CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2023, n. 11146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11146 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16 giugno 2022 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. CA ON anche in sostituzione dell'avv. VA CO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11146 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame presentata da AN CA avverso l'ordinanza del 25 marzo 2022 con cui gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. Secondo l'imputazione provvisoria il CA sarebbe partecipe della locale di ‘ndrangheta di Cosoleto facente capo alla cosca degli AL, in stabile rapporto di frequentazione con altri affiliati e dotato di una dote di 'ndrangheta non precisata, con compiti: a) di portare "ambasciate" dalla Calabria allo zio, NT ZO, che sarebbe uno dei capi della locale di Roma;
b) di "smistare" gli incontri che questo avrebbe dovuto avere con altri affiliati, agendo spesso in sua rappresentanza;
c) di "consigliore" dello zio NT ZO in relazione alle frizioni createsi nella locale a Cosoleto, suo portavoce nelle interlocuzione con il capo della locale, AN AL, e "partecipe di tutte le dinamiche mafiose dell'organizzazione criminale" (In Cosoleto e Sinopoli dal 2016 con condotta perdurante). 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di AN CA, avv. CA ON e avv. VA CO, deducendo due motivi. 2.1 Violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata non contiene alcuna autonoma valutazione degli elementi posti a sostegno della richiesta, recependo acriticamente e per relationem la ricostruzione offerta dalla pubblica accusa. In particolare, la gravità del quadro indiziario è stata desunta da talune conversazioni (ad esempio, quella del 30 luglio 2017 in cui ZO NT dice di voler evitare l'incontro con "ndranghetisti di altri paesi" e di volerli dirottare sul nipote AN CA, detto Franco;
le conversazioni del 6 settembre 2017 e del 27 giugno 2018 in merito alla dote del CA), omettendo, tuttavia, di considerare la mancanza di alcun ulteriore elemento sintomatico del ruolo dinamico svolto dal ricorrente in seno al sodalizio, non potendo rilevare, come affermato recentemente dalle Sezioni Unite Modafferi, né il mero rito di affiliazione o il possesso della dote dello "sgarro", né la partecipazione del ricorrente alle conversazioni dello zio, né tantomeno il pronome al plurale adottato da AN AL allorché chiedeva al CA che i sodali lo rendessero edotto di tutto. In particolare, le conclusioni cui perviene l'ordinanza appaiono in contrasto con l'assenza di elementi concreti attestanti che il ricorrente 2 ha effettivamente "smistato" gli incontri con lo zio, portato a questo delle "ambasciate" o si è rapportato a AN AL quale suo portavoce. 2.2. Erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sulla base di una valutazione non individualizzata, ma "cumulativa", utilizzando gli argomenti del "radicamento familiare" e delle vicende che hanno riguardato la famiglia degli AL. Si censura, inoltre, la scelta della misura custodiale, in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e della presunzione di carattere relativo stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. Con memoria trasmessa il 13 gennaio 2023 il ricorrente ha presentato motivi nuovi, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, si insiste nella violazione dei canoni di valutazione della prova logica e, in particolare, si aggiungono, quali ulteriori profili di censura della valutazione di gravità indiziaria, la valorizzazione del legame di parentela, l'impiego di mere congetture allorché l'ordinanza reputa il ricorrente comunque presente alle conversazioni cui non partecipa direttamente. Quanto al secondo motivo, si censura la motivazione concernente la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in quanto sganciata da alcuna concreta condotta tenuta dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, la cui sussistenza non è contestata con i motivi di ricorso, sulla base di un ragionamento logico induttivo, non affetto da manifesta illogicità, fondato sull'analisi del contenuto delle conversazioni intercettate. Innanzitutto, l'ordinanza impugnata ha ricostruito, sulla base delle risultanze emergenti da sentenze definitive, la struttura della 'ndrangheta calabrese e, in particolare, della cosca AL, concentrando l'attenzione su due sue articolazioni territoriali, a Cosoleto e a Roma. Al vertice della prima, secondo la ricostruzione fattuale non censurata dal ricorrente, vi sarebbero i due fratelli AL, LA e NT, e EN ZO;
