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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/10/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1743 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimoniopromosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. De Martino Giulia, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Del Bene Maria Luisa, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 01.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Casoria il 20.04.2002, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.21, parte II, serie A, anno 2002), dalla cui unione sono nati , in Napoli il 09.03.2003 ed in Napoli il 09.09.2005, entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso che la separazione personale era intervenuta con accordo di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014 autorizzato dal Tribunale di Napoli il 17.05.2022, e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè separazione personale intervenuta tra le parti mediante accordo di negoziazione assistita ex art. 6 L.
162/2014 autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 17.05.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1) Pronunziare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria (NA) il 20 aprile 2002
(Comune di Casoria, anno 2002 Atto n. 15 P. II Sez.A volume M) tra e Parte_1 Parte_3 sensi e per gli effetti degli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 898/70 e successive integrazioni e modificazioni;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza come per legge;
3) In ordine alle pronunce accessorie voglia confermare l'autonomia economica reciproca dei coniugi già confermata in fase di separazione sottoscritta da entrambi i coniugi e pertanto nulla Parte_4 reciprocamente dovuto;
4) Disporre a carico dell'Ing. l'accollo integrale delle esigenze del figlio Parte_1 Persona_2 maggiorenne e residente con il padre Ing ivi comprese tutte le eventuali spese straordinarie Parte_1 nonché di studio e mediche non previste dal servizio sanitario nazionale;
5) Disporre a carico della Dott.ssa integrale delle esigenze della figlia Parte_2 Persona_1 maggiorenne e residente con la madre medesima ivi comprese tutte le eventuali spese straordinarie nonché di studio e mediche non previste dal servizio sanitario nazionale.”
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, e che ciascuna parte con l'accordo ha regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e patrimoniale, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
In merito alle disposizioni patrimoniali di cui ai punti 4) e 5) relative ai due figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, il Tribunale li interpreta come impegni per il mantenimento degli stessi secondo le modalità indicate dall'art. 337 ter c.c. in combinato disposto con l'art. 337 septies
c.c.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e , Pt_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. ), concordatario in Casoria il C.F._2
20.04.2002, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.21, parte II, serie A, anno 2002);
b) dispone che il padre sig. provveda al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_2 per le spese ordinarie e straordinarie;
c) dispone che la madre sig.ra provveda al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
per le spese ordinarie e straordinarie;
[...]
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
e) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, l'01.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1743 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimoniopromosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. De Martino Giulia, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Del Bene Maria Luisa, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 01.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.06.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Casoria il 20.04.2002, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.21, parte II, serie A, anno 2002), dalla cui unione sono nati , in Napoli il 09.03.2003 ed in Napoli il 09.09.2005, entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso che la separazione personale era intervenuta con accordo di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014 autorizzato dal Tribunale di Napoli il 17.05.2022, e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè separazione personale intervenuta tra le parti mediante accordo di negoziazione assistita ex art. 6 L.
162/2014 autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 17.05.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1) Pronunziare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria (NA) il 20 aprile 2002
(Comune di Casoria, anno 2002 Atto n. 15 P. II Sez.A volume M) tra e Parte_1 Parte_3 sensi e per gli effetti degli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 898/70 e successive integrazioni e modificazioni;
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza come per legge;
3) In ordine alle pronunce accessorie voglia confermare l'autonomia economica reciproca dei coniugi già confermata in fase di separazione sottoscritta da entrambi i coniugi e pertanto nulla Parte_4 reciprocamente dovuto;
4) Disporre a carico dell'Ing. l'accollo integrale delle esigenze del figlio Parte_1 Persona_2 maggiorenne e residente con il padre Ing ivi comprese tutte le eventuali spese straordinarie Parte_1 nonché di studio e mediche non previste dal servizio sanitario nazionale;
5) Disporre a carico della Dott.ssa integrale delle esigenze della figlia Parte_2 Persona_1 maggiorenne e residente con la madre medesima ivi comprese tutte le eventuali spese straordinarie nonché di studio e mediche non previste dal servizio sanitario nazionale.”
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, e che ciascuna parte con l'accordo ha regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e patrimoniale, dichiarandosi entrambe economicamente autosufficienti, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
In merito alle disposizioni patrimoniali di cui ai punti 4) e 5) relative ai due figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, il Tribunale li interpreta come impegni per il mantenimento degli stessi secondo le modalità indicate dall'art. 337 ter c.c. in combinato disposto con l'art. 337 septies
c.c.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e , Pt_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. ), concordatario in Casoria il C.F._2
20.04.2002, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.21, parte II, serie A, anno 2002);
b) dispone che il padre sig. provveda al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_2 per le spese ordinarie e straordinarie;
c) dispone che la madre sig.ra provveda al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
per le spese ordinarie e straordinarie;
[...]
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
e) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, l'01.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca