Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02231/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano-Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardo Bordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Fortunato Magnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Celso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- RS del 6 marzo 2025, di approvazione della graduatoria a n. 2 (due) posti di -OMISSIS- - categoria D, posizione giuridica e economica D1 (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di cui alla classificazione del personale dipendente di cui all’Allegato A) CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di Comune di Corigliano-Rossano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato all’amministrazione datrice di lavoro e ai controinteressati, l’istante – premesso di essere stata assunta dall’estinto Comune di -OMISSIS-, dal 1998 al 31.12.2013, come lavoratrice LPU, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, con contratto a tempo determinato a tempo parziale, con la qualifica Operatore ex Cat. A – trasformato poi in full time ed indeterminato in data 01.01.2020 e a far data 20 novembre 2023 nell’area degli istruttori a seguito di concorso pubblico, ove sarebbe stata impiegata nello svolgimento di mansioni superiori – ha riferito di aver presentato istanza di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 (due) -OMISSIS-inquadrati nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – a tempo pieno e indeterminato e di essersi collocata ottava in graduatoria. Nella sostanza la ricorrente lamenta l’erronea assegnazione del punteggio complessivo attesa la mancata esatta valutazione dell’esperienza lavorativa presso enti pubblici nonché del curriculum vitae .
1.1. Segnatamente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE DEL BANDO (LEX SPECIALIS). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 1362 E SEGG. C.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.), per aver la Commissione introdotto sub-criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal bando di gara e in contrasto con lo stesso;
2) RELATIVAMENTE ALLA OMESSA VALUTAZIONE DI ELEMENTI DEL CURRICULUM SUB CRITERIO D) DELL’ART. 10 DEL BANDO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPIO DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE, DI LEGITTIMO, DEL C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 6 L. 241 DEL 1990) E DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. MACROSCOPICA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ O, COMUNQUE, ERRATO APPREZZAMENTO DI DATI DI FATTO NON OPINABILI, per non aver tenuto conto delle mansioni superiori svolte in qualità di avvocato nel libero foro e per conto delle amministrazioni, seppur sotto forma di mansioni superiori, nonché per aver omesso di esercitare il soccorso istruttorio in favore della ricorrente.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale sollevando il difetto di giurisdizione, l’irricevibilità del ricorso e il difetto di interesse in capo alla ricorrente. Nel merito poi ha ribadito la correttezza del proprio operato per aver introdotto sub-criteri di valutazione in conformità al bando di gara nonché al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nella logica della selezione del miglior candidato, nonché nell’aver valutato in concreto la situazione della ricorrente.
3. Si sono altresì costituiti due delle controinteressate contestando le richieste, anche cautelari, formulate dalla ricorrente.
4. In corso di causa, peraltro, l’amministrazione ha dato atto dell’avvenuta assunzione dei due candidati risultati vincitori e che, con delibera n.-OMISSIS-(di approvazione del PIAO 2025/2027), ha escluso l’assunzione di ulteriori soggetti risultati idonei e, quindi, lo scorrimento della graduatoria.
5. Conseguentemente, in data 4 giugno 2025, è stata rigettata l’istanza cautelare per assenza di periculum .
6. All’udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Va in primo luogo disattesa l’eccezione preliminare relativa al presunto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
Nel caso di specie, diversamente da quanto eccepito dalla difesa comunale, parte ricorrente non ha agito al fine di far valere sic et simpliciter il diritto allo scorrimento della graduatoria, il quale peraltro assume la natura di diritto soggettivo solo dopo che l’amministrazione si sia determinata allo scorrimento, bensì al fine di ottenere la corretta collocazione nella graduatoria concorsuale, così integrandosi la giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Del pari è destituita di fondamento l’eccezione di irricevibilità del ricorso per omessa impugnazione, tempestiva, dei verbali di concorso e, segnatamente del verbale-OMISSIS- della Commissione esaminatrice (e relativa griglia di valutazione) del 5/2/2025, indicativo di modi e termini nonché di mancato accoglimento della ulteriore “richiesta rettifica titoli e curriculum” reiterata dalla odierna ricorrente, con l’ulteriore nota del Presidente della Commissione giudicatrice del 5/3/2025 “ valutazione dei titoli e del curriculum…” , atteso l’evidente carattere endoprocedimentale e non definitivo, dunque non lesivo.
In altri termini, salvo il caso in cui l’atto lesivo sia riconducibile al bando o il provvedimento di esclusione, nel qual caso sussiste un onere di impugnazione immediata, ogni atto della procedura selettiva concretizza la sua lesività a valle, ossia con il provvedimento conclusivo di individuazione dei vincitori o, a seconda del caso, di aggiudicazione della gara.
Nel caso di specie, quindi, avendo la ricorrente impugnato l’approvazione della graduatoria di merito del concorso, ossia il primo atto lesivo ad effetti esterni, non è incorsa in alcun vizio di ricevibilità del ricorso.