alla guida del locale di Roma vi sarebbero, invece, IN AL e NT ZO (figlio di EN). 3 Quanto alla posizione del ricorrente, sono stati, in particolare, evidenziati, quali elementi sintomatici della sua intraneità al locale di Cosoleto, il rapporto fiduciario con lo zio, NT ZO, il rapporto diretto del ricorrente con il capo del locale di Cosoleto, e la sua conoscenza delle dinamiche interne al locale. In particolare, con riferimento al rapporto tra il ricorrente ed il ZO, l'ordinanza impugnata ha considerato due conversazionf del luglio e del settembre 2017, reputandole altamente significative sia della fiducia di cui godeva il ricorrente presso lo zio - il quale nella prima conversazione manifestava chiaramente di considerare il nipote quale persona di fiducia in grado di coadiuvarlo negli incontri che avrebbe avuto al suo rientro in Calabria, una volta cessata l'efficacia della misura di prevenzione personale - sia della partecipazione del ricorrente al rituale di affiliazione svoltosi presso il santuario della Madonna di Polsi in cui erano state conferite doti di 'ndrangheta. E' stata, inoltre, considerata di particolare rilievo, per la sua idoneità a dimostrare il ruolo dinamico svolto dal CA all'interno del sodalizio, la conversazione del 27 giugno 2018 svoltasi tra il ricorrente, NT ZO e IN ZO. In tale conversazione, infatti, come evidenzia l'ordinanza impugnata, sono emersi elementi sintomatici del rapporto diretto del CA con AN AL, cl. '57 (al momento dei fatti capo del locale di Cosoleto), della conoscenza da parte del primo delle dinamiche interne al locale (si fa riferimento al conferimento di doti ed alle violazioni contestate al padre di ZO) nonché del possesso da parte del CA della dote di "sgarro". Deve, dunque, escludersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa nella dedotta violazione di legge, avendo valutato complessivamente gli elementi fattuali emergenti dal compendio investigativo, desumendone non solo la mera posizione statica di affiliato, ma un ruolo di carattere dinamico e funzionale del CA all'interno del sodalizio mafioso, in stretta aderenza all'interpretazione costantemente adottata da questa Corte, anche a Sezioni Unite in relazione alla condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non possa essere superata in quanto, essendo stata contestata la partecipazione ad una mafia 4 c.d. "storica", con condotta perdurante a decorrere dal 2016, né dagli atti né dalle allegazioni del ricorrente emergono elementi positivi relativi alla rescissione del vincolo associativo o la cessazione dell'operatività della cosca. In particolare, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto, affermato da ultimo da Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905 che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, ritiene necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, la cui possibile rilevanza è, invece, ammessa in relazione alle associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche. Nell'ambito di tale orientamento ermeneutico si è inoltre, affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). 2.1 Ad avviso del Collegio, tale soluzione ermeneutica non può essere condivisa. Riprendendo, infatti, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., adottata da Sez. 6, n. 15753 del 28/3/2018, Pisano, Rv. 272887, va ribadito, che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non assume rilevanza la distinzione tra mafie "storiche" e formazioni di nuova costituzione, in quanto in entrambi i casi la presunzione può essere superata anche nel caso in cui vi sia la prova, non solo della rescissione del vincolo associativo, ma anche del solo irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminale, a prescindere dalla perdurante stabilità dell'associazione. In tale pronuncia si è condivisibilmente rilevato che l'opposto orientamento ermeneutico si fonda su un dato estraneo al testo normativo (la distinzione tra i due tipi di mafie) e surroga la prova di un fatto di rilievo individuale (il recesso del singolo associato) con una valutazione relativa alla stabilità della associazione, peraltro inferita presuntivamente 5 - come nella fattispecie in esame - dalla sola risalenza nel tempo del sodalizio criminale. A tal fine, dunque, anche il decorso di un significativo arco temporale dai fatti contestati, non accompagnato da ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di una sua perdurante pericolosità, può rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari» cui fa riferimento l'art. 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen. Alla stregua di tali considerazioni e tenuto altresì conto che, al di là del caso in cui l'interessato abbia optato per una collaborazione con la giustizia, la prova della rescissione del vincolo associativo, richiesta dall'opposto orientamento, potrebbe risolversi in una sorta di probatio diabolica, va, dunque, ribadito che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919). 2.3 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare l'incidenza sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. del tempo "silente", tenuto conto della risalenza al 2018 degli elementi indiziari a carico dell'indagato e dell'assenza di ulteriori e concreto condotte sintomatiche della persistenza della sua pericolosità. 2.4 E', infine, fondato l'ulteriore profilo di censura contenuto nel motivo in esame in merito alla carenza di una valutazione individualizzata di sussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio desunta, quanto al primo, da pregresse condotte di altri sodali anziché dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, e, più in generale, da specifici elementi vicini nel tempo (cfr. Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220), e, quanto al secondo, da valutazioni estremamente generiche in merito alla necessità di acquisire informazioni da soggetti che hanno avuto contatti con gli indagati o che sono a conoscenza di vicende rilevanti per il sodalizio. 6 Il Consigli2.rges 3. Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio, alla luce dei principi di diritto affermati, sulle esigenze cautelari e, in particolare, sulla sussistenza di elementi concreti idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24 gennaio 2023
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. CA ON anche in sostituzione dell'avv. VA CO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11146 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame presentata da AN CA avverso l'ordinanza del 25 marzo 2022 con cui gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. Secondo l'imputazione provvisoria il CA sarebbe partecipe della locale di ‘ndrangheta di Cosoleto facente capo alla cosca degli AL, in stabile rapporto di frequentazione con altri affiliati e dotato di una dote di 'ndrangheta non precisata, con compiti: a) di portare "ambasciate" dalla Calabria allo zio, NT ZO, che sarebbe uno dei capi della locale di Roma;
b) di "smistare" gli incontri che questo avrebbe dovuto avere con altri affiliati, agendo spesso in sua rappresentanza;
c) di "consigliore" dello zio NT ZO in relazione alle frizioni createsi nella locale a Cosoleto, suo portavoce nelle interlocuzione con il capo della locale, AN AL, e "partecipe di tutte le dinamiche mafiose dell'organizzazione criminale" (In Cosoleto e Sinopoli dal 2016 con condotta perdurante). 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di AN CA, avv. CA ON e avv. VA CO, deducendo due motivi. 2.1 Violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata non contiene alcuna autonoma valutazione degli elementi posti a sostegno della richiesta, recependo acriticamente e per relationem la ricostruzione offerta dalla pubblica accusa. In particolare, la gravità del quadro indiziario è stata desunta da talune conversazioni (ad esempio, quella del 30 luglio 2017 in cui ZO NT dice di voler evitare l'incontro con "ndranghetisti di altri paesi" e di volerli dirottare sul nipote AN CA, detto Franco;
le conversazioni del 6 settembre 2017 e del 27 giugno 2018 in merito alla dote del CA), omettendo, tuttavia, di considerare la mancanza di alcun ulteriore elemento sintomatico del ruolo dinamico svolto dal ricorrente in seno al sodalizio, non potendo rilevare, come affermato recentemente dalle Sezioni Unite Modafferi, né il mero rito di affiliazione o il possesso della dote dello "sgarro", né la partecipazione del ricorrente alle conversazioni dello zio, né tantomeno il pronome al plurale adottato da AN AL allorché chiedeva al CA che i sodali lo rendessero edotto di tutto. In particolare, le conclusioni cui perviene l'ordinanza appaiono in contrasto con l'assenza di elementi concreti attestanti che il ricorrente 2 ha effettivamente "smistato" gli incontri con lo zio, portato a questo delle "ambasciate" o si è rapportato a AN AL quale suo portavoce. 2.2. Erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sulla base di una valutazione non individualizzata, ma "cumulativa", utilizzando gli argomenti del "radicamento familiare" e delle vicende che hanno riguardato la famiglia degli AL. Si censura, inoltre, la scelta della misura custodiale, in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e della presunzione di carattere relativo stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. Con memoria trasmessa il 13 gennaio 2023 il ricorrente ha presentato motivi nuovi, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, si insiste nella violazione dei canoni di valutazione della prova logica e, in particolare, si aggiungono, quali ulteriori profili di censura della valutazione di gravità indiziaria, la valorizzazione del legame di parentela, l'impiego di mere congetture allorché l'ordinanza reputa il ricorrente comunque presente alle conversazioni cui non partecipa direttamente. Quanto al secondo motivo, si censura la motivazione concernente la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in quanto sganciata da alcuna concreta condotta tenuta dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, la cui sussistenza non è contestata con i motivi di ricorso, sulla base di un ragionamento logico induttivo, non affetto da manifesta illogicità, fondato sull'analisi del contenuto delle conversazioni intercettate. Innanzitutto, l'ordinanza impugnata ha ricostruito, sulla base delle risultanze emergenti da sentenze definitive, la struttura della 'ndrangheta calabrese e, in particolare, della cosca AL, concentrando l'attenzione su due sue articolazioni territoriali, a Cosoleto e a Roma. Al vertice della prima, secondo la ricostruzione fattuale non censurata dal ricorrente, vi sarebbero i due fratelli AL, LA e NT, e EN ZO;
alla guida del locale di Roma vi sarebbero, invece, IN AL e NT ZO (figlio di EN). 3 Quanto alla posizione del ricorrente, sono stati, in particolare, evidenziati, quali elementi sintomatici della sua intraneità al locale di Cosoleto, il rapporto fiduciario con lo zio, NT ZO, il rapporto diretto del ricorrente con il capo del locale di Cosoleto, e la sua conoscenza delle dinamiche interne al locale. In particolare, con riferimento al rapporto tra il ricorrente ed il ZO, l'ordinanza impugnata ha considerato due conversazionf del luglio e del settembre 2017, reputandole altamente significative sia della fiducia di cui godeva il ricorrente presso lo zio - il quale nella prima conversazione manifestava chiaramente di considerare il nipote quale persona di fiducia in grado di coadiuvarlo negli incontri che avrebbe avuto al suo rientro in Calabria, una volta cessata l'efficacia della misura di prevenzione personale - sia della partecipazione del ricorrente al rituale di affiliazione svoltosi presso il santuario della Madonna di Polsi in cui erano state conferite doti di 'ndrangheta. E' stata, inoltre, considerata di particolare rilievo, per la sua idoneità a dimostrare il ruolo dinamico svolto dal CA all'interno del sodalizio, la conversazione del 27 giugno 2018 svoltasi tra il ricorrente, NT ZO e IN ZO. In tale conversazione, infatti, come evidenzia l'ordinanza impugnata, sono emersi elementi sintomatici del rapporto diretto del CA con AN AL, cl. '57 (al momento dei fatti capo del locale di Cosoleto), della conoscenza da parte del primo delle dinamiche interne al locale (si fa riferimento al conferimento di doti ed alle violazioni contestate al padre di ZO) nonché del possesso da parte del CA della dote di "sgarro". Deve, dunque, escludersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa nella dedotta violazione di legge, avendo valutato complessivamente gli elementi fattuali emergenti dal compendio investigativo, desumendone non solo la mera posizione statica di affiliato, ma un ruolo di carattere dinamico e funzionale del CA all'interno del sodalizio mafioso, in stretta aderenza all'interpretazione costantemente adottata da questa Corte, anche a Sezioni Unite in relazione alla condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non possa essere superata in quanto, essendo stata contestata la partecipazione ad una mafia 4 c.d. "storica", con condotta perdurante a decorrere dal 2016, né dagli atti né dalle allegazioni del ricorrente emergono elementi positivi relativi alla rescissione del vincolo associativo o la cessazione dell'operatività della cosca. In particolare, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto, affermato da ultimo da Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905 che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, ritiene necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, la cui possibile rilevanza è, invece, ammessa in relazione alle associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche. Nell'ambito di tale orientamento ermeneutico si è inoltre, affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). 2.1 Ad avviso del Collegio, tale soluzione ermeneutica non può essere condivisa. Riprendendo, infatti, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., adottata da Sez. 6, n. 15753 del 28/3/2018, Pisano, Rv. 272887, va ribadito, che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non assume rilevanza la distinzione tra mafie "storiche" e formazioni di nuova costituzione, in quanto in entrambi i casi la presunzione può essere superata anche nel caso in cui vi sia la prova, non solo della rescissione del vincolo associativo, ma anche del solo irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminale, a prescindere dalla perdurante stabilità dell'associazione. In tale pronuncia si è condivisibilmente rilevato che l'opposto orientamento ermeneutico si fonda su un dato estraneo al testo normativo (la distinzione tra i due tipi di mafie) e surroga la prova di un fatto di rilievo individuale (il recesso del singolo associato) con una valutazione relativa alla stabilità della associazione, peraltro inferita presuntivamente 5 - come nella fattispecie in esame - dalla sola risalenza nel tempo del sodalizio criminale. A tal fine, dunque, anche il decorso di un significativo arco temporale dai fatti contestati, non accompagnato da ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di una sua perdurante pericolosità, può rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari» cui fa riferimento l'art. 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen. Alla stregua di tali considerazioni e tenuto altresì conto che, al di là del caso in cui l'interessato abbia optato per una collaborazione con la giustizia, la prova della rescissione del vincolo associativo, richiesta dall'opposto orientamento, potrebbe risolversi in una sorta di probatio diabolica, va, dunque, ribadito che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919). 2.3 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare l'incidenza sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. del tempo "silente", tenuto conto della risalenza al 2018 degli elementi indiziari a carico dell'indagato e dell'assenza di ulteriori e concreto condotte sintomatiche della persistenza della sua pericolosità. 2.4 E', infine, fondato l'ulteriore profilo di censura contenuto nel motivo in esame in merito alla carenza di una valutazione individualizzata di sussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio desunta, quanto al primo, da pregresse condotte di altri sodali anziché dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, e, più in generale, da specifici elementi vicini nel tempo (cfr. Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220), e, quanto al secondo, da valutazioni estremamente generiche in merito alla necessità di acquisire informazioni da soggetti che hanno avuto contatti con gli indagati o che sono a conoscenza di vicende rilevanti per il sodalizio. 6 Il Consigli2.rges 3. Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio, alla luce dei principi di diritto affermati, sulle esigenze cautelari e, in particolare, sulla sussistenza di elementi concreti idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24 gennaio 2023