CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB SA nato a [...] l’[...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA FA;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 974 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 04/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 03/07/2025, confermava la sentenza emessa in data 13/10/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, che, all’esito di giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, aveva condannato SA AB alla pena di mesi 3 di ar- resto ed euro 1.600,00 di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale e dall’orario notturno, di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies, d. lgs. n. 285 del 1992. 1.1. In punto di fatto, i giudici di merito ritenevano accertato che SA Mo- rabito, alle ore 4:20 del 04/07/2020, si fosse posto alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico accertato pari a 1,33 g/l, in entrambe le misurazioni eseguite), provocando un sinistro stradale. 2. Avverso la suddetta sentenza SA AB ha proposto ricorso per Cas- sazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la nullità del decreto penale opposto, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 185 cod. proc. pen. Si sostiene, in particolare, che, con il decreto penale, poi oggetto di opposi- zione, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe violato le diposizioni che riser- vano al P.M. l’iniziativa nell’esercizio dell’azione penale, applicando una pena (euro 1.950,00 di ammenda), il fermo del veicolo per 180 giorni e la sanzione ammini- strativa accessoria della revoca della patente, previste per la più grave fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 285 del 1992, mentre la richiesta del P.M. riguardava la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 285 del 1992. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità della sentenza per violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 354 e 356 cod. proc. pen. Si deduce, in particolare, che i test alcolimetrici sono stati eseguiti alle ore 4:22 ed alle ore 4:32 del 04/07/2020, mentre l’avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia risulta redatto solo alle ore 6:00 presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Villa S. Giovanni. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza dei presupposti di 3 legge, − trattandosi di soggetto incensurato −, e l’espressa richiesta di tale bene- ficio sia nel giudizio di primo grado, sia in sede di appello. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epi- grafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato;
le altre doglianze, di contro, non supe- rano il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo, riguardante la nullità del decreto penale opposto, risulta proposto in carenza di interesse. 2.1. Costituisce principio pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che l’interesse ad impugnare, di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non è mai un interesse alla correttezza tecnico-giuridica delle decisioni, bensì solo alla concreta possibilità di conseguire, dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento censurato, un plausibile vantaggio (vedi Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, Rv. 275590 - 01; Sez. 3, n. 49204 del 07/10/2014, Rv. 261207 - 01; Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Rv. 257066 - 01; Sez. 4, n. 40060 del 21/06/2012, Rv. 253722 - 01). Corollario di tale principio è che nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, cui consegue la revoca di tale decreto e la emissione di una sentenza di merito che, di fatto, assorbe le statuizioni contenute nel provvedimento oppo- sto, la valutazione in ordine alla sussistenza di un effettivo interesse ad impugnare dovrà essere effettuata avendo riguardo alle statuizioni contenute nel provvedi- mento che ha definito il giudizio conseguente all’opposizione. Nello stesso solco, si è anche affermato che «determinando l'opposizione a decreto penale la revoca del decreto stesso, qualsiasi sua nullità viene assorbita da tale revoca ed il giudice dell'opposizione è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito del processo» (Sez. 3, n. 4624 del 09/03/1993, Rv. 194157). 2.2. Ciò precisato, essendo stato il decreto di cui si censura la nullità, oggetto di opposizione e di conseguente revoca, nessun interesse reale ha il ricorrente a sollevare la doglianza in esame. 3. Il secondo motivo, afferente all’inutilizzabilità dell’accertamento finalizzato a verificare il tasso alcolemico, per omesso avviso al ricorrente delle garanzie di- fensive di cui all’art. 114 disp. att. cod. pen., è manifestamente infondato. 4 3.1. Nel rigettare le censure difensive, la Corte territoriale ha osservato che l’adempimento dell’obbligo risultava dal verbale di accertamento redatto dalla P.G. e che l’incongruenza relativa all’orario era soltanto apparente, essendo ragione- vole ritenere, anche sul piano della logica, che l’atto fosse stato redatto all’esito di tutte le operazioni compiute. 3.2. Le argomentazioni svolte dalla Corte risultano prive di illogicità e coerenti con le risultanze probatorie acquisite, emergendo dal verbale di accertamento che tale atto è stato compiuto previo avviso («preventivamente avvertito») in ordine alle garanzie difensive. La decisione dei giudici del gravame di merito risulta, inoltre, conforme ai principi più volte affermati in sede di legittimità, in base ai quali non sussiste un obbligo dei verbalizzanti di redazione contestuale del verbale di accertamento, es- sendo sufficiente che l’avvertimento venga poi trasposto per iscritto nel verbale successivamente redatto, in cui si dia conto di tutte le attività compiute (spesso utilizzando, come nel caso in esame, espressioni sintattiche chiaramente riferibili ad attività pregresse), della cui veridicità, anche sul piano della logica, non vi è motivo di dubitare (sez. 7, n. 13254 del 27/02/2019, non massimata;