3. Può prescindersi, infine, dalla questione relativa alla sussistenza o meno dell’interesse attuale a ricorrere, dato che il ricorso è destituito di fondamento.
3.1 Con il primo motivo parte ricorrente si duole dell’erroneità dell’operato della Commissione nella parte in cui ha fissato, nell’ambito dei verbali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, criteri di valutazione restrittivi e in contrasto con il bando laddove è stata esclusa dalla valutazione l’esperienza professionale svolta nell’ambito della categoria A, posto che anche nell’ambito di tale categoria possono essere svolte attività rilevanti rispetto a quelle messe a concorso, come accaduto alla ricorrente che, pur ricoprendo il ruolo di operatore di CAT. A ha svolto mansioni superiori.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente rilevare che è ormai acquisito da tempo il principio secondo il quale l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, IV, 25 febbraio 2018, n. 705; 7 dicembre 2017, n. 5770, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 26 gennaio 2015, n. 330; VI, 17 giugno 2014, n. 3050 sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1596; IV, 11 luglio 2013, n. 3747).
Costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice. Da ciò discende che, sia i criteri di giudizio, che le valutazioni, non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato, Sez IV, 26 luglio 2018, n. 4585).
È altresì consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, essendo rimessa alla Commissione la fissazione di criteri generali e la modulazione di quanto scritto nei singoli elaborati rispetto a detti criteri (Consiglio di Stato, V, 5 dicembre 2016 n. 5086; IV 4 dicembre 2017, n. 5726; Ad Plen, 20 settembre 2017, n. 7, secondo cui i giudizi delle commissioni sulle prove scritte d’esame vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione).
Tanto premesso, nel caso di specie, il bando di gara, all’art. 4, comma 3, ha previsto “ la possibilità, per la Commissione esaminatrice, di stabilire dei sub criteri in sede di insediamento e comunque prima dell’espletamento delle prove, nel solco dei criteri tracciati dagli artt. 65- quater, quinques, sexies e 61 del Regolamento, al fine di facilitare la valutazione dei titoli e delle prove d’esame ” e che “ Le prove d'esame dovranno accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre al grado di conoscenza delle materie oggetto d'esame, alla capacità del concorrente di risolvere casi concreti ed al possesso delle capacità logico-tecniche ” tenuto conto delle specifiche mansioni alle quali sono addetti i funzionari, così come da CCNL di riferimento.
In ordine poi alla valutazione dei titoli e del curriculum, l’art. 10, comma 3, ha previsto che “ si ribadisce, per come sopra specificato, che la Commissione potrà stabilire ulteriori sub criteri in sede di insediamento e comunque prima dell’espletamento delle prove”. In relazione all’esperienza lavorativa pregressa presso enti pubblici e alla valutazione del curriculum, poi, il bando ha previsto “C. ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO ENTI PUBBLICI (fino ad un massimo di 10 punti) - Servizio prestato presso Pubblica Amministrazione: • se in Ente locale 2 punti per anno (1 per mesi 6) • se in altra Pubblica Amministrazione 1 punto per ogni anno (0,5 per mesi 6)” e “D. VALUTAZIONE CV: (fino ad un massimo di 5 Punti) - Titoli Professionali, di servizio – Esperienze lavorative e altri titoli non valutati nelle voci precedenti ”.
Orbene risulta per tabulas che la Commissione di concorso, con i verbali nn. 1 e 2 ha disposto l’integrazione dei criteri come segue:
“ C. Esperienza lavorativa presso enti pubblici (fino ad un massimo di 10 punti) - Servizio prestato presso Pubblica Amministrazione: • SE IN ENTE LOCALE: a) 2 punti per anno 1 punto per mesi 6 per il servizio prestato nell'area di inquadramento, categoria pari a quella messa a concorso (area funzionari ex categoria D); b) 1 punto per anno, 0, 50 per mesi 6 per il servizio prestato in area di inquadramento, categoria immediatamente inferiore a quella del precedente punto a) (area Istruttori ex categoria C); c) 0,5 punti per anno, 0,25 punti per mesi 6 per il servizio prestato in area di inquadramento, categoria immediatamente inferiore a quella del precedente punto b) (area degli Operatori Esperti ex categoria B); • SE IN ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: a) 1 punto per ogni anno 0,5 per mesi 6 per il servizio prestato in pari o equiparata area di inquadramento, categoria o qualifica funzionale a quella messa a concorso; b) 0,50 punti per anno, 0,25 punti per mesi 6 per il servizio prestato in area di inquadramento, categoria o qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del precedente punto a); c) 0,25 punti per anno, 0,125 punti per mesi 6 per il servizio prestato in area di inquadramento, categoria o qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del precedente punto b) ”.
A giudizio del Collegio l’adozione i criteri di valutazione così ripartiti non può ritenersi manifestamente illogica o irragionevole, considerato che la Commissione di concorso, a fronte del bando che ha prescritto la rilevanza tout court del servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione, secondo un criterio solo quantitativo, si è limitata a specificare i criteri di graduazione del punteggio, avendo riguardo alle diverse aree e categorie di appartenenza, con un metodo teso, cioè, a riconoscere valenza a quelle attività lavorative più prossime – seppur solo a livello di enunciazione contrattuale – a quella messa a concorso.
In altri termini il modus operandi della Commissione, lungi dal restringere la portata del bando, e quindi a porsi in contrasto con lo stesso, ne risulta una pedissequa attuazione, atteso che la lex specialis nel delegare il potere di introdurre sub-criteri di valutazione, ha espressamente richiamato il regolamento di organizzazione dell’ordinamento degli uffici e dei servizi che all’art. 61 prescrive “ I candidati ammessi sono sotto posti a selezione dalla Commissione di cui al successivo art. 62 in base alla valutazione del curriculum dall’esito di un colloquio attitudinale e motivazionale finalizzato all’accertamento dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire ”.
Il bando, come integrato dal richiamo fatto al regolamento, consente espressamente, in definitiva, che la valutazione sia legata a filo doppio al posto da ricoprire con la conseguenza che la previsione di sub-criteri che limitano la valutazione del servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione solo in funzioni più similari a quella messa in concorso risulta attuativa del bando e del regolamento citato.
Né risulta condivisibile l’assunto, pur addotto dalla parte ricorrente, per cui anche nell’ambito di altre categorie, eccettuate dalla valutazione, come quella di sua appartenenza, vengono pur svolte attività rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire: difatti, la ratio dell’introduzione dei sub-criteri consiste nel fornire al giudizio della Commissione un ancoraggio oggettivo, come tale sindacabile. Ne consegue che l’operato della Commissione risulta aderente a tale esigenza tenuto conto della logicità della valutazione tecnica svolta, nell’escludere talune categorie rispetto alla valorizzazione dell’esperienza dei candidati, poiché impegnate in attività estranee a quelle relative al posto messo a concorso, nonché tenuto conto dell’irrilevanza delle mansioni superiori eventualmente svolte, atteso che l’assegnazione dei punteggi deve essere legata – proprio per rispondere a quell’esigenza di oggettività – alla mera appartenenza ad una categoria contrattuale, senza che debba altresì essere necessaria un’indagine in concreto, che peraltro non potrebbe essere scrutinata da questo giudice.
Il motivo, quindi, va nel suo complesso disatteso.
3.2 Con ulteriore motivo parte ricorrente si duole della circostanza che il periodo di lavoro svolto presso la p.a. seppur non valutato nell’ambito del requisito C – ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO ENTI PUBBLICI, ben avrebbe potuto e dovuto essere valutata secondo il criterio D. VALUTAZIONE DEI CURRICULUM.
Anche tale motivo risulta destituito di fondamento.
Va premesso che la ricorrente ha riferito di aver svolto l’attività di avvocato del libero foro sino al 2014 e di aver lavorato dal 2014 al 2019 presso il comune di -OMISSIS- come operatore cat. A a tempo parziale, per poi essere assunta con la medesima qualifica, presso il Comune di Corigliano/Rossano, a tempo pieno.
La Commissione di concorso non ha attribuito all’attività svolta alcun rilievo sotto il profilo della valutazione curriculare, così come risulta peraltro dalla nota del 5 marzo 2025 con cui il Presidente della Commissione ha respinto la richiesta di valutazione, presentata dalla ricorrente, tenuto conto della mancata attinenza dell’attività curriculare dichiarata con quella delle attività messe a concorso.
La decisione, nei limiti della sua limitata sindacabilità nella presente sede, risulta non censurabile sotto il profilo logico e motivazionale tenuto conto che:
- il servizio dichiarato nella domanda è solo quello successivo al 2014, pertanto l’attività che la candidata ha chiesto di valutare, relativa al periodo 2002/2010 come avvocato per conto dell’ente, non risulta valutabile;
- il servizio prestato dal 2014 ad oggi in qualità di operatore di Cat. A, è stato ritenuto non valutabile, attesa la mancata attinenza alle mansioni messe a concorso, in coerenza peraltro con quanto previsto per in relazione al requisito dell’esperienza professionale.
Né risulta censurabile la mancata attivazione del soccorso istruttorio atteso che l’istituto de quo non può diventare un rimedio generalizzato per sanare omissioni sostanziali, ma serve a garantire la completezza della documentazione amministrativa senza alterare la par condicio tra i concorrenti.
4. Ne consegue, pertanto, che il ricorso va respinto nella sua interezza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, nei rapporti tra ricorrente e amministrazione comunale, mentre vanno compensate tra la ricorrente e le controinteressate costituite, tenuto conto delle peculiarità della vicenda. Nulla va invece disposto rispetto alle controinteressate citate in giudizio e non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Corigliano-Rossano, che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti delle controinteressate costituite.
Nulla per le spese di lite nei confronti delle altre controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD RA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
RI PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PA | RD RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.