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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1609/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1609/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 19 novembre 2025 ad ore innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. PASQUETTI GUIDO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. BURGELLO FRANCESCO e Controparte_1
. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUETTI Parte_1 C.F._1 GUIDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI DUPRE' 46 50131 FIRENZEpresso il difensore avv. PASQUETTI GUIDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio il davanti al Tribunale di Firenze formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno di servizio 2013 ai fini della sua successiva progressione di cariera di docente;
CONDANNARE il , previa disapplicazione dei Decreti di Controparte_2 ricostruzione della carriera n.91 e 92 del 12/09/2019 (all.2 e 4), a effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche dell'anno 2013, talchè il passaggio alla V fascia stipendiale sia anticipato di un anno a far data dal 01/01/2018 e il passaggio alla VI fascia sia anticipato di un anno a far data dal 01/01/2025; CONDANNARE il al pagamento di eventuali differenze Controparte_2 stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico ed economico dell'anno 2013, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla diffida comunicata a mezzo PEC il 29/01/2025, per un importo determinabile sulla base delle tabelle stipendiali allegate del
[...]
applicabili nei periodi di riferimento, nonché al pagamento di tutti gli Controparte_3 emolumenti accessori e connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), importi comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa, sempre nei limiti della prescrizione quinquennale. CONDANNARE il ad effettuare la relativa regolarizzazione Controparte_2 contributiva e assicurativa. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e CAP come per legge. In fatto ha allegato di essere dipendente del convenuto, assunta con contratto a tempo CP_2 indeterminato e che a causa del cosiddetto congelamento dello “scatto” per l'anno 2013, previsto
1 dall'art. 9 commi 17, 21 e 23 della Legge 122/2013, il detto anno scolastico non era stato ritenuto utile, da parte del , ai fini della maturazione delle progressioni economiche. CP_2 Sosteneva quindi che, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015, con la quale era stata sancita l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale relativo all'anno 2013, previsto dal DPR 122/2013, di aver diritto il riconoscimento del servizio prestato appunto nell'anno 2013, sia ai fini economici che a quelli giuridici. Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso mel merito. In assenza di attività istruttoria la casa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione. Il diritto al computo dell'anno 2013 per la progressione stipendiale è stato negato dalla Suprema Corte (sentenza n. 10215 del 2 aprile 2025) con compiuta motivazione a cui si si intende aderire e che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano e qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale
2 superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. (…) 2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. (…) In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate. (…) dichiara il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive”. CP_2
Quanto all'eventuale riconoscimento dei soli effetti giuridici dell'anno 2013, pur dandosi atto di quanto espresso nel capo 2.6 dalla Suprema Corte nella sentenza sopra riportata, si osserva che- nel caso di specie- parte ricorrente non ha documentato alcun interesse, ex art. 100 cpc, all'ottenimento della richiesta pronuncia di accertamento.
Nel corpo del ricorso , così come nelle conclusioni non vi è alcun riferimento ad una utilità (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) che alla parte potrebbe derivare dall'accertamento in questione.
Al contrario il ricorso e le conclusioni risultano incentrate sul danno patrimoniale collegato al mancato riconoscimento degli effetti economico stipendiali rivendicati in giudizio ( e non dovuti per quanto sopra motivato).
