Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 30/09/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2025, proposto da Condominio Boschetto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Benini e Laura Tardivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riva del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
LO VE, LA OR, MA GR Dardo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 6234 d.d. 07.02.2025, con cui il Responsabile dell’Unità Operativa dell’Edilizia del Comune di Riva del Garda ha confermato l’ordinanza di non eseguire i lavori previsti nella segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 45322 d.d. 23.10.2024, ordinando l’eventuale rimessa in pristino, nel caso i lavori fossero iniziati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato non ancora reso noto o non ancora conosciuto, tra cui, per quanto occorrer possa, l’ordinanza di non eseguire i lavori previsti nella segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 45322 d.d. 23.10.2024 di cui alla precedente nota prot. n. 49667 d.d. 22/11/2024 e il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 30/01/2025 a fronte delle integrazioni pervenute in data 02/12/2024 prot. 51058 e in data 21/01/2025 prot. 2961.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Riva del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e udito il difensore per la parte ricorrente mentre nessuno è intervenuto per la parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Condominio Boschetto, odierno ricorrente, con il ricorso in esame impugna gli atti in epigrafe indicati, ed in particolare l’ordinanza comunale del 7.2.2025, confermativa della precedente ordinanza del 22.11.2024, che ha ingiunto di non eseguire i lavori previsti nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) del 23.10.2024, nonché eventualmente di rimetterli in pristino, se iniziati. I lavori segnalati concernono l’installazione di un ascensore - quale intervento di eliminazione delle barriere architettoniche - nel vano scale dell’edificio p.ed. 2497, risalente all’anno 1965 e composto di 13 porzioni immobiliari collocate su quattro piani fuori terra oltre al piano terra destinato a garages, intervento da realizzarsi mediante il taglio delle scale con riduzione della relativa larghezza da cm 120 a cm 81,5. Precisa che, in data 2.12.2024 e 21.01.2025, il progettista dell’intervento ha inoltrato al Comune di Riva del Garda integrazioni alla SCIA, intese a contrastare la posizione assunta dall’Amministrazione sin dalla prima ordinanza del 22.11.2024 ma la Commissione Edilizia comunale nella seduta del 30.1.2025 ha confermato il suo orientamento negativo.
In particolare, l’ordinanza del Responsabile Tecnico comunale del 7.02.2025 richiama il precedente parere istruttorio, negativo, del 5.11.2024 - a sua volta riproduttivo di precedenti analoghi pareri - e motiva con riferimento testuale al parere della Commissione edilizia comunale (CEC) del 30.01.2025 che ha espresso definitivamente parere non favorevole del seguente tenore: “ verificato che l’intervento risulta in contrasto con la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche e che la riduzione della larghezza delle rampe delle scale dell’unico collegamento verticale dell’edificio, costituito da cinque piano fuori terra per un totale di 14 unità abitative, comporti una rilevante limitazione alla possibilità di deflusso delle persone, quale via di fuga in caso di eventi calamitosi, ha espresso parere non favorevole all’intervento proposto. Ha rimarcato inoltre la possibilità di risolvere i problemi di accessibilità alle unità abitative mediante l’installazione di sistemi di elevazione esterni all’edificio, anche in tempi diversi rispetto alle effettive esigenze dei vari condomin i”. Riferisce infine la parte ricorrente che, nelle more dell’emissione della prima ordinanza impugnata, i lavori sono stati parzialmente eseguiti, in particolare le “ attività di taglio di una porzione delle scale, l’installazione del castelletto e dell’impianto elevatore, oltre alo scavo della fossa ”.
2. Il Condominio Boschetto con l’unico motivo di ricorso contesta l’interpretazione ed applicazione della disciplina di riferimento da parte del Comune intimato, deducendo che la normativa riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (successivamente trasfusa negli artt. 77-81 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e al relativo decreto ministeriale attuativo, d.m. 14 giugno 1989, n. 236, non è direttamente applicabile alla fattispecie poiché non si tratta di “ nuova costruzione ” o di “ ristrutturazione dell’intero edificio ” ma di “ mera installazione di un ascensore interno in un edificio privato preesistente, che configura un’ipotesi di manutenzione straordinaria” e tanto per espressa previsione dello stesso articolo 1, comma 1, l. n. 13 del 1989, dell’art. 77, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 1 d.m. 236 del 1989. Anche l’art. 9.11 del Regolamento Edilizio comunale nel “Capitolo Nono” dedicato alle “ Norme igienico edilizie ” dispone testualmente: “ 1. Nel caso di costruzione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici, la sostituzione del vano scala o creazione di nuovo vano scala o parte di esso, deve presentare le caratteristiche geometriche in ottemperanza alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. 2. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 ml e una lunghezza contenuta e prevedere almeno un pianerottolo di riposo fra piani. Sono ammessi inoltre i gradini a <piè d’oca> nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 9.19. 3. Nel caso di intervento parziale sul vano scala o di sostituzione totale, il rispetto alla normativa va riferito all’intervento stesso, compatibilmente con le strutture esistenti ” e quindi espressamente, al comma 3, non impone l’applicazione della contestata dimensione nel caso di interventi parziali sul vano scale ma richiede un giudizio di compatibilità. In tal senso si esprime anche il d.m. 16 maggio 1987, n. 246 (“ Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” ), art. 1.1., come confermato dalla nota del Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 17/02/2003 e dalla nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 24/12/2002 (doc. 28 e 29), quest’ultima quanto alla possibilità della riduzione della larghezza delle scale ad almeno 80 cm. Sul punto parte ricorrente rappresenta, altresì, che la documentazione integrativa sottoposta al Comune dal progettista in data 2.12.2024 e 21.01.2025 dimostra che con il progettato intervento si assicura il contemperamento tra l’esigenza di garantire l’accessibilità dell’immobile, di risalente costruzione, e l’esigenza di assicurare l’accesso e l’uscita in sicurezza dall’edificio in caso di emergenza (in particolare illustrando la compatibilità con le “ norme orizzontali che permettono una corretta evacuazione fino a 50 persone ”, la possibilità di passaggio di una barella autocaricante nonché di raggiungere le unità immobiliari con l’autoscala dei vigili del fuoco dall’esterno, in caso di emergenza ed infine precisando l’esistenza di aperture vetrate in copertura che, in caso di necessità, possono essere dotate di sensore fumo con impianto di autoapertura per l’evacuazione di fumi presenti) e lamenta che tali integrazioni non sono state compiutamente valutate dalla CEC nel parere non favorevole impugnato, il quale si è limitato ad una serie di assunti generali ed astratti, con conseguente travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati. Tali censure riguardano anche la parte del parere della CEC relativo alla possibilità di risolvere il problema attraverso l’installazione di sistemi di elevazione esterni all’edificio, come risulta ancora dalla documentazione progettuale integrativa, che rende conto della necessità di realizzare tre impianti esterni per conseguire l’identico risultato di sbarrieramento di tutti i piani mentre un unico impianto esterno “ andrebbe ad interferire con le finestrature e gli aggetti di proprietà privata, inficiando il corretto rapporto illuminotecnico dei locali interni e facendo venir meno i relativi requisiti di agibilità”. Si tratta pertanto di un’alternativa non reale e che conferma l’esistenza dei contestati vizi, impeditivi della possibilità per le persone con ridotta capacità motoria di svolgere pienamente la propria personalità e di avere una normale vita di relazione, esigenze di rilievo costituzionale primario, riconducibili anzitutto alle previsioni degli articoli 2 e 3 della Costituzione (cfr. Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 167). A conforto del proprio argomentare, il Condominio richiama le plurime decisioni del giudice ordinario che hanno ammesso l’installazione di un ascensore in un edificio che ne era sprovvisto, anche se la sua realizzazione comportava la riduzione della larghezza delle scale fino a 80 cm o anche meno
Conclude, infine, con la richiesta istruttoria di verificazione ai sensi dell’art. 63, comma 4 c.p.a. ove ritenuto opportuno.
3. In data 16.04.2025 il Comune di Riva del Garda ha svolto un sopralluogo in sito, alla presenza dei rappresentanti e del difensore di parte ricorrente, constatando lo stato dei lavori a tale data, come acclarato nel verbale del 29.04.2025, depositato in giudizio dal Comune.
