Art. 2.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con urto o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attivita', a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con urto o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attivita', a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.