In altre parole, il riconoscimento ai fini “giuridici” dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcuno specifico e concreto diritto ( diverso dalla maturazione degli scatti stipendiali) che possa essere conseguito in ragione dello stesso e che sia stato di fatto negato dall'Amministrazione, di talchè la domanda risulta inammissibile ex art. 100 cpc. E' consolidato in giurisprudenza il principio per cui "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi
3 nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del 02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
Considerata la novità della questione proposta, rispetto alla quale vi erano difformi pronunce di merito ed il recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione sussistono i presupposti per dare corso alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa le spese. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 19 novembre 2025 Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1609/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 19 novembre 2025 ad ore innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. PASQUETTI GUIDO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. BURGELLO FRANCESCO e Controparte_1
. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUETTI Parte_1 C.F._1 GUIDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI DUPRE' 46 50131 FIRENZEpresso il difensore avv. PASQUETTI GUIDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio il davanti al Tribunale di Firenze formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno di servizio 2013 ai fini della sua successiva progressione di cariera di docente;
CONDANNARE il , previa disapplicazione dei Decreti di Controparte_2 ricostruzione della carriera n.91 e 92 del 12/09/2019 (all.2 e 4), a effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche dell'anno 2013, talchè il passaggio alla V fascia stipendiale sia anticipato di un anno a far data dal 01/01/2018 e il passaggio alla VI fascia sia anticipato di un anno a far data dal 01/01/2025; CONDANNARE il al pagamento di eventuali differenze Controparte_2 stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico ed economico dell'anno 2013, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla diffida comunicata a mezzo PEC il 29/01/2025, per un importo determinabile sulla base delle tabelle stipendiali allegate del
[...]
applicabili nei periodi di riferimento, nonché al pagamento di tutti gli Controparte_3 emolumenti accessori e connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), importi comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa, sempre nei limiti della prescrizione quinquennale. CONDANNARE il ad effettuare la relativa regolarizzazione Controparte_2 contributiva e assicurativa. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e CAP come per legge. In fatto ha allegato di essere dipendente del convenuto, assunta con contratto a tempo CP_2 indeterminato e che a causa del cosiddetto congelamento dello “scatto” per l'anno 2013, previsto
1 dall'art. 9 commi 17, 21 e 23 della Legge 122/2013, il detto anno scolastico non era stato ritenuto utile, da parte del , ai fini della maturazione delle progressioni economiche. CP_2 Sosteneva quindi che, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015, con la quale era stata sancita l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale relativo all'anno 2013, previsto dal DPR 122/2013, di aver diritto il riconoscimento del servizio prestato appunto nell'anno 2013, sia ai fini economici che a quelli giuridici. Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso mel merito. In assenza di attività istruttoria la casa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione. Il diritto al computo dell'anno 2013 per la progressione stipendiale è stato negato dalla Suprema Corte (sentenza n. 10215 del 2 aprile 2025) con compiuta motivazione a cui si si intende aderire e che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano e qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale
2 superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. (…) 2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. (…) In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate. (…) dichiara il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del al pagamento di differenze retributive”. CP_2
Quanto all'eventuale riconoscimento dei soli effetti giuridici dell'anno 2013, pur dandosi atto di quanto espresso nel capo 2.6 dalla Suprema Corte nella sentenza sopra riportata, si osserva che- nel caso di specie- parte ricorrente non ha documentato alcun interesse, ex art. 100 cpc, all'ottenimento della richiesta pronuncia di accertamento.
Nel corpo del ricorso , così come nelle conclusioni non vi è alcun riferimento ad una utilità (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) che alla parte potrebbe derivare dall'accertamento in questione.
Al contrario il ricorso e le conclusioni risultano incentrate sul danno patrimoniale collegato al mancato riconoscimento degli effetti economico stipendiali rivendicati in giudizio ( e non dovuti per quanto sopra motivato).
In altre parole, il riconoscimento ai fini “giuridici” dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcuno specifico e concreto diritto ( diverso dalla maturazione degli scatti stipendiali) che possa essere conseguito in ragione dello stesso e che sia stato di fatto negato dall'Amministrazione, di talchè la domanda risulta inammissibile ex art. 100 cpc. E' consolidato in giurisprudenza il principio per cui "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi
3 nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del 02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
Considerata la novità della questione proposta, rispetto alla quale vi erano difformi pronunce di merito ed il recente intervento chiarificatore della Corte di Cassazione sussistono i presupposti per dare corso alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa le spese. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 19 novembre 2025 Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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