4. L’Amministrazione intimata si è poi costituita in giudizio in data 6.05.2025 instando per il rigetto del ricorso, ritenendo in particolare che l’interpretazione ivi prospettata sia contrastante con la doverosa applicazione della l. n. 13 del 1989, del d.m. attuativo 236 del 1989, art. 8.1.10 “ scale” - quanto alla necessità di garantire la larghezza delle scale comuni in misura non inferiore a 120 cm - nonché art. 4.1.10 - secondo il quale: “ Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: 1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale...” - dando conto del fatto che gli esiti del sopralluogo svolto confermerebbero la difficoltà di utilizzo della scala comune in caso di evacuazione. L’articolo 6.2 sempre del d.m. 236 del 1989 prevede, inoltre, che “ L’installazione dell’ascensore all’interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei piani orizzontali soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza ”. L’articolo 8 del d.m. 236 del 1989, “ Specifiche funzionali e dimensionali ”, infine, al punto 8.1.10 (Scale) ribadisce il requisito della larghezza minima di m. 1,20 delle scale che costituiscono parte comune (riducendo la larghezza ad un minimo di 0,80 m solo di scale non ad uso comune). Nel caso di specie la larghezza del vano scale dell’edificio preesistente all’intervento è pari a 120 cm e l’installazione dell’ascensore l’ha ridotta in termini incompatibili con le citate prescrizioni tecniche (come da sopralluogo la larghezza è stata ridotta in una misura variabile tra 77 e 81,5 cm, senza considerare il corrimano che la diminuisce ulteriormente e porta il “passaggio libero variabile di cm 63,5 - 59, misura largamente al di sotto anche del minimo di 80 cm fissato per le scale ad uso non comune ”). Secondo il Comune resistente in ogni caso, “ se non vige l’obbligo di intervenire al di fuori delle due fattispecie sopra descritte (id est nuova costruzione o ristrutturazione integrale), nel caso di un edificio esistente che già rispetta tali norme non può essere consentito peggiorare le condizioni esistenti, facendo venir meno il rispetto dei requisiti accessibilità dell’edificio attraverso la riduzione della larghezza delle scale comuni” , in quanto la normativa per il superamento delle barriere architettoniche non può pregiudicare la sicurezza. Sotto altro profilo, la circolare ministeriale del 2002 che ammette la riduzione del vano scala sino a 80 cm, in caso di impossibilità tecnica, non potrebbe trovare applicazione al caso di specie ove non è stata dimostrata l’impossibilità di installazione di impianti elevatori esterni, solo suggeriti dalla CEC, mentre l’entità economica della spesa necessaria nonché gli altri limiti derivanti dalla realizzazione all’esterno dell’ascensore non determinano motivi ostativi diretti per tale alternativa, non spettando all’Amministrazione individuare soluzioni tecniche alternative a quanto proposto e non autorizzabile.
5. All’udienza camerale dell’8 maggio 2025 questo Tribunale con ordinanza 12 maggio 2025, n. 16, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e nell’ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio, ha disposto la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, tenuto conto del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’ordine di rimozione delle opere realizzate nonché in ragione della necessità dell’approfondimento proprio del merito, mantenendo la situazione di fatto immutata.
6. Con memoria del 24.07.2025, la parte ricorrente ha insistito per le proprie conclusioni in particolare evidenziando che le risultanze del sopralluogo nel frattempo intervenuto in data 16.04.2025, quali emergono dal verbale del 29.04.2025 depositato in giudizio, evidenziano una situazione non definitiva (anche quanto alla misura delle rampe di scale rilevate, alla mancanza dello scasso nella muratura atto a garantire lo sbarco, ancora da realizzare, nonché all’assenza di corrimano ancora da installare). Ha contestato nuovamente l’asserito contrasto della previsione progettuale con le esigenze di utilizzo della scala in condizione di sicurezza, negando che la sicurezza di evacuazione sia correlabile esclusivamente alla possibilità di garantire il passaggio contemporaneo di almeno due persone nel vano scale, come si evidenzia nello studio prodotto in giudizio del 2006 con il patrocinio delle Commissioni Ascensori e Scale Mobili ed Etica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dedicato all’approfondimento proprio della tematica in discussione. In tal senso ha rimarcato che gli elaborati tecnici integrativi prodotti dal progettista all’Amministrazione comunale sulla scorta delle indicazioni contenute nel d.m. 3.08.2015 (“ Codice prevenzione incendi ”) in tema di larghezza minima delle vie di esodo, hanno dimostrato che la riduzione della larghezza delle rampe a 80 cm è compatibile con l’evacuazione di 50 persone trattandosi di edificio riconducibile alla categoria dei luoghi con rischio basso. Inoltre, ha ricordato che nel senso dell’ammissibilità di installazione di ascensori in edifici preesistenti con taglio delle rampe sino a una larghezza residua di 77-80 cm si sono espressi i pareri e le direttive nazionali dei VV.FF. nella vigenza del d.m. 16.05.1987, n. 246, come documentato in giudizio, così come la Suprema Corte di legittimità ha ammesso tale possibilità sino ad una larghezza di 72 cm (Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2015, n. 16486), testimoniando in tal senso l’insussistenza di preclusioni assolute ed insuperabili. L’impianto elevatore da installare, ha infine dedotto la parte ricorrente, ha dimensioni pienamente rispondenti al d.m. 236 del 1989 per quanto riguarda le misure minime prescritte per conseguire l’integrale sbarrieramento dell’edificio (dimensione della cabina, porte e sbarco al piano).
