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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica - Imposte Comunali & Affini S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , con rituale ricorso depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato l'Avviso di intimazione prot. n. 8414 – ID_Pratica 29418263 relativo a tre avvisi di accertamento e successive ingiunzioni di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica regionale degli anni 2012,
2015 e 2016, per il veicolo tg. Targa_1 Valore della lite € € 1.180,00 .
Il ricorrente ha proposto gravame avverso gli avvisi sulla base delle seguenti eccezioni:
1) il difetto della titolarità della funzione di procedere alla riscossione coattiva della I.C.A. S.p.A.
Argomenta il ricorrente che sia l'art. 6 dell'accordo quadro, richiamato dalla stessa società convenuta nell'atto di riscossione, sia l'art. 3 del relativo capitolato degli oneri, è individuato un espresso limite di durata della ultrattività delle singole attività di riscossione. L'accordo quadro regionale n. 471 del 9.12.2015, pag. 14, all'art. 6 (“durata”) prevede espressamente che: «1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e fino ai 48 mesi successivi, eventualmente rinnovabile per altri 48 mesi.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto».
Mentre il relativo capitolato degli oneri, all'art. 3, comma 4 (“durata del servizio”), prevede che: «Le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall'Affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali. Le operazioni in itinere alla data di cessazione dell'affidamento si concluderanno entro 24 mesi da detta data».
Dal tenore delle suindicate disposizioni contrattuali si evince chiaramente che il contratto di appalto, avente ad oggetto la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, ha durata sino al 10.12.2019, e cioè esattamente a 48 mesi dalla sottoscrizione avvenuta il 9.12.2015.
Alla luce di tali ragioni, non essendovi stato alcun rinnovo del contratto stipulato in data 9.12.2015 – né tramite la procedura negoziata richiamata dal comma 5 di cui all'art. 3 del richiamato capitolato, né tramite le modalità di legge – l'odierna resistente avrebbe potuto porre in essere, portando a compimento, atti di accertamento e/o riscossione, non oltre il 10.12.2021, data che appunto corrisponde con lo scadere degli ulteriori 24 mesi (per le operazioni in itinere) successivi alla data di scadenza dell'appalto (10.12.2019).
È dunque evidente che l'atto impugnato, essendo stato emesso solo in data 7.1.2025 (e notificato il
28.1.2025), quindi ben oltre il termine ultimo di scadenza 10.12.2021, non può che ritenersi inesistente e/o nullo, poiché proveniente da soggetto privo di titolo.
Conclude chiedendo, n via preliminare e cautelare sospendere, eventualmente con provvedimento inaudita altera parte, l'esecuzione dell'Avviso di intimazione Prot. n. 8414 – ID_Pratica 29418263; In via principale e nel merito, annullare l'atto, in narrativa specificato, Avviso di intimazione Prot. n. 8414 – ID_Pratica
29418263, essendo lo stesso illegittimo ed infondato per i suindicati motivi. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale si dichiara antistatario sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si costituisce in giudizio la IC RL la quale preliminarmente rileva l'opportunità, in considerazione del fatto che l'odierno giudizio verte esclusivamente sulla contestazione in ordine alla legittimità del rapporto intercorrente tra la Regione Molise ed il RTI Ica/Creset e, quindi, sulla legittimazione dello stesso concessionario a porre in essere le attività di riscossione della Tassa Automobilistica regionale, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore Regione Molise, ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs n. 546/1992 onerando parte ricorrente della notifica del ricorso introduttivo.
Riguardo la legittimazione della RTI Ica/Creset, come evidenziato nel preambolo dell'ingiunzione, la sua posizione nell'albo nazionale dei concessionari e la sua qualità di Concessionaria della riscossione coattiva della Tassa automobilistica della Regione Molise in virtù di contratto n. 471 sottoscritto in data 09/12/2015,
e stato prorogato dapprima con D.D. n.57 del 05/06/2020 e successivamente con D.D. n. 84 del 28/08/2020 fino al 31/12/2020.
Detta qualità di concessionaria si estrinseca per tutti gli atti posti in essere nel corso della vigenza contrattuale, allo stesso RTI riconducibili, la cui attività di riscossione si esaurisce solo in conseguenza del pagamento del dovuto, oppure dell'annullamento/sgravio/discarico del “carico tributario” ingiunto.
Appare chiaro che una volta che l'atto sia stato trasmesso al concessionario per l'attività di riscossione, questo non può che essere portato a compimento dal medesimo soggetto al quale, in piena vigenza del rapporto contrattuale, era stato traslato il relativo potere da parte dell'Ente locale.
Difatti, all'art. 3, comma 4, primo periodo (Durata del servizio) espressamente risulta : Le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall'affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali, nonché dalla Regione Molise nell'ultimo provvedimento di proroga, richiamato anche nella comunicazione sulle attività pendenti a firma del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale del 03/07/2023.
Rientrano in queste attività quelle relative alle forniture prese in carico nel corso della durata contrattuale e che sono individuate nella succitata nota del RTI n. 98945/2023, che è appunto quella riscontrata dal Dirigente
Regionale nella nota del 03/07/2023 (Allegato 5 citato), con la precisazione che le stesse devono essere
“espletate fino ad esaurimento delle stesse”, e nello specifico: Ruolo Ingiunzioni ex ACI 2008/2011; Ruolo
Ingiunzioni bollo anno 2012; Ruolo Ingiunzioni bollo anni 2013/2014;Ruolo Ingiunzioni bollo anno 2015;
Ruolo ingiunzioni bollo anni 2016/2017-1° lotto.
E' dunque assolutamente pacifico che l'atto odiernamente opposto (fondato su ingiunzioni bollo 2012, 2013
e 2014), essendo riferito ad annualità di tributo di competenza del RTI Ica/Creset, dunque “ricevute e prese in carico” nel corso della vigenza contrattuale, dallo stesso concessionario dovevano e devono essere portate a compimento fino a completa definizione della procedura di riscossione (come detto, pagamento o discarico), anche dopo la scadenza contrattuale. Conclude chiedendo di rigettare la richiesta di sospensiva per insussistenza dei requisiti di legge;
di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso.
Deposita memorie illustrative il ricorrente con le quali, nel ribadire i motivi di ricorso, contesta espressamente la regolarità della richiamata proroga tecnica (all. 3 controdeduzioni) e evidenzia che in ogni caso il concessionario alla data dell'emissione dell'avviso di intimazione impugnato era privo del potere di riscossione. In ogni caso, detta proroga risulterebbe palesemente illegittima perché emessa in violazione della normativa del TUEL relativa al giusto procedimento per procedere alla proroga della concessione, normativa che postula l'esistenza di una delibera del Consiglio o della Giunta (Cass. 19003/2023).
Dunque le determinazioni dirigenziali, non supportatate da una delibera del Consiglio o della Giunta, integrando degli atti comunque invalidi, vanno conseguentemente disapplicati da questa Corte, a mente dell'art. 7, D. lgs. n. 546/1992.
Si oppone sin da ora all'avversa richiesta di integrazione del contraddittorio in favore della Regione Molise, così come si oppone all'avvenuta costituzione dell'Ente, poiché unico motivo di ricorso è la carenza di legittimazione del concessionario che ha emesso l'avviso di intimazione impugnato e non riguarda questioni relative al presupposto di imposta o alla pretesa creditoria dell'ente impositore.
Il ricorrente deposita ulteriori memori con le quali, oltre a ribadire che il concessionario alla data dell'emissione dell'avviso di intimazione impugnato era privo del potere di riscossione, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Giudice non voglia accogliere quanto principalmente richiesto dal contribuente, chiede la compensazione delle spese di lite stante l'assoluta novità della questione ed i contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
3. – Quanto all'eccepito difetto di legittimazione dell'agente della riscossione, occorre premettere che (così) viene in considerazione la concessione di un pubblico servizio rispetto al quale rileva, come si è osservato, la definizione unionale di appalto pubblico di servizi il cui proprium «sta nella somministrazione del servizio a favore della generalità degli utenti, e non solo alla pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 9 dicembre
2015, n. 24824), nonchè nella traslazione ad un soggetto privato della facoltà di esercizio del servizio, ferma restando la titolarità della funzione in capo all'Amministrazione concedente (Cons. Stato, sez. 6, 16 luglio
2015, n. 3571) … E' … ravvisabile concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, traendo la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, di modo che sul concessionario finisca col gravare il rischio legato alla gestione del servizio. In definitiva, la concessione di servizi è identificata in ragione dell'assunzione da parte del concessionario del rischio, che implica il trasferimento della responsabilità di gestione (ed analoga soluzione è adottata in relazione alla distinzione tra concessione ed appalto di lavori pubblici: Corte giust. 13 novembre 2008, causa C-437/07, Commissione c. Repubblica
Italiana).» (così Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965).
