CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NI ALBERTO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 9 - Sede Tirano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. 14273RV DOGANE DAZI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il sig. Ricorrente_1 chiede la revisione delle sanzioni e delle somme versate in relazione al valore attuale della bicicletta.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Lombardia 9 di Tirano, di seguito anche "Ufficio" chiede: in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per avvenuta definizione del contesto del PVC impugnato ed in via principale e nel merito il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.08.2025 i funzionari doganali in servizio presso la sede distaccata di Piattamale - Ufficio delle
Dogane di Tirano - hanno redatto a carico del ricorrente il Processo verbale di constatazione per la violazione degli artt.li 56 e 318 del TULD per avere il predetto tentato di introdurre nel territorio dell'Unione Europea una bicicletta elettrica Marca Marca_ del valore stimato in euro 7.500,00 senza il pagamento dei diritti doganali. Il PVC è stato sottoscritto dalle parti e in data 14.08.2025 il sig. Ricorrente_1 ha optato per il pagamento immediato contestuale dei diritti doganali e della sanzione.
Quindi, in data 15.09.2025, il contribuente ha depositato una "Richiesta di rivalutazione del calcolo dei tributi versati". Il gravame è stato notificato alla CGT di 1° grado di Sondrio ma non è stato notificato al diretto interessato ovvero l'ADM di Tirano che, tuttavia, in seguito ha potuto svolgere le proprie difese controdeducendo in modo articolato e concludendo come in epigrafe.
All'udienza del 02 febbraio 2026 il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per quanto di seguito esposto.
In primo luogo, lo stesso non risulta essere stato notificato all'Ufficio che non ebbe notizia dell'insorgere della controversia.
Inoltre il gravame si palesa manifestamente inammissibile per intervenuta acquiescenza e cessata materia del contendere. Infatti, il sig. Ricorrente_1, in data 14.08.2025 ha provveduuto, contestualmente al ricevimento del PVC alla definizione dello stesso usufruendo della misura agevolata prevista e regolata dall'istituto del ravvedimento operoso ovvero dall'art. 13, comma 1, quater del D.lgs nr. 471/1997. Va, anche, osservato come la richiesta in argomento sia stata redatta in modo generico non palesando motivi tendenti ad inficiare il provvedimento bensì sottintendendo una mera domanda con lo scopo di ottenere un postumo riesame di quanto spontaneamente è stato versato in precedenza per la definizione del contesto. La definizione di un atto tributario in acquiescenza comporta la definitività del provvedimento che non è né integrabile né modificabile. Al riguardo si richiamano, perché attinenti al caso in trattazione, le sentenze, rispettivamente, di questa CGT di 1° grado nr. 103/2/2024 del 12.11.2024 e della CGT di 2° grado della Lombardia nr.
2236/9/2023 del 14.07.2023.
Per quanto sopra la richiesta del sig. Ricorrente_1 è da considerarsi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico dichiara inammissibile il ricorso così come in motivazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 (trecento euro).
Così deciso in Sondrio nella Camera di consiglio del 02 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico.
(Dott. Alberto Bussani)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NI ALBERTO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 9 - Sede Tirano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. 14273RV DOGANE DAZI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il sig. Ricorrente_1 chiede la revisione delle sanzioni e delle somme versate in relazione al valore attuale della bicicletta.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Lombardia 9 di Tirano, di seguito anche "Ufficio" chiede: in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per avvenuta definizione del contesto del PVC impugnato ed in via principale e nel merito il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.08.2025 i funzionari doganali in servizio presso la sede distaccata di Piattamale - Ufficio delle
Dogane di Tirano - hanno redatto a carico del ricorrente il Processo verbale di constatazione per la violazione degli artt.li 56 e 318 del TULD per avere il predetto tentato di introdurre nel territorio dell'Unione Europea una bicicletta elettrica Marca Marca_ del valore stimato in euro 7.500,00 senza il pagamento dei diritti doganali. Il PVC è stato sottoscritto dalle parti e in data 14.08.2025 il sig. Ricorrente_1 ha optato per il pagamento immediato contestuale dei diritti doganali e della sanzione.
Quindi, in data 15.09.2025, il contribuente ha depositato una "Richiesta di rivalutazione del calcolo dei tributi versati". Il gravame è stato notificato alla CGT di 1° grado di Sondrio ma non è stato notificato al diretto interessato ovvero l'ADM di Tirano che, tuttavia, in seguito ha potuto svolgere le proprie difese controdeducendo in modo articolato e concludendo come in epigrafe.
All'udienza del 02 febbraio 2026 il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per quanto di seguito esposto.
In primo luogo, lo stesso non risulta essere stato notificato all'Ufficio che non ebbe notizia dell'insorgere della controversia.
Inoltre il gravame si palesa manifestamente inammissibile per intervenuta acquiescenza e cessata materia del contendere. Infatti, il sig. Ricorrente_1, in data 14.08.2025 ha provveduuto, contestualmente al ricevimento del PVC alla definizione dello stesso usufruendo della misura agevolata prevista e regolata dall'istituto del ravvedimento operoso ovvero dall'art. 13, comma 1, quater del D.lgs nr. 471/1997. Va, anche, osservato come la richiesta in argomento sia stata redatta in modo generico non palesando motivi tendenti ad inficiare il provvedimento bensì sottintendendo una mera domanda con lo scopo di ottenere un postumo riesame di quanto spontaneamente è stato versato in precedenza per la definizione del contesto. La definizione di un atto tributario in acquiescenza comporta la definitività del provvedimento che non è né integrabile né modificabile. Al riguardo si richiamano, perché attinenti al caso in trattazione, le sentenze, rispettivamente, di questa CGT di 1° grado nr. 103/2/2024 del 12.11.2024 e della CGT di 2° grado della Lombardia nr.
2236/9/2023 del 14.07.2023.
Per quanto sopra la richiesta del sig. Ricorrente_1 è da considerarsi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico dichiara inammissibile il ricorso così come in motivazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 (trecento euro).
Così deciso in Sondrio nella Camera di consiglio del 02 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico.
(Dott. Alberto Bussani)