7. Nella memoria di replica di data 3.09.2025 il Comune resistente ha ribadito l’impossibilità di accogliere l’interpretazione proposta dalla parte ricorrente, ritenendo la dimensione in larghezza pari a 120 cm del vano scale insuperabile anche in relazione agli edifici preesistenti all’entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 13 del 1989 e del d.m. 236 del 1989, e reputando in tal senso isolato l’orientamento espresso nel documento del 2006 depositato in giudizio, poiché la necessità di garantire il passaggio contemporaneo di due persone deriva dalla disposizione contenuta nell’art. 4.1.10 “ Scale ” del d.m. 236 del 1989, nonché dell’art. 6.2 del medesimo decreto che ribadisce come l’installazione dell’ascensore all’interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in condizioni di emergenza. Le direttive dei VV.FF. che ammettono una possibilità di deroga, impongono che l’ascensore “non sia altrimenti realizzabile se non all’interno del vano scala ” e presuppongono pertanto una valutazione di carattere esclusivamente tecnico e non economico. “ A fronte di una disposizione sulle dimensioni minime del vano scala (pari a m. 1,20) che non contiene espresse deroghe a tale parametro, non risulta possibile una disapplicazione della norma” . Infine, la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata da controparte attiene ai profili di “ solidarietà condominiale ” inerenti rapporti tra privati, non rilevando quanto al rispetto di normative tecniche inderogabili.
8. Alla udienza pubblica odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso merita favorevole apprezzamento nei termini di seguito esposti mentre va disattesa l’istanza istruttoria, non necessaria al fine del decidere.
II. Si controverte della legittimità degli impugnati provvedimenti, e segnatamente dell’ordinanza del 7.02.2025 di conferma dell’ingiunzione a non eseguire i lavori segnalati con SCIA del 24.10.2024, che la parte ricorrente contrasta quanto alla normativa tecnica ritenuta inderogabilmente applicabile dal Comune di Riva del Garda rispetto all’intervento prospettato, consistente nella realizzazione di un ascensore nel vano scala di un edificio esistente, realizzato nell’anno 1965, con riduzione dell’ampiezza del vano scale a 81,5 cm in luogo dei 120 cm preesistenti. Il Condominio ricorrente, in particolare, reputa inapplicabili le disposizioni della legge 9 gennaio 1989, n. 13 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (successivamente trasfusa negli artt. 77-81 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e del relativo decreto ministeriale attuativo, d.m. 14 giugno 1989, n. 236 (recante “ Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche ”, in particolare quanto all’art. 8 - rubricato “ Specifiche funzionali e dimensionali ” -, punto 8.1.10. “ Scale” , secondo il quale “ Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m …”, nonché all’art. 4.1.10, secondo il quale “Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: 1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale...” ) , così come dell’art. 9.11 del Regolamento edilizio comunale che, al comma due, fissa in “ ml 1,20 la larghezza delle rampe delle scale comuni ”, in quanto non viene in considerazione un intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione dell’esistente edificio ma un intervento di manutenzione straordinaria, il quale dunque si connota per la derogabilità delle prescrizioni tecniche ove ne sia dimostrata la necessità.
III. Alla stregua del thema decidendum , pertanto, esula dal presente giudizio la conformità o meno di quanto nel frattempo eseguito alle previsioni progettuali allegate alla SCIA, quale risultante dal verbale di sopralluogo depositato in giudizio, che eventualmente dovrà essere oggetto di un diverso procedimento sanzionatorio dell’Amministrazione ove definitivamente accertata al termine dell’esecuzione dei lavori, tenuto anche conto dello sviluppo procedimentale che dovrà conseguire alla presente sentenza.
IV. Sempre in premessa vale considerare, in sintonia con quanto ricordato dalla parte ricorrente, che l’eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono la piena accessibilità degli edifici, limitando la possibilità per le persone con ridotta capacità motoria di svolgere pienamente la propria personalità e di avere una normale vita di relazione, attiene ad esigenze di rilievo costituzionale primario, riconducibili anzitutto alle previsioni degli articoli 2 e 3 della Costituzione (cfr. Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 167). Pertanto, l’accessibilità agli edifici privati anche per soggetti che abbiano limitazioni alle capacità fisiche o psichiche costituisce un diritto fondamentale non solo del singolo ma anche della collettività, la cui tutela - di cui deve farsi carico l’intera società - è peraltro slegata dalla effettiva utilizzazione dell’edificio da parte di soggetti portatori di handicap, come stabilito Consulta nella sentenza citata. Uno spiccato favor per simili installazioni si registra pertanto nella giurisprudenza anche amministrativa in ragione del rispetto dei principi costituzionali richiamati ma anche della tutela della salute (art. 32) e della funzione sociale della proprietà (art. 42), in quanto atti a rimuovere un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell’abitazione (in tal senso Cons. Stato, sez. II, 14 gennaio 2020, n. 355 e, seppure per profili diversi da quello oggi in considerazione, sentenze TRGA Trento, 13 agosto 2020, n. 138; 13 maggio 2025, n. 84 e giurisprudenza ivi richiamata).
V. Ciò detto, nel merito è fondato l’unico motivo di gravame nei termini in cui deduce l’erronea interpretazione della disciplina applicabile al caso nonché il conseguente difetto di istruttoria e di motivazione.
Invero ad avviso del Collegio la legge n. 13 del 1989 (successivamente trasfusa negli artt. 77-81 del d.P.R. n. 380 del 2001) ed il relativo decreto ministeriale attuativo, d.m. n. 236 del 1989, non trovano applicazione inderogabile ad un edificio realizzato in data antecedente alla sua entrata in vigore, a meno che non sia in considerazione un intervento di ristrutturazione integrale. Infatti, l’articolo 1, comma 1 della citata legge, poi riprodotto nell’articolo 77 del d.P.R. n. 380 del 2001, dispone che “1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2 ” e così anche l’articolo 1 del d.m. 236 del 1989 ne restringe il campo di applicazione agli edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni, mentre nel caso di specie, come condivisibilmente dedotto dalla parte ricorrente, l’intervento segnalato assume la natura di manutenzione straordinaria (cfr. TAR Milano, sez. II, 31 marzo 2025, n. 1129; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 15 dicembre 2015, n. 3250).
Analogamente deve concludersi anche con riguardo all’art. 9.11 del Regolamento Edilizio comunale che espressamente recita: “ 1. Nel caso di costruzione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici, la sostituzione del vano scala o creazione di nuovo vano scala o parte di esso, deve presentare le caratteristiche geometriche in ottemperanza alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. 2. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 ml e una lunghezza contenuta e prevedere almeno un pianerottolo di riposo fra piani. Sono ammessi inoltre i gradini a <piè d’oca> nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 9.19. 3. Nel caso di intervento parziale sul vano scala o di sostituzione totale, il rispetto alla normativa va riferito all’intervento stesso, compatibilmente con le strutture esistenti ”. Trattasi di disposizione (comma 1 dell’art. 9.11) che non è dissimile da quanto previsto dall’art. 1 della l.n. 13 del 1989 e art. 77 del d.P.R. n. 380 del 2001, confermando un’applicazione cogente del profilo dimensionale controverso solo in caso di “ costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di interi edifici, la sostituzione totale del vano scala o la creazione di nuovo vano scala o parte di esso” . Del resto, la stessa parte resistente concorda nella prima memoria difensiva sul fatto che il caso di specie deve annoverarsi nella previsione del comma 3 dell’art. 9.11 del Regolamento in parola ( id est “ Interventi parziali sul vano scale ”) dovendo pertanto commisurarsi il rispetto della disciplina in materia di barriere architettoniche in ogni dettaglio tecnico (e dunque nel caso di specie anche la larghezza della scala) ad un’espressa valutazione di “compatibilità ” con le strutture esistenti.
