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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1543/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1954/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale AC - Via G. Panico, 4 96100 AC SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3258/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L01113/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26.02.2019 all'Agenzia delle Entrate di AC Resistente_1 ricorre contro l'avviso di accertamento n.TY7012L01113 notificato il 15.10.2018 per l'anno imposta 2013 per un maggiore reddito di partecipazione per € 5.924,00 dal quale fa scaturire minori perdite da partecipazione per € 5.924,00, sanzioni amministrative per € 250,00 e spese di notifica per € 8,75 il tutto pre complessivi € 258,75.
Il ricorrente è socio della società Società_1 s.a.s. con una quota di partecipazione del 10%.
La società Società_1 s.a.s. ha come unica attività la gestione di case vacanze.
In fase propedeutica all'emissione dell'avviso impugnato dalla società predispone apposito invito n.
I0001472018 con il quale convoca la società a presentarsi per fornire la documentazione contabile giustificativa relativa ai costi residuali esposti nel quadro RG.
La società ricorrente non ha mai ricevuto l'invito in questione poiché, l'amministrazione finanziaria ha inviato l'invito presso una inesistente sede legale sita in AC Indirizzo_2, laddove questa è in AC Indirizzo_3: giusta l'allegata visura camerale.
Ne discendeva che l'accertamento induttivo era stato originato da inaudita violazione di legge, con conseguenze illegittime su cui invano si è insistito in sede di accertamento con adesione.
Accanto a questo primo e fondamentale motivo il ricorrente ne svolgeva altri (si rinvia al ricorso).
L'Agenzia delle Entrate si costituiva e resisteva, in particolare osservando: …
L'Ufficio, al fine di procedere al controllo dei ricavi e della deducibilità dei componenti negativi dichiarati nell'anno d'imposta 2013, ha invitato la società, con invito n. I00014/2018 spedito con racc. AG n.78691366017-9 dell'11/01/2018 tramite il messo speciale dell'Ufficio Nominativo_1, presso il domicilio fiscale della società ricorrente risultante in Anagrafe Tibutaria, ossia “Indirizzo_2 – AC (SR)”. A produrre la documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d'imposta controllato. Al riguardo, si evidenzia che la notificazione degli atti tributari e degli atti del processo tributario può essere eseguita anche tramite il servizio postale, con invio dell'atto (di regola, in busta chiusa;
talvolta, in plico senza busta)
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (AR).
All'udienza odierna le Parti insistevano.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato.
L'A.F. né ha contestato la visura camerale sulla sede sociale, né ha fornito chiarimenti sull'indirizzo di AC
Indirizzo_1 , atteso che è tautologico invocare l'Anagrafe tributaria senza chiarire appunto la provenienza del dato in esame.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.060,00 di cui 60,00 c.u.t. oltre cassa e iva.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AC con atto del 31 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Carenza di motiva zione della sentenza n. 3258/02/2022
2) Contrasto di giudicato
L'odierno patrocinio rappresenta all'On. Corte, che in sede di costituzione in giudizio, aveva chiesto la
“riunione” del giudizio a quello instaurato dalla Società_1 ed iscritto al RGR n. 1248/2019 per le evidenti ragioni di connessione esistenti. Ragioni di opportunità, poi, avrebbero dovuto determinare l'adita Commissione, a riunire i predetti giudizi anche con quello incardinato dall'altro socio Nominativo_2, iscritto al RGR n. 1246/2019.
E infatti, il ricorso presentato dalla Nominativo_2, è stato deciso dalla stessa Sez. 2 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SIRACUSA, con Sentenza n. 3412/02/2022, depositata l'11.10.2022, favorevole all'ufficio, con puntuale e motivata argomentazione
3) Ingiustificata condanna alle spese nella misura di €. 1.060,00 a fronte del valore della lite di soli €. 250,00.
NEL MERITO
1) Nullità e l'illegittimità dell'avviso di accertamento ai soci per mancata notifica dell'invito n. I00014/2018 alla società Società_1 SAS ed ai soci.
