Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/07/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01443/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2019, proposto da
OR ES e MI D'EN, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Racale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provv. n. 12595 del 17.06.2019 avente ad oggetto “ Pratica n. 128/18/PC “Accertamento di conformità di una civile abitazione realizzata in località posto Tabarano - Torre Suda su prolungamento di Via Viaregg io”; Individuazione intervento: Comune di Racale; In Catasto al fg 8 p.lla 62” con cui il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Settore chiudono negativamente il procedimento.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, ove occorra, delle Norme Tecniche di attuazione Variante Generale al P.d.F del Comune di Racale, quale provvedimento presupposto dei provvedimenti ivi impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Racale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito nel Comune di Racale, a Torre Suda, posto Tabarano su prolungamento di Via Viareggio, lotto censito al fg. 8, p.lla n. 62.
Il lotto è ricompreso in un’area che il piano di fabbricazione del Comune di Racale qualifica come “ B5 ”: “ Zone edificate di completamento e prevalente destinazione residenziale ”.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2012, avente ad oggetto “Indirizzi procedurali nelle zone omogenee di completamento edilizio B/5” , il lotto è stato inserito nella perimetrazione 9.
Sul lotto è stato realizzato, in assenza di permesso di costruire, un edificio residenziale con piscina.
Con ordinanza n. 67/2018 è stata disposta la demolizione di tutte le opere realizzate in assenza di permesso di costruire.
In data 3.01.2019 i ricorrenti hanno presentato istanza di accertamento di conformità (Pratica Edilizia n. 128/18/PC), ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
In esito alla notifica del preavviso di diniego il Comune ha negato l’accertamento di conformità in quanto l’area su cui sorge l’opera ricade in zona omogenea B5 in cui l'intervento edilizio diretto è soggetto all'approvazione di un Piano Esecutivo esteso all'intero comparto e non sussistono i presupposti per ritenere l’area come “area residua ” già urbanizzata edificabile con permesso convenzionato, atteso che il comparto 9 in cui ricade è sostanzialmente inedificato. I lavori hanno comportato la realizzazione ex novo di un volume di 894,43 mc e di una superficie utile di 205,32 mq su area gravata da vincolo paesaggistico da D. Lgs 42/04 (già L. 1497/39). Risulterebbe pertanto inammissibile l'accertamento di compatibilità paesaggistica. Il provvedimento prosegue affermando che la particella 62 è gravata da vincolo riveniente dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015 e pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015, essendo compreso nella Tavola 6.1.2 Struttura idrologica — Beni Paesaggistici — Territori costieri. Nelle aree interessate dal vincolo territori costieri le NTA del PPTR prevedono solo la ristrutturazione con ampliamento fino al massimo del 20% delle costruzioni esistenti e non consentono nuove costruzioni.
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:
1. Violazione art. 36 D.P.R. 380/01. Violazione artt. 136, 140, 142 D.Lgs. 42/2004. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Illogicità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria e di motivazione. Falsa presupposizione in fatto e in diritto. Sviamento di potere. Violazione dei principi dettati in tema di ius aedificandi.
a) Lo strumento urbanistico generale consentirebbe di derogare all’obbligo di piano attuativo in tutte le situazioni in cui l’area oggetto dell’intervento sia urbanisticamente definita e dotata delle principali opere di urbanizzazione. Tale sarebbe la situazione del lotto, come il ricorrente intende dimostrare con consulenza tecnica e documentazione fotografica. Si afferma che l’accesso alla proprietà dei ricorrenti avverrebbe, per un lato, dalla Via Viareggio e, per altro lato, da una strada ancora priva di denominazione ma quasi interamente asfaltata e che l’area sarebbe dotata delle urbanizzazioni primarie, in particolare: pubblica illuminazione, rete idrica e rete elettrica.
Se è vero che delle particelle che compongono il comparto 9 solo due oltre quella di proprietà dei ricorrenti sono già edificate, andrebbe valorizzata anche la circostanza che, nell’ambito della medesima zona “B5 ”, i lotti immediatamente adiacenti al comporto medesimo sono interessati da una diffusa edificazione residenziale servita dalle medesime opere di urbanizzazione.
b) Non sussisterebbe e l’Amministrazione non dichiara quale sia il provvedimento con cui è stato dichiarato il pubblico interesse dell’area.
L’inserimento dell’area nel PPTR, che potrebbe avere valore meramente ricognitivo, non potrebbe che essere ricondotto al vincolo generale di cui all’art. 142 del Decreto.
Si è costituito il Comune di Racale per chiedere il rigetto nel merito del ricorso.
All’esito dell’udienza di smaltimento del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Va premesso che il provvedimento impugnato è plurimotivato e, pertanto, come consolidata giurisprudenza insegna, “è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice.” (Consiglio di Stato sez. IV, 01/04/2025, n.2753).
3. Delle due motivazioni poste a fondamento del provvedimento resiste certamente alle censure la prima, ossia quella secondo cui mancherebbe il presupposto della doppia conformità a causa del regime giuridico dell’area B5 che ai fini dell’edificazione, richiede, in linea di massima, l’approvazione di uno strumento attuativo per una progettazione unitaria dell’intero comparto.
Giova premettere che, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V - 16/04/2024, n. 3474) “i casi in cui il piano regolatore generale consente il rilascio del permesso di costruire diretto, senza previa approvazione dello strumento attuativo sono eccezionali e di stretta interpretazione. Anche in presenza di una zona già urbanizzata, inoltre, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo laddove la situazione di fatto, caratterizzata da una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell'ipotesi in cui, per effetto di un’edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona (Consiglio di Stato sez. IV, 11/11/2022, n. 9916; id. 16/11/2021 n. 7620).
È stato, infatti, precisato che l'esigenza di un piano di attuativo, quale presupposto per il rilascio del titolo edilizio, s'impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (Cons. Stato sez. II, 09/12/2020, n. 7843; sez. IV, 27/03/2018, n. 1906 e 21/08/2013, n. 4200).”.
Nella specie non risulta contestato che il comparto 9 in cui ricade la part. 66 in questione, sia quasi completamente inedificato (solo altra particella risulta edificata).
Resta, dunque, intatta l’esigenza di dotare il comparto di una pianificazione unitaria al fine di garantire un ordinato sviluppo del territorio. La circostanza che l’area sia attigua ad altra già densamente edificata non consente di modificare la conclusione appena esposta ed espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, poiché non mette in discussione l’esigenza di una pianificazione unitaria e coordinata, ancora possibile per il comparto n. 9, espressa dallo strumento urbanistico e volta ad un razionale uso del territorio.
Il Comune ha ben chiarito, nel provvedimento impugnato, che: “la perimetrazione n. 9, di cui fa parte la particella 62, non solo non è stata compromessa da successiva edificazione, ma si presenta tuttora nello stesso stato attuativo in cui si trovava all'atto dell'approvazione del Piano. Sono infatti ancora inedificate le particelle 42, 63, 1731, 1732, 315, 535, 536, 537, 719 e 746 mentre la particella 66, interessata da pratiche di condono edilizio ex L. 47/85 n. 794/86 prot. n. 4428 del 01/04/1986 e 724/94 PE 320/94 prot. n. 2691 del 02/03/1995, non ha subito modifiche successivamente all'approvazione degli indirizzi procedurali.
Al contrario, l'edificazione della particella 62 senza la previa approvazione di un Piano di Lottizzazione esteso a tutta la perimetrazione n. 9, comprometterebbe la possibilità di realizzare l'intero comparto, ostacolando al suo interno la possibilità di proporre una equilibrata perequazione di utili ed oneri con notevole danno a svantaggio dei proprietari delle particelle interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che vedrebbero quindi violati i propri diritti edificatori.”.
Tali pregnanti argomentazioni sono rimaste prive di contestazione.
4. In conclusione il ricorso è infondato.
5. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della complessità in fatto delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio, svoltasi da remoto con modalità telematiche, del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO