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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1289/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN LI GI, Presidente
RISPOLI ELISABETTA, AT
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17148/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490293329 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490293329 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230003280208 IMPOSTA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402051/2019 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013502816/2020 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 694/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 097202490293329, per la complessiva somma di € 88.031,00, riferita ai seguenti ruoli:
a) cartella di pagamento n. 09720230003280208, asseritamente notificata in data 14.03.2023, avente ad oggetto l'imposta di registro locazione fabbricati per € 410,61;
b) avviso di accertamento n. TK7013402051/2019, asseritamente notificato in data 08.11.2019, avente ad oggetto l'IRPEF, anno d'imposta 2014 per € 69.400,00 incluse sanzioni e interessi;
c) avviso di accertamento n. TK7013502816/2020, notificato in data 15.10.2021, avente ad oggetto l'IRPEF, anno d'imposta 2015 per € 18.229,91 tuttora sub judice dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio (RGA 4551/2023) che con ordinanza n. 21174 del 5/11/2024 ne ha sospeso l'efficacia esecutiva.
La ricorrente deduce quale motivi di impugnazione:
1) il difetto di legittimazione passiva della ricorrente:
la contribuente, parente in linea collaterale di terzo grado della Sig.ra Nominativo_1, successivamente alla morte della zia, riteneva, in assoluta buona fede, di essere chiamata ex lege all'eredità (posto che la de cuius, al momento della morte, non aveva legittimari in quanto il marito ed il figlio era già deceduti anni addietro) e, pertanto – unitamente a Nominativo_2 e Nominativo_3 - presentava la dichiarazione di successione depositando presso il Registro delle Imprese la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 3 e 76 D.P.R. 445/2000 comprovante la propria qualità di erede. Sennonché, a seguito di un accesso presso l'Archivio Notarile Distrettuale di Roma effettuato il 29.10.2021, la ricorrente appurava l'esistenza di un testamento pubblico redatto nel 2009 dal notaio Nominativo_4 con il quale la Sig.ra Nominativo_1 aveva nominato erede universale il Sig. Nominativo_5, lo stesso soggetto, peraltro, che per molti anni è stato amministratore unico di tutte le società del gruppo Nominativo_1 era la moglie del sig. Nominativo_6).
Il suddetto Nominativo_5 (palesando chiaramente la sua volontà di accettare l'eredità devoluta dalla parente Nominativo_1) ha notificato nel novembre del 2021 un atto di citazione iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Roma con RG 72051/2021, nel quale, dopo aver premesso che “la Sig.ra Nominativo_1 aveva disposto del proprio patrimonio tramite un testamento pubblico redatto in data 19 giugno 2013 a rogito del notaio Nominativo_4
di Palestrina, repertorio degli atti di ultima volontà n. 78 nel quale veniva nominato erede universale” insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e/o dichiarare la illegittimità della intestazione mortis causa delle quote delle Società_1 S.r.l. e Nominativo_6 Successori della Ditta Società_2.r.l. in favore dei sigg.ri Nominativo_3, Ricorrente_1 e Nominativo_2; condannare i sigg.ri Nominativo_3, Ricorrente_1 e Nominativo_2, ciascuno per la propria quota a restituire e/ o trasferire al Sig. Nominativo_5 complessivamente la quota di € 45.000,00 pari a ½ del capitale sociale della Società_1 S.r.l. e complessivamente la quota di Euro 9.500,00 pari a 1/10 del capitale sociale della Nominativo_6 Successori della Società_2 S.r.l.”. Ne deriva che essendo provata per tabulas l'accettazione tacita dell'eredità da parte del Sig Nominativo_5 (avendo lo stesso incardinato un'azione civile sulla base del testamento della Sig.ra Nominativo_1), in forza della prevalenza (prevista dall'art. 457 cod. civ.) della successione testamentaria rispetto a quella legittima, risulta provato il difetto di legittimazione passiva di Ricorrente_1;
2) l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 09720230003280208 e dell'avviso di accertamento n.
TK7013402051/2019:
fermo restando il difetto di legittimazione passiva della ricorrente, la stessa eccepisce ulteriormente il difetto di notifica:
- della cartella di pagamento n. 09720230003280208, asseritamente notificata in data 14.03.2023, avente ad oggetto l'imposta di registro locazione fabbricati per € 410,61 e dell'avviso di accertamento n.
TK7013402051/2019, asseritamente notificato in data 08.11.2019, avente ad oggetto l'IRPEF, anno d'imposta 2014 per € 69.400,00 incluse sanzioni e interessi;
3) l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 43 DPR 600/73 e dell'art. 25 DPR 602/73 e/o prescrizione del diritto ex adverso vantato;
4) la violazione dell'art. 8 D.LGS. 472/1997 – Intrasmissibilità alla presunta erede delle sanzioni:
fermo restando l'eccepito difetto di legittimazione passiva, deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha richiesto ai contribuenti anche sanzioni per oltre € 29.000,00. Le stesse non risulterebbero in ogni caso esigibili ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 472/1997 atteso che la sanzione tributaria è personale ed intrasmissibile.
Ne deriva che anche sotto tale profilo, l'intimazione dovrebbe essere annullata per difetto dei requisiti di trasparenza e certezza del credito;
5) il difetto dei requisiti di trasparenza e certezza del credito – Violazione artt. . 6, commi 5 e 7 della legge
212/2000:
i dettagli degli importi indicati nelle cartelle non consentono alla contribuente di avere certezza circa la legittimità della richiesta, in violazione del principio di trasparenza che deve contraddistinguere l'operato dell'Amministrazione Finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma si sono costituite con controdeduzioni con le quali, a seguito di articolate difese, chiedevano il rigetto del ricorso, sottolineando come la devoluzione dell'eredità della sig.ra Nominativo_1 risultasse definitivamente cristallizzata da quanto rappresentato nella stessa dichiarazione di successione segnata al n. 409611 sopra richiamata. Sottolineava, in particolare, come l'istante in alcun modo ha dichiarato, nelle dovute forme di legge, la propria volontà di rinunciare alla devoluzione testamentaria in favore del sig. Nominativo_5. Alla luce di quanto sin qui rappresentato non poteva che ritenersi legittimo l'operato dell'Ufficio, che si è limitato ad emettere l'atto impugnato sulla base di quanto dichiarato dalle parti nella dichiarazione di successione, e nelle visure camerali sopra richiamate. Il comportamento dell'Amministrazione è stato peraltro ritenuto legittimo dalla Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza 2384/40/23.
Non rilevante appare pertanto quanto eccepito circa il ritrovamento successivo di un testamento pubblico che ha asseritamente istituito come unico erede il sig. Nominativo_5 anche in considerazione del fatto che la validità di tale testamento ed in generale la qualità di erede del sig. Nominativo_5 costituisce tuttora res incerta, come dimostra proprio l'atto di citazione asseritamente ricevuto dalla odierna ricorrente, introduttivo di un giudizio civile di cui si ignora l'esito ed a cui, si suppone, la parte, convenuta nel relativo contenzioso, abbia ritualmente resistito.
Né risulta alcuna rinuncia all'eredità quale circostanza liberatoria dai relativi obblighi.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma si è costituita con controdeduzioni con le quali ha dedotto: che, relativamente alla cartella di pagamento n. 097 2023 00032802 08 derivante dal mancato versamento dell'imposta di registro dovuta per l'anno d'imposta 2019, la stessa risulta essere stata notificata dall'Agente della Riscossione e che tale prova smentisce le affermazioni di parte di mancata conoscenza degli atti prodromici, oltre a rendere inammissibile il ricorso avanzato dalla parte in relazione al merito della pretesa che è divenuta definitiva per mancata impugnazione degli atti presupposti;
che, relativamente alla supposta intervenuta decadenza, il riferimento agli artt. 43 DPR 600/73 e 25 DPR 602/73 è del tutto erroneo in quanto, per l'imposta di registro l'art. 78 del DPR 131/1986 stabilisce un termine di riscossione decennale, ancora oggi pendente;
che, per quanto riguarda la terza eccezione formulata con riferimento alle somme richieste a titolo di sanzioni, si è proceduto allo sgravio parziale delle somme, limitatamente a quelle iscritte a ruolo a titolo di sanzioni mentre restano dovute imposte e interessi.
Parte ricorrente ha poi chiesto una sollecita trattazione del procedimento facendo presente che, in data
16.04.2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
09776202500002464.
Ha fatto, altresì, presente che è stata emessa ordinanza di sospensione nel procedimento di secondo grado
4551/2023 della sentenza n. 2384/40/23. La ricorrente ha presentato memorie illustrative con le quali, oltre a ribadire i motivi di ricorso, sottolineava che la sentenza concernente l'avviso di accertamento n. TK7013502816/2020, è stata sospesa dalla CGT di II grado del Lazio (RGA 4551/2023 in data 05.11.2024). Aggiungeva che – in ogni caso – la Direzione
Provinciale II di Roma ha tardivamente prodotto in atti lo sgravio delle sanzioni (datato 12.12.2024 ma non comunicato) relativo alla cartella n. 09720230003280208 mentre la Direzione Provinciale III di Roma non ha nemmeno provveduto allo sgravio delle sanzioni, sebbene le stesse non siano trasmissibili ai “presunti” eredi ex lege. Per le medesime ragioni poste a fondamento del presente giudizio (già condivise dalla CGT di II grado), la Corte di Giustizia Tributaria ha, altresì, sospeso in data 23.07.2025 l'efficacia esecutiva dell'altra cartella di pagamento (n. 09720190187553514) sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria n.
09776202500002464, inopinatamente notificato da ADER in data 16.04.2025 (asseritamente fondato sull'intimazione di pagamento n. 097202490293329 oggetto del presente procedimento e sulla cartella di pagamento n. 09720190187553514).
In data 11/09/25 questa Corte ha sospeso l'atto impugnato.
In data 12/11/25 il procedimento veniva rinviato in attesa del deposito della sentenza di cui al ricorso 17132/24
(sez. 16), deposito ritualmente effettuato dalla ricorrente.
La ricorrente depositava in data 9/01/26 ulteriori memorie illustrative nelle quali, oltre a ribadire i motivi di ricorso, rilevava che per i ruoli sub a) e sub b) non vi è prova della notifica degli atti presupposti.
Il procedimento veniva discusso e deciso all'udienza del 21/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto in merito alla cartella di pagamento n. 09720230003280208, ritualmente notificata alla ricorrente stessa in data 14.03.2023, come da documentazione prodotta, avente ad oggetto l'imposta di registro locazione fabbricati per € 410,61. La suddetta cartella è stata ritualmente notificata e non impugnata, cosicché la pretesa tributaria si è consolidata.
Con riferimento agli ulteriori atti impugnati, il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni. Ritiene questa Corte assorbente quanto già espresso nelle sentenze 123/2026 e 15622/25 avente ad oggetto la medesima questione.
Dalla documentazione allegata dalla ricorrente si evince: che Nominativo_6 aveva nominato, con testamento pubblico del 22.10.2015, suo erede universale Nominativo_5; che Nominativo_1, a sua volta, con testamento pubblico ricevuto dal notaio Nominativo_4 di Palestrina in data 19.6.2013 rep. 78 U.V. e dal medesimo notaio registrato con verbale del 15.6.2021 rep. 32415, aveva nominato suo erede universale Nominativo_5; che Ricorrente_1, Nominativo_3 e Nominativo_2, presentavano alla data del decesso della zia la dichiarazione di successione depositando presso il Registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 3 e 76 D.P.R. 445/2000 comprovante la qualità di erede;
che, a seguito di accesso all'Archivio notarile di Roma, è stato rinvenuto il testamento pubblico della de cuius, ricevuto dal notaio Nominativo_4 di Palestrina in data 19.6.2013, in forza del quale Nominativo_1 ha nominato proprio erede universale Nominativo_5 già amministratore unico, nonché socio sia della Nominativo_6 Successori Della Ditta Società_2.R. L. che della Società_1 S.r.l.; che Nominativo_5 ha notificato nel novembre del 2021 un atto di citazione iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Roma con RG 72051/2021 per sentire accertare la illegittimità della intestazione mortis causa delle quote delle Società_1 S.r.l. e Nominativo_6 Successori della Ditta Società_2.r.l. in favore dei sigg.ri Nominativo_3, Ricorrente_1 e Nominativo_2
.
Tanto posto si rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in assenza di specifica volontà testamentaria del defunto, la successione dei beni del de cuius avviene secondo criteri legali e, nello specifico, quelli dettati dagli articoli 565 e seguenti c. c. Attraverso la successione legittima, l'ordinamento garantisce la regolare trasmissione del patrimonio del defunto, individuando uno specifico ordine di soggetti successibili, legati al de cuius da diversi gradi di parentela. Laddove però venga reperito anche successivamente un testamento, la Corte di cassazione attribuisce prevalenza alla volontà del de cuius rispetto alla delazione legale, nel rispetto dell'irripetibilità e della rilevanza delle istruzioni date dal defunto. Quindi, una volta accertata l'esistenza di un testamento, ai sensi dell'art. 457 c. c., la successione testamentaria prevale sulla successione legittima, cfr. Cass. n. 24184 del 2019).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione la qualità di erede legittimo deve essere provata in forma documentale, mediante gli atti dello stato civile, non essendo sufficiente la sola dichiarazione di successione (Cass., 4 maggio 1999, n. 4449; Cass., 10 febbraio 1995, n. 1484).
Da quanto dette discende che, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio resistente, il reperimento del testamento in forza del quale Nominativo_1 ha nominato proprio erede universale Nominativo_5, che ha accettato la predetta qualità, non può non rilevare rispetto alla legittimazione della ricorrente, attesa la prevalenza della successione testamentaria rispetto a quella legittima e attesa anche la insufficienza della mera dichiarazione di successione. Né la circostanza che sia stata depositata presso il Registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 3 e 76 d.P.R. 445/2000 vale a far acquisire alla ricorrente la qualità di erede e a superare quanto disposto da Nominativo_1 con testamento pubblico.
Atteso il sostanziale accoglimento del ricorso e valutata la complessità della vicenda si ritiene di dover condannare le resistenti in solido al rimborso delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Condanna le resistenti in solido al rimborso delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Roma il 21.1.2026 L'Estensore Elisabetta Rispoli Il
Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN LI GI, Presidente
RISPOLI ELISABETTA, AT
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17148/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490293329 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490293329 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230003280208 IMPOSTA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013402051/2019 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013502816/2020 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 694/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 097202490293329, per la complessiva somma di € 88.031,00, riferita ai seguenti ruoli:
a) cartella di pagamento n. 09720230003280208, asseritamente notificata in data 14.03.2023, avente ad oggetto l'imposta di registro locazione fabbricati per € 410,61;
b) avviso di accertamento n. TK7013402051/2019, asseritamente notificato in data 08.11.2019, avente ad oggetto l'IRPEF, anno d'imposta 2014 per € 69.400,00 incluse sanzioni e interessi;
c) avviso di accertamento n. TK7013502816/2020, notificato in data 15.10.2021, avente ad oggetto l'IRPEF, anno d'imposta 2015 per € 18.229,91 tuttora sub judice dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio (RGA 4551/2023) che con ordinanza n. 21174 del 5/11/2024 ne ha sospeso l'efficacia esecutiva.
La ricorrente deduce quale motivi di impugnazione:
1) il difetto di legittimazione passiva della ricorrente:
la contribuente, parente in linea collaterale di terzo grado della Sig.ra Nominativo_1, successivamente alla morte della zia, riteneva, in assoluta buona fede, di essere chiamata ex lege all'eredità (posto che la de cuius, al momento della morte, non aveva legittimari in quanto il marito ed il figlio era già deceduti anni addietro) e, pertanto – unitamente a Nominativo_2 e Nominativo_3 - presentava la dichiarazione di successione depositando presso il Registro delle Imprese la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 3 e 76 D.P.R. 445/2000 comprovante la propria qualità di erede. Sennonché, a seguito di un accesso presso l'Archivio Notarile Distrettuale di Roma effettuato il 29.10.2021, la ricorrente appurava l'esistenza di un testamento pubblico redatto nel 2009 dal notaio Nominativo_4 con il quale la Sig.ra Nominativo_1 aveva nominato erede universale il Sig. Nominativo_5, lo stesso soggetto, peraltro, che per molti anni è stato amministratore unico di tutte le società del gruppo Nominativo_1 era la moglie del sig. Nominativo_6).
Il suddetto Nominativo_5 (palesando chiaramente la sua volontà di accettare l'eredità devoluta dalla parente Nominativo_1) ha notificato nel novembre del 2021 un atto di citazione iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Roma con RG 72051/2021, nel quale, dopo aver premesso che “la Sig.ra Nominativo_1 aveva disposto del proprio patrimonio tramite un testamento pubblico redatto in data 19 giugno 2013 a rogito del notaio Nominativo_4
di Palestrina, repertorio degli atti di ultima volontà n. 78 nel quale veniva nominato erede universale” insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e/o dichiarare la illegittimità della intestazione mortis causa delle quote delle Società_1 S.r.l. e Nominativo_6 Successori della Ditta Società_2.r.l. in favore dei sigg.ri Nominativo_3, Ricorrente_1 e Nominativo_2; condannare i sigg.ri Nominativo_3, Ricorrente_1 e Nominativo_2, ciascuno per la propria quota a restituire e/ o trasferire al Sig. Nominativo_5 complessivamente la quota di € 45.000,00 pari a ½ del capitale sociale della Società_1 S.r.l. e complessivamente la quota di Euro 9.500,00 pari a 1/10 del capitale sociale della Nominativo_6 Successori della Società_2 S.r.l.”. Ne deriva che essendo provata per tabulas l'accettazione tacita dell'eredità da parte del Sig Nominativo_5 (avendo lo stesso incardinato un'azione civile sulla base del testamento della Sig.ra Nominativo_1), in forza della prevalenza (prevista dall'art. 457 cod. civ.) della successione testamentaria rispetto a quella legittima, risulta provato il difetto di legittimazione passiva di Ricorrente_1;
2) l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 09720230003280208 e dell'avviso di accertamento n.
TK7013402051/2019:
fermo restando il difetto di legittimazione passiva della ricorrente, la stessa eccepisce ulteriormente il difetto di notifica:
- della cartella di pagamento n. 09720230003280208, asseritamente notificata in data 14.03.2023, avente ad oggetto l'imposta di registro locazione fabbricati per € 410,61 e dell'avviso di accertamento n.
TK7013402051/2019, asseritamente notificato in data 08.11.2019, avente ad oggetto l'IRPEF, anno d'imposta 2014 per € 69.400,00 incluse sanzioni e interessi;
3) l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 43 DPR 600/73 e dell'art. 25 DPR 602/73 e/o prescrizione del diritto ex adverso vantato;
4) la violazione dell'art. 8 D.LGS. 472/1997 – Intrasmissibilità alla presunta erede delle sanzioni:
fermo restando l'eccepito difetto di legittimazione passiva, deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha richiesto ai contribuenti anche sanzioni per oltre € 29.000,00. Le stesse non risulterebbero in ogni caso esigibili ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 472/1997 atteso che la sanzione tributaria è personale ed intrasmissibile.
Ne deriva che anche sotto tale profilo, l'intimazione dovrebbe essere annullata per difetto dei requisiti di trasparenza e certezza del credito;
5) il difetto dei requisiti di trasparenza e certezza del credito – Violazione artt. . 6, commi 5 e 7 della legge
212/2000:
i dettagli degli importi indicati nelle cartelle non consentono alla contribuente di avere certezza circa la legittimità della richiesta, in violazione del principio di trasparenza che deve contraddistinguere l'operato dell'Amministrazione Finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma si sono costituite con controdeduzioni con le quali, a seguito di articolate difese, chiedevano il rigetto del ricorso, sottolineando come la devoluzione dell'eredità della sig.ra Nominativo_1 risultasse definitivamente cristallizzata da quanto rappresentato nella stessa dichiarazione di successione segnata al n. 409611 sopra richiamata. Sottolineava, in particolare, come l'istante in alcun modo ha dichiarato, nelle dovute forme di legge, la propria volontà di rinunciare alla devoluzione testamentaria in favore del sig. Nominativo_5. Alla luce di quanto sin qui rappresentato non poteva che ritenersi legittimo l'operato dell'Ufficio, che si è limitato ad emettere l'atto impugnato sulla base di quanto dichiarato dalle parti nella dichiarazione di successione, e nelle visure camerali sopra richiamate. Il comportamento dell'Amministrazione è stato peraltro ritenuto legittimo dalla Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza 2384/40/23.
Non rilevante appare pertanto quanto eccepito circa il ritrovamento successivo di un testamento pubblico che ha asseritamente istituito come unico erede il sig. Nominativo_5 anche in considerazione del fatto che la validità di tale testamento ed in generale la qualità di erede del sig. Nominativo_5 costituisce tuttora res incerta, come dimostra proprio l'atto di citazione asseritamente ricevuto dalla odierna ricorrente, introduttivo di un giudizio civile di cui si ignora l'esito ed a cui, si suppone, la parte, convenuta nel relativo contenzioso, abbia ritualmente resistito.
Né risulta alcuna rinuncia all'eredità quale circostanza liberatoria dai relativi obblighi.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma si è costituita con controdeduzioni con le quali ha dedotto: che, relativamente alla cartella di pagamento n. 097 2023 00032802 08 derivante dal mancato versamento dell'imposta di registro dovuta per l'anno d'imposta 2019, la stessa risulta essere stata notificata dall'Agente della Riscossione e che tale prova smentisce le affermazioni di parte di mancata conoscenza degli atti prodromici, oltre a rendere inammissibile il ricorso avanzato dalla parte in relazione al merito della pretesa che è divenuta definitiva per mancata impugnazione degli atti presupposti;
che, relativamente alla supposta intervenuta decadenza, il riferimento agli artt. 43 DPR 600/73 e 25 DPR 602/73 è del tutto erroneo in quanto, per l'imposta di registro l'art. 78 del DPR 131/1986 stabilisce un termine di riscossione decennale, ancora oggi pendente;
che, per quanto riguarda la terza eccezione formulata con riferimento alle somme richieste a titolo di sanzioni, si è proceduto allo sgravio parziale delle somme, limitatamente a quelle iscritte a ruolo a titolo di sanzioni mentre restano dovute imposte e interessi.
Parte ricorrente ha poi chiesto una sollecita trattazione del procedimento facendo presente che, in data
16.04.2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
09776202500002464.
Ha fatto, altresì, presente che è stata emessa ordinanza di sospensione nel procedimento di secondo grado
4551/2023 della sentenza n. 2384/40/23. La ricorrente ha presentato memorie illustrative con le quali, oltre a ribadire i motivi di ricorso, sottolineava che la sentenza concernente l'avviso di accertamento n. TK7013502816/2020, è stata sospesa dalla CGT di II grado del Lazio (RGA 4551/2023 in data 05.11.2024). Aggiungeva che – in ogni caso – la Direzione
Provinciale II di Roma ha tardivamente prodotto in atti lo sgravio delle sanzioni (datato 12.12.2024 ma non comunicato) relativo alla cartella n. 09720230003280208 mentre la Direzione Provinciale III di Roma non ha nemmeno provveduto allo sgravio delle sanzioni, sebbene le stesse non siano trasmissibili ai “presunti” eredi ex lege. Per le medesime ragioni poste a fondamento del presente giudizio (già condivise dalla CGT di II grado), la Corte di Giustizia Tributaria ha, altresì, sospeso in data 23.07.2025 l'efficacia esecutiva dell'altra cartella di pagamento (n. 09720190187553514) sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria n.
09776202500002464, inopinatamente notificato da ADER in data 16.04.2025 (asseritamente fondato sull'intimazione di pagamento n. 097202490293329 oggetto del presente procedimento e sulla cartella di pagamento n. 09720190187553514).
In data 11/09/25 questa Corte ha sospeso l'atto impugnato.
In data 12/11/25 il procedimento veniva rinviato in attesa del deposito della sentenza di cui al ricorso 17132/24
(sez. 16), deposito ritualmente effettuato dalla ricorrente.
La ricorrente depositava in data 9/01/26 ulteriori memorie illustrative nelle quali, oltre a ribadire i motivi di ricorso, rilevava che per i ruoli sub a) e sub b) non vi è prova della notifica degli atti presupposti.
Il procedimento veniva discusso e deciso all'udienza del 21/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto in merito alla cartella di pagamento n. 09720230003280208, ritualmente notificata alla ricorrente stessa in data 14.03.2023, come da documentazione prodotta, avente ad oggetto l'imposta di registro locazione fabbricati per € 410,61. La suddetta cartella è stata ritualmente notificata e non impugnata, cosicché la pretesa tributaria si è consolidata.
Con riferimento agli ulteriori atti impugnati, il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni. Ritiene questa Corte assorbente quanto già espresso nelle sentenze 123/2026 e 15622/25 avente ad oggetto la medesima questione.
Dalla documentazione allegata dalla ricorrente si evince: che Nominativo_6 aveva nominato, con testamento pubblico del 22.10.2015, suo erede universale Nominativo_5; che Nominativo_1, a sua volta, con testamento pubblico ricevuto dal notaio Nominativo_4 di Palestrina in data 19.6.2013 rep. 78 U.V. e dal medesimo notaio registrato con verbale del 15.6.2021 rep. 32415, aveva nominato suo erede universale Nominativo_5; che Ricorrente_1, Nominativo_3 e Nominativo_2, presentavano alla data del decesso della zia la dichiarazione di successione depositando presso il Registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 3 e 76 D.P.R. 445/2000 comprovante la qualità di erede;
che, a seguito di accesso all'Archivio notarile di Roma, è stato rinvenuto il testamento pubblico della de cuius, ricevuto dal notaio Nominativo_4 di Palestrina in data 19.6.2013, in forza del quale Nominativo_1 ha nominato proprio erede universale Nominativo_5 già amministratore unico, nonché socio sia della Nominativo_6 Successori Della Ditta Società_2.R. L. che della Società_1 S.r.l.; che Nominativo_5 ha notificato nel novembre del 2021 un atto di citazione iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Roma con RG 72051/2021 per sentire accertare la illegittimità della intestazione mortis causa delle quote delle Società_1 S.r.l. e Nominativo_6 Successori della Ditta Società_2.r.l. in favore dei sigg.ri Nominativo_3, Ricorrente_1 e Nominativo_2
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Tanto posto si rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in assenza di specifica volontà testamentaria del defunto, la successione dei beni del de cuius avviene secondo criteri legali e, nello specifico, quelli dettati dagli articoli 565 e seguenti c. c. Attraverso la successione legittima, l'ordinamento garantisce la regolare trasmissione del patrimonio del defunto, individuando uno specifico ordine di soggetti successibili, legati al de cuius da diversi gradi di parentela. Laddove però venga reperito anche successivamente un testamento, la Corte di cassazione attribuisce prevalenza alla volontà del de cuius rispetto alla delazione legale, nel rispetto dell'irripetibilità e della rilevanza delle istruzioni date dal defunto. Quindi, una volta accertata l'esistenza di un testamento, ai sensi dell'art. 457 c. c., la successione testamentaria prevale sulla successione legittima, cfr. Cass. n. 24184 del 2019).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione la qualità di erede legittimo deve essere provata in forma documentale, mediante gli atti dello stato civile, non essendo sufficiente la sola dichiarazione di successione (Cass., 4 maggio 1999, n. 4449; Cass., 10 febbraio 1995, n. 1484).
Da quanto dette discende che, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dall'Ufficio resistente, il reperimento del testamento in forza del quale Nominativo_1 ha nominato proprio erede universale Nominativo_5, che ha accettato la predetta qualità, non può non rilevare rispetto alla legittimazione della ricorrente, attesa la prevalenza della successione testamentaria rispetto a quella legittima e attesa anche la insufficienza della mera dichiarazione di successione. Né la circostanza che sia stata depositata presso il Registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 3 e 76 d.P.R. 445/2000 vale a far acquisire alla ricorrente la qualità di erede e a superare quanto disposto da Nominativo_1 con testamento pubblico.
Atteso il sostanziale accoglimento del ricorso e valutata la complessità della vicenda si ritiene di dover condannare le resistenti in solido al rimborso delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Condanna le resistenti in solido al rimborso delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Roma il 21.1.2026 L'Estensore Elisabetta Rispoli Il
Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti