizione dei clienti non siano utilizzati a fini non consentiti ed in violazione di legge, adottando a tali fini gli accorgimenti idonei a verificare che l'uso di tali apparecchi da parte degli utenti sia limitato ad attività non vietate, obbligo del cui adempimento il ricorrente non ha fornito prova.
Il che conduce al rigetto delle doglianze spiegate dall'ingiunto.
Infine, anche la domanda formulata in via subordinata da parte ricorrente per la riduzione al minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria comminata deve ritenersi infondata, in quanto quantificata in maniera congrua e proporzionata al dettato normativo, sia in considerazione del fatto che la misura della sanzione comminata è nettamente inferiore al massimo edittale previsto dalla norma sia in considerazione della violazione degli obblighi tributari.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo,
applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio e introduttiva, tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
-rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
-condanna il ricorrente l pagamento in favore della resistente Parte_1 [...]
elle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 849,00, oltre accessori Controparte_2
di legge.
Cosenza, 19.12.2025
Il Giudice
dott. LO NI Genise