3.1 - A fronte di tanto, la disciplina contrattuale in contestazione, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, non importa affatto un rinnovo ovvero una proroga del contratto di concessione – proroga che realizza un differimento del termine finale dell'intero rapporto e, in buona sostanza, un effetto equivalente al rinnovo del contratto (v., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891; Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151; ID., 11 maggio 2009, n. 2882; ID., 8 luglio 2008, n. 3391; v. il d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, art. 106, comma 11 e, ora, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 178) – e si risolve – sul piano del principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) – in una mera ultrattività legata a singole, e specifiche, partite creditorie da portare «a compimento anche oltre i termini contrattuali»; laddove, allora, viene in rilievo – piuttosto che la protrazione dell'intero rapporto contrattuale (entro un termine predeterminato), - la precaria assicurazione del servizio a fronte di specifiche partite creditorie, in buona sostanza nelle more del reperimento di un nuovo contraente (da selezionare con procedura di evidenza pubblica).
3.2 Né diversamente rileva che, nello stesso contratto, sia stata predeterminata una durata (24 mesi) entro la quale portare a compimento la riscossione di dette partite creditorie, in quanto – esclusa ogni modifica sostanziale del contratto (v. la direttiva 2014/23/UE, del 26 febbraio 2014, art. 43; v., altresì, CGUE, 2 settembre 2021, cause riunite C-721/19 e C-722/19, Società_1 Ltd e a.; v. ancora CGUE, 18 settembre
2019, causa C-526/17, Commissione europea c. Repubblica italiana, con riferimento alla parzialmente omologa disposizione della direttiva n. 2004/18, ora ripresa dalla direttiva n. 24/2014/UE, del 26 febbraio
2014, art. 72, sugli appalti pubblici) – per un verso, alla predeterminazione di detta durata si correla la funzione che la stessa assolve (portare a compimento la riscossione per le partite creditorie ancora pendenti, seppur affidate) – così che lo stesso termine non assume natura essenziale e, ad ogni modo, finisce per rilevare (solo) in punto di adempimento del contratto, e di conseguente responsabilità contrattuale del concessionario del servizio di riscossione - e, per il restante, la relativa illiceità va esclusa (proprio) in difetto di una modifica sostanziale del contratto (con restrizione dello spazio coperto da una procedura di evidenza pubblica).
3.3 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, in considerazione degli antinomici approdi interpretativi che, presenti nella giurisprudenza di merito, hanno connotato le opposte soluzioni giurisprudenziali in punto di rilevanza della clausola di contratto relativa all'attività dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025.
Il giudice dott. Ilario Moscetta
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica - Imposte Comunali & Affini S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8414 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , con rituale ricorso depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato l'Avviso di intimazione prot. n. 8414 – ID_Pratica 29418263 relativo a tre avvisi di accertamento e successive ingiunzioni di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica regionale degli anni 2012,
2015 e 2016, per il veicolo tg. Targa_1 Valore della lite € € 1.180,00 .
Il ricorrente ha proposto gravame avverso gli avvisi sulla base delle seguenti eccezioni:
1) il difetto della titolarità della funzione di procedere alla riscossione coattiva della I.C.A. S.p.A.
Argomenta il ricorrente che sia l'art. 6 dell'accordo quadro, richiamato dalla stessa società convenuta nell'atto di riscossione, sia l'art. 3 del relativo capitolato degli oneri, è individuato un espresso limite di durata della ultrattività delle singole attività di riscossione. L'accordo quadro regionale n. 471 del 9.12.2015, pag. 14, all'art. 6 (“durata”) prevede espressamente che: «1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e fino ai 48 mesi successivi, eventualmente rinnovabile per altri 48 mesi.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto».
Mentre il relativo capitolato degli oneri, all'art. 3, comma 4 (“durata del servizio”), prevede che: «Le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall'Affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali. Le operazioni in itinere alla data di cessazione dell'affidamento si concluderanno entro 24 mesi da detta data».
Dal tenore delle suindicate disposizioni contrattuali si evince chiaramente che il contratto di appalto, avente ad oggetto la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa automobilistica, ha durata sino al 10.12.2019, e cioè esattamente a 48 mesi dalla sottoscrizione avvenuta il 9.12.2015.
Alla luce di tali ragioni, non essendovi stato alcun rinnovo del contratto stipulato in data 9.12.2015 – né tramite la procedura negoziata richiamata dal comma 5 di cui all'art. 3 del richiamato capitolato, né tramite le modalità di legge – l'odierna resistente avrebbe potuto porre in essere, portando a compimento, atti di accertamento e/o riscossione, non oltre il 10.12.2021, data che appunto corrisponde con lo scadere degli ulteriori 24 mesi (per le operazioni in itinere) successivi alla data di scadenza dell'appalto (10.12.2019).
È dunque evidente che l'atto impugnato, essendo stato emesso solo in data 7.1.2025 (e notificato il
28.1.2025), quindi ben oltre il termine ultimo di scadenza 10.12.2021, non può che ritenersi inesistente e/o nullo, poiché proveniente da soggetto privo di titolo.
Conclude chiedendo, n via preliminare e cautelare sospendere, eventualmente con provvedimento inaudita altera parte, l'esecuzione dell'Avviso di intimazione Prot. n. 8414 – ID_Pratica 29418263; In via principale e nel merito, annullare l'atto, in narrativa specificato, Avviso di intimazione Prot. n. 8414 – ID_Pratica
29418263, essendo lo stesso illegittimo ed infondato per i suindicati motivi. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale si dichiara antistatario sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si costituisce in giudizio la IC RL la quale preliminarmente rileva l'opportunità, in considerazione del fatto che l'odierno giudizio verte esclusivamente sulla contestazione in ordine alla legittimità del rapporto intercorrente tra la Regione Molise ed il RTI Ica/Creset e, quindi, sulla legittimazione dello stesso concessionario a porre in essere le attività di riscossione della Tassa Automobilistica regionale, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore Regione Molise, ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs n. 546/1992 onerando parte ricorrente della notifica del ricorso introduttivo.
Riguardo la legittimazione della RTI Ica/Creset, come evidenziato nel preambolo dell'ingiunzione, la sua posizione nell'albo nazionale dei concessionari e la sua qualità di Concessionaria della riscossione coattiva della Tassa automobilistica della Regione Molise in virtù di contratto n. 471 sottoscritto in data 09/12/2015,
e stato prorogato dapprima con D.D. n.57 del 05/06/2020 e successivamente con D.D. n. 84 del 28/08/2020 fino al 31/12/2020.
Detta qualità di concessionaria si estrinseca per tutti gli atti posti in essere nel corso della vigenza contrattuale, allo stesso RTI riconducibili, la cui attività di riscossione si esaurisce solo in conseguenza del pagamento del dovuto, oppure dell'annullamento/sgravio/discarico del “carico tributario” ingiunto.
Appare chiaro che una volta che l'atto sia stato trasmesso al concessionario per l'attività di riscossione, questo non può che essere portato a compimento dal medesimo soggetto al quale, in piena vigenza del rapporto contrattuale, era stato traslato il relativo potere da parte dell'Ente locale.
Difatti, all'art. 3, comma 4, primo periodo (Durata del servizio) espressamente risulta : Le forniture e le liste di carico ricevute e prese in carico dall'affidatario dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini contrattuali, nonché dalla Regione Molise nell'ultimo provvedimento di proroga, richiamato anche nella comunicazione sulle attività pendenti a firma del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale del 03/07/2023.
Rientrano in queste attività quelle relative alle forniture prese in carico nel corso della durata contrattuale e che sono individuate nella succitata nota del RTI n. 98945/2023, che è appunto quella riscontrata dal Dirigente
Regionale nella nota del 03/07/2023 (Allegato 5 citato), con la precisazione che le stesse devono essere
“espletate fino ad esaurimento delle stesse”, e nello specifico: Ruolo Ingiunzioni ex ACI 2008/2011; Ruolo
Ingiunzioni bollo anno 2012; Ruolo Ingiunzioni bollo anni 2013/2014;Ruolo Ingiunzioni bollo anno 2015;
Ruolo ingiunzioni bollo anni 2016/2017-1° lotto.
E' dunque assolutamente pacifico che l'atto odiernamente opposto (fondato su ingiunzioni bollo 2012, 2013
e 2014), essendo riferito ad annualità di tributo di competenza del RTI Ica/Creset, dunque “ricevute e prese in carico” nel corso della vigenza contrattuale, dallo stesso concessionario dovevano e devono essere portate a compimento fino a completa definizione della procedura di riscossione (come detto, pagamento o discarico), anche dopo la scadenza contrattuale. Conclude chiedendo di rigettare la richiesta di sospensiva per insussistenza dei requisiti di legge;
di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso.
Deposita memorie illustrative il ricorrente con le quali, nel ribadire i motivi di ricorso, contesta espressamente la regolarità della richiamata proroga tecnica (all. 3 controdeduzioni) e evidenzia che in ogni caso il concessionario alla data dell'emissione dell'avviso di intimazione impugnato era privo del potere di riscossione. In ogni caso, detta proroga risulterebbe palesemente illegittima perché emessa in violazione della normativa del TUEL relativa al giusto procedimento per procedere alla proroga della concessione, normativa che postula l'esistenza di una delibera del Consiglio o della Giunta (Cass. 19003/2023).
Dunque le determinazioni dirigenziali, non supportatate da una delibera del Consiglio o della Giunta, integrando degli atti comunque invalidi, vanno conseguentemente disapplicati da questa Corte, a mente dell'art. 7, D. lgs. n. 546/1992.
