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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 72/2025 promosso da:
( ), nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ), nata il [...] ad [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi, rapp.ti, e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, nonché dom.ti da/presso gli avv. Elisabetta Saraga e Alessandro Angeletti come da procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto e ordinare al Comune di IG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Nulla disporre in relazione alla casa coniugale, essendo l'immobile di esclusiva proprietà della sig.ra ivi convivente con il figlio minore e già lasciata dal sig. Controparte_1 Per_1 Pt_1 da oltre un anno;
[...]
3) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, essendo entrambi utilmente impiegati ed avendo adeguati redditi propri;
- 1 - 4) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Per_1 attualmente in IG (An) via Paganini n. 8, dove manterrà la residenza;
5) salvo quanto stabilito al successivo punto 6) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre, nel rispetto degli obblighi scolastici e degli impegni sportivi, ricreativi e sociali del minore. I coniugi s'impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permettano al figlio di stare con entrambi i genitori;
6) vista la tenera età del figlio e gli impegni lavorativi del padre, come specificato in Per_1 premessa, i coniugi concordano che i , fino al compimento dei 4 anni di età, non pernotterà con il padre, che lo riaccompagnerà dunque presso l'abitazione materna entro le ore venti, dopo aver trascorso il proprio tempo con lui. Inoltre, l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare paterno avverrà in maniera graduale, sempre e comunque nel superiore interesse di e con il Per_1 consenso della madre;
7) in virtù dei compiti domestici e di cura, attualmente preponderanti in capo alla sig.ra
[...]
gli assegni familiari di circa € 80,00 mensili andranno interamente alla sig.ra e il CP_1 CP_1 presta il proprio consenso sul punto;
il sig. corrisponderà inoltre, te, Pt_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 300,00, anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutabile annualmente su base Istat e dovrà essere versata con bonifico bancario su un conto corrente che sarà indicato dalla sig.ra e intestato CP_1 alla medesima;
8) il sig. si provvederà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si Pt_1 renderanno necessarie per il figlio, da intendersi quelle di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Ancona”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Controparte_1 sposati a IG (AN) il 29/09/2019, premesso che dal matrimonio è nato (a IG - AN - il 25/08/2023) il figlio minore e che, dopo un primo periodo il Persona_2 matrimonio è entrato in crisi, e i coniugi si sono di fatto separati, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/04/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la circostanza che da circa un anno i coniugi si sono separati di fatto (il ricorrente ha anche una nuova compagna da cui ha avuto una figlia) e la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 2 - riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio della coppia, per il quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle esigenze del minore e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità e prima ancora la possibilità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. considerata in ogni caso la tenerissima età.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a IG (AN) il 29/09/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 32, parte 2, serie A dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 72/2025 promosso da:
( ), nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ), nata il [...] ad [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi, rapp.ti, e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, nonché dom.ti da/presso gli avv. Elisabetta Saraga e Alessandro Angeletti come da procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto e ordinare al Comune di IG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Nulla disporre in relazione alla casa coniugale, essendo l'immobile di esclusiva proprietà della sig.ra ivi convivente con il figlio minore e già lasciata dal sig. Controparte_1 Per_1 Pt_1 da oltre un anno;
[...]
3) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, essendo entrambi utilmente impiegati ed avendo adeguati redditi propri;
- 1 - 4) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Per_1 attualmente in IG (An) via Paganini n. 8, dove manterrà la residenza;
5) salvo quanto stabilito al successivo punto 6) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre, nel rispetto degli obblighi scolastici e degli impegni sportivi, ricreativi e sociali del minore. I coniugi s'impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permettano al figlio di stare con entrambi i genitori;
6) vista la tenera età del figlio e gli impegni lavorativi del padre, come specificato in Per_1 premessa, i coniugi concordano che i , fino al compimento dei 4 anni di età, non pernotterà con il padre, che lo riaccompagnerà dunque presso l'abitazione materna entro le ore venti, dopo aver trascorso il proprio tempo con lui. Inoltre, l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare paterno avverrà in maniera graduale, sempre e comunque nel superiore interesse di e con il Per_1 consenso della madre;
7) in virtù dei compiti domestici e di cura, attualmente preponderanti in capo alla sig.ra
[...]
gli assegni familiari di circa € 80,00 mensili andranno interamente alla sig.ra e il CP_1 CP_1 presta il proprio consenso sul punto;
il sig. corrisponderà inoltre, te, Pt_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 300,00, anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutabile annualmente su base Istat e dovrà essere versata con bonifico bancario su un conto corrente che sarà indicato dalla sig.ra e intestato CP_1 alla medesima;
8) il sig. si provvederà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si Pt_1 renderanno necessarie per il figlio, da intendersi quelle di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Ancona”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Controparte_1 sposati a IG (AN) il 29/09/2019, premesso che dal matrimonio è nato (a IG - AN - il 25/08/2023) il figlio minore e che, dopo un primo periodo il Persona_2 matrimonio è entrato in crisi, e i coniugi si sono di fatto separati, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/04/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la circostanza che da circa un anno i coniugi si sono separati di fatto (il ricorrente ha anche una nuova compagna da cui ha avuto una figlia) e la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 2 - riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio della coppia, per il quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle esigenze del minore e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità e prima ancora la possibilità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. considerata in ogni caso la tenerissima età.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a IG (AN) il 29/09/2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 32, parte 2, serie A dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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