Art. 27.
(Vigilanza)
L'esercizio della concessione e' soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorita' marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta la concessione.
Il concessionario e' inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.
(Vigilanza)
L'esercizio della concessione e' soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorita' marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta la concessione.
Il concessionario e' inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.