sez. 7, n. 58121 del 12/12/2018, non massimata). In tale solco, si è anche affermato che l’orario di redazione del verbale successivo a quello del prelievo è inidoneo a porre in discussione l'attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell'avvenuta formu- lazione dell'avviso prima dell'accertamento del tasso alcolemico, sicché il Collegio ritiene corretto che, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento, il giu- dice di merito si riferisca all'annotazione di tale circostanza contenuta in detti ver- bali (ex multis, Sez. 4, n. 48534 del 06/12/2023, non massimata;
Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 02/02/2021, Rv. 280381 - 01; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287 - 01). 4. Il terzo motivo, afferente alla carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è fondato. 4.1. La richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale, sebbene non avanzata con specifico motivo di appello, fu oggetto di esplicita ri- chiesta in sede di conclusioni dell’atto di appello, ma nella sentenza impugnata risulta omessa ogni pronuncia in merito, con conseguente sussistenza del vizio di motivazione eccepito. 4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato. Il mancato eser- cizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di 5 applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annulla- mento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). 4.3. La motivazione impugnata è priva, inoltre, di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel reato ed ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a negare tale beneficio, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizio- nale direttamente in questa sede. È, pertanto, applicabile al caso di specie, l'indi- rizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa pro- nuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento della sen- tenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valu- tazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio pro- gnostico di cui all'art. 164 cod. pen. (vedi Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rv. 283114 – 01; Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, Rv. 281519 - 01; Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Rv. 278285 - 01). 5. Per le ragioni suesposte, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, limitatamente al punto con- cernente la concessione del beneficio della sospensione condizionale all’imputato, del quale va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale re- sponsabilità dell'imputato. Così deciso, il 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA FA AL OV
udita la relazione svolta dal Consigliere LA FA;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 974 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 04/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 03/07/2025, confermava la sentenza emessa in data 13/10/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, che, all’esito di giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, aveva condannato SA AB alla pena di mesi 3 di ar- resto ed euro 1.600,00 di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale e dall’orario notturno, di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies, d. lgs. n. 285 del 1992. 1.1. In punto di fatto, i giudici di merito ritenevano accertato che SA Mo- rabito, alle ore 4:20 del 04/07/2020, si fosse posto alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico accertato pari a 1,33 g/l, in entrambe le misurazioni eseguite), provocando un sinistro stradale. 2. Avverso la suddetta sentenza SA AB ha proposto ricorso per Cas- sazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la nullità del decreto penale opposto, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 185 cod. proc. pen. Si sostiene, in particolare, che, con il decreto penale, poi oggetto di opposi- zione, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe violato le diposizioni che riser- vano al P.M. l’iniziativa nell’esercizio dell’azione penale, applicando una pena (euro 1.950,00 di ammenda), il fermo del veicolo per 180 giorni e la sanzione ammini- strativa accessoria della revoca della patente, previste per la più grave fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 285 del 1992, mentre la richiesta del P.M. riguardava la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 285 del 1992. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità della sentenza per violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 354 e 356 cod. proc. pen. Si deduce, in particolare, che i test alcolimetrici sono stati eseguiti alle ore 4:22 ed alle ore 4:32 del 04/07/2020, mentre l’avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia risulta redatto solo alle ore 6:00 presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Villa S. Giovanni. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza dei presupposti di 3 legge, − trattandosi di soggetto incensurato −, e l’espressa richiesta di tale bene- ficio sia nel giudizio di primo grado, sia in sede di appello. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epi- grafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato;
