Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
Sentenza 7 maggio 2024
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 02/12/2022, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2022
N. 00776/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Ministero della Difesa prot. -OMISSIS- del 28/04/2022, posizione -OMISSIS-, con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare capsulato e follicolare infiltrato in terapia ormonale sostitutiva in discreto compenso endocrino” per avvenuta integrale ricezione, a seguito di richiesta di riesame del primo parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio -OMISSIS- reso nell’adunanza -OMISSIS- del 09.09.2021;
di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali ancorché non noti, e comunque lesivi dell’interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv.to G. Tarantino, in sostituzione dell’avv.to M. Mangeli, per il ricorrente;
Considerato che, in ragione della materia del contendere (concernente la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di “ equo indennizzo ” e gli atti ad esso presupposti), non appare riscontrabile, ad un sommario esame, il periculum in mora ;
Ritenuto che, ciò detto, non sussistano le condizioni richieste dalla legge per la concessione di misure cautelari;
Ritenuto, peraltro, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.