Articolo 27 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 26Articolo 28
Versione
6 maggio 1952
Art. 27.
(Vigilanza)


L'esercizio della concessione e' soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorita' marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta la concessione.
Il concessionario e' inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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