le altre doglianze, di contro, non supe- rano il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo, riguardante la nullità del decreto penale opposto, risulta proposto in carenza di interesse. 2.1. Costituisce principio pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che l’interesse ad impugnare, di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non è mai un interesse alla correttezza tecnico-giuridica delle decisioni, bensì solo alla concreta possibilità di conseguire, dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento censurato, un plausibile vantaggio (vedi Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, Rv. 275590 - 01; Sez. 3, n. 49204 del 07/10/2014, Rv. 261207 - 01; Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Rv. 257066 - 01; Sez. 4, n. 40060 del 21/06/2012, Rv. 253722 - 01). Corollario di tale principio è che nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, cui consegue la revoca di tale decreto e la emissione di una sentenza di merito che, di fatto, assorbe le statuizioni contenute nel provvedimento oppo- sto, la valutazione in ordine alla sussistenza di un effettivo interesse ad impugnare dovrà essere effettuata avendo riguardo alle statuizioni contenute nel provvedi- mento che ha definito il giudizio conseguente all’opposizione. Nello stesso solco, si è anche affermato che «determinando l'opposizione a decreto penale la revoca del decreto stesso, qualsiasi sua nullità viene assorbita da tale revoca ed il giudice dell'opposizione è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito del processo» (Sez. 3, n. 4624 del 09/03/1993, Rv. 194157). 2.2. Ciò precisato, essendo stato il decreto di cui si censura la nullità, oggetto di opposizione e di conseguente revoca, nessun interesse reale ha il ricorrente a sollevare la doglianza in esame. 3. Il secondo motivo, afferente all’inutilizzabilità dell’accertamento finalizzato a verificare il tasso alcolemico, per omesso avviso al ricorrente delle garanzie di- fensive di cui all’art. 114 disp. att. cod. pen., è manifestamente infondato. 4 3.1. Nel rigettare le censure difensive, la Corte territoriale ha osservato che l’adempimento dell’obbligo risultava dal verbale di accertamento redatto dalla P.G. e che l’incongruenza relativa all’orario era soltanto apparente, essendo ragione- vole ritenere, anche sul piano della logica, che l’atto fosse stato redatto all’esito di tutte le operazioni compiute. 3.2. Le argomentazioni svolte dalla Corte risultano prive di illogicità e coerenti con le risultanze probatorie acquisite, emergendo dal verbale di accertamento che tale atto è stato compiuto previo avviso («preventivamente avvertito») in ordine alle garanzie difensive. La decisione dei giudici del gravame di merito risulta, inoltre, conforme ai principi più volte affermati in sede di legittimità, in base ai quali non sussiste un obbligo dei verbalizzanti di redazione contestuale del verbale di accertamento, es- sendo sufficiente che l’avvertimento venga poi trasposto per iscritto nel verbale successivamente redatto, in cui si dia conto di tutte le attività compiute (spesso utilizzando, come nel caso in esame, espressioni sintattiche chiaramente riferibili ad attività pregresse), della cui veridicità, anche sul piano della logica, non vi è motivo di dubitare (sez. 7, n. 13254 del 27/02/2019, non massimata;
sez. 7, n. 58121 del 12/12/2018, non massimata). In tale solco, si è anche affermato che l’orario di redazione del verbale successivo a quello del prelievo è inidoneo a porre in discussione l'attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell'avvenuta formu- lazione dell'avviso prima dell'accertamento del tasso alcolemico, sicché il Collegio ritiene corretto che, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento, il giu- dice di merito si riferisca all'annotazione di tale circostanza contenuta in detti ver- bali (ex multis, Sez. 4, n. 48534 del 06/12/2023, non massimata;
Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 02/02/2021, Rv. 280381 - 01; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287 - 01). 4. Il terzo motivo, afferente alla carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è fondato. 4.1. La richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale, sebbene non avanzata con specifico motivo di appello, fu oggetto di esplicita ri- chiesta in sede di conclusioni dell’atto di appello, ma nella sentenza impugnata risulta omessa ogni pronuncia in merito, con conseguente sussistenza del vizio di motivazione eccepito. 4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato. Il mancato eser- cizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di 5 applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annulla- mento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). 4.3. La motivazione impugnata è priva, inoltre, di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel reato ed ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a negare tale beneficio, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizio- nale direttamente in questa sede. È, pertanto, applicabile al caso di specie, l'indi- rizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa pro- nuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento della sen- tenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valu- tazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio pro- gnostico di cui all'art. 164 cod. pen. (vedi Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rv. 283114 – 01; Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, Rv. 281519 - 01; Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Rv. 278285 - 01). 5. Per le ragioni suesposte, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, limitatamente al punto con- cernente la concessione del beneficio della sospensione condizionale all’imputato, del quale va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale re- sponsabilità dell'imputato. Così deciso, il 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA FA AL OV