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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 19729/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. ILARIA BASSO presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE contro
, con il patrocinio degli avv.ti Valeriomaria LIPRANDI e Germana BERTOLI CP_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE relativo ai minori: nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, disporre che i figli minori e vengano affidati in via condivisa a entrambi i genitori Per_1 Per_2 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
disporre che, anche in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli a settimane alternate dall'uscita da scuola del venerdì (o al medesimo orario presso l'abitazione materna o all'uscita dal centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni) al riaccompagnamento a scuola del lunedì (o all'accompagnamento presso
l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni), nei giorni in cui il turno lavorativo della sig.ra sarà dalle 6:00 alle 14:00 e quello del sig. Pt_1
dalle 14:00 alle 21:00, da quando quest'ultimo, appena lo avrà terminato, si recherà a CP_1 prelevare i minori presso l'abitazione materna, a quando li accompagnerà a scuola la mattina successiva (o all'accompagnamento presso l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni)
e, nei giorni in cui il turno lavorativo del sig. sarà dalle 6:00 alle 14:00 e quello della sig.ra CP_1
dalle 14:00 alle 21:00, dall'uscita da scuola (o al medesimo orario presso l'abitazione materna Pt_1
o all'uscita dal centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni) alle 21:30, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
disporre che, in occasione del periodo natalizio, i figli trascorrano con l'uno o con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno e con pernottamento sul giorno successivo, il 24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° e il 6 gennaio;
disporre che, in occasione delle vacanze pasquali, e trascorrano con l'uno o con Per_1 Per_2
l'altro genitore il periodo compreso tra l'uscita dell'ultimo giorno di scuola e le 10:30 del Lunedì dell'Angelo e quello compreso tra le 10:30 del Lunedì dell'Angelo e il riaccompagnamento a scuola del giorno di ripresa delle lezioni, alternandoli di anno in anno;
- disporre che, in occasione delle vacanze scolastiche estive, i figli trascorrano due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e con la specificazione che, in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative materne e negli anni dispari quelle paterne, e fatta comunque salva la possibilità, su accordo delle parti, che e passino dei periodi di villeggiatura presso i nonni materni in Sardegna;
Per_1 Per_2
- in relazione alle festività infrasettimanali, disporre che: se la festività cadrà di lunedì, venga trascorsa da e sino al riaccompagnamento a scuola del martedì mattina col genitore Per_1 Per_2 con cui avranno passato il precedente week-end,
se la festività cadrà di martedì, e trascorrano il lunedì e il martedì sino al Per_1 Per_2 riaccompagnamento a scuola del mercoledì mattina col genitore con cui avranno passato il precedente week-end,
se la festività cadrà di mercoledì, si applichi il calendario ordinario,
se la festività cadrà di giovedì, e trascorrano quel giorno e il venerdì col genitore Per_1 Per_2 con cui passeranno il successivo week-end, e, se la festività cadrà di venerdì, venga trascorsa da e col genitore con cui Per_1 Per_2 passeranno il successivo week-end;
-disporre che la casa coniugale, in comproprietà tra i genitori e gravata da mutuo, venga assegnata alla sig.ra , unitamente agli arredi che la compongono, in quanto genitore collocatario dei figli;
Pt_1
- disporre che entrambi i genitori si facciano integralmente carico del mantenimento dei figli in via diretta quando li avranno con sé;
-disporre che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportivo-ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, sostenute nell'interesse di e , vengano poste Per_1 Per_2
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con espresso richiamo al protocollo
d'intesa stipulato tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
- disporre che, nel caso in cui e permangano per periodi prolungati in villeggiatura Per_1 Per_2 presso i nonni materni in occasione delle vacanze scolastiche estive, il sig. contribuisca al CP_1 loro mantenimento versando agli stessi nonni materni un contributo di € 300,00 al mese;
- dare atto che la sig.ra continuerà a gestire nell'interesse di gli importi dell'indennità Pt_1 Per_1 di frequenza che la minore riceve dall'INPS depositati sul libretto postale n.
1-1240912301 e che il sig. possa in qualsiasi momento chiedere alla madre informazioni e documentazione circa CP_1 tale gestione;
- dare atto che le parti intendono compensare le spese legali del presente giudizio”.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 11/11/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre – figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento, oltre il 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N.