Ad avviso del Collegio, poi, non ha pregio la considerazione espressa dal Comune che assume come nel caso di specie, poiché l’ampiezza del vano scale rispetta la regola tecnica successivamente introdotta dalle citate disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, “ non può essere consentito peggiorare le condizioni esistenti, facendo venir meno il rispetto dei requisiti accessibilità dell’edificio attraverso la riduzione della larghezza delle scale comuni” , per l’assorbente ragione che, se nei fatti effettivamente l’edificio in questione rispetta la sopravvenuta regola tecnica della dimensione del vano scale (120 cm), e dunque è conforme al requisito dell’ “ adattabilità ” prescritto dalla normativa citata, tuttavia la disattende quanto all’assenza del principale elemento atto a garantire l’eliminazione delle barriere architettoniche, attinente al (più qualificante) requisito dell’“ accessibilità” , ossia la presenza dell’ascensore, come noto imposto dalla ridetta disciplina per ogni edificio dotato di più di tre livelli fuori terra. Solo tale impianto elevatore consente di eliminare quell’ostacolo fisico al pieno e completo superamento delle barriere architettoniche che è pur sempre rappresentato dalla scala. Si tratta pertanto di prospettiva del tutto parziale e contraddittoria anche rispetto all’applicazione della disciplina concernente l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ne consegue che il tenore delle disposizioni sopra riportate non autorizza l’interpretazione proposta dall’Amministrazione resistente circa il valore cogente ed inderogabile della disciplina in questione anche al proposto intervento di “ manutenzione straordinaria ” e, sotto altro profilo, a mente dell’art. 9.11 del Regolamento Edilizio, il Comune di Riva del Garda non poteva comunque prescindere da un approfondimento tecnico al fine di valutare la “ compatibilità ” delle opere con le strutture esistenti, secondo il tenore letterale del disposto del comma 3 del medesimo art. 9.11, espressione che testimonia per tabulas la sussistenza di margini per la derogabilità delle disposizioni tecniche sopraindicate.
VI. Del resto, non può dubitarsi della derogabilità di tale disciplina pure nel caso di interventi di ristrutturazione, dai quali esula per quanto detto quello in questione, alla stregua delle stesse disposizioni del d.m. 16 maggio 1987, n. 246, recante “ Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” al quale fa richiamo la Amministrazione, che al punto 1.1 del relativo allegato quanto al “campo di applicazione ” recita: “Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8 ” (queste ultime riguardanti il diverso ambito delle comunicazioni con le aree a rischio, dell’impianto antincendio e dell’illuminazione di sicurezza non rilevanti nel caso di specie). Nel caso in esame non vengono in considerazione opere del tipo considerato dalla riportata disposizione in quanto si ha solo una riduzione in larghezza del vano scale. Pertanto, non può trovare immediata ed inderogabile applicazione all’intervento di cui trattasi il disposto dell’art. 2.4 “ scale ” del d.m. 246 del 1987, reclamata dal Comune, secondo il quale “ Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo "a", di tipo "b", di tipo "c", la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo "d" e di tipo "e" la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m ”. In ogni caso l’art. 9 del medesimo d.m. consente di derogarvi “ qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare .. le prescrizioni contenute nelle … norme ” citate.
Sempre in tema di derogabilità, lo stesso d.m. 236 del 1989, all’art. 7.5, dispone che “Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell’art. 1, comma 3, della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici...” il che comporta, anche per tale via, la necessità di tener conto dei vincoli strutturali dell’edificio preesistente pure nel caso di intervento volto alla ristrutturazione dell’edificio a cui il d.m. 236 del 1989 si applica direttamente ed integralmente, al contrario del parziale intervento nel vano scale oggi in questione.
Tale conclusione, infine, trova conferma nelle note ministeriali depositate in giudizio dalla ricorrente (nota del Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 17/02/2003 e dalla nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 24/12/2002, doc. 28 e 29), che escludono la natura di intervento di “ rifacimento strutturale delle scale” nel caso di taglio delle scale, e sotto altro profilo, ammettono in circostanze particolari di poter ridurre la larghezza del vano scale entro il limite massimo di 80 cm, fornendo in tal senso un indirizzo che l’Amministrazione era tenuta a valutare (cfr. Nota ministero dell’interno 24.12.2002 “.. a fronte di situazioni che richiedono la necessità dell’installazione di un impianto ascensore e quest’ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all’interno del vano scala, lo scrivente ufficio è del parere che tale installazione non debba comportare un’eccessiva diminuzione degli spazi di transito. Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz’altro essere costituito dal d.lgs. n. 626/94, così come modificato dal d.lgs. n. 242/96, che stabilisce in m 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro ”).
