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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9828 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4630/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 4630/2023 promossa da:
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa dagli Avvocati RANIERO Parte_1 C.F._1
OR del Foro di Vicenza e LU SS del Foro di Milano ATTRICE contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
NT ANDREA BENEVENTO del Foro di Milano
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2 P.IVA_1
RC OL del Foro di Milano
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti chiedono l'accoglimento delle conclusioni assunte all'udienza del 08.10.2025, come da fogli depositati in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_2 CP_1
rispettivamente quali conducente, nonché proprietario, e assicurazione del Controparte_2 ciclomotore “Piaggio Beverly” targato DA 69285, per sentirli condannare, in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 10.11.2008, alle ore 07.55 circa, nel Comune di Milano, in Viale Jenner, all'intersezione con Piazzale Nigra. pagina 1 di 8 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dell'attrice ex art. 2947 c.c.; nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro de quo; in via subordinata, l'accertamento di una responsabilità concorsuale maggioritaria o quantomeno paritaria di quest'ultima. Si costituiva in giudizio la quale concludeva anch'essa, in via principale, per il Controparte_2 rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, per l'accertamento di un concorso di colpa dell'attrice.
All'udienza del 20.06.2023 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. Con ordinanza del 28.11.2023, a scioglimento della riserva assunta in data 09.10.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 08.05.2023, espletate le prove orali ammesse, il Giudice disponeva C.T.U. medico- legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 25.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.10.2025 le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025 con termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 27.11.2025, il Giudice, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
2. In via preliminare, circa l'eccezione ex art. 2947 c.c., relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno di parte attrice, si osserva quanto segue. Va innanzitutto rilevato, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto nella propria CP_1 comparsa di costituzione e risposta che, in materia di risarcimento dei danni, qualora dall'incidente scaturiscano lesioni personali, non si applica il termine di due anni, ma il termine di prescrizione più lungo. Per come infatti disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 2947 c.c.: “per il risarcimento de danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga , questa si applica anche all'azione civile”. Sul punto, deve rilevarsi che il fatto illecito di cui è causa integra gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 582 e 590 c.p., in particolare lesione personale, essendo derivata all'attore una malattia di giorni 40 (cfr. doc. 3 fasc. att.). Di conseguenza, letto il combinato disposto dell'art. 582/590 c.p. con l'art. 157, c. 1, c.p. il termine di prescrizione è pari a sei anni sicché nel presente giudizio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2947 c. 3 c.c., deve trovare applicazione il termine di prescrizione di anni sei e non già il termine breve di due anni di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c. Giova rammentare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, a mente del quale: “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti pagina 2 di 8 probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.” (cfr. Cass. ord. n. 32021 del 11/12/2024 e Cass. ord. n. 2350 del 31/01/2018). Nel caso di specie, per come si legge nell'atto di citazione, l'attrice “in data 10.11.2008 stava attraversando la carreggiata interna (a doppio senso di marcia) di Viale Jenner (all'intersezione con il semaforo con piazzale Nigra), per raggiungere il marciapiede dove si trovava la fermata dell'autobus ATM su cui voleva salire, quando veniva investita e travolta dal ciclomotore” Piaggio Beverly targato DA69285”. A causa dell'investimento, la medesima attrice riportava gravi lesioni personali, con prognosi di giorni quaranta (40), per come si evince dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale “Niguarda” (sub doc. 3). Inoltre, il CTU nel presente giudizio ha accertato una inabilità temporanea addirittura di 216 giorni. Ebbene, come si dirà più diffusamente in seguito, nella fattispecie in esame è stata accertata anche la colpa in concreto del convenuto e, pertanto, sussistono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per ritenere, incidenter tantum, la sussistenza del reato di lesioni colpose, con conseguente termine lungo di 6 anni per il decorso della prescrizione. Ritiene il Tribunale che non sia decorso il predetto termine di prescrizione. Infatti, parte attrice, infatti, aveva provveduto a denunciare il sinistro, verificatosi il 10.11.2008, e a richiedere il relativo risarcimento alla compagnia assicurativa del ciclomotore del signor , CP_1 [...]
