Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2026, proposto da TO ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.265 del 6 luglio 2023 del Tribunale di Chieti, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 il dott. IL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.265 del 6 luglio 2023, notificata in forma esecutiva e poi passata in giudicato, il Tribunale di Chieti condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della Sig.ra TO ER della somma di €1.500,00, in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessata presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ultime note difensive la ricorrente richiedeva la declaratoria della cessata materia del contendere, essendo poi stata pagata, con refusione delle spese di lite a carico del Soggetto pubblico, per soccombenza virtuale.
Nella camera di consiglio del 27 marzo 2026 la causa veniva quindi discussa e trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo segnalato dal legale della ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere, ex art.34, comma 5 c.p.a..
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso n.29/2026 indicato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €600,00 (Seicento/00) oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA SO, Presidente
IL LO, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LO | PA SO |
IL SEGRETARIO