L'Ufficio, al fine di procedere al controllo dei ricavi e della deducibilità dei componenti negativi dichiarati nell'anno d'imposta 2013, ha invitato la società, con invito n. I00014/2018 spedito con racc. AG
n.78691366017-9 dell'11/01/2018 tramite il messo speciale dell'Ufficio Nominativo_1, presso il domicilio fiscale della società ricorrente risultante in Anagrafe Tributaria, ossia “Indirizzo_1 – AC (SR)”. a produrre la documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d'imposta controllato. Al riguardo, si evidenzia che la notificazione degli atti tributari e degli atti del processo tributario può essere eseguita anche tramite il servizio postale, con invio dell'atto (di regola, in busta chiusa;
talvolta, in plico senza busta)
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (AR).
In ogni modo, appreso dell'esito negativo della consegna del plico al domicilio conosciuto della società per
“irreperibilità del destinatario”, come da sottoscrizione dell'Ufficiale postale del 19/01/2018, e successiva riconsegna al mittente dell'atto non notificato, l'Ufficio in data 31/01/2018 ha provveduto a inviare nuovamente l'invito n.I00014/2018 per la notifica al rappresentante legale Nominativo_2, ai sensi dell'art. 145 del codice di procedura civile, recentemente novellato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, tramite raccomandata AG n.78689360521-3 spedita tramite il messo speciale dell'Ufficio Nominativo_1, presso il domicilio fiscale dello stesso come risultante in Anagrafe Tibutaria e da certificazione anagrafica del comune di AC, ossia “Indirizzo_4 – AC (SR)” Per temporanea assenza del destinatario (Socio Rappresentante legale Nominativo_2) presso l'indirizzo sopra indicato, l'addetto al recapito ha immesso avviso nella cassetta della corrispondenza ed ha provveduto a depositare il plico presso l'Ufficio Postale dandone comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con raccomandata n. 66818387007-0 del 12/02/2018.
Il destinatario della notifica, Sig. Nominativo_2, non ha provveduto al ritiro in ufficio del plico non recapitato entro 10 giorni dal deposito, rendendo in tal modo la notifica perfezionata per compiuta giacenza.
2) Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Nella fattispecie in argomento, dopo l'emissione dell'atto di accertamento al contribuente non è preclusa l'adesione. Prima dell'instaurazione del contenzioso, lo stesso può presentare istanza di adesione e dimostrare in quella fase, con memorie e documenti, eventuali anomalie presenti nell'avviso di accertamento, al fine di definire bonariamente gli importi contestati, facoltà di cui il contribuente si è avvalso.
Infatti, a seguito della notifica del suddetto avviso di accertamento la società ed i soci, in data 29/11/2018
(prot.n.129221), hanno presentato istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6, c.2, D.Lgs.
218/97. A seguito della predetta istanza la società (in persona del socio rappresentante legale Nominativo_2) ed i soci, con invito n. TY7I12L00465/2018, venivano invitati a presentarsi in ufficio in data 21/12/2018 per attivare la fase del contraddittorio per adesione.
Nel corso del contraddittorio del 21/12/2018 (prot.133740) la parte ha esposto le proprie ragioni. L'Ufficio tuttavia ha evidenziato che non era possibile prendere in considerazione documentazione prodotta solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento (prot.129231 del 29/11/2018), in quanto già richiesta con invito
I00014/2018 e non esibita (preclusione art.32 DPR 600/73).
3) Nullità e illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata considerazione dei costi risultanti dai documenti contabili ai sensi dell'art.39, commi 1 e 2, del DPR 600/73
La società Società_1, che svolge attività di “Gestione di case ed appartamenti per vacanze” di cui al cod. att.552051, ha presentato telematicamente la dichiarazione Mod. UnicoSP 2014
(Identificativo dichiarazione: 11404116170 - 0000013 del 29/9/2014) per l'anno d'imposta 2013, indicando al rigo RG22 – altri componenti negativi – l'importo di € 49.060,00, a fronte di ricavi dichiarati per € 104.656,00 ed un reddito d'impresa di € 26.589,00.
L'Ufficio, al fine di procedere al controllo sulla corretta deducibilità dei componenti negativi quali “costi residuali” dichiarati nell'anno d'imposta 2013, ha invitato la parte, con invito n. I00014/2018, regolarmente notificato in data 22/02/2018 (compiuta giacenza, atto non ritirato al decimo giorno), a produrre la documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d'imposta controllato.
Pertanto, l'ufficio, ha determinato il maggior reddito d'impresa pari a € 92.150,00 (€ 44.091,00 quale differenza di ricavi ed € 48.059,00 quali costi non documentati).
