Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, cod.pen.) tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (art. 392 cod.pen.). (Fattispecie nella quale l'aggravante è stata ravvisata relativamente al furto di materiale pietroso proveniente da una cava realizzato mediante attività di escavazione con l'uso di mezzo meccanico, tale da provocare una modifica dello stato dei luoghi).
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- 1. Mobilizzazione di beni immobili e limiti di operatività dell’aggravante dell’uso della violenza sulle cose nel reato di furtoIris Lidonnici · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 128 del 27.01.2017, ha circoscritto i limiti di operatività dell'aggravante della violenza sulle cose nell'ambito del reato di furto, con riferimento al tema della mobilizzazione di beni immobili. In particolare, la fattispecie posta all'attenzione del Tribunale ha ad oggetto la contestazione del reato previsto e punito dagli artt. 624, 625, n. 2, c.p, per essersi, l'imputato, impossessato, al fine di trarne profitto, della legna derivante dall'abbattimento di dieci piante di castagno, sottraendola al detentore, con l'aggravante di avere commesso il fatto mediante l'uso di violenza sulle cose. Come noto, l'art. 625, n. 2, c.p. prevede una …
Leggi di più… - 2. Furto aggravante violenza sulle coseRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 aprile 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2006, n. 41952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41952 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 06/11/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1336
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 020626/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LA NO, N. IL 06/02/1948;
avverso SENTENZA del 28/10/2005 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. VENTO Ernesto F. del foro de L'Aquila. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 16 dicembre 2003, resa dal Tribunale di Sulmona all'esito di giudizio abbreviato, Di CO NT è stato dichiarato colpevole dei reati di furto aggravato e omicidio colposo per essersi impossessato di materiale proveniente da una cava sita in località Urenaru del Comune di Acciano, e per avere, inoltre, quale proprietario dell'escavatore con il quale era stata effettuata l'estrazione e quale datore di lavoro di NN RO, che era alla guida del mezzo, causato il decesso del NN, investito, durante l'escavazione, da una frana di materiale pietroso distaccatosi dalla parete della cava.
Il lavoratore era stata trovato morto dallo stesso Di CO a bordo dell'escavatore, ben all'interno della cava, con il corpo coperto da un'abbondante quantità di materiale roccioso franato e con il mezzo ancora in moto. Il decesso era stato causato, secondo il consulente del P.M., da "politrauma fratturativi cranio encefalico e degli arti inferiori, con grave interessamento lesivo dell'encefalo". Il Di CO veniva condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di furto e di sei mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo, oltre al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore delle parti civili.
Su appello dell'imputato, la Corte di appello dell'Aquila riteneva prevalenti le circostante attenuanti generiche e riduceva la pena per i due reati.
Con il ricorso per cassazione, nell'interesse del Di CO vengono dedotti i seguenti motivi:
- Con specifico riferimento al furto, il ricorrente si duole di non aver rinvenuto motivazione alcuna nella impugnata sentenza in ordine allo specifico motivo di improcedibilità per mancanza di querela, in assenza di una qualunque contestata aggravante che rendesse il reato perseguibile d'ufficio.
Aggiunge che l'ipotesi di furto, così come contestata, e come desumibile dalla sentenza, poteva rappresentare al limite una ipotesi di reato tentato, non essendo desumibile altro ex actis. Il motivo è infondato.
Risulta infatti regolarmente contestata all'imputato l'aggravante della violenza (art. 625 c.p., n. 2) consistita "nell'attività di rimozione del materiale pietroso e quindi di manomissione dello stato dei luoghi", e tale attività è stata accertata dalla Corte di appello che ha rilevato come "il mezzo meccanico guidato dal NN, ancora acceso al momento in cui sopraggiunsero i soccorritori, si trovava con la pala alzata al disotto della parete da cui si era distaccata la frana a dimostrazione che era proprio da quella parete che il lavoratore stava prevelando il materiale", ed altresì che "Il Tribunale ha esattamente evidenziato come la presenza del mezzo in luogo così interno rispetto all'ingresso della cava non avrebbe potuto spiegarsi altrimenti che con l'esecuzione dell'attività di scavo".
Dunque la contestazione riguardava non la sottrazione di sabbia o di materiale che si trovava già disponibile nella cava per cause naturali, come sostenuto dal ricorrente, ma la sottrazione di materiale che lo stesso NN, su incarico del Di CO, ricavava da un'attività di escavazione operata all'interno della cava;
tale attività rientra evidentemente nella nozione di violenza sulle cose rilevante agli effetti penali (art. 329 c.p.), essendo pacifico che l'aggravante della violenza è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, per commettere un furto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento della destinazione. Nel caso di specie si è realizzata tale ipotesi non solo perché la azione del NN è oggettivamente tale da provocare una modifica dello stato dei luoghi realizzata con l'uso della forza (il mezzo meccanico), ma anche perché essa era idonea a determinare un indebolimento della struttura complessiva della cava stessa ed il pericolo, peraltro purtroppo verificatosi, di eventi franosi. Quanto poi alla sussistenza del reato consumato, rileva il collegio che la questione non risulta sollevata con i motivi di appello, e comunque deve ritenersi manifestamente infondata dal momento che dalla sentenza di primo grado risulta che il Di CO aveva ammesso precedenti prelievi di materiale.