In data 29/09/2025 si costituiva in giudizio il Sig. , il quale dava atto di aver CP_1 raggiunto un accordo con la parte ricorrente.
In data 01/10/2025 il Giudice relatore, visto l'accordo raggiunto dalle parti, fissava udienza per la precisazione congiunte delle conclusioni, la discussione orale della causa e, visto l'art. 127 ter c.p.c., assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
In data 16/10/2025 il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
DISPONE che, anche in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli a settimane alternate dall'uscita da scuola del venerdì (o al medesimo orario presso l'abitazione materna o all'uscita dal centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni) al riaccompagnamento a scuola del lunedì (o all'accompagnamento presso l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni);
-nei giorni in cui il turno lavorativo della sig.ra sarà dalle 6:00 alle 14:00 e quello del sig. Pt_1 CP_1 dalle 14:00 alle 21:00, da quando quest'ultimo, appena lo avrà terminato, si recherà a prelevare i minori presso l'abitazione materna, a quando li accompagnerà a scuola la mattina successiva (o all'accompagnamento presso l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni) e, nei giorni in cui il turno lavorativo del sig.
sarà dalle 6:00 alle 14:00 e quello della sig.ra dalle 14:00 alle 21:00, dall'uscita da CP_1 Pt_1 scuola (o al medesimo orario presso l'abitazione materna o all'uscita dal centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni) alle 21:30, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
-in occasione del periodo natalizio, i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno e con pernottamento sul giorno successivo, il 24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° e il 6 gennaio;
-in occasione delle vacanze pasquali, e trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore Per_1 Per_2 il periodo compreso tra l'uscita dell'ultimo giorno di scuola e le 10:30 del Lunedì dell'Angelo e quello compreso tra le 10:30 del Lunedì dell'Angelo e il riaccompagnamento a scuola del giorno di ripresa delle lezioni, alternandoli di anno in anno.
- in occasione delle vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e con la specificazione che, in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative materne e negli anni dispari quelle paterne, e fatta comunque salva la possibilità, su accordo delle parti, che e passino dei periodi di villeggiatura presso i nonni materni in Sardegna;
Per_1 Per_2
- in relazione alle festività infrasettimanali, se la festività cadrà di lunedì, verrà trascorsa da Per_1
e sino al riaccompagnamento a scuola del martedì mattina col genitore con cui avranno passato Per_2 il precedente week-end; se la festività cadrà di martedì, e trascorreranno il lunedì e Per_1 Per_2 il martedì sino al riaccompagnamento a scuola del mercoledì mattina col genitore con cui avranno passato il precedente week-end;
-se la festività cadrà di mercoledì, si applicherà il calendario ordinario;
se la festività cadrà di giovedì,
e trascorreranno quel giorno e il venerdì col genitore con cui passeranno il successivo Per_1 Per_2 week-end; se la festività cadrà di venerdì, verrà trascorsa da e col genitore con cui Per_1 Per_2 passeranno il successivo week-end.
ASSEGNA la casa coniugale, in comproprietà tra i genitori e gravata da mutuo, alla sig.ra Pt_1 unitamente agli arredi che la compongono, in quanto genitore collocatario dei figli.
DISPONE che entrambi i genitori si facciano integralmente carico del mantenimento dei figli in via diretta quando li avranno con sé.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportivo-ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, sostenute nell'interesse di e , vengano poste Per_1 Per_2
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con espresso richiamo al protocollo d'intesa stipulato tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che le parti concordano che, nel caso in cui e permangano per periodi Per_1 Per_2 prolungati in villeggiatura presso i nonni materni in occasione delle vacanze scolastiche estive, il sig. contribuirà al loro mantenimento versando agli stessi nonni materni un contributo di € 300,00 CP_1 al mese.
DA' ATTO che la sig.ra continuerà a gestire nell'interesse di gli importi Pt_1 Per_1 dell'indennità di frequenza che la minore riceve dall'INPS depositati sul libretto postale n. 1-
1240912301 e che il sig. possa in qualsiasi momento chiedere alla madre informazioni e CP_1 documentazione circa tale gestione.
Spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 19729/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. ILARIA BASSO presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE contro
, con il patrocinio degli avv.ti Valeriomaria LIPRANDI e Germana BERTOLI CP_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE relativo ai minori: nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, disporre che i figli minori e vengano affidati in via condivisa a entrambi i genitori Per_1 Per_2 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
disporre che, anche in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli a settimane alternate dall'uscita da scuola del venerdì (o al medesimo orario presso l'abitazione materna o all'uscita dal centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni) al riaccompagnamento a scuola del lunedì (o all'accompagnamento presso
l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni), nei giorni in cui il turno lavorativo della sig.ra sarà dalle 6:00 alle 14:00 e quello del sig. Pt_1
dalle 14:00 alle 21:00, da quando quest'ultimo, appena lo avrà terminato, si recherà a CP_1 prelevare i minori presso l'abitazione materna, a quando li accompagnerà a scuola la mattina successiva (o all'accompagnamento presso l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni)
e, nei giorni in cui il turno lavorativo del sig. sarà dalle 6:00 alle 14:00 e quello della sig.ra CP_1
dalle 14:00 alle 21:00, dall'uscita da scuola (o al medesimo orario presso l'abitazione materna Pt_1
o all'uscita dal centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni) alle 21:30, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
disporre che, in occasione del periodo natalizio, i figli trascorrano con l'uno o con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno e con pernottamento sul giorno successivo, il 24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° e il 6 gennaio;
disporre che, in occasione delle vacanze pasquali, e trascorrano con l'uno o con Per_1 Per_2
l'altro genitore il periodo compreso tra l'uscita dell'ultimo giorno di scuola e le 10:30 del Lunedì dell'Angelo e quello compreso tra le 10:30 del Lunedì dell'Angelo e il riaccompagnamento a scuola del giorno di ripresa delle lezioni, alternandoli di anno in anno;
- disporre che, in occasione delle vacanze scolastiche estive, i figli trascorrano due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e con la specificazione che, in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative materne e negli anni dispari quelle paterne, e fatta comunque salva la possibilità, su accordo delle parti, che e passino dei periodi di villeggiatura presso i nonni materni in Sardegna;
Per_1 Per_2
- in relazione alle festività infrasettimanali, disporre che: se la festività cadrà di lunedì, venga trascorsa da e sino al riaccompagnamento a scuola del martedì mattina col genitore Per_1 Per_2 con cui avranno passato il precedente week-end,
se la festività cadrà di martedì, e trascorrano il lunedì e il martedì sino al Per_1 Per_2 riaccompagnamento a scuola del mercoledì mattina col genitore con cui avranno passato il precedente week-end,
se la festività cadrà di mercoledì, si applichi il calendario ordinario,
se la festività cadrà di giovedì, e trascorrano quel giorno e il venerdì col genitore Per_1 Per_2 con cui passeranno il successivo week-end, e, se la festività cadrà di venerdì, venga trascorsa da e col genitore con cui Per_1 Per_2 passeranno il successivo week-end;
-disporre che la casa coniugale, in comproprietà tra i genitori e gravata da mutuo, venga assegnata alla sig.ra , unitamente agli arredi che la compongono, in quanto genitore collocatario dei figli;
Pt_1
- disporre che entrambi i genitori si facciano integralmente carico del mantenimento dei figli in via diretta quando li avranno con sé;
-disporre che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportivo-ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, sostenute nell'interesse di e , vengano poste Per_1 Per_2
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con espresso richiamo al protocollo
d'intesa stipulato tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
- disporre che, nel caso in cui e permangano per periodi prolungati in villeggiatura Per_1 Per_2 presso i nonni materni in occasione delle vacanze scolastiche estive, il sig. contribuisca al CP_1 loro mantenimento versando agli stessi nonni materni un contributo di € 300,00 al mese;
- dare atto che la sig.ra continuerà a gestire nell'interesse di gli importi dell'indennità Pt_1 Per_1 di frequenza che la minore riceve dall'INPS depositati sul libretto postale n.
1-1240912301 e che il sig. possa in qualsiasi momento chiedere alla madre informazioni e documentazione circa CP_1 tale gestione;
- dare atto che le parti intendono compensare le spese legali del presente giudizio”.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 11/11/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre – figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento, oltre il 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N.