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi e dai modelli per studio di settore prodotti per l'esercizio 2013 da contribuenti esercenti la medesima attività, “gestione di case ed appartamenti per vacanze”, è stata rilevata la percentuale di incidenza del totale costo di funzionamento sui ricavi pari al 43,25% (percentuale calcolata attraverso l'applicativo “BUSINESS INTELLIGENCE” in uso presso l'Amministrazione Finanziaria, quale banca dati delle imprese e dei professionisti operanti nella medesima provincia, su un campione di 152 soggetti, tutti esercitanti lo stesso tipo di attività della società in esame).
Applicando la suddetta percentuale di incidenza del costo ai ricavi dichiarati dal contribuente per l'A.I. 2013
(€ 104.656,00), sono stati determinati costi, da riconoscere induttivamente, in € 45.264,00 (€ 104.656,00 x
43,25%).
Pertanto l'Ufficio ha determinato un reddito d'impresa di € 59.329,00, pari alla differenza fra ricavi dichiarati e costi calcolati induttivamente (€ 104.656,00 – € 45.264,00).
4) Avviso di accertamento tardivo, errato ed illegittimo ai sensi dell'art.10, commi da 9 a 13, de4l DL n.201/2011
Trattandosi di anno d'imposta 2013, in virtù delle agevolazioni sopra riportate, il termine di decadenza per l'azione di accertamento ricadeva il 31/12/2017 ma l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento
TY7022L01107/2018 in data 01/10/2018.
Si evidenzia che per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore i benefici si applicano a condizione che il contribuente “abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti”. Nel caso specifico l'Ufficio, al fine di procedere al controllo sulla corretta deducibilità dei componenti negativi quali
“costi residuali” dichiarati nell'anno d'imposta 2013, ha invitato la parte, con invito n. I00014/2018, regolarmente notificato in data 22/02/2018 (compiuta giacenza, atto non ritirato al decimo giorno), a produrre la documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d'imposta controllato.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3258/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AC sez. 2 e depositata il 29
Settembre 2022.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello. All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata va riformata, in quanto: non esamina compiutamente i motivi di ricorso e le difese dell'Ufficio; non offre una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito;
non affronta le questioni decisive (regolarità della notifica dell'invito, effetti ex art.32 DPR 600/1973, legittimità dell'accertamento induttivo, deducibilità dei costi, decadenza). Ne consegue che, esaminata la causa nel merito, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
Dalla ricostruzione contenuta negli atti risulta che l'Ufficio ha attivato il potere istruttorio ex art.32 DPR
600/1973, richiedendo alla società la produzione della documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d'imposta. La notifica dell'invito risulta, secondo l'impostazione dell'Ufficio: effettuata presso il domicilio fiscale risultante in Anagrafe Tributaria;
reiterata, a seguito di esito negativo del primo tentativo, nei confronti del legale rappresentante, con perfezionamento per compiuta giacenza. In ogni caso, assume rilievo decisivo il dato processuale che la parte non ha ottemperato alla richiesta documentale, rendendo impossibile il riscontro analitico dei costi indicati in dichiarazione. Ne discendono due effetti, previsti dalla disciplina vigente: Legittimazione dell'accertamento induttivo. L'inottemperanza all'invito rientra tra i presupposti che consentono all'Ufficio di procedere ai sensi dell'art.39,comma 2, DPR 600/1973, anche prescindendo in tutto o in parte dalle scritture e avvalendosi di presunzioni. Preclusione probatoria a favore del contribuente. Ai sensi dell'art.32 DPR 600/1973 (nonché dell'art.51 DPR 633/1972 per i profili IVA, ove rilevanti), gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, salva la specifica allegazione e prova della non imputabilità dell'inottemperanza nei termini e nelle forme previste dalla norma. Nel caso di specie, non risulta utilmente dimostrata alcuna causa oggettiva non imputabile al contribuente idonea a superare la preclusione, né risulta che la documentazione sia stata tempestivamente prodotta con le modalità che consentono l'operatività dell'esimente. Pertanto, la censura relativa alla mancata considerazione dei costi deve essere respinta: l'onere di provare esistenza, inerenza, competenza e congruità dei costi deducibili grava sul contribuente;
e, in presenza di inottemperanza all'invito, opera anche la specifica preclusione prevista dalla legge.
L'Ufficio, constatata l'impossibilità di riscontro analitico, ha ricostruito induttivamente la componente negativa riconoscibile, applicando una percentuale di incidenza costi/ricavi (43,25%) rilevata su un campione di contribuenti esercenti la medesima attività. Il metodo seguito appare coerente con la logica dell'accertamento induttivo, che consente l'utilizzo di elementi esterni e dati comparativi, specie a fronte della mancanza della documentazione giustificativa dei costi dichiarati. La parte contribuente, dal canto suo, non ha fornito elementi probatori idonei a: dimostrare la deducibilità dei costi in concreto;
confutare specificamente i dati comparativi utilizzati;
fornire una ricostruzione alternativa basata su documentazione attendibile e tempestivamente esibita. Ne consegue la legittimità della ripresa e, per riflesso, della rettifica pro quota del reddito di partecipazione del socio, trattandosi di automatica imputazione ex art.5 TUIR del reddito accertato in capo alla società di persone.
La doglianza relativa alla mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo non può essere accolta.
Nel caso in esame l'accertamento concerne imposte dirette (IRPEF) derivanti da rettifica del reddito di partecipazione, per le quali non è previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo ipotesi tipizzate dalla legge. In ogni caso, va considerato che il contribuente ha avuto strumenti deflattivi e momenti di interlocuzione (istanza di accertamento con adesione e fase precontenziosa), senza che ciò abbia condotto a un superamento della contestazione, in ragione della mancata tempestiva produzione documentale e della conseguente preclusione. L'eccezione di decadenza, basata sul “regime premiale”, non è fondata. I benefici del regime premiale presuppongono, tra l'altro, la corretta e fedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli strumenti di compliance (studi di settore, nella disciplina dell'epoca). Nel caso di specie, l'Ufficio ha motivatamente dedotto che i costi dichiarati (in particolare, quelli indicati come “residuali”) non erano verificabili per mancanza della documentazione, incidendo sui presupposti stessi della congruità/coerenza. Non essendo integrati i requisiti per la riduzione dei termini, operano i termini ordinari di decadenza, e la notifica dell'avviso (01/10/2018) risulta tempestiva rispetto al termine applicabile.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di AC, che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il primo grado ed euro 300,00 (trecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1954/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale AC - Via G. Panico, 4 96100 AC SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3258/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L01113/2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26.02.2019 all'Agenzia delle Entrate di AC Resistente_1 ricorre contro l'avviso di accertamento n.TY7012L01113 notificato il 15.10.2018 per l'anno imposta 2013 per un maggiore reddito di partecipazione per € 5.924,00 dal quale fa scaturire minori perdite da partecipazione per € 5.924,00, sanzioni amministrative per € 250,00 e spese di notifica per € 8,75 il tutto pre complessivi € 258,75.
Il ricorrente è socio della società Società_1 s.a.s. con una quota di partecipazione del 10%.
La società Società_1 s.a.s. ha come unica attività la gestione di case vacanze.
In fase propedeutica all'emissione dell'avviso impugnato dalla società predispone apposito invito n.
I0001472018 con il quale convoca la società a presentarsi per fornire la documentazione contabile giustificativa relativa ai costi residuali esposti nel quadro RG.
La società ricorrente non ha mai ricevuto l'invito in questione poiché, l'amministrazione finanziaria ha inviato l'invito presso una inesistente sede legale sita in AC Indirizzo_2, laddove questa è in AC Indirizzo_3: giusta l'allegata visura camerale.
Ne discendeva che l'accertamento induttivo era stato originato da inaudita violazione di legge, con conseguenze illegittime su cui invano si è insistito in sede di accertamento con adesione.
Accanto a questo primo e fondamentale motivo il ricorrente ne svolgeva altri (si rinvia al ricorso).
L'Agenzia delle Entrate si costituiva e resisteva, in particolare osservando: …
L'Ufficio, al fine di procedere al controllo dei ricavi e della deducibilità dei componenti negativi dichiarati nell'anno d'imposta 2013, ha invitato la società, con invito n. I00014/2018 spedito con racc. AG n.78691366017-9 dell'11/01/2018 tramite il messo speciale dell'Ufficio Nominativo_1, presso il domicilio fiscale della società ricorrente risultante in Anagrafe Tibutaria, ossia “Indirizzo_2 – AC (SR)”. A produrre la documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d'imposta controllato. Al riguardo, si evidenzia che la notificazione degli atti tributari e degli atti del processo tributario può essere eseguita anche tramite il servizio postale, con invio dell'atto (di regola, in busta chiusa;
talvolta, in plico senza busta)
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (AR).
All'udienza odierna le Parti insistevano.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato.
L'A.F. né ha contestato la visura camerale sulla sede sociale, né ha fornito chiarimenti sull'indirizzo di AC
Indirizzo_1 , atteso che è tautologico invocare l'Anagrafe tributaria senza chiarire appunto la provenienza del dato in esame.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.060,00 di cui 60,00 c.u.t. oltre cassa e iva.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AC con atto del 31 Marzo 2023 deducendo i seguenti motivi.
1) Carenza di motiva zione della sentenza n. 3258/02/2022
2) Contrasto di giudicato
L'odierno patrocinio rappresenta all'On. Corte, che in sede di costituzione in giudizio, aveva chiesto la
“riunione” del giudizio a quello instaurato dalla Società_1 ed iscritto al RGR n. 1248/2019 per le evidenti ragioni di connessione esistenti. Ragioni di opportunità, poi, avrebbero dovuto determinare l'adita Commissione, a riunire i predetti giudizi anche con quello incardinato dall'altro socio Nominativo_2, iscritto al RGR n. 1246/2019.
E infatti, il ricorso presentato dalla Nominativo_2, è stato deciso dalla stessa Sez. 2 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SIRACUSA, con Sentenza n. 3412/02/2022, depositata l'11.10.2022, favorevole all'ufficio, con puntuale e motivata argomentazione
3) Ingiustificata condanna alle spese nella misura di €. 1.060,00 a fronte del valore della lite di soli €. 250,00.
NEL MERITO
1) Nullità e l'illegittimità dell'avviso di accertamento ai soci per mancata notifica dell'invito n. I00014/2018 alla società Società_1 SAS ed ai soci.
L'Ufficio, al fine di procedere al controllo dei ricavi e della deducibilità dei componenti negativi dichiarati nell'anno d'imposta 2013, ha invitato la società, con invito n. I00014/2018 spedito con racc. AG
n.78691366017-9 dell'11/01/2018 tramite il messo speciale dell'Ufficio Nominativo_1, presso il domicilio fiscale della società ricorrente risultante in Anagrafe Tributaria, ossia “Indirizzo_1 – AC (SR)”. a produrre la documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d'imposta controllato. Al riguardo, si evidenzia che la notificazione degli atti tributari e degli atti del processo tributario può essere eseguita anche tramite il servizio postale, con invio dell'atto (di regola, in busta chiusa;
talvolta, in plico senza busta)
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (AR).
In ogni modo, appreso dell'esito negativo della consegna del plico al domicilio conosciuto della società per
“irreperibilità del destinatario”, come da sottoscrizione dell'Ufficiale postale del 19/01/2018, e successiva riconsegna al mittente dell'atto non notificato, l'Ufficio in data 31/01/2018 ha provveduto a inviare nuovamente l'invito n.I00014/2018 per la notifica al rappresentante legale Nominativo_2, ai sensi dell'art. 145 del codice di procedura civile, recentemente novellato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, tramite raccomandata AG n.78689360521-3 spedita tramite il messo speciale dell'Ufficio Nominativo_1, presso il domicilio fiscale dello stesso come risultante in Anagrafe Tibutaria e da certificazione anagrafica del comune di AC, ossia “Indirizzo_4 – AC (SR)” Per temporanea assenza del destinatario (Socio Rappresentante legale Nominativo_2) presso l'indirizzo sopra indicato, l'addetto al recapito ha immesso avviso nella cassetta della corrispondenza ed ha provveduto a depositare il plico presso l'Ufficio Postale dandone comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con raccomandata n. 66818387007-0 del 12/02/2018.
Il destinatario della notifica, Sig. Nominativo_2, non ha provveduto al ritiro in ufficio del plico non recapitato entro 10 giorni dal deposito, rendendo in tal modo la notifica perfezionata per compiuta giacenza.
2) Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Nella fattispecie in argomento, dopo l'emissione dell'atto di accertamento al contribuente non è preclusa l'adesione. Prima dell'instaurazione del contenzioso, lo stesso può presentare istanza di adesione e dimostrare in quella fase, con memorie e documenti, eventuali anomalie presenti nell'avviso di accertamento, al fine di definire bonariamente gli importi contestati, facoltà di cui il contribuente si è avvalso.
Infatti, a seguito della notifica del suddetto avviso di accertamento la società ed i soci, in data 29/11/2018
(prot.n.129221), hanno presentato istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6, c.2, D.Lgs.
218/97. A seguito della predetta istanza la società (in persona del socio rappresentante legale Nominativo_2) ed i soci, con invito n. TY7I12L00465/2018, venivano invitati a presentarsi in ufficio in data 21/12/2018 per attivare la fase del contraddittorio per adesione.
Nel corso del contraddittorio del 21/12/2018 (prot.133740) la parte ha esposto le proprie ragioni. L'Ufficio tuttavia ha evidenziato che non era possibile prendere in considerazione documentazione prodotta solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento (prot.129231 del 29/11/2018), in quanto già richiesta con invito
I00014/2018 e non esibita (preclusione art.32 DPR 600/73).
3) Nullità e illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata considerazione dei costi risultanti dai documenti contabili ai sensi dell'art.39, commi 1 e 2, del DPR 600/73
La società Società_1, che svolge attività di “Gestione di case ed appartamenti per vacanze” di cui al cod. att.552051, ha presentato telematicamente la dichiarazione Mod. UnicoSP 2014
(Identificativo dichiarazione: 11404116170 - 0000013 del 29/9/2014) per l'anno d'imposta 2013, indicando al rigo RG22 – altri componenti negativi – l'importo di € 49.060,00, a fronte di ricavi dichiarati per € 104.656,00 ed un reddito d'impresa di € 26.589,00.
L'Ufficio, al fine di procedere al controllo sulla corretta deducibilità dei componenti negativi quali “costi residuali” dichiarati nell'anno d'imposta 2013, ha invitato la parte, con invito n. I00014/2018, regolarmente notificato in data 22/02/2018 (compiuta giacenza, atto non ritirato al decimo giorno), a produrre la documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d'imposta controllato.
Pertanto, l'ufficio, ha determinato il maggior reddito d'impresa pari a € 92.150,00 (€ 44.091,00 quale differenza di ricavi ed € 48.059,00 quali costi non documentati).
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi e dai modelli per studio di settore prodotti per l'esercizio 2013 da contribuenti esercenti la medesima attività, “gestione di case ed appartamenti per vacanze”, è stata rilevata la percentuale di incidenza del totale costo di funzionamento sui ricavi pari al 43,25% (percentuale calcolata attraverso l'applicativo “BUSINESS INTELLIGENCE” in uso presso l'Amministrazione Finanziaria, quale banca dati delle imprese e dei professionisti operanti nella medesima provincia, su un campione di 152 soggetti, tutti esercitanti lo stesso tipo di attività della società in esame).
Applicando la suddetta percentuale di incidenza del costo ai ricavi dichiarati dal contribuente per l'A.I. 2013
(€ 104.656,00), sono stati determinati costi, da riconoscere induttivamente, in € 45.264,00 (€ 104.656,00 x
43,25%).
Pertanto l'Ufficio ha determinato un reddito d'impresa di € 59.329,00, pari alla differenza fra ricavi dichiarati e costi calcolati induttivamente (€ 104.656,00 – € 45.264,00).
4) Avviso di accertamento tardivo, errato ed illegittimo ai sensi dell'art.10, commi da 9 a 13, de4l DL n.201/2011
Trattandosi di anno d'imposta 2013, in virtù delle agevolazioni sopra riportate, il termine di decadenza per l'azione di accertamento ricadeva il 31/12/2017 ma l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento
TY7022L01107/2018 in data 01/10/2018.
Si evidenzia che per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore i benefici si applicano a condizione che il contribuente “abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti”. Nel caso specifico l'Ufficio, al fine di procedere al controllo sulla corretta deducibilità dei componenti negativi quali
“costi residuali” dichiarati nell'anno d'imposta 2013, ha invitato la parte, con invito n. I00014/2018, regolarmente notificato in data 22/02/2018 (compiuta giacenza, atto non ritirato al decimo giorno), a produrre la documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d'imposta controllato.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3258/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AC sez. 2 e depositata il 29
Settembre 2022.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello. All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata va riformata, in quanto: non esamina compiutamente i motivi di ricorso e le difese dell'Ufficio; non offre una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito;
non affronta le questioni decisive (regolarità della notifica dell'invito, effetti ex art.32 DPR 600/1973, legittimità dell'accertamento induttivo, deducibilità dei costi, decadenza). Ne consegue che, esaminata la causa nel merito, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
Dalla ricostruzione contenuta negli atti risulta che l'Ufficio ha attivato il potere istruttorio ex art.32 DPR
600/1973, richiedendo alla società la produzione della documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d'imposta. La notifica dell'invito risulta, secondo l'impostazione dell'Ufficio: effettuata presso il domicilio fiscale risultante in Anagrafe Tributaria;
reiterata, a seguito di esito negativo del primo tentativo, nei confronti del legale rappresentante, con perfezionamento per compiuta giacenza. In ogni caso, assume rilievo decisivo il dato processuale che la parte non ha ottemperato alla richiesta documentale, rendendo impossibile il riscontro analitico dei costi indicati in dichiarazione. Ne discendono due effetti, previsti dalla disciplina vigente: Legittimazione dell'accertamento induttivo. L'inottemperanza all'invito rientra tra i presupposti che consentono all'Ufficio di procedere ai sensi dell'art.39,comma 2, DPR 600/1973, anche prescindendo in tutto o in parte dalle scritture e avvalendosi di presunzioni. Preclusione probatoria a favore del contribuente. Ai sensi dell'art.32 DPR 600/1973 (nonché dell'art.51 DPR 633/1972 per i profili IVA, ove rilevanti), gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, salva la specifica allegazione e prova della non imputabilità dell'inottemperanza nei termini e nelle forme previste dalla norma. Nel caso di specie, non risulta utilmente dimostrata alcuna causa oggettiva non imputabile al contribuente idonea a superare la preclusione, né risulta che la documentazione sia stata tempestivamente prodotta con le modalità che consentono l'operatività dell'esimente. Pertanto, la censura relativa alla mancata considerazione dei costi deve essere respinta: l'onere di provare esistenza, inerenza, competenza e congruità dei costi deducibili grava sul contribuente;
e, in presenza di inottemperanza all'invito, opera anche la specifica preclusione prevista dalla legge.
L'Ufficio, constatata l'impossibilità di riscontro analitico, ha ricostruito induttivamente la componente negativa riconoscibile, applicando una percentuale di incidenza costi/ricavi (43,25%) rilevata su un campione di contribuenti esercenti la medesima attività. Il metodo seguito appare coerente con la logica dell'accertamento induttivo, che consente l'utilizzo di elementi esterni e dati comparativi, specie a fronte della mancanza della documentazione giustificativa dei costi dichiarati. La parte contribuente, dal canto suo, non ha fornito elementi probatori idonei a: dimostrare la deducibilità dei costi in concreto;
confutare specificamente i dati comparativi utilizzati;
fornire una ricostruzione alternativa basata su documentazione attendibile e tempestivamente esibita. Ne consegue la legittimità della ripresa e, per riflesso, della rettifica pro quota del reddito di partecipazione del socio, trattandosi di automatica imputazione ex art.5 TUIR del reddito accertato in capo alla società di persone.
La doglianza relativa alla mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo non può essere accolta.
Nel caso in esame l'accertamento concerne imposte dirette (IRPEF) derivanti da rettifica del reddito di partecipazione, per le quali non è previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo ipotesi tipizzate dalla legge. In ogni caso, va considerato che il contribuente ha avuto strumenti deflattivi e momenti di interlocuzione (istanza di accertamento con adesione e fase precontenziosa), senza che ciò abbia condotto a un superamento della contestazione, in ragione della mancata tempestiva produzione documentale e della conseguente preclusione. L'eccezione di decadenza, basata sul “regime premiale”, non è fondata. I benefici del regime premiale presuppongono, tra l'altro, la corretta e fedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli strumenti di compliance (studi di settore, nella disciplina dell'epoca). Nel caso di specie, l'Ufficio ha motivatamente dedotto che i costi dichiarati (in particolare, quelli indicati come “residuali”) non erano verificabili per mancanza della documentazione, incidendo sui presupposti stessi della congruità/coerenza. Non essendo integrati i requisiti per la riduzione dei termini, operano i termini ordinari di decadenza, e la notifica dell'avviso (01/10/2018) risulta tempestiva rispetto al termine applicabile.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di AC, che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il primo grado ed euro 300,00 (trecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)