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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/02/2024, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7006/2018 promossa da:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Alessandra Castaldo e presso la stessa elettivamente domiciliata, in
Albano Laziale (RM) al Corso Giacomo Matteotti n. 149 giusta procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante p.t., con sede a Sermoneta (LT) alla Via Piazza Lunga n. 4
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 27 febbraio 2024, il procuratore di parte attrice concludeva come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 12.12.2018, conveniva Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, la formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertare l'indebita percezione, da parte di
[...]
[...] della somma di € 6.744,71 (euro Parte_2
seimilasettecentoquarantaquattro/71), oltre accessori e, per i motivi ed i titoli esposti nella superiore parte espositiva, condannarlo ex art. 2033 c.c. alla restituzione del predetto importo quale indebito oggettivo oltre interessi;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Premetteva l'attrice di avere acquistato dalla convenuta alcuni materiali edili per i quali la aveva emesso due fatture: la n. 240 del 31.05.2013 Controparte_1
per euro 9.724,69, con pagamento in due rate di pari importo, e la n. 420 del 19.09.2013 per euro 8.647,11, con pagamento in tre rate di pari importo.
Relativamente alla fattura n. 240/2013, la deduceva e documentava di avere Parte_1
effettuato il pagamento della prima rata di euro 4.862,35 a mezzo di RI.BA. (id est ricevuta bancaria) in data 02.09.2013, mentre per la seconda rata aveva versato in data 27.09.2013
l'inferiore saldo di euro 2.396,84 in ragione della parziale compensazione tra crediti intervenuta con giusta la nota di credito n. 409 del Controparte_1
11.09.2013 emessa da quest'ultima per euro 2.465,50.
Con riguardo, invece, alla fattura n. 420, l'attrice deduceva di avere effettuato i pagamenti delle tre tranches convenute nelle date, rispettivamente, del 02.12.2013, del 24.01.2014 e del 31.01.2014, producendo la relativa documentazione bancaria.
Pur avendo saldato tanto la fattura n.240/2013 che la n. 420/2013 con le modalità sopra indicate, la rilevava però di avere versato alla convenuta, a seguito di richieste Parte_1 della medesima, somme in eccedenza rispetto a quanto dovuto. In particolare, l'attrice asseriva di avere effettuato un ulteriore versamento di euro 4.862,34 in data 07.01.2014 relativamente alla fattura n. 240/2013 ed un ulteriore versamento di euro 2.882,37 in data
31.03.2014 relativamente alla fattura n. 420/2013, per complessivi euro 7.744,71.
Resasi conto di quanto sopra, con lettera raccomandata del 18.11.2016 la aveva Parte_1
richiesto alla convenuta la restituzione della somma di euro 7.744,71 ottenendo soltanto il parziale pagamento dell'importo di euro 1.000,00, effettuato da Controparte_1
in data 21.06.2017 a mezzo di bonifico bancario.
[...]
In ragione di quanto sopra, non avendo ricevuto spontaneamente il pagamento del saldo ancora dovuto, pari ad euro 6.744,71, l'attrice citava in giudizio l'odierna convenuta, invocando la disciplina sul pagamento dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
La convenuta pur ritualmente citata a seguito di Controparte_1
notificazione effettuata a mezzo PEC in data 12.12.2018, non si costituiva in giudizio,
2 sicché, acquisite agli atti le relative ricevute, il G.I. ne dichiarava la contumacia all'udienza dell'11.11.2019.
Espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 27 febbraio 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere, conseguentemente, accolta.
Si osserva, preliminarmente, come la rappresentazione in fatto fornita dall'attrice sia risultata suffragata dai documenti riguardanti la vicenda dedotta e, segnatamente, dagli estratti conto bancari, dalle ricevute dei bonifici e dalla documentazione fiscale (fatture, note di credito e documenti di trasporto).
Sulla scorta di detti elementi di prova si evince, anzitutto, che l'attrice avrebbe dovuto pagare alla convenuta la fornitura dei prodotti meglio descritti nella fattura di
[...]
n. 240 del 31.05.2013 per complessivi euro 9.724,69 da Controparte_1
corrispondersi in due rate di euro 4.862,35 ciascuna alle date del 31.07.2013 e del
31.08.2013 (all. n. 1 fasc. attore).
La prima di queste due rate risulta saldata con ricevuta bancaria del 02.09.2013 (all. n. 3 ibidem), mentre per la seconda rata l'attrice ha prodotto la ricevuta del bonifico di euro
2.396,84 effettuato in data 27.09.2013 (all. n. 4 ibidem), deducendo e documentando come il saldo di detta seconda rata, pari ad euro 2.465,50, fosse stato compensato a seguito dell'emissione della nota di credito n. 409 del 11.09.2013 da parte della convenuta (all. n.
5 ibidem).
La ha, inoltre, prodotto in giudizio la documentazione relativa all'altra fattura, Parte_1 emessa dalla convenuta il 17.09.2013 ed avente n. 420, in relazione alla quale l'attrice stessa avrebbe dovuto pagare la somma di 8.647,11 in tre distinte tranches di euro 2.882,37 ciascuna, da corrispondersi alle date del 30.11.2013, del 31.12.2013 e del 31.01.2014 (all.
n. 2 ibidem), i cui versamenti risultano regolarmente effettuati, a mezzo, di bonifici bancari, rispettivamente in data 30.11.2013 (all. n. 7 ibidem), in data 24.01.2014 (all. n. 8 ibidem) ed in data 31.01.2014 (all. n. 9 ibidem).
Accertato, quindi, l'avvenuto integrale pagamento sia della fattura n. 240/2013 che della fattura n. 420/2013 nei modi e tempi indicati da parte dell'attrice, questa ha altresì dato prova di due ulteriori versamenti effettuati in favore di Controparte_1 con riguardo alle suddette due fatture. Si allude al pagamento dell'importo di euro
[...]
4.862,34 versato in data 07.01.2014 e confermato dall'estratto conto e relativo RI.BA. di
(all. n. 6 fasc. attore), nonché ad un altro pagamento della Organizzazione_1
3 somma di euro 2.882,37 risultante dall'estratto conto dello stesso istituto di credito alla data del 31.03.2014 (all. n. 10 ibidem).
Ne consegue che, relativamente alle fatture della n. Controparte_1
240/2013 e 420/2013 e tenuto conto dei pagamenti effettuati da insieme alla Parte_1
nota di credito n. 409/2013 (all. n. 5 ibidem), risulta versata in favore della convenuta la complessiva somma di euro 7.744,71 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Ciò posto, si osserva come a seguito dell'invio di due raccomandate di diffida da parte di del 18.11.2016 e del 19.04.2017 recanti la richiesta di restituzione di detto Parte_3
importo (all. n. 11 e n. 12 ibidem), la convenuta abbia soltanto in parte provveduto al relativo adempimento, in particolare mediante un bonifico di euro 1.000,00 in favore dell'attrice effettuato in data 21.06.2017 con causale “acconto” (all. n. 13 ibidem).
Oltre agli univoci riscontri di carattere documentale sopra indicati, occorre peraltro evidenziare come la scelta della convenuta di non costituirsi in giudizio, così rinunciando
“a prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, secondo il previgente testo dell'art. 167 c.p.c., costituisca, in combinato disposto con la previsione contenuta al primo comma del novellato art. 115 c.p.c. sul c.d. principio di non contestazione della domanda, un imprescindibile elemento di valutazione da parte del giudice, anche alla luce degli autorevoli e consolidati principi di legittimità in tema (cfr. ex plurimis: Cass. sent. n. 40756 del 20.12.2021; Cass. sent. n. 11115 del 27.04.2021).
D'altronde, anche il comportamento extraprocessuale tenuto dalle parti ed, in particolare,
l'accertata qualificazione a titolo di “acconto” della somma di euro 1.000,00 versata dalla convenuta all'attrice con bonifico del 21.06.2017 (all. n. 14 fasc. attrice) costituisce, ad avviso di questo Tribunale, un elemento certamente utile alla conferma di quanto dedotto da nell'atto introduttivo del presente giudizio. Parte_3
Ne consegue, in conclusione, la conferma dell'avvenuto pagamento, da parte dell'attrice, di una somma in eccesso pari ad euro 6.744,71 relativamente alle fatture n. 240/2013 e n.
420/2013 emesse nei propri confronti da Controparte_1
Circa la natura indebita di tale pagamento e, quindi, la ripetibilità di detto importo da parte del percipiente, l'art. 2033 c.c. prevede che: Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, precisando che “Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
E' noto che la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo
4 di pagamento, qualunque ne sia la causa (in terminis: Cass. sent. 11.07.2018 n. 18266).
L'inesistenza del titolo può, dunque, essere tanto originaria, quanto sopravvenuta o anche soltanto parziale (Cass. sent. 04.04.2014 n. 7897).
Nel caso di specie, gli elementi probatori consentono di rilevare la sussistenza, fra le parti, di una sopravvenuta causa di estinzione dell'obbligazione relativa al pagamento delle due fatture dedotte a seguito del loro saldo precedentemente effettuato dalla debitrice in favore di con la conseguenza che i pagamenti in Controparte_1
eccedenza rispetto a quanto dovuto e risultanti dai documenti agli atti di causa rivestono certamente il carattere di indebito alla stregua della previsione di cui all'art. 2033 c.c. e dei principi giurisprudenziali richiamati.
Ne consegue l'obbligo in capo alla convenuta di restituire all'attrice la somma di €
6.744,71.
Circa, poi, la decorrenza degli interessi ed attesa la previsione in tema del già richiamato art. 2033 c.c. circa la buona o mala fede dell'accipiens, si osserva come il tenore delle conclusioni rassegnate dall'attrice in occasione dell'udienza del 06.06.2023 non consenta di individuarne l'esatta qualificazione, avendo questa fatto generico riferimento agli
“interessi” senza ulteriore specificazione.
Tanto premesso, appare necessario richiamarsi ai principi autorevolmente espressi in tema dalle SS.UU. della Cassazione che, nel dare omogenea interpretazione alla disciplina della decorrenza degli interessi in materia di indebito oggettivo, ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. SS.UU. sent.
13.06.2019 n. 15895).
Alla luce di quanto sopra, è così possibile riconoscere alla società attrice gli interessi legali ex art. 1282 c.c. sull'importo di euro 6.744,71 a decorrere dal giorno della prima costituzione in mora, manifestata con raccomandata n. 15017479069 ricevuta da in data 24.11.2016 (all. n. 11 fasc. attore). Organizzazione_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di in persona del suo Parte_1
legale rappresentante p.t. dell'importo di € 6.744,71 oltre agli interessi legali a decorrere dal 24.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo;
b) Condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., a rimborsare a in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t. le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovute.
Sentenza resa in esito a discussione orale all'udienza del 27 febbraio 2024.
Così deciso in Latina, il 27.02.2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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