VII. All’opposto, la Commissione Edilizia Comunale, organo di consulenza comunale e, prima ancora, il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale nel proprio parere istruttorio, fors’anche in ragione dell’errata interpretazione da cui la valutazione tecnica ha preso le mosse, non ha realmente formulato siffatto giudizio di compatibilità rispetto ai vincoli tecnici derivanti dal preesistente edificio, non avendo sottoposto ad approfondimento quanto dedotto dal progettista in sede di documentazione integrativa del 2.12.2024 e 21.01.2025 (in particolare quanto alla compatibilità del proposto intervento con le “ norme orizzontali che permettono una corretta evacuazione fino a 50 persone ”, alla possibilità di passaggio di una barella autocaricante dimostrata mediante apposita tavola progettuale così come alla possibilità di raggiungere le unità immobiliari con l’autoscala dei vigili del fuoco dall’esterno, in caso di emergenza, anch’essa illustrata mediante specifico elaborato non contestato ed, infine, all’esistenza, “di aperture vetrate in copertura che, in caso di necessità, possono essere dotate di sensore fumo con impianto di autoapertura per l’evacuazione di fumi presenti” ). Parimenti non sono stati presi in alcuna considerazione gli elementi integrativi concernenti l’impossibilità di garantire la medesima accessibilità mediante la realizzazione di un unico ascensore esterno all’edificio per i vincoli derivanti dalla conformazione dello stesso.
Il complesso di tali elementi tecnici non è stato adeguatamente scrutinato in sede tecnica in occasione dell’istruttoria procedimentale che avrebbe dovuto realizzarsi nella prospettiva della derogabilità della disciplina sull’eliminazione delle barriere architettoniche, in un siffatto contesto. Invece il Comune di Riva del Garda, pur rilevando l’inapplicabilità delle norme antincendio all’intervento de quo e non disconoscendo le dimensioni puntualmente conformi alla normativa tecnica dell’impianto elevatore, idonee a determinare il completo sbarrieramento dell’edificio (quanto a dimensione della cabina, porte e sbarco al piano), si è limitato a sottolineare la criticità derivante dalla, peraltro inevitabile, riduzione della larghezza dell’unico vano scala.
VIII. Da ultimo merita evidenziare che quanto sopra complessivamente argomentato è avvallato dalla giurisprudenza della Suprema Corte ed in genere dell’autorità giudiziaria ordinaria, così come ampiamente citata dalla parte ricorrente che, seppure pertinente alle controversie relative ai rapporti tra privati e non vincolante per questo Giudice, nel merito ha ripetutamente ammesso la possibilità di interventi di inserimento di impianti elevatori nell’ambito del vano scale degli edifici preesistenti, anche con significativa riduzione della loro ampiezza rispetto alla dimensione imposta in caso di nuova costruzione o ristrutturazione integrale e financo al di sotto della misura di 80 cm ( ex multis , Cass. Civ, sez. II, 14 giugno 2022, n. 19087, Cass. Civ., sez. III, 12 marzo 2019, n. 7028; Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2015, n. 16486; Cass. Civ., sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2156). Dissentendo da quanto prospettato nelle difese comunali, infatti, pur nel diverso spettro delle controversie esaminate dal giudice ordinario, nemmeno nei giudizi civili avrebbero potuto trovare disapplicazione le disposizioni tecniche relative alla larghezza del vano scale ove ritenute assolutamente inderogabili anche negli edifici preesistenti.
IX. In definitiva, in accoglimento delle censure espresse nel ricorso i provvedimenti impugnati devono essere annullati e spetterà al Comune resistente, in sede conformativa, approfondire l’istruttoria, anche eventualmente con l’ausilio dell’organo competente in materia di sicurezza antincendi (vigili del fuoco), al fine di colmare il suesposto deficit . In tale contesto dovrà essere anche puntualmente apprezzata la documentazione tecnica integrativa prodotta dal progettista nell’ottica della derogabilità delle disposizioni tecniche relative alla larghezza del vano scale e dell’esistenza o meno di effettive ragionevoli alternative nel caso concreto, pur nel contemperamento dell’esigenza di accessibilità con quella della sicurezza entrambe corrispondenti ad interessi pubblici primari.
X. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata in dispositivo. Nulla si deve disporre con riferimento alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
MA Cappellano, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO