Art. 5. 1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341 , gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.
2. Sono altresi' regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001. 4.
Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, le universita' determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. la' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZECCHINO, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Nota all'articolo 5:
Per il testo dell' articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 novembre 1990, n. 341 si veda la nota all'articolo 4.
Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245 reca: "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di
orientamento."
2. Sono altresi' regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001. 4.
Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, le universita' determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. la' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZECCHINO, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Nota all'articolo 5:
Per il testo dell' articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 novembre 1990, n. 341 si veda la nota all'articolo 4.
Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245 reca: "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di
orientamento."