con lettera del 14.04.2011 (sub doc. 7 fascicolo attoreo); ulteriori costituzioni in Controparte_2 mora sono documentate con le lettere del 02.12.2011 e 17.01.2012 (sub doc. 8 e 9), entrambe Cont riscontrate dalla in data 07.05.2012, con formale comunicazione di diniego (sub doc. 10). Seguivano ulteriori lettere di messa in mora nel 2017, nel 2018, nel 2019, nel 2020 e, da ultimo, nel Cont 2022, tutte rigettate ancora una volta dalla compagnia assicurativa per asserita responsabilità esclusiva della danneggiata nella produzione del sinistro per cui è causa. Infine, la prescrizione è stata ulteriormente interrotta con la notifica dell'atto di citazione in data 27.1.2023 ad entrambi i convenuti;
con l'introduzione del presente giudizio la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza, come stabilito dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. Giova, altresì, ricordare che in materia di sinistri stradali, l'art. 144 C.d.A. prevede espressamente l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione;
ne consegue, dunque, che le costituzioni in mora indirizzate a quest'ultima in fase stragiudiziale, ai fini della gestione e definizione del sinistro, certamente devono valere ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1310 c.c., proprietario del mezzo ritenuto responsabile, coobbligato in solido. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene questo Giudice, pertanto, che l'eccezione sollevata dalla parte convenuta non sia meritevole di accoglimento. CP_1
3. Con riferimento all'an debeatur ritiene questo Giudice che la domanda attorea meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto di citazione parte attrice affermava che “in data 10 novembre 2008, a Milano, stava attraversando la carreggiata interna (a doppio senso di marcia) di Viale Jenner (all'intersezione con il semaforo con piazzale Nigra), per raggiungere il marciapiede dove si trovava la fermata dell'autobus ATM su cui voleva salire, quando veniva investita e travolta dal ciclomotore” Piaggio Beverly targato pagina 3 di 8 DA69285 condotto a velocità superiore ai 60 kmh/h, e quindi eccessiva e inadeguata allo stato dei luoghi, dal convenuto ”. CP_1
Nel referto di Pronto Soccorso dell'ospedale “Niguarda” (sub doc. 3) risulta confermata quale causa delle lesioni: ”pedone investito da moto”. La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c.. La circolazione di veicoli postula una responsabilità c.d. presunta del conducente del veicolo, il quale è sempre obbligato a risarcire i danni cagionati a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti, in particolare, dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale di Milano, si ricava che il signor era alla guida del CP_1 proprio motociclo e percorreva la corsia riservata di Viale Jenner, quando giunto all'intersezione con Piazzale Nigra, investiva un pedone che attraversava la strada. In particolare, il medesimo conducente aveva dichiarato all'agente verbalizzante della Polizia Locale di Milano: “alla guida del mio motociclo Piaggio Beverly targato DA69285, proveniente da Piazzale Maciachini, percorrevo la corsia riservata di Viale Jenner, in direzione di Piazzale Lugano. Giunto in prossimità dell'intersezione con il Piazzale Nigra, notavo che l'impianto semaforico per il mio senso di marcia proiettava luce verde e pertanto proseguivo la marcia ad una velocità di circa 50/60 Km/h. Quando arrivavo in corrispondenza di una fermata dell'ATM improvvisamente mi si parava un pedone di sesso femminile che attraversava la carreggiata di mia percorrenza da destra verso sinistra, fuori degli attraversamenti pedonali e guardando solo dal lato opposto. A questo punto tentavo di evitare l'impatto, frenando ma il tutto risultava inutile e pertanto la investivo”. Tale ricostruzione è stata maggiormente precisata dal medesimo conducente all'udienza del 08.05.2024, nel rendere interrogatorio formale. Pertanto, in considerazione di quanto evidenziato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, è emerso da un lato che il conducente del motociclo procedeva ad una velocità di circa 50-60 Km/h, e quindi ad una velocità eccessiva e vietata perché l'incidente si è verificato in centro urbano, in prossimità di un incrocio. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., il conducente di un veicolo è obbligato al risarcimento del danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Ebbene, nel caso di specie, ritiene questo Giudice, che il conducente del motociclo avrebbe potuto evitare l'investimento o quantomeno l'urto violento del pedone, prestando una maggiore attenzione. La velocità di circa 50-60 Km/h dichiarata dal conducente medesimo agli agenti della Polizia Locale di Milano, nell'imminenza del sinistro, in prossimità di un incrocio con più corsie, peraltro in orario mattutino, “di punta”, - va ricordato che il sinistro avveniva alle ore 7.55 del 10.11.2008 - in una strada molto trafficata, in presenza anche di una fermata dell'autobus ATM, non è risultata congrua e adeguata alla fattispecie concreta. Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Giudice che il conducente convenuto, , non CP_1 abbia vinto la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c.. e che, quindi, debba essere ritenuto responsabile in misura prevalente nella produzione del sinistro per cui è causa. Invero, come ha correttamente stabilito la Suprema Corte di Cassazione, ”in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di pagina 4 di 8 un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente”(Cass., Sez. III, ord. n. 20137 del 13.07.2023). Ebbene, l'unico addebito che può essere mosso all'attrice consiste nell'aver cominciato l'attraversamento della carreggiata senza avvalersi delle strisce pedonali, che erano da lei distanti solo circa 22 metri (come si ricava dal verbale della Polizia Locale sub doc. 1 fascicolo attoreo), e quindi a una distanza non superiore a cento metri come prescritto dal C.d.S.). Il comportamento imprudente del pedone deve senz'altro essere rilevato ai fini dell'accertamento di una responsabilità concorrente, seppur minoritaria, nella produzione del sinistro per cui è causa;
ritiene, pertanto, questo Giudice che la condotta dell'attrice, , abbia concorso nella misura Parte_2 del 30% nella produzione dell'evento, determinando una corrispondente riduzione della responsabilità del conducente, . CP_1
4. Sul quantum debeatur, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dai C.T.U., dott. e dott. , con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra Persona_1 Persona_2 natura. In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 36;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 90;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
- inabilità temporanea parziale al 33% di giorni 30; I C.T.U. hanno rilevato, altresì, che le lesioni riportate dall'attrice hanno cagionato “una contingente sofferenza soggettiva di grado elevato (5 in una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea assoluta, sofferenza soggettiva di grado moderato (non inferiore a 3, in una scala da 1 a 5) per tutto il periodo di inabilità temporanea parziale al 75% (90 giorni), di grado lieve-moderato (non inferiore a 2, in una scala da 1 a 5) per tutto il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% (60 giorni) e di grado lieve (non inferiore a 1,5, in una scala da 1 a 5), per il restante periodo (30 giorni)”. Inoltre i C.T.U. hanno riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 31 - 32% con una correlata sofferenza soggettiva di grado 2,5 (su una scala da 1 a 5). Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. A titolo di danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute temporanea devono, pertanto, essere riconosciuti i seguenti importi: euro 12.045,60 per la componente dinamico-relazionale ed euro 4.445,40 per il danno da sofferenza soggettiva interiore. Tuttavia, ritiene questo Giudice che l'importo standard previsto dalla Tabella Milanese per il danno da sofferenza soggettiva debba essere aumentato nella misura del 25% alla luce della consulenza d'ufficio che ha valutato il grado della sofferenza nei termini innanzi esposti. Pertanto, a titolo di sofferenza soggettiva interiore stimasi equo liquidare la somma di € 5.556,75. In definitiva, per il danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma complessiva di euro 17.602,35.. A titolo di danno biologico permanente, in base alla Tabella Milanese, per un soggetto di anni 39, alla data della fine malattia (14.06.2009), con la percentuale di invalidità del 31-32% viene prevista la pagina 5 di 8 somma di euro 132.368,50 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro 62,893,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore. Anche per il danno biologico permanente si deve tener conto della sofferenza-menomazione correlata accertata dai C.T.U. valutata di grado 2,5 (su una scala da 1 a 5). Appare, dunque, equo aumentare l'importo standard di € 62.893,00 nella misura del 10% e quindi per questa voce di danno deve essere liquidata la somma di € 69.182,30. Quanto all'importo standard previsto per il danno biologico –relazionale ritiene questo Giudice che l'importo sia adeguato non essendo state dimostrate circostanze particolari e personalizzanti, nonché alla luce di quanto rilevato dai C.T.U., i quali hanno dichiarato che “le disfunzioni emotivo comportamentali accertate interferiscono parzialmente sull'attività della vita quotidiana, principalmente al di fuori dell'ambiente domestico e laddove sussista la necessità di piena efficienza di interazione con le altre persone”. Pertanto, il danno biologico permanente va liquidato nella complessiva somma di € 201.550,80
Quanto ai danni patrimoniali di cui si duole l'attrice, i C.T.U. hanno ritenuto quali spese sostenute e congrue gli esborsi di euro 513,50 e non hanno ravvisato la necessità di spese future. Parte attrice chiede, che vengano liquidate anche le spese - non conteggiate dai C.T.U. - pari ad € 2.577,58. Orbene, ritiene questo Giudice che la domanda possa trovare accoglimento, trattandosi di prestazioni sanitarie documentate, relative al ricovero dell'attrice nel 2011 presso l'Ospedale
“Niguarda”, in conseguenza del sinistro de quo (sub doc. 34 fascicolo attoreo). Il Tribunale ritiene, dunque, che può essere riconosciuta all'attrice la complessiva somma di euro 3.091,08, che rivalutata ad oggi è pari circa ad euro 4.109,00. Le ulteriori spese richieste da parte attrice per il ritiro del verbale della Polizia Locale di Milano non possono essere riconosciute in quanto non giustificate.
4.1. Quanto alla domanda di parte attrice di compromissione dell'attività lavorativa di casalinga, si osserva quanto segue. Alla luce delle risultanze dell'indagine peritale e dell'istruttoria orale, non è emerso che le disfunzioni accertate abbiano avuto incidenza sia sullo svolgimento del lavoro domestico di casalinga, sia sulla possibilità di trovare un'occupazione lavorativa retribuita. Invero i C.T.U., in risposta alle osservazioni critiche del dott. consulente di parte attrice, Per_3 ribadiscono che la valutazione sulla compromissione dell'attività di casalinga dell'attrice è del tutto fuori dall'oggetto di discussione nel caso in esame, avendo gli stessi già precisato, all'esito degli accertamenti medici effettuati sulla stessa, che “le disfunzioni emotivo comportamentali accertate interferiscono parzialmente, principalmente al di fuori dell'ambiente domestico e laddove sussista la necessità di piena efficienza di interazione con le altre persone”. Tale conclusione risulta condivisibile posto che nel corso del giudizio non è risultata provata in alcun modo l'impossibilità dell'attrice di svolgere l'attività di casalinga, in conseguenza del sinistro per cui è causa. La domanda, infatti, non risulta supportata da validi elementi istruttori, né la medesima parte attrice ha provveduto a formulare specifici capitoli di prova sul punto al fine di provare quanto dedotto (vedi verbale di udienza del 25.06.205) Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Giudice che la domanda non possa trovare accoglimento. In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attrice è pari alla somma di euro 223.262,15 pagina 6 di 8 Alla luce del concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30% il danno risarcibile è pari € 156.283,50 Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, i convenuti, in solido tra loro, deve essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 156.283,50 liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 15.197,94 (danno biologico temporaneo + spese documentate ridotto del 30%) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 141.085,56 (danno biologico permanente ridotto del 30%) dalla data della fine malattia (14.06.2009) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 156.283,50 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Va rigettata, invece, l'istanza di attribuzione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. atteso che, oltre alla necessità di vagliare i fatti ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, non era possibile prima del presente giudizio liquidare esattamente il danno subito dall'attrice. Alla luce di quanto esposto, le istanze istruttorie e le richieste reiterate dalle parti non risultano rilevanti ai fini del decidere.
5. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali relative al presente giudizio, ivi comprese quelle di C.T.P. (documentate per euro 1.976,00), nella misura del 70%, con compensazione tra le parti del rimanente 30%., da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari. Quanto alla rifusione delle c.d. “spese di resistenza”, la domanda ex art. 1917 c.c., comma 3, di parte Cont convenuta nei confronti di parte convenuta risulta inammissibile in quanto formulata CP_1 tardivamente. Le spese di C.T.U. medico–legale sono poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, nella misura del 70% e a carico di parte attrice nella misura del 30%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la concorrente responsabilità dell'attrice e di nella produzione CP_1 dell'incidente meglio descritto in motivazione, nella misura, rispettivamente, del 30% e del 70%;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 156.283,50 oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di C.T.U. medico – legale a carico delle parti convenute, in solido tra loro, nella misura del 70% e nella restante misura del restante 30% a carico di parte attrice;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite nella misura del 70% che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 381,50, per C.T.P. in euro 1.383,20 e per onorario pagina 7 di 8 di avvocato in euro 9.800,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore degli avvocati Raniero Bordon e Luigi Russo, dichiaratisi antistatari, con compensazione tra le parti del rimanente 30%.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Spera
in funzione di Giudice unico pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 4630/2023 promossa da:
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa dagli Avvocati RANIERO Parte_1 C.F._1
OR del Foro di Vicenza e LU SS del Foro di Milano ATTRICE contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
NT ANDREA BENEVENTO del Foro di Milano
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2 P.IVA_1
RC OL del Foro di Milano
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti chiedono l'accoglimento delle conclusioni assunte all'udienza del 08.10.2025, come da fogli depositati in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_2 CP_1
rispettivamente quali conducente, nonché proprietario, e assicurazione del Controparte_2 ciclomotore “Piaggio Beverly” targato DA 69285, per sentirli condannare, in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 10.11.2008, alle ore 07.55 circa, nel Comune di Milano, in Viale Jenner, all'intersezione con Piazzale Nigra. pagina 1 di 8 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dell'attrice ex art. 2947 c.c.; nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro de quo; in via subordinata, l'accertamento di una responsabilità concorsuale maggioritaria o quantomeno paritaria di quest'ultima. Si costituiva in giudizio la quale concludeva anch'essa, in via principale, per il Controparte_2 rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, per l'accertamento di un concorso di colpa dell'attrice.
All'udienza del 20.06.2023 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. Con ordinanza del 28.11.2023, a scioglimento della riserva assunta in data 09.10.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza del 08.05.2023, espletate le prove orali ammesse, il Giudice disponeva C.T.U. medico- legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 25.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.10.2025 le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025 con termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 27.11.2025, il Giudice, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
2. In via preliminare, circa l'eccezione ex art. 2947 c.c., relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno di parte attrice, si osserva quanto segue. Va innanzitutto rilevato, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto nella propria CP_1 comparsa di costituzione e risposta che, in materia di risarcimento dei danni, qualora dall'incidente scaturiscano lesioni personali, non si applica il termine di due anni, ma il termine di prescrizione più lungo. Per come infatti disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 2947 c.c.: “per il risarcimento de danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga , questa si applica anche all'azione civile”. Sul punto, deve rilevarsi che il fatto illecito di cui è causa integra gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 582 e 590 c.p., in particolare lesione personale, essendo derivata all'attore una malattia di giorni 40 (cfr. doc. 3 fasc. att.). Di conseguenza, letto il combinato disposto dell'art. 582/590 c.p. con l'art. 157, c. 1, c.p. il termine di prescrizione è pari a sei anni sicché nel presente giudizio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2947 c. 3 c.c., deve trovare applicazione il termine di prescrizione di anni sei e non già il termine breve di due anni di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c. Giova rammentare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, a mente del quale: “Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti pagina 2 di 8 probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.” (cfr. Cass. ord. n. 32021 del 11/12/2024 e Cass. ord. n. 2350 del 31/01/2018). Nel caso di specie, per come si legge nell'atto di citazione, l'attrice “in data 10.11.2008 stava attraversando la carreggiata interna (a doppio senso di marcia) di Viale Jenner (all'intersezione con il semaforo con piazzale Nigra), per raggiungere il marciapiede dove si trovava la fermata dell'autobus ATM su cui voleva salire, quando veniva investita e travolta dal ciclomotore” Piaggio Beverly targato DA69285”. A causa dell'investimento, la medesima attrice riportava gravi lesioni personali, con prognosi di giorni quaranta (40), per come si evince dal referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale “Niguarda” (sub doc. 3). Inoltre, il CTU nel presente giudizio ha accertato una inabilità temporanea addirittura di 216 giorni. Ebbene, come si dirà più diffusamente in seguito, nella fattispecie in esame è stata accertata anche la colpa in concreto del convenuto e, pertanto, sussistono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per ritenere, incidenter tantum, la sussistenza del reato di lesioni colpose, con conseguente termine lungo di 6 anni per il decorso della prescrizione. Ritiene il Tribunale che non sia decorso il predetto termine di prescrizione. Infatti, parte attrice, infatti, aveva provveduto a denunciare il sinistro, verificatosi il 10.11.2008, e a richiedere il relativo risarcimento alla compagnia assicurativa del ciclomotore del signor , CP_1 [...]
con lettera del 14.04.2011 (sub doc. 7 fascicolo attoreo); ulteriori costituzioni in Controparte_2 mora sono documentate con le lettere del 02.12.2011 e 17.01.2012 (sub doc. 8 e 9), entrambe Cont riscontrate dalla in data 07.05.2012, con formale comunicazione di diniego (sub doc. 10). Seguivano ulteriori lettere di messa in mora nel 2017, nel 2018, nel 2019, nel 2020 e, da ultimo, nel Cont 2022, tutte rigettate ancora una volta dalla compagnia assicurativa per asserita responsabilità esclusiva della danneggiata nella produzione del sinistro per cui è causa. Infine, la prescrizione è stata ulteriormente interrotta con la notifica dell'atto di citazione in data 27.1.2023 ad entrambi i convenuti;
con l'introduzione del presente giudizio la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza, come stabilito dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. Giova, altresì, ricordare che in materia di sinistri stradali, l'art. 144 C.d.A. prevede espressamente l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione;
ne consegue, dunque, che le costituzioni in mora indirizzate a quest'ultima in fase stragiudiziale, ai fini della gestione e definizione del sinistro, certamente devono valere ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1310 c.c., proprietario del mezzo ritenuto responsabile, coobbligato in solido. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene questo Giudice, pertanto, che l'eccezione sollevata dalla parte convenuta non sia meritevole di accoglimento. CP_1
3. Con riferimento all'an debeatur ritiene questo Giudice che la domanda attorea meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto di citazione parte attrice affermava che “in data 10 novembre 2008, a Milano, stava attraversando la carreggiata interna (a doppio senso di marcia) di Viale Jenner (all'intersezione con il semaforo con piazzale Nigra), per raggiungere il marciapiede dove si trovava la fermata dell'autobus ATM su cui voleva salire, quando veniva investita e travolta dal ciclomotore” Piaggio Beverly targato pagina 3 di 8 DA69285 condotto a velocità superiore ai 60 kmh/h, e quindi eccessiva e inadeguata allo stato dei luoghi, dal convenuto ”. CP_1
Nel referto di Pronto Soccorso dell'ospedale “Niguarda” (sub doc. 3) risulta confermata quale causa delle lesioni: ”pedone investito da moto”. La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c.. La circolazione di veicoli postula una responsabilità c.d. presunta del conducente del veicolo, il quale è sempre obbligato a risarcire i danni cagionati a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti, in particolare, dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale di Milano, si ricava che il signor era alla guida del CP_1 proprio motociclo e percorreva la corsia riservata di Viale Jenner, quando giunto all'intersezione con Piazzale Nigra, investiva un pedone che attraversava la strada. In particolare, il medesimo conducente aveva dichiarato all'agente verbalizzante della Polizia Locale di Milano: “alla guida del mio motociclo Piaggio Beverly targato DA69285, proveniente da Piazzale Maciachini, percorrevo la corsia riservata di Viale Jenner, in direzione di Piazzale Lugano. Giunto in prossimità dell'intersezione con il Piazzale Nigra, notavo che l'impianto semaforico per il mio senso di marcia proiettava luce verde e pertanto proseguivo la marcia ad una velocità di circa 50/60 Km/h. Quando arrivavo in corrispondenza di una fermata dell'ATM improvvisamente mi si parava un pedone di sesso femminile che attraversava la carreggiata di mia percorrenza da destra verso sinistra, fuori degli attraversamenti pedonali e guardando solo dal lato opposto. A questo punto tentavo di evitare l'impatto, frenando ma il tutto risultava inutile e pertanto la investivo”. Tale ricostruzione è stata maggiormente precisata dal medesimo conducente all'udienza del 08.05.2024, nel rendere interrogatorio formale. Pertanto, in considerazione di quanto evidenziato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, è emerso da un lato che il conducente del motociclo procedeva ad una velocità di circa 50-60 Km/h, e quindi ad una velocità eccessiva e vietata perché l'incidente si è verificato in centro urbano, in prossimità di un incrocio. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c., il conducente di un veicolo è obbligato al risarcimento del danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Ebbene, nel caso di specie, ritiene questo Giudice, che il conducente del motociclo avrebbe potuto evitare l'investimento o quantomeno l'urto violento del pedone, prestando una maggiore attenzione. La velocità di circa 50-60 Km/h dichiarata dal conducente medesimo agli agenti della Polizia Locale di Milano, nell'imminenza del sinistro, in prossimità di un incrocio con più corsie, peraltro in orario mattutino, “di punta”, - va ricordato che il sinistro avveniva alle ore 7.55 del 10.11.2008 - in una strada molto trafficata, in presenza anche di una fermata dell'autobus ATM, non è risultata congrua e adeguata alla fattispecie concreta. Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Giudice che il conducente convenuto, , non CP_1 abbia vinto la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c.. e che, quindi, debba essere ritenuto responsabile in misura prevalente nella produzione del sinistro per cui è causa. Invero, come ha correttamente stabilito la Suprema Corte di Cassazione, ”in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di pagina 4 di 8 un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente”(Cass., Sez. III, ord. n. 20137 del 13.07.2023). Ebbene, l'unico addebito che può essere mosso all'attrice consiste nell'aver cominciato l'attraversamento della carreggiata senza avvalersi delle strisce pedonali, che erano da lei distanti solo circa 22 metri (come si ricava dal verbale della Polizia Locale sub doc. 1 fascicolo attoreo), e quindi a una distanza non superiore a cento metri come prescritto dal C.d.S.). Il comportamento imprudente del pedone deve senz'altro essere rilevato ai fini dell'accertamento di una responsabilità concorrente, seppur minoritaria, nella produzione del sinistro per cui è causa;
ritiene, pertanto, questo Giudice che la condotta dell'attrice, , abbia concorso nella misura Parte_2 del 30% nella produzione dell'evento, determinando una corrispondente riduzione della responsabilità del conducente, . CP_1
4. Sul quantum debeatur, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dai C.T.U., dott. e dott. , con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra Persona_1 Persona_2 natura. In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 36;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 90;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
- inabilità temporanea parziale al 33% di giorni 30; I C.T.U. hanno rilevato, altresì, che le lesioni riportate dall'attrice hanno cagionato “una contingente sofferenza soggettiva di grado elevato (5 in una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea assoluta, sofferenza soggettiva di grado moderato (non inferiore a 3, in una scala da 1 a 5) per tutto il periodo di inabilità temporanea parziale al 75% (90 giorni), di grado lieve-moderato (non inferiore a 2, in una scala da 1 a 5) per tutto il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% (60 giorni) e di grado lieve (non inferiore a 1,5, in una scala da 1 a 5), per il restante periodo (30 giorni)”. Inoltre i C.T.U. hanno riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 31 - 32% con una correlata sofferenza soggettiva di grado 2,5 (su una scala da 1 a 5). Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. A titolo di danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute temporanea devono, pertanto, essere riconosciuti i seguenti importi: euro 12.045,60 per la componente dinamico-relazionale ed euro 4.445,40 per il danno da sofferenza soggettiva interiore. Tuttavia, ritiene questo Giudice che l'importo standard previsto dalla Tabella Milanese per il danno da sofferenza soggettiva debba essere aumentato nella misura del 25% alla luce della consulenza d'ufficio che ha valutato il grado della sofferenza nei termini innanzi esposti. Pertanto, a titolo di sofferenza soggettiva interiore stimasi equo liquidare la somma di € 5.556,75. In definitiva, per il danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma complessiva di euro 17.602,35.. A titolo di danno biologico permanente, in base alla Tabella Milanese, per un soggetto di anni 39, alla data della fine malattia (14.06.2009), con la percentuale di invalidità del 31-32% viene prevista la pagina 5 di 8 somma di euro 132.368,50 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro 62,893,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore. Anche per il danno biologico permanente si deve tener conto della sofferenza-menomazione correlata accertata dai C.T.U. valutata di grado 2,5 (su una scala da 1 a 5). Appare, dunque, equo aumentare l'importo standard di € 62.893,00 nella misura del 10% e quindi per questa voce di danno deve essere liquidata la somma di € 69.182,30. Quanto all'importo standard previsto per il danno biologico –relazionale ritiene questo Giudice che l'importo sia adeguato non essendo state dimostrate circostanze particolari e personalizzanti, nonché alla luce di quanto rilevato dai C.T.U., i quali hanno dichiarato che “le disfunzioni emotivo comportamentali accertate interferiscono parzialmente sull'attività della vita quotidiana, principalmente al di fuori dell'ambiente domestico e laddove sussista la necessità di piena efficienza di interazione con le altre persone”. Pertanto, il danno biologico permanente va liquidato nella complessiva somma di € 201.550,80
Quanto ai danni patrimoniali di cui si duole l'attrice, i C.T.U. hanno ritenuto quali spese sostenute e congrue gli esborsi di euro 513,50 e non hanno ravvisato la necessità di spese future. Parte attrice chiede, che vengano liquidate anche le spese - non conteggiate dai C.T.U. - pari ad € 2.577,58. Orbene, ritiene questo Giudice che la domanda possa trovare accoglimento, trattandosi di prestazioni sanitarie documentate, relative al ricovero dell'attrice nel 2011 presso l'Ospedale
“Niguarda”, in conseguenza del sinistro de quo (sub doc. 34 fascicolo attoreo). Il Tribunale ritiene, dunque, che può essere riconosciuta all'attrice la complessiva somma di euro 3.091,08, che rivalutata ad oggi è pari circa ad euro 4.109,00. Le ulteriori spese richieste da parte attrice per il ritiro del verbale della Polizia Locale di Milano non possono essere riconosciute in quanto non giustificate.
4.1. Quanto alla domanda di parte attrice di compromissione dell'attività lavorativa di casalinga, si osserva quanto segue. Alla luce delle risultanze dell'indagine peritale e dell'istruttoria orale, non è emerso che le disfunzioni accertate abbiano avuto incidenza sia sullo svolgimento del lavoro domestico di casalinga, sia sulla possibilità di trovare un'occupazione lavorativa retribuita. Invero i C.T.U., in risposta alle osservazioni critiche del dott. consulente di parte attrice, Per_3 ribadiscono che la valutazione sulla compromissione dell'attività di casalinga dell'attrice è del tutto fuori dall'oggetto di discussione nel caso in esame, avendo gli stessi già precisato, all'esito degli accertamenti medici effettuati sulla stessa, che “le disfunzioni emotivo comportamentali accertate interferiscono parzialmente, principalmente al di fuori dell'ambiente domestico e laddove sussista la necessità di piena efficienza di interazione con le altre persone”. Tale conclusione risulta condivisibile posto che nel corso del giudizio non è risultata provata in alcun modo l'impossibilità dell'attrice di svolgere l'attività di casalinga, in conseguenza del sinistro per cui è causa. La domanda, infatti, non risulta supportata da validi elementi istruttori, né la medesima parte attrice ha provveduto a formulare specifici capitoli di prova sul punto al fine di provare quanto dedotto (vedi verbale di udienza del 25.06.205) Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Giudice che la domanda non possa trovare accoglimento. In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attrice è pari alla somma di euro 223.262,15 pagina 6 di 8 Alla luce del concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30% il danno risarcibile è pari € 156.283,50 Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, i convenuti, in solido tra loro, deve essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 156.283,50 liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 15.197,94 (danno biologico temporaneo + spese documentate ridotto del 30%) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 141.085,56 (danno biologico permanente ridotto del 30%) dalla data della fine malattia (14.06.2009) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 156.283,50 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Va rigettata, invece, l'istanza di attribuzione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. atteso che, oltre alla necessità di vagliare i fatti ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, non era possibile prima del presente giudizio liquidare esattamente il danno subito dall'attrice. Alla luce di quanto esposto, le istanze istruttorie e le richieste reiterate dalle parti non risultano rilevanti ai fini del decidere.
5. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali relative al presente giudizio, ivi comprese quelle di C.T.P. (documentate per euro 1.976,00), nella misura del 70%, con compensazione tra le parti del rimanente 30%., da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari. Quanto alla rifusione delle c.d. “spese di resistenza”, la domanda ex art. 1917 c.c., comma 3, di parte Cont convenuta nei confronti di parte convenuta risulta inammissibile in quanto formulata CP_1 tardivamente. Le spese di C.T.U. medico–legale sono poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, nella misura del 70% e a carico di parte attrice nella misura del 30%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la concorrente responsabilità dell'attrice e di nella produzione CP_1 dell'incidente meglio descritto in motivazione, nella misura, rispettivamente, del 30% e del 70%;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 156.283,50 oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di C.T.U. medico – legale a carico delle parti convenute, in solido tra loro, nella misura del 70% e nella restante misura del restante 30% a carico di parte attrice;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite nella misura del 70% che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 381,50, per C.T.P. in euro 1.383,20 e per onorario pagina 7 di 8 di avvocato in euro 9.800,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore degli avvocati Raniero Bordon e Luigi Russo, dichiaratisi antistatari, con compensazione tra le parti del rimanente 30%.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Spera
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