In data 29/09/2025 si costituiva in giudizio il Sig. , il quale dava atto di aver CP_1 raggiunto un accordo con la parte ricorrente.
In data 01/10/2025 il Giudice relatore, visto l'accordo raggiunto dalle parti, fissava udienza per la precisazione congiunte delle conclusioni, la discussione orale della causa e, visto l'art. 127 ter c.p.c., assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
In data 16/10/2025 il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
DISPONE che, anche in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli a settimane alternate dall'uscita da scuola del venerdì (o al medesimo orario presso l'abitazione materna o all'uscita dal centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni) al riaccompagnamento a scuola del lunedì (o all'accompagnamento presso l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni);
-nei giorni in cui il turno lavorativo della sig.ra sarà dalle 6:00 alle 14:00 e quello del sig. Pt_1 CP_1 dalle 14:00 alle 21:00, da quando quest'ultimo, appena lo avrà terminato, si recherà a prelevare i minori presso l'abitazione materna, a quando li accompagnerà a scuola la mattina successiva (o all'accompagnamento presso l'abitazione materna al medesimo orario o al centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni) e, nei giorni in cui il turno lavorativo del sig.
sarà dalle 6:00 alle 14:00 e quello della sig.ra dalle 14:00 alle 21:00, dall'uscita da CP_1 Pt_1 scuola (o al medesimo orario presso l'abitazione materna o all'uscita dal centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni) alle 21:30, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
-in occasione del periodo natalizio, i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno e con pernottamento sul giorno successivo, il 24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° e il 6 gennaio;
-in occasione delle vacanze pasquali, e trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore Per_1 Per_2 il periodo compreso tra l'uscita dell'ultimo giorno di scuola e le 10:30 del Lunedì dell'Angelo e quello compreso tra le 10:30 del Lunedì dell'Angelo e il riaccompagnamento a scuola del giorno di ripresa delle lezioni, alternandoli di anno in anno.
- in occasione delle vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e con la specificazione che, in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative materne e negli anni dispari quelle paterne, e fatta comunque salva la possibilità, su accordo delle parti, che e passino dei periodi di villeggiatura presso i nonni materni in Sardegna;
Per_1 Per_2
- in relazione alle festività infrasettimanali, se la festività cadrà di lunedì, verrà trascorsa da Per_1
e sino al riaccompagnamento a scuola del martedì mattina col genitore con cui avranno passato Per_2 il precedente week-end; se la festività cadrà di martedì, e trascorreranno il lunedì e Per_1 Per_2 il martedì sino al riaccompagnamento a scuola del mercoledì mattina col genitore con cui avranno passato il precedente week-end;
-se la festività cadrà di mercoledì, si applicherà il calendario ordinario;
se la festività cadrà di giovedì,
e trascorreranno quel giorno e il venerdì col genitore con cui passeranno il successivo Per_1 Per_2 week-end; se la festività cadrà di venerdì, verrà trascorsa da e col genitore con cui Per_1 Per_2 passeranno il successivo week-end.
ASSEGNA la casa coniugale, in comproprietà tra i genitori e gravata da mutuo, alla sig.ra Pt_1 unitamente agli arredi che la compongono, in quanto genitore collocatario dei figli.
DISPONE che entrambi i genitori si facciano integralmente carico del mantenimento dei figli in via diretta quando li avranno con sé.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportivo-ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, sostenute nell'interesse di e , vengano poste Per_1 Per_2
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con espresso richiamo al protocollo d'intesa stipulato tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che le parti concordano che, nel caso in cui e permangano per periodi Per_1 Per_2 prolungati in villeggiatura presso i nonni materni in occasione delle vacanze scolastiche estive, il sig. contribuirà al loro mantenimento versando agli stessi nonni materni un contributo di € 300,00 CP_1 al mese.
DA' ATTO che la sig.ra continuerà a gestire nell'interesse di gli importi Pt_1 Per_1 dell'indennità di frequenza che la minore riceve dall'INPS depositati sul libretto postale n. 1-
1240912301 e che il sig. possa in qualsiasi momento chiedere alla madre informazioni e CP_1 documentazione circa tale gestione.
Spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.