Con un secondo motivo il ricorrente ripropone le eccezioni di nullità, già espressamente denunciate nel giudizio di primo grado, in limine e nelle conclusioni, e reiterate con atto di appello, e relative al decreto di citazione a giudizio,e al difetto di indicazione e citazione della parte offesa. Al riguardo, rileva il Collegio che il motivo si presenta inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato le ragioni per le quali non si ritengono soddisfacenti le risposte fornite dalla Corte di appello che pure si è fatto carico di esaminare i singoli profili sollevati con l'atto di appello. È dunque solo il caso di aggiungere che del tutto condivisibili sono le ragioni indicate nella sentenza impugnata con la quale si è chiarito come l'eliminazione dal capo di imputazione del riferimento alla condotta di altro soggetto, originariamente chiamato a rispondere dell'infortunio in cooperazione colposa, è stato conseguenza del proscioglimento di costui da parte del GU (che ha rinviato a giudizio il solo Di CO) ed aveva l'unico scopo di delimitare l'imputazione nei confronti di quest'ultimo ai soli profili di responsabilità che direttamente lo riguardavano. Quanto alla mancata precisa indicazione dei profili di colpa addebitati al Di CO, possono riportarsi le argomentazioni svolte dalla corte di appello che ha esattamente rilevato come "Il riferimento, contenuto in imputazione, alla posizione di datore di lavoro assunta dal Di CO nei confronti del NN e di proprietario del mezzo con il quale lo stesso stava effettuando l'estrazione del materiale, unita al richiamo "all'evidente stato di degrado della cava e della pericolosità delle sue pareti prive di consolidamento", contiene l'implicita ma inequivoca indicazione dei profili di colpa connessi all'esecuzione in luogo pericoloso delle disposizioni del datore di lavoro. Nessuna violazione peraltro del principio di correlazione fra accusa e sentenza può ravvisarsi nel richiamo contenuto in motivazione ai profili di colpa generica specificati nell'art. 2087 c.c., e ciò sia perché tale profilo di colpa è già inequivocamente contenuto nel capo di imputazione, sia perché, nei reati colposi, quando sia contestata la colpa generica, la stessa sostituzione di un profilo di colpa o la valorizzazione, da parte del giudice di primo grado, di determinati profili piuttosto che altri non vale a realizzare un sostanziale ampliamento della contestazione (Cass., sez. 4^, 10/07/2001 Barbieri). Da ultimo, quanto alla dedotta nullità del decreto che dispone il giudizio, nella parte riguardante il furto, per omessa indicazione della parte offesa, è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, anche ammesso che sussista una tale nullità, essa può essere eccepita solo da chi vi ha interesse e pertanto non dall'imputato (da ult. sez. 6^, 10.4.2003 n. 35555, Rossi).
Restano da esaminare i motivi con i quali si contesta la responsabilità per il reato di omicidio colposo.
A tal riguardo sostiene il ricorrente che difetterebbe la prova del commesso reato;
non emerge in particolare un riscontro inequivocabile della responsabilità; il Di CO potrebbe essere estraneo ad ogni ipotesi di "colpa"; la colpa non può essere ritenuta solo perché la vittima è dipendente dell'imputato, ma deve trovare conforto e riscontro di legge ed in tale senso deve essere motivata;
in particolare rileva che a fronte di una precisa prova della disposizione data dal ricorrente al NN di ultimare la manutenzione dei mezzi e attendere il proprio ritorno per poi recarsi sul posto di lavoro e della constatata inosservanza dell'ordine impartito, la Corte territoriale, con motivazione disancorata da ogni riscontro probatorio, ha assunto che, pure in presenza di una tale disposizione non sarebbe da escludere "l'esistenza di un precedente e più generale incarico ad eseguire lo scarico".
Anche tale censura risulta infondata, ai limiti della inammissibilità, dal momento che la responsabilità è stata correttamente e motivatamente ritenuta dalla Corte di appello avendo accertato che il NN stava procedendo all'estrazione di materiale dalla cava per conto del Di CO (come dimostrato dall'ubicazione del mezzo all'interno della cava, dalla posizione della pala, dalla circostanza che fu lo stesso Di CO ad indicare il luogo in cui cercare NN, dalla ammissione da parte del primo che già in passato vi erano state attività estrattive, circostanze già sopra richiamate e messe in evidenza anche dalla sentenza di primo grado). Il giudice di appello, oltre a richiamare tali elementi, ha altresì compiutamente indicato le ragioni per le quali la testimonianza del collega di lavoro del NN non era incompatibile con tale ricostruzione dei fatti, essendosi tale collega limitato a riferire di un incarico di verifica dei mezzi, preliminare all'attività di scavo e con essa in nessun modo incompatibile. Conclusivamente, risultando infondati e in parte manifestamente infondati i motivi di ricorso, il medesimo ricorso deve essere rigettato con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese.
P.T.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006