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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2024, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 20/11/2024 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 6871/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. LUCIA CASABURO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO FUNARI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/11/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Psoriasi, BPCO in triplice terapia, destrocardia, cardiopatia ipertensiva, bronchite cronica ostruttiva, ipertensione arteriosa, esofagite, cisti pilonidale con ascesso, lombosciatalgia, incontinenza fecale in esiti di exeresi di adenoma prostatico tubulare, pregressa prostatectomia e dalle altre patologie risultanti dalla documentazione medica allegata” Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. In particolare, con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU per la superficialità clinico-argomentativa con cui il consulente avrebbe escluso la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, il quale in perizia dava atto che alla visita non si evidenziavano alterazioni delle facoltà cognitive né tantomeno disturbi dell'attenzione e della concentrazione e che con riferimento all'apparato osteo-articolare si riscontrava una riduzione dei movimenti ai gradi estremi, con una deambulazione autonoma con doppio appoggio.
La sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non appare, ex sé, circostanza idonea ad integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Ordinanza 24 febbraio 2021 n.4994). In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente al ricorso in opposizione ad ATP ed alle note di udienza (referto ecografico del 02.02.2024 attestante: prostata aumentata di volume con prominenza del lobo medio che impronta la base vescicale;
TAC ADDOME del 02.04.2024 attestante: prostata ingrandita e disomogenea;
visita specialistica endocrinologia del
30.04.2024 attestante: iperplaia plurinodulare della tiroide;
visita ortopedica del 07.05.2024 attestante: sciatalgia bilaterale con severo contesto artrosico e scoliosi invertebrata con prescrizione di ST EC;
ecografia tiroidea del 15.05.2024 attestante: presenza di formazioni nodulari e micro calcificazioni contestuali;
colonscopia del 21.5.2024 attestante: noduli emorroidari e diverticolosi colica;
visita ortopedica del 25.07.2024 attestante: sciatalgia bilaterale con severo contesto artrosico e scoliosi invertebrata, dolore inguinale irradiato alla coscia;
tac del 19.9.2024 attestante: segni evidenti di spondilosi con ridotta ampiezza dei canali di congiunzione;
rx torace del
24.09.2024 attestante: aorta addensata, notevolmente sinuosa e con calcificazioni parietali) deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della parte tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P.. Per completezza si rileva come tale documentazione non appare dimostrativa della sussistenza in capo alla parte del requisito biologico per la prestazione per cui è causa (addirittura si rileva che dalla cartella clinica n.2024022253.730000 rilasciata dall si evince un soggettivo e clinico CP_3 miglioramento della sciatalgia).
Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, il sig. non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Parte_1 Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, le spese di lite sono dichiarate irripetibili, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 20/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 20/11/2024 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 6871/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. LUCIA CASABURO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO FUNARI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/11/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Psoriasi, BPCO in triplice terapia, destrocardia, cardiopatia ipertensiva, bronchite cronica ostruttiva, ipertensione arteriosa, esofagite, cisti pilonidale con ascesso, lombosciatalgia, incontinenza fecale in esiti di exeresi di adenoma prostatico tubulare, pregressa prostatectomia e dalle altre patologie risultanti dalla documentazione medica allegata” Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. In particolare, con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU per la superficialità clinico-argomentativa con cui il consulente avrebbe escluso la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, il quale in perizia dava atto che alla visita non si evidenziavano alterazioni delle facoltà cognitive né tantomeno disturbi dell'attenzione e della concentrazione e che con riferimento all'apparato osteo-articolare si riscontrava una riduzione dei movimenti ai gradi estremi, con una deambulazione autonoma con doppio appoggio.
La sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non appare, ex sé, circostanza idonea ad integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Ordinanza 24 febbraio 2021 n.4994). In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente al ricorso in opposizione ad ATP ed alle note di udienza (referto ecografico del 02.02.2024 attestante: prostata aumentata di volume con prominenza del lobo medio che impronta la base vescicale;
TAC ADDOME del 02.04.2024 attestante: prostata ingrandita e disomogenea;
visita specialistica endocrinologia del
30.04.2024 attestante: iperplaia plurinodulare della tiroide;
visita ortopedica del 07.05.2024 attestante: sciatalgia bilaterale con severo contesto artrosico e scoliosi invertebrata con prescrizione di ST EC;
ecografia tiroidea del 15.05.2024 attestante: presenza di formazioni nodulari e micro calcificazioni contestuali;
colonscopia del 21.5.2024 attestante: noduli emorroidari e diverticolosi colica;
visita ortopedica del 25.07.2024 attestante: sciatalgia bilaterale con severo contesto artrosico e scoliosi invertebrata, dolore inguinale irradiato alla coscia;
tac del 19.9.2024 attestante: segni evidenti di spondilosi con ridotta ampiezza dei canali di congiunzione;
rx torace del
24.09.2024 attestante: aorta addensata, notevolmente sinuosa e con calcificazioni parietali) deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della parte tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P.. Per completezza si rileva come tale documentazione non appare dimostrativa della sussistenza in capo alla parte del requisito biologico per la prestazione per cui è causa (addirittura si rileva che dalla cartella clinica n.2024022253.730000 rilasciata dall si evince un soggettivo e clinico CP_3 miglioramento della sciatalgia).
Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, il sig. non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Parte_1 Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, le spese di lite sono dichiarate irripetibili, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 20/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci