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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BICHI ROBERTO, Presidente e Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4149/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1
- P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025MI0417776 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui all'epigrafe contestandone la legittimità e il fondamento. Rileva la ricorrente che l'Uffcio immotivatamente ha ritenuto di procedere ad una rideterminazione del valore catastale di unità immobiliare sottoposta a mera redistribuzione di spazi interni, disattendendo quanto indicato in DOFCA, basato su valori già validati dallo stesso Ufficio.L'Ufficio si è costituto insistendo nella propria posizione e richiamando anche, in via subordinata,il contenuto di proposta di conciliazione, non accettata dal ricorrente nella fase pregiudizio..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, come detto, impugna l'avviso di accertamento sostenendo che l'Ufficio immotivatamente ha ritenuto di procedere ad una rideterminazione del valore catastale di unità immobiliare sottoposta a mera redistribuzione di spazi interni, disattendendo quanto indicato in DOFCA, basato su valori già validati dallo stesso Ufficio. La ricorrente contesta l'attribuzione del maggior valore catastale accertato ( € 256.000, rendita € 5.120) giacché in immotivato contrasto con i valori proposti, basati su stime validate ed utilizzate dallo stesso Ufficio- Le difese della ricorrente evidenziano che
“ anche di recente (e ciò lo si evidenzia solo ad colorandum, stante che le stime degli immobili speciali sono comunque ex lege stime dell'epoca censuaria 1988-89 (e quindi immutabili nel tempo, anche per la loro raffrontabilità), stante che gli aggiornamenti all'attualità delle stesse, a fini fiscali, vengono poi operati dalle singole leggi di imposta con i coefficienti di aggiornamento dalle stesse determinati.
I valori di stima non potevano quindi mutare rispetto a quelli già validati ed utilizzati dallo stesso Ufficio, correttamente nuovamente espressamente utilizzati dalla proprietà nel proprio Docfa;
e comunque l'Ufficio non chiarisce perché pretende rettificarli (addirittura l'Ufficio, come visto, li ignora, nonostante essi siano anche stati dichiaratamente esplicitamente ripresi nel Docfa pretesamente rettificato dall'Ufficio con l'accertamento qui impugnato !)”.
A riscontro la ricorrente produce amplissima documentazione, rispetto alla quale, invero, a volte sfugge la pertinenza, concernendo zone geografiche e topografiche di insediamento anche diverse e, inoltre, il fascicolo di un procedimento avanti la giustizia amministrativa relativo all'accesso agli atti.
L'Ufficio , da parte sua, insiste nell'applicazione del proprio “prezzario” di Milano, richiamando giurisprudenza che ha , in altre occasioni, confermato l'operato dell'Ufficio.
Ritiene la Corte che nulla vieta all'Ufficio di rettificare la proposta Dofca dell'interessato, modificando i valori ante-variazione. .
Ma invero, nell'accertamento si rilevano delle incongruenze non facendosi distinzione alcuna tra “area vendita”, da un lato, e “magazzino” e “servizi”, dall'altro lato;
sebbene tale distinzione risulti seguita nei casi attestati dalla ricorrente e concernenti la medesima zona (v. docc. n.4, n.5, n.6, n.7, e n.8).
Invero, nella fase amministrativa l'Ufficio teneva conto di tale doglianza, proponendo una ipotesi conciliativa che, tenendo conto di tali profili, giungeva alla proposta di determinazione di rendita pari a
€ 3.970,50.
Proposta rispetto alla quale il ricorrente , invero, non ha dato seguito.
Ritiene la Corte che, in effetti, tali profili di incongruità impediscano di condividere l'operato dell'Ufficio. La rettifica , pur basata su un sistema di prezzario aggiornato e non inficiato da vizi e necessariamente rivolta anche alla determinazione del valore del terreno, tuttavia non tiene conto delle distinzioni
“magazzini”,”servizi” e di profili di stima, anche recenti, nel medesimo complesso, richiamati e attestati dal ricorrente. Una contraddizione che deve portare all'accoglimento parziale del ricorso.
Pertanto, tenuto conto di tali criteri di giudizio, si procede all'accertamento conseguente di valore della rendita determinato in 3.560, in luogo di 5.120 accertato. In tal senso l'accertamento va quindi annullato.
Stante l'esito del giudizio si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso e dichiara compensate le spese di causa.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BICHI ROBERTO, Presidente e Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4149/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1
- P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025MI0417776 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui all'epigrafe contestandone la legittimità e il fondamento. Rileva la ricorrente che l'Uffcio immotivatamente ha ritenuto di procedere ad una rideterminazione del valore catastale di unità immobiliare sottoposta a mera redistribuzione di spazi interni, disattendendo quanto indicato in DOFCA, basato su valori già validati dallo stesso Ufficio.L'Ufficio si è costituto insistendo nella propria posizione e richiamando anche, in via subordinata,il contenuto di proposta di conciliazione, non accettata dal ricorrente nella fase pregiudizio..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, come detto, impugna l'avviso di accertamento sostenendo che l'Ufficio immotivatamente ha ritenuto di procedere ad una rideterminazione del valore catastale di unità immobiliare sottoposta a mera redistribuzione di spazi interni, disattendendo quanto indicato in DOFCA, basato su valori già validati dallo stesso Ufficio. La ricorrente contesta l'attribuzione del maggior valore catastale accertato ( € 256.000, rendita € 5.120) giacché in immotivato contrasto con i valori proposti, basati su stime validate ed utilizzate dallo stesso Ufficio- Le difese della ricorrente evidenziano che
“ anche di recente (e ciò lo si evidenzia solo ad colorandum, stante che le stime degli immobili speciali sono comunque ex lege stime dell'epoca censuaria 1988-89 (e quindi immutabili nel tempo, anche per la loro raffrontabilità), stante che gli aggiornamenti all'attualità delle stesse, a fini fiscali, vengono poi operati dalle singole leggi di imposta con i coefficienti di aggiornamento dalle stesse determinati.
I valori di stima non potevano quindi mutare rispetto a quelli già validati ed utilizzati dallo stesso Ufficio, correttamente nuovamente espressamente utilizzati dalla proprietà nel proprio Docfa;
e comunque l'Ufficio non chiarisce perché pretende rettificarli (addirittura l'Ufficio, come visto, li ignora, nonostante essi siano anche stati dichiaratamente esplicitamente ripresi nel Docfa pretesamente rettificato dall'Ufficio con l'accertamento qui impugnato !)”.
A riscontro la ricorrente produce amplissima documentazione, rispetto alla quale, invero, a volte sfugge la pertinenza, concernendo zone geografiche e topografiche di insediamento anche diverse e, inoltre, il fascicolo di un procedimento avanti la giustizia amministrativa relativo all'accesso agli atti.
L'Ufficio , da parte sua, insiste nell'applicazione del proprio “prezzario” di Milano, richiamando giurisprudenza che ha , in altre occasioni, confermato l'operato dell'Ufficio.
Ritiene la Corte che nulla vieta all'Ufficio di rettificare la proposta Dofca dell'interessato, modificando i valori ante-variazione. .
Ma invero, nell'accertamento si rilevano delle incongruenze non facendosi distinzione alcuna tra “area vendita”, da un lato, e “magazzino” e “servizi”, dall'altro lato;
sebbene tale distinzione risulti seguita nei casi attestati dalla ricorrente e concernenti la medesima zona (v. docc. n.4, n.5, n.6, n.7, e n.8).
Invero, nella fase amministrativa l'Ufficio teneva conto di tale doglianza, proponendo una ipotesi conciliativa che, tenendo conto di tali profili, giungeva alla proposta di determinazione di rendita pari a
€ 3.970,50.
Proposta rispetto alla quale il ricorrente , invero, non ha dato seguito.
Ritiene la Corte che, in effetti, tali profili di incongruità impediscano di condividere l'operato dell'Ufficio. La rettifica , pur basata su un sistema di prezzario aggiornato e non inficiato da vizi e necessariamente rivolta anche alla determinazione del valore del terreno, tuttavia non tiene conto delle distinzioni
“magazzini”,”servizi” e di profili di stima, anche recenti, nel medesimo complesso, richiamati e attestati dal ricorrente. Una contraddizione che deve portare all'accoglimento parziale del ricorso.
Pertanto, tenuto conto di tali criteri di giudizio, si procede all'accertamento conseguente di valore della rendita determinato in 3.560, in luogo di 5.120 accertato. In tal senso l'accertamento va quindi annullato.
Stante l'esito del giudizio si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso e dichiara compensate le spese di causa.