Si oppone sin da ora all'avversa richiesta di integrazione del contraddittorio in favore della Regione Molise, così come si oppone all'avvenuta costituzione dell'Ente, poiché unico motivo di ricorso è la carenza di legittimazione del concessionario che ha emesso l'avviso di intimazione impugnato e non riguarda questioni relative al presupposto di imposta o alla pretesa creditoria dell'ente impositore.
Il ricorrente deposita ulteriori memori con le quali, oltre a ribadire che il concessionario alla data dell'emissione dell'avviso di intimazione impugnato era privo del potere di riscossione, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Giudice non voglia accogliere quanto principalmente richiesto dal contribuente, chiede la compensazione delle spese di lite stante l'assoluta novità della questione ed i contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. Il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
3. – Quanto all'eccepito difetto di legittimazione dell'agente della riscossione, occorre premettere che (così) viene in considerazione la concessione di un pubblico servizio rispetto al quale rileva, come si è osservato, la definizione unionale di appalto pubblico di servizi il cui proprium «sta nella somministrazione del servizio a favore della generalità degli utenti, e non solo alla pubblica amministrazione (Cass., sez. un., 9 dicembre
2015, n. 24824), nonchè nella traslazione ad un soggetto privato della facoltà di esercizio del servizio, ferma restando la titolarità della funzione in capo all'Amministrazione concedente (Cons. Stato, sez. 6, 16 luglio
2015, n. 3571) … E' … ravvisabile concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, traendo la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, di modo che sul concessionario finisca col gravare il rischio legato alla gestione del servizio. In definitiva, la concessione di servizi è identificata in ragione dell'assunzione da parte del concessionario del rischio, che implica il trasferimento della responsabilità di gestione (ed analoga soluzione è adottata in relazione alla distinzione tra concessione ed appalto di lavori pubblici: Corte giust. 13 novembre 2008, causa C-437/07, Commissione c. Repubblica
Italiana).» (così Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965).
3.1 - A fronte di tanto, la disciplina contrattuale in contestazione, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, non importa affatto un rinnovo ovvero una proroga del contratto di concessione – proroga che realizza un differimento del termine finale dell'intero rapporto e, in buona sostanza, un effetto equivalente al rinnovo del contratto (v., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891; Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2151; ID., 11 maggio 2009, n. 2882; ID., 8 luglio 2008, n. 3391; v. il d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, art. 106, comma 11 e, ora, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 178) – e si risolve – sul piano del principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) – in una mera ultrattività legata a singole, e specifiche, partite creditorie da portare «a compimento anche oltre i termini contrattuali»; laddove, allora, viene in rilievo – piuttosto che la protrazione dell'intero rapporto contrattuale (entro un termine predeterminato), - la precaria assicurazione del servizio a fronte di specifiche partite creditorie, in buona sostanza nelle more del reperimento di un nuovo contraente (da selezionare con procedura di evidenza pubblica).
3.2 Né diversamente rileva che, nello stesso contratto, sia stata predeterminata una durata (24 mesi) entro la quale portare a compimento la riscossione di dette partite creditorie, in quanto – esclusa ogni modifica sostanziale del contratto (v. la direttiva 2014/23/UE, del 26 febbraio 2014, art. 43; v., altresì, CGUE, 2 settembre 2021, cause riunite C-721/19 e C-722/19, Società_1 Ltd e a.; v. ancora CGUE, 18 settembre
2019, causa C-526/17, Commissione europea c. Repubblica italiana, con riferimento alla parzialmente omologa disposizione della direttiva n. 2004/18, ora ripresa dalla direttiva n. 24/2014/UE, del 26 febbraio
2014, art. 72, sugli appalti pubblici) – per un verso, alla predeterminazione di detta durata si correla la funzione che la stessa assolve (portare a compimento la riscossione per le partite creditorie ancora pendenti, seppur affidate) – così che lo stesso termine non assume natura essenziale e, ad ogni modo, finisce per rilevare (solo) in punto di adempimento del contratto, e di conseguente responsabilità contrattuale del concessionario del servizio di riscossione - e, per il restante, la relativa illiceità va esclusa (proprio) in difetto di una modifica sostanziale del contratto (con restrizione dello spazio coperto da una procedura di evidenza pubblica).
3.3 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, in considerazione degli antinomici approdi interpretativi che, presenti nella giurisprudenza di merito, hanno connotato le opposte soluzioni giurisprudenziali in punto di rilevanza della clausola di contratto relativa all'attività dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025.
Il giudice dott. Ilario Moscetta